Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27859 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4659/2019 R.G. proposto da :
NOME, NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 419/2018 depositata il 26/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 1997 NOME COGNOME, dante causa delle odierne ricorrenti, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Melfi il Comune di Ripacandida deducendo di essere proprietario di suoli estesi circa 5.000 mq. che il Comune aveva occupato per la realizzazione di un impianto sportivo pubblico, con annessa viabilità, senza adottare il decreto di esproprio, e chiedeva la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno per la perdita dei suoli trasformati nonché al pagamento delle indennità relative all’occupazione temporanea, legittima ed illegittima, dei suoi beni.
Il Tribunale di Melfi, con sentenza del 9 aprile 2000, condannava il Comune di Rapicandida a corrispondere all’attore, a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita, l’importo di € 20.982.444, oltre rivalutazione fino alla sentenza ed interessi fino al soddisfo e, a titolo di occupazione legittima, la somma pari agli interessi legali sugli importi liquidati, calcolati anno per anno per il periodo di durata dell’occupazione legittima.
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza definitiva n. 59 del 12 marzo 2008, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da NOME e NOME, eredi di NOME, condannava il Comune di Ripacandida, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 20.117,70 oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo. Il giudice di secondo grado, aderendo alle conclusioni del CTU, aveva distinto la porzione del suolo di mq. 710, occupato in modo permanente per la realizzazione della viabilità d’accesso agli impianti sportivi, che aveva formato oggetto
della delibera n. 50 del 1984, e la porzione dell’area di 3.799 mq . destinata ad attrezzature sportive e giardini pubblici, oggetto della delibera comunale n. 40 del 1984. In particolare, tenuto conto che la delibera n. 50 del 1984 non era stata corredata dei termini prescritti dall’art. 13 L. n. 2359/1865, il giudice d’appello aveva ritenuto che si configurasse un ‘ occupazione usurpativa, con conseguente diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, corrispondente al valore venale che l’immobile presentava alla data di introduzione del giudizio, il 6 febbraio 1997, pari alla somma (compresa la rivalutazione secondo indici ISTAT) di € 6.972,17. Quanto all’altra porzione , oggetto della delibera n. 40/1984, che era corredata dei termini prescritti dalla legge, la Corte d’Appello riteneva che si configurasse un’accessione invertita o occupazione acquisitiva, con conseguente diritto al risarcimento del danno pari alla somma di € 13.145,53, stima effettuata con riferimento al mese di luglio 1991, data di definitiva trasformazione dei suoli interessati dal campo sportivo.
La predetta sentenza è stata oggetto di ricorso per cassazione principale da parte del Comune di Ripacandida e ricorso per cassazione incidentale da parte delle NOME NOME.
Questa Corte, con sentenza n. 23655/2014, ha accolto soltanto il ricorso incidentale con il quale le NOME NOME avevano lamentato l’omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello sulle domande relative alla liquidazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima da parte del Comune del suolo di mq. 3799 occorso per la costruzione dell’impianto sportivo e al risarcimento dei danni, per il quinquennio precedente la notifica della citazione, per l’occupazione usurpativa dei mq. 710 occorsi per la realizzazione della viabilità di accesso al campo sportivo. Questa Corte ha, altresì, accolto il ricorso incidentale delle COGNOME per l’omessa indicazione delle ragioni per cui la rivalutazione monetaria non era stata riconosciuta fino all’effettivo soddisfo.
La Corte d’ appello di Potenza, quale giudice del rinvio, con sentenza n.419/2018, pubblicata il 26-6-2018 (corretta ex art.288 c.p.c. con ordinanza del 10 gennaio 2019), ha condannato il Comune di Ripacandida al pagamento in favore delle NOME, a titolo di indennità di occupazione temporanea, dell’importo complessivo di € 6.255,39, di cui € 3.043,21 per l’occupazione legittima dell’area destinata a campo sportivo, ed € 3.212,18 per l’occupazione illegittima dell’area utilizzata per la realizzazione della viabilità di accesso al campo sportivo, adottando quale criterio di liquidazione il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rispettivamente riconosciute per la ablazione definitiva delle porzioni di aree di cui è causa.
Inoltre, con riferimento all’indennità di occupazione legittima, la Corte d’Appello ha affermato di aver accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune relativamente al periodo dal 1985 al 1987, liquidando l’indennità di occupazione limitatamente al periodo dal 6.2.1987 al 20.7.1991, data in cui era avvenuta l’irreversibile trasformazione del fondo.
La Corte d’Appello di Potenza, infine, con riferimento al credito per la perdita del fondo destinato a campo sportivo, ha riconosciuto la rivalutazione monetaria dal 1991 -data della irreversibile trasformazione del fondo – fino alla prima decisione della stessa Corte d’ appello del 12.3.2008, mentre, con riferimento al credito per la perdita del fondo destinato a viabilità, ha riconosciuto la rivalutazione monetaria dal momento dell’introduzione del giudizio (6.2.1997) fino sempre alla citata decisione del 12.3.2008.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME, affidandolo a quattro motivi.
Il Comune di Ripacandida ha resistito in giudizio con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2938 c.c..
Espongono le ricorrenti che, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune si riferisse alla domanda relativa all’indennità di occupazione legittima, mentre, al contrario, tale eccezione aveva ad oggetto la domanda di risarcimento del danno relativa alla perdita del suolo.
Così pronunciando, il giudice del rinvio aveva violato la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, finendo per rilevare d’ufficio una prescrizione non opposta, in violazione dell’art. 2938 c.c..
2. Il motivo è fondato.
Va osservato che il Comune di Ripacandida, nella comparsa di costituzione in appello nel giudizio di gravame introdotto dalle NOME avverso la sentenza del Tribunale di Melfi del 9.4.2000 (vedi pagg. 2 e ss.) -giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 12.3.2008, cassata da questa Corte con la citata sentenza n. 23655/2014 – lamentava il rigetto, da parte del Tribunale, dell’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’accessione invertita, dallo stesso sollevata, per effetto della realizzazione dell’opera pubblica e del suo completamento avvenuto fin dal 1991. L’ente comunale, sul rilievo che l’ultimazione definitiva dell’opera, avvenuta nel luglio 1991, era sufficiente a comportare il trasferimento della proprietà in capo allo stesso, aveva quindi affermato che il termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno si era consumato nel quinquennio successivo, nel 1996.
Dunque, nell’atto introduttivo del primo giudizio d’appello, il Comune di Ripacandida si era lamentato del rigetto dell’eccezione
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ‘patito a causa dell’accessione invertita’ (si trattava del danno patito per la perdita definitiva del bene per effetto della irreversibile trasformazione del fondo, secondo la giurisprudenza di legittimità allora consolidata), ma non aveva svolto alcuna argomentazione in ordine all’indennità relativa all’occupazione legittima.
Il riferimento alle allegazioni svolte dalle parti negli atti introduttivi del giudizio d’appello sfociato nella sentenza di seguito cassata dalla Corte di Cassazione è dirimente, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Cass n. 5137/2019; vedi, recentemente, Cass. n. 24357/2023), poiché il giudizio di rinvio -quale è quello conclusosi con la sentenza ora impugnata -è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, è comunque inibito alle parti ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (e non è questo il caso).
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 20 L. n. 865/1971 e 50 T.U. n. 327/2001, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’indennità di occupazione legittima.
Lamentano le ricorrenti che la Corte d’Appello a bbia erroneamente liquidato l’indennità di occupazione legittima con il criterio degli interessi legali sulla somma dovuta per l’espropriazione dell’area occupata, anziché con il criterio del dodicesimo dell’indennità di esproprio. Le ricorrenti deducono che il criterio degli interessi legali sull’indennità di esproprio si applica ai suoli edificati o edificabili e non a quelli inedificabili, per i quali è rimasto in vigore il criterio del dodicesimo dell’indennità di espropriazione.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Come si è esposto nella parte narrativa, la Corte d’Appello di Potenza, quale giudice del rinvio, ha riconosciuto alle NOME NOME‘importo di € 3.043,21 per l’occupazione legittima dell’area destinata a campo sportivo, e la somma di € 3.212,18 per l’occupazione illegittima dell’area utilizzata per la realizzazione della viabilità di accesso al campo sportivo, utilizzando lo stesso criterio di liquidazione degli interessi legali sulle somme rispettivamente riconosciute per la ablazione definitiva delle porzioni di aree di cui è causa, nonostante che, come emerge in modo inequivocabile dalla sentenza della Corte d’Appello n. 59 del 12.3.2008 (non impugnata, in allora, sul punto), solo il suolo destinato alla viabilità di accesso al campo sportivo avesse vocazione urbanistica edificatoria, mentre quello su cui è stato realizzato il campo sportivo aveva destinazione di verde pubblico attrezzato, quindi non edificabile (vedi il passaggio di tale sentenza riportato anche a pag. 5 del ricorso).
Orbene, come già chiarito da questa Corte (vedi Cass. n. 12366/2018), il criterio degli interessi legali sull’indennità di espropriazione è sempre stato applicato ai suoli edificabili o edificati e non anche a quelli inedificabili, per i quali è rimasto in vigore il criterio di un dodicesimo dell’indennità che per ciascun anno di occupazione sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, a norma dell’art. 20, terzo comma, della legge n. 865 del 1971. Quest’ultima disposizione non può ritenersi abrogata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 per il collegamento al criterio dei VAM che la stessa conteneva, avendo l’art. 50 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il collegamento con i VAM (Cass. n. 13879/2017). Va aggiunto che invece correttamente, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha applicato il criterio di liquidazione degli interessi per la quantificazione dell’indennità relativa al l’area edificabile destinata alla viabilità di accesso al
campo sportivo, in quanto l’art. 50 T.U. Espropriazioni, che ha introdotto il criterio normativo del dodicesimo dell’indennità di espropriazione per qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile, non è applicabile nel presente procedimento in virtù dell’art. 57 legge cit., secondo cui ‘Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data’. Sul punto, va osservato che la delibera n. 50/1984 con cui è stato approvato il progetto per la destinazione della porzione di area di 710 mq. di proprietà del privato a viabilità di accesso al campo sportivo è ampiamente antecedente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 327/2001.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., con riferimento alla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni connessi all’occupazione illegittima.
Espongono le ricorrenti che, trattandosi di obbligazione risarcitoria, come tale integrante debito di valore, l’importo liquidato dalla Corte d’Appello avrebbe dovuto essere rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla decisione definitiva, emessa all’esito del giudizio di rinvio .
Con il quarto motivo è stata nuovamente dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1223 c.c., con riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà dei suoli.
Espongono, parimenti, le ricorrenti che, trattandosi di obbligazione risarcitoria, come tale integrante debito di valore, l’importo liquidato dalla Corte d’ appello per la perdita del diritto di proprietà, conseguente all’atto abdicativo implicito nella proposizione dell’azione risarcitoria (secondo il nuovo orientamento in tema di
espropriazioni consacrato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 735/2015) avrebbe dovuto essere rivalutato, tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla decisione definitiva emessa dal giudice del rinvio, che, aveva, invece, limitato la rivalutazione monetaria fino alla precedente decisione della stessa Corte -la prima -del 12 marzo 2008, obliterando di considerare che tale decisione non poteva essere ritenuta come una pronuncia giudiziale definitiva.
Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla loro stretta connessione, sono fondati.
Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (tra le tante vedi Cass. n. 19987/2016 non mass.) quello secondo cui ‘… il credito scaturente da un fatto illecito ed avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore. Tale obbligazione, pur essendo il suo debitore in mora dal giorno dell’illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.), sfugge alle previsioni codicistiche in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie (artt. 1194, 1224, 1282 c.c.).Ciò non vuol dire che la mora nell’adempimento d’una obbligazione di valore sia senza conseguenze. Per effetto della mora debendi, infatti, il creditore di una obbligazione di valore perde la possibilità di investire proficuamente, e ricavarne così un lucro finanziario, la somma dovutagli a titolo di risarcimento. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare una obbligazione di valore quale è quella di risarcire il danno aquiliano, se procede alla aestimatio in moneta relativa all’epoca del sinistro, deve poi compiere due ulteriori operazioni:
(a) rivalutare il credito risarcitorio al momento della liquidazione (ovvero liquidarlo direttamente in moneta attuale); tale operazione serve a ricostituire il patrimonio della vittima nella consistenza che aveva prima del fatto illecito;
(b) tenere conto dell’ulteriore danno da ritardato adempimento, o mora debendi: ed a tal riguardo, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712, il giudice di merito può liquidare il relativo pregiudizio applicando un saggio di interesse (non necessariamente quello legale, ma un saggio scelto in via equitativa caso per caso, per tenere conto delle specificità della fattispecie) sul credito devalutato all’epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, oppure rivalutato in base ad un indice medio tra quello dell’epoca del fatto e quello dell’epoca della liquidazione…’.
La rivalutazione monetaria è quindi un’operazione strettamente connessa alla liquidazione del credito risarcitorio, attuandosi con tale liquidazione la conversione del debitore di valore in debito di valuta.
Nel caso di specie, emerge dalla sentenza impugnata che il giudice di rinvio è stato investito del compito di una (nuova) liquidazione del credito risarcitorio. Di tale circostanza ne ha dato la stessa Corte d’Appello nella parte in cui, a pag.2 della sentenza impugnata, ha affermato che la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte d’Appello di Potenza in quanto era mancata ‘l’esposizione delle ragioni che hanno portato ad anticipare le date finali della rivalutazione del risarcimento per l’occupazione definitiva dei medesimi beni, integranti debiti di valore ‘.
Ne consegue che, erroneamente, la Corte d’appello, nonostante abbia proceduto ad una nuova liquidazione del credito risarcitorio, ha provveduto alla rivalutazione di tale credito solo fino alla prima decisione della stessa Corte del 12.3.2008 e non, invece, fino al momento in cui ha effettuato, a sua volta e quale giudice del rinvio, la nuova liquidazione, dato che è stato proprio questo il momento in cui il credito di valore si è trasformato in debito di valuta.
Questa Corte (vedi tra le tante Cass. n. 8507/2011) ha, infatti, enunciato il principio di diritto secondo cui è con la sentenza
definitiva che decide sulla liquidazione di un’obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, che si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta, con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi: nel caso di specie, la prima sentenza della Corte d’Appello , che ha operato la prima liquidazione, è stata successivamente cassata, con conseguente inidoneità della stessa a cristallizzare in quel momento la rivalutazione monetaria del credito vantato dalla società ricorrente.
Infine, la cristallizzazione della rivalutazione monetaria alla prima decisione della Corte d’Appello del 12.3.2008 neppure può giustificarsi in base al fatto, evidenziato dalla stessa sentenza ora impugnata (vedi pag. 14), che il Comune, in sede di esecuzione forzata della sentenza n. 59/2008, aveva pagato l’importo complessivo di € 34.822,05 nell’ottobre 2009.
Come più volte affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 25817/2017; Cass. n. 6619/2018; Cass. n. 1637/2020), nelle obbligazioni risarcitorie, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, la liquidazione del danno da ritardato adempimento deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’ appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18.9.2024