Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33005 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33005 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11914 – 2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliat o, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Messina, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f./pP_IVA – in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO .
CONTRORICORRENTE
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE / P_IVA. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 2164/2017 della Corte d’A ppello di Palermo; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con citazione ritualmente notificata la ‘RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Marsala il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Chiedeva, tra l’altro, risolversi il contratto di appalto stipulato con il RAGIONE_SOCIALE concernente l’esecuzione dei lavori di realizzazione del parco urbano in
–INDIRIZZO Vallesecco per inadempimento dell’ente convenuto .
1.1. Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda e per la chiamata in garanzia -altresì dell’architetto NOME COGNOME.
1.2. Si costituiva -chiamato in causa – NOME COGNOME.
Con citazione ritualmente notificata NOME COGNOME conveniva innanzi al Tribunale di Marsala il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Chiedeva condannarsi il RAGIONE_SOCIALE convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 132.285,64, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di corrispettivo per la progettazione del parco urbano oggetto dell’appalto; in subordine, chiedeva pronunciarsi condanna dell’ente convenuto ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 3).
Riuniti i giudizi, con sentenza n. 34/2011 il Tribunale di Marsala -per quel che qui rileva -rigettava la domanda di adempimento contrattuale ed accoglieva la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposte da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; per l’effetto, condannava il RAGIONE_SOCIALE a pagare al COGNOME, a titolo di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, la somma di euro 86.000,00 oltre rivalutazione ed interessi (cfr. ricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 2164/2017 la Co rte d’Appello di Palermo – per quel che qui rileva – in riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda ex art. 2041 cod. civ. proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannava il COGNOME a restituire al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le somme versategli in esecuzione della sentenza di primo grado e compensava tra le stesse parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Evidenziava la corte – per quel che qui rileva – che il pubblico funzionario del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva attivato l’impegno di spesa relativo alla prestazione d’opera professionale dell’architetto COGNOME senza l’osservanza dei controlli contabili, ossia in difetto della deliberazione autorizzativa assunta nelle forme di legge e divenuta esecutiva ed in difetto della corrispondente registrazione contabile, in guisa di copertura finanziaria, nel pertinente capitolo del bilancio di previsione (cfr. sentenza d’appello , pag. 15) .
Evidenziava dunque, la corte, per un verso, che il funzionario era, ai sensi dell’art. 23, 4° co., del dec. leg. n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989, direttamente e personalmente responsabile nei confronti del terzo contraente; per altro verso, che il terzo contraente era tenuto ad agire nei confronti del funzionario e non già nei confronti dell’ente ; per altro verso ancora, che risultava
preclusa pur l’azione ex art. 2041 cod. civ. per difetto del necessario requisito della sussidiarietà, a fronte dell’esperibilità dell’azione nei confronti del funzionario (cfr. sentenza d’appello , pagg. 14 – 15) .
Evidenziava infine che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non era tenuto ad indicare il funzionario che il professionista avrebbe potuto citare in giudizio (cfr. sentenza d’appello , pag. 17) .
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di cinque motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del pari ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 dec. leg. n. 66/1989, convertito nella legge n. 144/1989, e dell’art. 55, 5° co., della legge n. 142/1990.
Deduce che alla stregua delle circostanze del caso di specie non vi è margine, contrariamente all’assunto della Corte di Palermo, per far luogo all’applicazione dell’art. 2 3 del dec. leg. cit. , applicazione cui la corte d’appello ha correlato il difetto dell’estremo della sussidiarietà (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce, d’ altro lato, che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in palese violazione dell’art. 88 cod. proc. civ. non ha fatto luogo all’indicazione del funzionario che sarebbe
stato passivamente legittimato (cfr. ricorso, pag. 11) né, dal canto suo, ha avuto la disponibilità di un qualsivoglia atto sulla scorta del quale avrebbe potuto individuare il funzionario da convenire in giudizio (cfr. ricorso, pag. 12) .
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. g) ed o), dello Statuto della Regione siciliana, dell’art. 21, 5° co., legge Regione siciliana 31.3.1972, n. 19, come modif icato dall’art. 17 legge Regione siciliana 29.4.1985, n. 21, degli artt. 7 e 8, 4° co., legge Regione siciliana n. 21/1985, dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 112 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata.
Deduce, con riferimento agli incarichi di progettazione e direzione dei lavori ed in ordine al procedimento di copertura della spesa, che l’art. 23 del dec. leg. n. 66/1989, in quanto derogato dalla normativa speciale siciliana, non era applicabile in Sicilia nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge Regione siciliana n. 21/1985 e la legge Regione siciliana n. 10/1993 (cfr. ricorso, pagg. 14 e 15) .
Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi motivi in ogni caso sono da respingere.
È sufficiente , ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , reiterare l’elaborazione di questa Corte di legittimità.
In primo luogo, l’insegnamento a tenor del quale l’ atto con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo
di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’obbligazione a carico dell ‘ amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (cfr. Cass. 19.12.2019, n. 33768. Si veda altresì Cass. (ord.) 26.2.2020, n. 5130, secondo cui l ‘ art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 riguarda esclusivamente gli enti locali elencati nell ‘ art. 2 del citato d.lgs., non essendo suscettibile di applicazione analogica perché di natura eccezionale) .
In secondo luogo, l’insegnamento a tenor del quale, i n tema di obbligazioni della P.A., l ‘ inserimento nel contratto d ‘ opera professionale di una clausola di cosiddetta copertura finanziaria – in base alla quale l ‘ ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un ‘ opera pubblica alla concessione di un finanziamento – non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all ‘ art. 23, 3° co. e 4° co., del dec. leg. 2.3.1989, n. 66 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 1° co., della legge 24.4.1989, n. 144, poi sostituito dall’art. 191 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. L ‘art. 23 cit. è nella specie applicabile ‘ratione temporis’: la delibera n. 137 della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è datata 21.2.1990) , procedure di spesa che non possono, pertanto, essere differite al momento dell ‘ erogazione del finanziamento, cosicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all ‘ ente, ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l ‘ amministratore o funzionario che abbia assunto l ‘ impegno (cfr. Cass. sez. un. 18.12.2014, n. 26657 (Rv. 634114-01);
Cass. (ord.) 20.3.2018, n. 6970 (Rv. 648139-02); Cass. (ord.) 23.8.2018, 21010 (Rv. 650184-01), secondo cui il contratto d ‘ opera professionale stipulato da un RAGIONE_SOCIALE, nel quale sia inserita una clausola (c.d. di copertura finanziaria) che subordina il pagamento del compenso al professionista al finanziamento dei lavori da progettare, non si sottrae alla normativa in materia di assunzione di impegni di spesa degli enti locali, attesa l ‘ inderogabilità delle modalità procedimentali imposte dalla norma di cui all ‘ art. 23 del dec. leg. n. 66 del 1989, desumibile sia dalla ‘ratio’ (intesa alla consapevole assunzione da parte degli enti locali degli impegni di spesa) che dalla rilevanza di ordine pubblico di tale norma (diretta a garantire la correttezza nella gestione amministrativa, il contenimento della spesa pubblica e l ‘ equilibrio economico- finanziario degli enti locali), sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno ) .
In terzo luogo , l’insegnamento a tenor del quale, l ‘ art. 23 del dec. leg. 2.3.1989, n. 66, secondo cui l ‘ ente pubblico non risponde dell ‘ attività posta in essere dal proprio funzionario senza l ‘ osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull ‘ efficacia del contratto e, quindi, relativa all ‘ area dell ‘ ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell ‘ art. 117, 2° co., lett. l), Cost. (cfr. Cass. sez. un. 18.12.2014, n. 26657 (Rv. 634112-01); Cass. (ord.) 20.3.2018, n. 6970 (Rv. 648139-03)) .
Ben vero, gli insegnamenti in primo ed in secondo luogo menzionati esplicano valenza con specifico riferimento al duplice rilievo veicolato dal primo mezzo di impugnazione.
Ossia in ordine all’assunto secondo cui la delibera n. 137 del 21.2.1990, con cui la RAGIONE_SOCIALE ebbe a conferir all’architetto COGNOME l’incarico professionale, subordinava l’obbligo di pagamento del corrispettivo al finanziamento dell’opera pubblica (cfr. ricorso, pagg. 9 -10; memoria ricorrente, pagg. 4 – 5) , sicché la creazione di un debito fuori bilancio non era neppur ipotizzabile (cfr. ricorso, pag. 10; memoria ricorrente, pagg. 5 – 6) .
Ossia in ordine all’assunto secondo cui è fuor di contestazione che per l’opera de qua – il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto un finanziamento di lire 2.000.000.000, comprensivo pur dell’importo di lire 300.000.000 per spese tecniche (cfr. ricorso, pag. 10; memoria ricorrente, pag. 5) .
Ben vero, gli insegnamenti in terzo luogo menzionati esplicano valenza con specifico riferimento ai rilievi veicolati dal secondo mezzo di impugnazione. Ossia in ordine agli assunti secondo cui, ai sensi della disciplina regionale siciliana, allorquando l’opera pubblica aveva già ottenuto il finanziamento comprensivo pur delle spese tecniche, la deliberazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recante conferimento dell’incarico professionale né era soggetta al controllo di (cfr. ricorso, pag. 16; , giacché non poteva sorgere alcun debito
legittimità né doveva contemplare alcun impegno di spesa memoria ricorrente, pagg. 12 – 13) fuori bilancio (cfr. ricorso, pag. 20) .
13. Nel quadro delle puntualizzazioni tutte testé operate non può, evidentemente, che essere disatteso il postulato prefigurato dal ricorrente con il secondo mezzo, ovvero il rilievo per cui, ‘non potendosi applicare l’art. 23 del D.L. n. 66/1989, non esiste alcuna azione proponibile nei confronti del funzionario e/o dell’amministrazione. Di conseguenza non si poteva invocare neppure l’art. 2042 c.c.’ (così ricorso, pag. 20) .
Si è anticipato che in difetto di ‘copertura finanziaria’ il rapporto obbligatorio non è riferibile all ‘ ente, ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l ‘ amministratore o funzionario che abbia assunto l ‘ impegno.
Più esattamente, nel riferito solco ricostruttivo questo Giudice spiega ulteriormente che il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l ‘ ente locale senza l ‘ osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, risponde – ai sensi dell ‘ art. 23, 3° co e 4° co., del dec. leg. n. 66 del 1989, applicabile ‘ ratione temporis ‘ – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente, il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell ‘ ente, rispetto al quale è preclusa anche l ‘ azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l ‘ arricchito ma anche verso persona diversa (cfr. Cass. 21.9.2015, n. 18567; Cass. 4.1.2017, n. 80; Cass. (ord.) 21.11.2018, n. 30109, secondo cui, in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l ‘ osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto
obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l ‘ amministratore o il funzionario inadempiente che l ‘ abbia consentita, cosicché, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell ‘ elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l ‘ azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell ‘ ente locale, il quale può soltanto riconoscere ‘ a posteriori ‘ , ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 -nei limiti dell ‘ utilità dell ‘ arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio; e secondo cui tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell ‘ organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell ‘ ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico – finanziaria dell ‘ ente e con le scelte amministrative; Cass. 9.12.2015, n. NUMERO_DOCUMENTO).
È da escludere infine che la mancata indicazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del funzionario passivamente legittimato possa integrare violazione del dovere ex art. 88 cod. proc. civ. di lealtà e probità.
Tanto si puntualizza in ordine al rilievo addotto con il primo motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 11) .
15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’errata applicazione dell’art. 204 1 cod. civ.
Deduce che la Corte di Palermo non si è pronunciata in ordine ad un motivo determinante, quale quello del legittimo eserci zio dell’azione ex art. 2041 cod. civ. in ragione del riconoscimento dell’utilità dell’opera (cfr. ricorso, pag. 21) .
Il terzo motivo del pari è da respingere.
Si premette che la Corte di Palermo ha ritenuto che i rilievi operati in punto di sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. assorbivano ogni ulteriore ragione di doglianza addotta dall’architetto COGNOME (cfr. sentenza d’appello , pag. 17) .
Su tale scorta analogamente è sufficiente reiterare l’elaborazione di questa Corte di legittimità.
Ovvero l’insegnamento secondo cui i l vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360; Cass. 25.2.2005, n. 4079; Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995) .
In ogni caso alla luce dell’insegnamento di questa Corte n. 30109 del 21.11.2018 dapprima citato (secondo cui, peraltro, l’ente locale può soltanto riconoscere ‘ a posteriori ‘ , ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 – nei limiti dell ‘ utilità dell ‘ arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio; e secondo cui tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell ‘ organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell ‘ ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico – finanziaria dell ‘ ente e con le scelte amministrative ) si svela del tutto non condivisibile
l’assunto del ricorrente, secondo cui ‘il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, con più comportamenti, manifestato in modo implicito la consapevole utilizzazione del progetto portandolo ad esecuzione sia per ottenere i finanziamenti che, comunque, in qualche mani era, per darvi esecuzione’ (così ricorso, pag. 24; così memoria ricorrente, pagg. 21 – 22) .
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. Violazione di legge in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Omesso esame circa punto decisivo’ (così ricorso, pag. 25) .
Deduce che, in dipendenza del buon fondamento dei motivi di ricorso in precedenza esperiti, ha errato la Corte di Palermo a condannarlo alla restituzione delle somme percepite per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. Violazione di legge in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.’ (così ricorso, pag. 26) .
Deduce che, in dipendenza del buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso, non si giustifica la compensazione delle spese di lite; che viceversa ben avrebbe dovuto la Corte di Palermo condannare il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al relativo pagamento.
Il quarto motivo ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, parimenti sono da respingere.
Ben vero, le ragioni, dapprima enunciate, che hanno indotto al rigetto dei primi tre motivi di ricorso, sono ex se sufficienti a giustificare il rigetto pur del quarto e del quinto mezzo (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995, secondo cui
ricorre la figura dell ‘ assorbimento in senso improprio quando la decisione assorbente comporta un implicito rigetto di altre domande) .
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE, ché non ha svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare al controricorrente, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte