Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18765 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 09/07/2024
ALLOGGIO DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE ART. 11, PRIMO COMMA, LETT. C), L.R. LAZIO N. 12 DEL 1999
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24291/2021 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME , con domicilio telematico all’indirizzo PEC de i propri difensori
-ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 2239/2021 della CORTE DI APPELLO DI NOME, depositata il 6 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
a seguito di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con determina dirigenziale del marzo 2013, dispose la decadenza di NOME COGNOME dall’assegn azione di un alloggio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, per perdita dei requisiti di cui all’art. 11, primo comma, lett. c), della l.r. Lazio 6 agosto 1999, n. 12;
più in dettaglio, la dichiarazione di decadenza venne motivata sul rilievo che il nucleo familiare dell’assegnatario, in costanza di rapporto, era risultato titolare di diritti di proprietà su immobili siti nel territorio nazionale di valore complessivo superiore al limite (euro 100.000) previsto dalla vigente normativa;
previa disapplicazione di detta determina, NOME COGNOME richiese al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE declaratoria della propria perdurante qualità di assegnatario dell’immobile e di validità del relativo contratto di locazione stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE;
la domanda, accolta all’esito del giudizio di prime cure, svolto in contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata disattesa dalla sentenza in epigrafe indicata, resa a seguito di appello dell’A.T.E.RAGIONE_SOCIALE.; ricorre per cassazione NOME COGNOME, per tre motivi; resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; parte ricorrente deposita memoria illustrativa;
AVV_NOTAIOiderato che
il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 e dell’art. 12 delle preleggi, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha considerato, ai fini del limite relativo alla titolarità di diritti dominicali in capo al nucleo familiare di NOME COGNOME, l’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
si deduce, al riguardo, che detto cespite venne acquistato, in data 4 ottobre 2011, da NOME COGNOME (figlio dell’assegnatario) e da NOME COGNOME, in ragione del 50% ciascuno, ai fini dell’uscita del primo dal nucleo familiare del padre, avvalendosi del beneficio fiscale della c.d. ‘prima casa’: il trasferimento della residenza anagrafica degli acquirenti nel bene avvenne in data 15 dicembre 2011, a causa del ritardo nella consegna ad opera del venditore;
il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, censura la decisione gravata « per non aver correttamente individuato nel ‘momento dell’accertamento’ da parte dell’ente gestore il momento decadenziale e risolutivo del rapporto contrattuale »;
il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l.r. Lazio n. 12 del 1999 nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione;
assume parte ricorrente l’erronea considerazione, ai fini del calcolo dei diritti dominicali, della quota pari al 50% degli immobili ubicati in INDIRIZZO INDIRIZZO, in proprietà di NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, in quanto a detti cespiti le rendite catastali erano state attribuite soltanto nel maggio 2005, e quindi in epoca successiva all’uscita dal nucleo familiare della COGNOME, avvenuta nell’agosto 2004 in conseguenza di separazione di fatto dal coniuge;
logicamente preliminare è il vaglio del secondo motivo: esso è destituito di fondamento;
l’art. 11, primo comma, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 individua, tra i requisiti soggettivi per l’accesso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinata all’assistenza abitativa, la « mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell’ambito RAGIONE_SOCIALE del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l ‘ attività lavorativa e, comunque, nell ‘ ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all’articolo 17, comma 1 », ovvero al regolamento emanato dal RAGIONE_SOCIALE regionale;
il secondo comma del medesimo art. 11 prevede poi che « i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di RAGIONE_SOCIALEzione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto »;
l’esegesi delle trascritte disposizioni induce, inequivocabilmente, a ritenere la necessaria immanenza del requisito della impossidenza quello meglio definito dalla lett. c) del primo comma – per tutto il corso del rapporto nascente con l’assegnazione (anzi, anche già prima del sorgere dello stesso, cioè sin dal momento del bando);
in tal senso, questa Corte ha già avuto modo di affermare, proprio con riferimento alle norme in scrutinio, che « costituisce vero e proprio diritto vivente – nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa il principio dell ‘ automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza ed il carattere vincolato del provvedimento dell ‘ amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell ‘ assegnazione di un alloggio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente come corollario che la decadenza dall ‘ assegnazione dell ‘ alloggio, correlata all ‘ avvenuto accertamento della carenza del requisito
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi » (in questo senso, Cass. 03/11/2021, n. 31320; Cass., Sez. U, 28/12/2011, n. 29095; nella giurisprudenza amministrativa, AVV_NOTAIO. Stato, Sez. 5, 07/08/2018, n. 4848);
in altri termini, e con maggiore nettezza, è stato chiarito che « la pronuncia comunale di decadenza, quando correlata all’accertamento della sopraggiunta perdita di uno dei requisiti per ottenere l’abitazione (nella specie quello dell’impossidenza di altro alloggio), si sostanzia in un atto con valenza meramente dichiarati va dell’avvenuta estinzione ‘di diritto’ della precedente assegnazione, verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale » (così la già citata Cass., Sez. U, n. 29095 del 2011);
risulta, sulla scorta di tali princìpi di diritto, destituito di fondamento l’assunto dell’impugnante, laddove pretende di ancorare al momento dell’accertamento compiuto dall’autorità amministrativa il riscontro della sussistenza ( rectius, della insussistenza) dei requisiti soggettivi per la costituzione e la perduranza del rapporto di assegnazione;
del pari infondato è il primo motivo;
irrilevanti gli intenti relativi alla futura destinazione del cespite oggetto di acquisto, decisivo è invece il dato oggettivo del superamento del valore complessivo dei beni patrimoniali nel corso del rapporto di assegnazione: e non è dubbio che l’immobil e acquistato da NOME COGNOME sia – ancorché per un arco temporale di circa due mesi -appartenuto al nucleo familiare dell’assegnatario dell’alloggio , così integrando il presupposto per la dichiarazione di decadenza;
d’altro canto, parte ricorrente nemmeno allega se ed in quale maniera espungere il cespite in parola determinerebbe un valore complessivo dei beni del nucleo familiare inferiore a quello prescritto;
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
da ultimo, pure infondato è il terzo motivo;
ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi occorrenti per la costituzione e la permanenza di un rapporto di assegnazione di alloggio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il nucleo familiare dell’assegnatario deve ritenersi inclusivo del coniuge dello stesso separato di fatto;
alla enunciata conclusione induce, in maniera univoca, la lettura delle prescrizioni positive pertinenti, e più specificamente:
-l’art. 11, quinto comma, della l.r. Lazio n. 12 del 1999 che ascrive valenza sic et simpliciter al rapporto di coniugio (« Ai fini del presente articolo si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell’affidamento, con loro conviventi »);
-l’art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il quale, nello stabilire che « Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune » , ha rilievo ai soli effetti anagrafici con la conseguenza che l ‘ eventuale scissione della famiglia anagrafica è ininfluente ai fini che qui interessano (in questa direzione, la giurisprudenza amministrativa sul tema: AVV_NOTAIO. Stato, 21/02/2017, n. 767);
-l’art. 1 -bis , quarto comma, del d.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (dettante « Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ») sancisce l’appartenenza al medesimo nucleo familiare di coniugi aventi diversa residenza anagrafica finquando non venga pronunciata la separazione giudiziale o ppure l’ omologazione della separazione consensuale;
solo per completezza argomentativa, pur diversamente opinando (ovvero ritenendo rilevante la separazione di fatto tra i coniugi), è
sufficiente per la reiezione del motivo la considerazione della già evidenziata indefettibile immanenza del requisito della impossidenza per tutta la durata dell’assegnazione : ed invero, anche accedendo alla prospettazione dell’impugnante, non è controverso che la quota di titolarità di NOME COGNOME sugli immobili in Aprilia abbia concorso a comporre il patrimonio del nucleo familiare del coniuge assegnatario per un (significativo) spatium temporis , pari al periodo compreso tra la data di acquisto (agosto 1999) e quella della dedotta separazione di fatto (agosto 2004);
il ricorso è rigettato;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza, con liquidazione secondo tariffa in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;
attes o l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, al pagamento in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, al pagamento in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, delle spese del