SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 12 2026 – N. R.G. 00000371 2024 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L’Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
NOME NOME COGNOME – Presidente
NOME NOME COGNOME – Consigliere
NOME COGNOME – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell’udienza del 28.10.2024, promossa da:
RAGIONE_SOCIALE (Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in data 15.6.2018, P.
– Appellante –
Contro
(Cod. Fisc.
),
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 492/2018, emesso dal Tribunale di Chieti in data 25.7.2018, – Appellata –
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 162/2024 del 7.3.2024.
Conclusioni dell’appellante: ‘ – In via principale e nel merito: in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 162/24 emessa dal Tribunale Civile di Chieti, RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO, accertare e dichiarare l’infondatezza dell’opposizione proposta dalla Sig.ra per i motivi ampiamente esposti e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’avvenuta accettazione espressa da parte RAGIONE_SOCIALE Sig.ra dell’eredità del Sig. condannando quest’ultima, nella
predetta qualità, al pagamento delle somme dovute in favore RAGIONE_SOCIALE , cosi come quantificate nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite per il primo ed il secondo grado di giudizio come da parametri di legge, da distrarsi in favore degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO che si dichiarano antistatari.
Conclusioni dell’appellata: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis , in accoglimento delle domande giustamente formulate: – dichiarare inammissibile o in subordine rigettare l’appello avverso la sentenza n. 162/2024 emessa dal Tribunale di Chieti il 6.3.2024 e pubblicata il 7.3.2024 per i motivi ed argomentazioni indicati in comparsa di costituzione e risposta in appello e per l’effetto confermare la sentenza impugnata; – in subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi ed argomentazioni indicati in comparsa di costituzione e risposta in appello; condannare l’appellante alla refusione a favore dell’appellata delle spese e dei compensi del giudizio di appello come da nota spese allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello o, si opus sit, del doppio grado di giudizio per la cui liquidazione ci si rimette a Giustizia, con richiesta di distrazione a favore dello scrivente Avvocato che si dichiara antistatario.’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 162/2024 del 7.3.2024, ha accolto le opposizioni, riunite, proposte da e -quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e -, e -quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -, e al decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale n. 492/2018 in data 25.7.2018. Con tale decreto gli opponenti sono stati condannati a pagare in solido alla RAGIONE_SOCIALE opposta l’importo di € 24.042,03, oltre interessi e spese del procedimento, per effetto RAGIONE_SOCIALE surroga RAGIONE_SOCIALE citata RAGIONE_SOCIALE nei diritti RAGIONE_SOCIALE concernenti la RAGIONE_SOCIALE prestata da
, qualificato come dante causa a titolo universale degli opponenti.
Il predetto Tribunale ha quindi dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l’effetto lo ha revocato, condannando la convenuta opposta al pagamento delle spese processuali.
Gli opponenti, a fondamento delle citate opposizioni, hanno pregiudizialmente dedotto la carenza RAGIONE_SOCIALE loro legittimazione non essendo eredi del defunto debitore
, avendo rinunciato a tale eredità, che soltanto ha affermato in giudizio di avere accettato.
In ordine alle citate rinunce la RAGIONE_SOCIALE opposta ne ha dedotto l’inefficacia poiché successive all’emissione del decreto ingiuntivo sopra indicato, deducendo pure che i rinuncianti debbano considerarsi accettanti taciti per effetto RAGIONE_SOCIALE voltura catastale dei beni immobili del de cuius .
Gli opponenti hanno poi eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché con lo stesso non è stato intimato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma sopra indicata ai soggetti ritenuti eredi del defunto debitore pro quota come richiesto dall’art. 752 c.c.
Il Tribunale di Chieti, all’esito dell’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione in atti e delle prove orali espletate, ha rilevato l’effettiva carenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva degli opponenti, ad eccezione di , essendo stato dimostrato che e ssi hanno rinunciato all’eredità. Il medesimo Tribunale ha poi ritenuto irrilevante il fatto che le rinunce siano state successive all’emissione del decreto ingiuntivo, escludendo l’accettazione tacita dell’eredità da parte dei rinuncianti. Invero, ad avviso del primo Giudice, dalla domanda di volturazione catastale può solo desumersi l’accettazione dell’eredità di , che ha proposto le relative domande.
Il Tribunale di Chieti ha poi ritenuto fondata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché l’intimazione di pagamento nello stesso contenuta non è indicata per quote, come previsto per i debiti ereditari, ma per l’intero nei confronti di tutti gli intimati.
La RAGIONE_SOCIALE
-, in persona del legale rappresentante, ha proposto l’appello alla sentenza in esame, chiedendo l’accoglimento delle con clusioni sopra indicate; si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto dell’appello nonché in subordine la revoca del decreto ingiuntivo opposto
per le ragioni esposte in primo grado e ora riproposte.
All’esito RAGIONE_SOCIALE precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Pregiudizialmente, occorre escludere l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c., eccepita dall’appellata, dovendosi considerare che l’appello contiene l’enunciazione degli elementi stabiliti dalla predetta norma, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza emessa a Sezioni Unite in data 16 novembre 2017, n. 27199, per cui l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata e, con essi, delle relative doglianze, “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”. La Suprema Corte ha quindi escluso “che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado’. Nello stesso senso la Suprema Corte si è espressa, ugualmente a Sezioni Unite, nella sentenza del 13 dicembre 2022, n. 36481.
Nel merito, il primo motivo dell’appello concerne l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per la violazione degli artt. 459 e 476 c.c. in relazione all’accettazione espressa dell’eredità da parte di e quindi alla sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento dedotta in giudizio. Ad avviso dell’appellante, il Tribunale di Chieti ha erroneamente dichiarato la , che ha accettato l’eredità del debitore defunto e quindi è tenuta all’adempimento azione del predetto e dunque al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di cui al decreto
nullità del decreto ingiuntivo opposto anche rispetto a dell’obblig ingiuntivo opposto.
Nel secondo motivo dell’impugnazione l’appellante ha dedotto l’erroneità RAGIONE_SOCIALE revoca del decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Chieti ha fondato sulla violazione dell’art. 752 c.c.: ad avviso del predetto, l’accettazione dell’eredità da parte RAGIONE_SOCIALE sola ha privato di effetto la dedotta violazione poiché la medesima, quale unica erede, risponde per intero dei debiti del defunto.
1.1. I motivi sopra indicati possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione logico -giuridica, costituita dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE legittimità del decreto ingiuntivo nei confronti di una sola delle parti cui il pagamento è stato
ingiunto e dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE titolarità passiva dell’odierna appellata rispetto alla pretesa dedotta in giudizio.
Occorre poi pregiudizialmente escludere la novità RAGIONE_SOCIALE domanda dell’appellante di accertamento RAGIONE_SOCIALE qualifica di erede di e di condanna RAGIONE_SOCIALE medesima al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma 24.042,03, quale debito ereditario, poiché i fatti storici sui quali tali domande si fondano sono invariati rispetto a quelli dedotti ed accertati in primo grado e le medesime domande derivano proprio da tali fatti. Pertanto in questo caso non ricorre il mutamento del petitum o RAGIONE_SOCIALE causa petendi , che impl ica la novità RAGIONE_SOCIALE domanda e quindi il divieto di cui all’art. 345 c.p.c.
Invero, secondo i condivisibili principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, la domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., è quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente di verso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine (tra le altre, Cass., 10 luglio 2025, n. 18827; Cass., 19 settembre 2016, n. 18299; Cass., 20 giugno 2005, n. 13982).
1.1.1. Nel caso in esame, la domanda, il cui oggetto e la cui entità sono invariati rispetto al primo grado, è comunque fondata su un titolo -un’obbligazione del defunto -già precedentemente dedotto nei confronti di tutti i chiamati all’eredità, tra cui l’odierna appellata, la quale proprio all’esito del giudizio di primo grado è risultata l’unica obbligata per effetto dell’accettazione dell’eredità.
Pertanto, anche la domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE qualifica di erede RAGIONE_SOCIALE predetta non costituisce una nuova domanda, rappresentando piuttosto la premessa logica -già accertata –RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento del debito ereditario.
1.2. Si deve quindi considerare, in ordine ai citati motivi dell’appello, che il decreto ingiuntivo n.492/2018 è stato emesso dal Tribunale di Chieti, secondo la domanda dell’odierna appellante, nei confronti di tutti i chiamati all’eredità, i quali hanno proposto l’opposizione deducendo, tra l’altro, la loro estraneità all’obbligazione per la rinuncia all’eredità del debitore defunto.
L’accertamento di tale rinuncia, incontestatamente avvenuto in primo grado rispetto agli opponenti ad eccezione appunto di ha evidentemente determinato l’accoglimento dell’opposizione e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In effetti, la nullità per legge di tale decreto deriva dall’accoglimento, anche parziale, dell’opposizione come si desume dalla disposizione dell’art. 653 c.p.c. -e ad esso si sostituisce la sentenza pronunciata sull’opposizione stessa, per cui non è co nsentito al giudice dell’opposizione confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non sia stata modificata (Cass., 2 settembre 2013, n. 20052; Cass., 12 febbraio 1994, n. 1421).
Pertanto, l’impugnazione concernente la statuizione sulla nullità e quindi sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto non è fondata.
1.3. In ordine alla domanda di pagamento nei confronti dell’erede , occorre considerare che l’odierna appellante ha chiesto, come si è detto, il pagamento del debito del defunto nei confronti di tutti i chiamati all’eredità, dei quali soltanto la predetta è effettivamente risultata erede. In effetti, al termine del giudizio di primo grado la ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto: tale decreto doveva essere necessariamente revocato essendo risultata un’unica obbligata in qualità di erede, ma, in ragione di tale risultato, alla revoca del decreto ingiuntivo sarebbe dovuta conseguire la condanna RAGIONE_SOCIALE predetta al pagamento dell’intero debito ereditario.
Sotto questo profilo dunque l’appello concernente la condanna di al pagamento integrale del debito ereditario -per effetto RAGIONE_SOCIALE confusione patrimoniale – è fondato, dovendosi ribadire che non costituisce domanda nuova, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la specificazione RAGIONE_SOCIALE domanda, effettuata dalla parte in appello, che sia basata, come in questo caso, sui medesimi fatti dedotti in primo grado (Cass., 19 febbraio 2025, n. 4412).
Quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata disponendo la condanna di al pagamento in favore dell’odierna appellante RAGIONE_SOCIALE somma di € 24.042,03, oltre interessi. Questi ultimi devono determinarsi in misura legale dalla dat a dell’8.4.2011 non contestata dall’appellata – fino alla data RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale e solo da tale data nella misura prevista dall’art. 1284, 4°
comma c.c., cioè con riferimento agli interessi per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali chiesti dalla RAGIONE_SOCIALE ora appellante. Infatti, l’obbligazione in esame, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua natura, non può essere identificata nelle predette transazioni ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza degli interessi moratori fin dalla data dell’inadempimento.
Nessun rilievo può attribuirsi all’eccezione dell’appellata, riproposta in questo grado del giudizio, di invalidità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prestata dal defunto per la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust attesa la circostanza determinante per cui la RAGIONE_SOCIALE in esame è costituita dall’avallo di un titolo cambiario, mentre l’eccezione sopra indicata concerne alcune specifiche clausole del contratto di fideiussione redatto secondo il modello A.B.I., sanzionate dalla Banca d’Italia nel 2005 per la violazione sopra indicata.
Alla luce delle considerazioni esposte l’appello è fondato nei termini sopra indicati e dunque negli stessi termini la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Da tale riforma derivano la soggezione dell’odierna appellata alla pretesa dedotta in giudizio dalla e quindi la soccombenza RAGIONE_SOCIALE medesima appellata in entrambi i gradi del giudizio, con la conseguente condanna di al pagamento delle relative spese processuali in favore dell’appellante. In tali spese non si devono comprendere quelle del procedimento monitorio in ragione RAGIONE_SOCIALE revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese sopra indicate si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd.,
come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L’Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
Accoglie l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
-, in persona del legale rappresentante, nei confronti di
alla sentenza del Tribunale di Chieti n. 162/2024 del 7.3.2024. Pertanto, in riforma di tale sentenza, condanna
al pagamento, in
favore RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, RAGIONE_SOCIALE somma di € 24.042,03, oltre interessi come indicati in motivazione.
2) Condanna l’appellata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per compenso e per il presente grado di giudizio in € 382,50 per spese non imponibili e in € 3.966,00 per compenso; oltre al rimborso spese generali 15% nonché oltre al c.a.p. 4% e all’i.v.a. 22% come per legge. Con distrazione in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appellante, dichiaratisi antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 23 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Giudice ausiliario est.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME