Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35002 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 35002 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15839/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23 della CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO, depositata l ‘ 11/01/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso e per l ‘ accoglimento del quinto, del sesto, del settimo e dell ‘ ottavo motivo;
uditi i difensori delle parti; lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di precetto del 5/11/2013 NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, intimavano al Comune di Ionàdi il pagamento dell ‘ importo di Euro 535.840,60 (oltre accessori dal 20/10/2013), preteso in forza della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 87 dell ‘ 11/9/2001, pronunciata in un giudizio promosso da NOME COGNOME al fine di sentire condannare il Comune al pagamento dell ‘ indennità di occupazione e di esproprio di un terreno sul quale erano stati costruiti un campo sportivo ed opere edilizie accessorie, senza emissione del decreto di esproprio.
2. In particolare, con la citata sentenza, il Tribunale pronunciava condanna «al pagamento delle seguenti somme: a) £ 191.653.000 per la indennità di esproprio, alla quale va aggiunta la maggiorazione del 10% di cui all ‘ art. 3, legge 662/96; b) £ 47.913.000 per indennità di esproprio sull ‘ occupazione legittima; c) £ 5.000.000 valore e danni frutti pendenti, in via equitativa; e) … al pagamento di interessi, rivalutazione monetaria delle somme di cui alle lettere a) b) c) dal 21.11.1984; f) … al pagamento delle spese legali che liquida in modo così specificato: £ 27.500.500 di cui
£ 375.000 per spese vive, £ 500.000, £ 3.930.000 per diritti di procuratore e £ 22.695.500 per onorari di avvocato, oltre IVA e Cap».
3. Investita dell ‘ impugnazione del titolo esecutivo, la Corte d ‘ appello di Catanzaro, con la sentenza n. 779 del 4/6/2013, aveva dichiarato estinto il giudizio, già interrotto a causa della morte dell ‘ originario attore, a causa della sua mancata riassunzione nel termine semestrale di legge; questa Corte, con l ‘ ordinanza n. 16459 del 21/6/2018, rigettava il ricorso del Comune, rendendo così definitiva la sentenza già azionata dagli eredi di NOME COGNOME.
4. Nell ‘ atto di precetto i creditori intimanti specificavano che al de cuius era stato corrisposto, in acconto sul dovuto, l ‘ importo di Euro 155.188,78 (nonché l ‘ ammontare di Euro 15.080,54 per spese di registrazione della sentenza), somma che era stata imputata ad interessi a norma dell ‘ art. 1194 cod. civ.
5. Alla minacciata esecuzione forzata proponeva opposizione il Comune di Ionadi, che eccepiva l ‘ inefficacia del titolo esecutivo, in ragione di un sopravvenuto pactum de non petendo e, comunque, del pagamento solutorio già precedentemente eseguito in favore del creditore, l ‘ inapplicabilità dell ‘ art. 1194 cod. civ., l ‘ erroneità dei calcoli svolti nell ‘ atto di intimazione, la prescrizione dell ‘ actio iudicati , la nullità del titolo per rilascio di una seconda formula esecutiva.
6. Il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza n. 477 del 23/5/2019, respinte le eccezioni di prescrizione e di invalidità del titolo esecutivo rilasciato in seconda copia esecutiva, accoglieva l ‘ opposizione per l ‘ erronea imputazione agli interessi dell ‘ anticipo ricevuto, non essendo applicabile l ‘ art. 1194 cod. civ. ai debiti di valore; e revocava integralmente l ‘ atto di precetto.
7. NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME la menzionata decisione for-
mulando quattro distinti motivi: in primis , per extrapetizione, poiché «l ‘ opposizione non conteneva (né espressamente né implicitamente) la deduzione che l ‘ art. 1194 c.c. non era applicabile perché il credito aveva natura di debito di valore»; poi, per erronea interpretazione del titolo esecutivo -in relazione all ‘ affermazione secondo cui «il credito è ‘ risarcitorio da occupazione illegittima ‘ e per tale sua natura è sottratto all ‘ applicazione dell ‘ art. 1194 c.c.» -perché, con la sentenza definitiva, il debito di valore del Comune era stato convertito in debito di valuta, con conseguente applicabilità della citata norma civilistica; ancora, per aver integralmente revocato il precetto (e, quindi, reputato integralmente soddisfatto il credito), nonostante la mancanza di prova circa l ‘ esaustività della somma offerta dall ‘ ente intimato; infine, per l ‘ erronea applicazione dell ‘ art. 1194, cod. civ. (ritenuto applicabile anche ai debiti di valore), essendo stata ammessa un ‘ imputazione al capitale del pagamento del debitore in mancanza di consenso del creditore COGNOME.
8. Con la sentenza n. 23 dell ‘ 11/1/2022, la Corte d ‘ appello di Catanzaro riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale, dichiarando «la nullità parziale del precetto opposto per la somma che eccede l ‘importo di € 368,604,01».
9. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di secondo grado ha così motivato: «… a differenza di quanto assumono gli appellanti, il Comune ha eccepito l ‘ inapplicabilità dell ‘ art 1194 cc all ‘ anticipo versato nel mese di agosto del 2002 anche in ragione della natura del credito. Il passo dell ‘ atto di citazione nel quale il comune ha eccepito sotto questo profilo l ‘ inapplicabilità dell ‘ art 1194 cc è contenuto a pag. 5 ove è scritto testualmente ‘ l ‘ art 1194 cc che costituisce, certamente, il criterio legale di imputazione, presuppone che il divieto di imputare un pagamento al capitale piuttosto che agli interessi presuppone il mancato consenso del creditore. Trattasi di norma suppletiva che è applicabile anche ai debiti della PA (salve speciali previsioni di legge) e non in caso di risarcimento dei danni per pagamenti
eseguiti prima della liquidazione giudiziale e/o volontaria dl danno ovvero in esecuzione di una sentenza passata in giudicato (o immediatamente esecutiva) ‘ . Tanto basta per escludere il dedotto vizio di ultrapetizione. L ‘ assunto, peraltro, è corretto, poiché l ‘ art. 1194 cc postula l ‘ esistenza di un debito di valuta, ossia un debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine al quale imputare l ‘ acconto secondo i criteri di quella norma. Nei debiti di valore, invece, il pagamento di un acconto prima della liquidazione definitiva va sottratto al credito risarcitorio»; corretta, poi, doveva reputarsi la qualificazione del debito del Comune come debito di valore, sia perché l ‘ originario attore aveva intrapreso «una tipica azione risarcitoria», sia perché la trasformazione in debito di valuta tramite la liquidazione del danno era avvenuta solo nel 2018, con la sentenza che, successivamente al pagamento dell ‘ acconto, aveva definito il giudizio; in accoglimento del terzo motivo, la Corte territoriale ha riconosciuto che la somma di Euro 193.985,98 era stata accettata da NOME COGNOME a titolo di acconto e -applicando i criteri giurisprudenziali di Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020 e di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017 -ha ricalcolato l ‘ importo (Euro 368.604,01) per cui il precetto doveva reputarsi comunque efficace (in contrasto con la statuizione di integrale accoglimento dell ‘ opposizione).
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME la predetta sentenza con ricorso per cassazione, basato su otto motivi; resisteva con controricorso il Comune di Ionadi.
I ricorrenti depositavano memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con cui eccepivano la tardività del controricorso.
Con la sua memoria ed anche all ‘ udienza del 19/10/2023 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO chiedeva «il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso e l ‘ accoglimento dei motivi 5, 6, 7 ed 8».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che l ‘ eccezione di tardività del controricorso è fondata: poiché il ricorso era stato notificato (via p.e.c.) in data 12/7/2022 ed il suo deposito era prescritto entro l ‘ 1/8/2022, il Comune di Ionadi avrebbe dovuto notificare il controricorso entro i venti giorni successivi, prorogati per la scadenza in festivo, cioè entro lunedì 22/8/2022 (dato che nelle opposizioni esecutive non si applica, pacificamente, la sospensione feriale dei termini), mentre l ‘ atto difensivo è stato portato alla notifica soltanto il 20/9/2022. Tale tardività esclude la rilevanza dell’atto (anche ai fini della futura eventuale liquidazione dei relativi compensi), ma non elide quella delle successive rituali attività defensionali del controricorrente.
Col primo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c. … violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello affermato che l ‘ originaria opposizione del Comune concerneva anche il profilo dell ‘ inapplicabilità del criterio d ‘ imputazione ex art. 1194 cod. civ. per la natura del credito fatto valere (credito di valore), senza addurre una congrua motivazione e in violazione dei criteri ermeneutici, avendo fornito una «lettura atomistica, non sistematica e letteralmente errata dell ‘ opposizione a precetto».
Il motivo -col quale si afferma che l ‘ inapplicabilità del criterio ex art. 1194 cod. civ. non costituiva profilo dell ‘ originaria opposizione esecutiva del Comune -è inammissibile.
Infatti, la motivazione della sentenza impugnata (già sopra riportata) contiene un esplicito esame del primo motivo dedotto con l ‘ appello: «… a differenza di quanto assumono gli appellanti, il Comune ha eccepito l ‘ inapplicabilità dell ‘ art 1194 cc all ‘ anticipo versato nel mese di agosto del 2002 anche in ragione della natura del credito. Il passo dell ‘ atto di citazione
nel quale il comune ha eccepito sotto questo profilo l ‘ inapplicabilità dell ‘ art 1194 cc è contenuto a pag. 5 ove è scritto testualmente ‘ l ‘ art 1194 cc che costituisce, certamente, il criterio legale di imputazione, presuppone che il divieto di imputare un pagamento al capitale piuttosto che agli interessi presuppone il mancato consenso del creditore. Trattasi di norma suppletiva che è applicabile anche ai debiti della PA (salve speciali previsioni di legge) e non in caso di risarcimento dei danni per pagamenti eseguiti prima della liquidazione giudiziale e/o volontaria dl danno ovvero in esecuzione di una sentenza passata in giudicato (o immediatamente esecutiva) ‘ . Tanto basta per escludere il dedotto vizio di ultrapetizione.».
La censura di minuspetizione formulata dai ricorrenti è, dunque, inammissibile, perché omette di confrontarsi col tenore della decisione impugnata , che individua come dispiegata tempestivamente, nell’atto di citazione, la doglianza poi esaminata.
Parimenti inammissibile è la richiesta, rivolta a questa Corte, di rivalutare l ‘ ampiezza della domanda (e, cioè, l ‘ opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.) originariamente avanzata dal Comune di Ionadi.
È univoco l ‘ indirizzo giurisprudenziale secondo cui «Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l ‘ ipotesi in cui si lamenti l ‘ omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l ‘ interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell ‘ articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la RAGIONE_SOCIALE ha il potere-dovere di procedere all ‘ esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l ‘ interpretazione della domanda e l ‘ individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n.
30684 del 21/12/2017, Rv. 651523-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012, Rv. 622562-01).
In altri termini «L ‘ interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel thema decidendum , tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo , ma attiene al momento logico relativo all ‘ accertamento in concreto della volontà della parte.» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016-03; in motivazione, «il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo , ma attiene al momento logico relativo all ‘ accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. 22 giugno 2004 n. 11639; Cass. 21 febbraio 2006 n. 3702)») e «non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell ‘ interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014, Rv. 630372-01; analogamente, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21874 del 27/10/2015, Rv. 637389-01, e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5876 del 11/03/2011, Rv. 617196-01).
Nella fattispecie in esame la Corte d ‘ appello, con motivazione scevra da vizi logici, ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto ricompresa nel thema decidendum l ‘ eccezione di inapplicabilità dell ‘ art. 1194 cod. civ., alla quale l ‘ atto introduttivo (richiamato e sottolineato nella parte di interesse) faceva riferimento indicandola come «norma … non in
caso di risarcimento dei danni per pagamenti eseguiti prima della liquidazione giudiziale e/o volontaria dl danno ovvero in esecuzione di una sentenza passata in giudicato (o immediatamente esecutiva)».
Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 disposizioni sulla legge in generale, 324, 474 e 615 c.p.c., 2909 c.c.», per avere la Corte d ‘ appello violato il giudicato del titolo esecutivo, del quale è stata data un ‘ interpretazione (la qualificazione come credito di valore, di natura risarcitoria) contrastante con la motivazione e il dispositivo (indicanti un credito di valuta, letteralmente individuato nella «indennità di esproprio» e nella «indennità di esproprio sull ‘ occupazione legittima»).
La censura è inammissibile.
Non occorre esaminare la portata dei principî espressi da Cass., Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022, Rv. 664034-01, perché proprio la citata pronuncia impone il rigoroso rispetto, a pena di inammissibilità del motivo, dell ‘ art. 366 cod. proc. civ.
Nel caso in esame, il ricorso è lacunoso, perché omette di riportare gli elementi della sentenza azionata come titolo esecutivo indispensabili per esaminare la censura; con questa si fornisce del provvedimento azionato soltanto una frammentaria lettura, eseguita in base a stralci della motivazione e del dispositivo (già la Corte d ‘ appello aveva rilevato che «l ‘interpretazione del titolo esecutivo … va effettuata valutando non solo il dispositivo -come, di fatto, pretende parte appellante -ma anche la motivazione»).
In particolare, in violazione dell ‘ art. 366 cod. proc. civ., il motivo non riporta le causae petendi e omette di riferirle alle singole somme oggetto del precetto e, così, non consente di vagliare la correttezza dell ‘ affermazione secondo cui «l ‘ azione proposta dal COGNOME nei confronti del Comune di Jonadi sia una tipica azione risarcitoria proposta per ottenere il
ristoro del danno patito per la perdita del terreno di sua proprietà utilizzato dalla PA per l ‘ esecuzione di un ‘ opera pubblica (campo sportivo) in violazione delle norme procedimentali dettate in tema di espropriazione e dei danni subiti durante il periodo dell ‘ occupazione illegittima».
Col terzo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1194 e 2697 c.c.», per avere il giudice di merito «ritenuto che la trasformazione del credito di valore in credito di valuta avvenga non già con la liquidazione giudiziale, ma con il passaggio in giudicato della sentenza contenente la liquidazione» e per avere «esonerato il Comune intimato (debitore) dall ‘ onere di fornire la prova del consenso del creditore ad un ‘ imputazione diversa da quella risultante dall ‘ applicazione del criterio legale, nonché la regola secondo la quale l ‘ accettazione da parte del creditore di un criterio di imputazione diverso da quello legale contenuto nell ‘ art. 1194 c.c. deve essere espressa».
La censura è infondata.
L ‘ inapplicabilità ai crediti e ai debiti di valore del criterio di imputazione ex art. 1194 cod. civ. è pacifica in giurisprudenza.
Infatti, il ritardato adempimento di un ‘ obbligazione di valore, nel caso di pagamento di un acconto prima della quantificazione definitiva comporta una riliquidazione del credito secondo criteri diversi da quelli previsti dalla citata disposizione (che riguarda evidentemente solo le obbligazioni di valuta); segnatamente, si deve procedere: «a) devalutando l ‘ acconto ed il credito alla data dell ‘ illecito; b) detraendo l ‘ acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull ‘ intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell ‘ illecito al pagamento dell ‘ acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell ‘ acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla
liquidazione definitiva.» ( ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854-02).
A conferma di quanto sopra esposto si richiama l ‘ esplicita massima di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011, Rv. 617188-01: «Qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all ‘ art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell ‘ evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l ‘ acconto versato; detraendo quest ‘ ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi).» (il precedente ora menzionato deve ritenersi superato dalla successiva giurisprudenza -tra cui la già citata Cass. 9950/2017, che vi fa esplicito riferimento -soltanto con riguardo alle modalità di liquidazione del debito di valore in caso di pagamento di acconti, ma non per l ‘ esclusione dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 1194 cod. civ.).
Tale meccanismo di computo degli acconti consente di escludere pure che il debito di valore si trasformi in debito di valuta all’atto di ogni liquidazione giudiziale in corso di causa e cioè anteriore a quella definitiva, richiamandosi il costante principio giurisprudenziale per il quale è a quest’ultima che va infine complessivamente rapp ortata la determinazione dell’entità della diminuzione patrimoniale (per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2796 del 10/03/2000, Rv. 534750-01).
Col quarto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione dell ‘ art. 115 c.p.c. … nonché dell’ art. 2697 c.c.», per avere il giudice di merito «desunto la prova del consenso del creditore COGNOME all ‘ imputazione secondo un criterio diverso da quello contenuto nell ‘ art. 1194 c.c. da una mera difesa
del Comune intimato», costituita dalla pura e semplice accettazione del pagamento parziale.
La censura è inammissibile, perché eccentrica rispetto alla decisione impugnata: infatti, il giudice d ‘ appello ha escluso l ‘ applicabilità dell ‘ art. 1194 cod. civ., sicché la censura -attinente ad un ‘ erronea applicazione -risulta del tutto incongrua.
Col quinto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «Violazione e/o falsa applicazione dell ‘art. 2697 c.c. e 35 D.P.R. 8.6.2001, n. 327 … degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118, comma 2, disp. att. c.p.c.», per difetto di motivazione e violazione della regola sull ‘ onere probatorio, avendo il giudice d ‘ appello completamente omesso di motivare sulla congruità della somma versata dal Comune intimato, erroneamente considerata come soggetta a tassazione, con conseguente individuazione della ritenuta d ‘ acconto come componente del pagamento.
Col sesto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c. e 35 D.P.R. 8.6.2001, n. 327, per avere la Corte di merito omesso di considerare la circostanza -pacifica tra le parti e rilevante ai fini della decisione -secondo cui il terreno espropriato ricade in ‘ zona F ‘ dello strumento urbanistico, con la conseguenza che non è assoggettabile a tassazione la correlata indennità di espropriazione.
Col settimo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono l ‘ «omesso esame di un preciso fatto storico: il terreno oggetto di espropriazione rientra in zona che nello strumento urbanistico è destinata a servizi pubblici di quartieri (zona F).».
Le tre censure -che possono essere esaminate congiuntamente perché tra loro intimamente correlate -sono fondate.
Nella sentenza impugnata la Corte d ‘ appello riteneva che le somme dovute dal Comune fossero assoggettate a imposta e che, dunque,
l ‘ ente locale rivestisse il compito di sostituto d ‘ imposta (così nella motivazione: «non essendo state allegate valide ragioni per detrarre, ai fini che qui rilevano, la ritenuta di acconto operata dall ‘ amministrazione comunale»).
L ‘ applicazione della ritenuta d ‘ acconto era stata menzionata nell ‘ atto iniziale del Comune di Ionadi ed era stata specificamente contestata dalla parte opposta nella comparsa di risposta.
Occorre innanzitutto domandarsi se la questione fosse thema decidendum del grado d ‘ appello dopo che la decisione di primo grado aveva interamente travolto l ‘ atto di precetto e, con esso, la pretesa creditoria avanzata dagli odierni ricorrenti. In altri termini, ci si chiede se l ‘ assoggettamento a tassazione dell ‘ importo riconosciuto a NOME COGNOME dovesse essere specificamente dedotto con l ‘ appello e, cioè, se gli appellanti -ai quali il Tribunale, accogliendo integralmente l ‘ opposizione del Comune, aveva negato in toto il diritto di agire in executivis -fossero onerati di precisare che il predetto diritto spettava loro per l ‘ importo precettato (o per una minor somma determinata dal giudice), anche in considerazione della natura del cespite espropriato e del relativo regime fiscale, oppure se tale questione, attinente ad un ‘ efficacia estintiva soltanto parziale del pagamento rispetto alla somma precettata, rientrasse comunque nell ‘ oggetto dell ‘ opposizione.
Sul punto si rileva che, nell ‘ ambito dell ‘ opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., il thema decidendum è ab origine tracciato dalle ‘ eccezioni ‘ -rispetto al diritto di agire in executivis minacciato dal creditore -formulate dall ‘ opponente, che costituiscono fondamento della sua contestazione (e, infatti, non possono essere dedotti motivi diversi da quelli inizialmente avanzati, come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17441 del 28/06/2019, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11237 del 06/04/2022, e da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4873 del 16/02/2023).
Come esposto, le contestazioni del debitore attengono alla domanda di tutela giurisdizionale esecutiva preannunciata dal creditore con l ‘ atto di intimazione. Perciò, il precetto -pur non avendo, come il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022, Rv. 663586-02), la natura di domanda giudiziale del creditore alla quale si contrappongono le eccezioni dell ‘ opponente (con la conseguenza che «non è necessario che la parte che ha chiesto l ‘ ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all ‘ opposizione e chieda conferma del decreto opposto»; ex multis , Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019, Rv. 654022-01) -assume un ‘ analoga valenza (di pretesa creditoria ‘ di partenza ‘ , ovvero originaria, contrastata dall ‘ opponente in base a specifiche ragioni) al fine di circoscrivere l ‘ ambito delle pretese dell ‘ opposto, che coincidono con la difesa della integrale validità ed efficacia della minaccia di agire in executivis risultante dall ‘ intimazione (sull ‘ effetto processuale determinato da quest ‘ ultima si richiama Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, Rv. 632702-01, secondo cui l ‘ opposizione al precetto -ancorché questo sia atto non diretto all ‘ istaurazione di un giudizio -realizza un ‘ attività processuale rilevante ai sensi dell ‘ art. 2943, comma 2, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell ‘ art. 2945, comma 2, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio).
In altre parole, oggetto dell’opposizione a precetto per contestazione dell’ an e del quantum del credito intimato è pur sempre l’accertamento di questo nel suo complesso (tanto che non vi è bisogno, per il creditore, di instare espressamente in tal senso, essendogli sufficiente chiedere il rigetto dell’opposizione): di conseguenza, in caso di accoglimento dell ‘ opposizione a precetto in ragione dell ‘ estinzione del debito a mezzo di un pagamento ritenuto totalmente satisfattivo, il creditore oppo-
sto -che nel primo grado abbia richiesto la conferma della minacciata pretesa creditoria e svolto le proprie difese per ottenere l ‘ integrale rigetto dell ‘ opposizione -non è tenuto a specificare, con l ‘ appello, che il pagamento del debitore va considerato solo parzialmente satisfattivo, in quanto l ‘ oggetto dell ‘ impugnazione è pur sempre determinato dalle originarie contestazioni dell ‘ opponente al diritto di agire in executivis preannunciato con l ‘ atto di intimazione, rispetto alle quali le argomentazioni del creditore in primo grado costituiscono mere difese del diritto vantato col precetto e non eccezioni rispetto alle avversarie deduzioni.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, si rileva che dalla più ampia (in quanto totale) contestazione dell ‘ importo indicato nel precetto opposto, in ragione della ritenuta (dal Comune opponente) integrale soddisfazione del credito in forza di un pagamento comprensivo della somma trattenuta come ritenuta d ‘ acconto, non esula, quale oggetto dell ‘ opposizione, l ‘ efficacia estintiva soltanto parziale del pagamento rispetto alla somma precettata: conseguentemente, i creditori opposti, rimasti totalmente soccombenti in primo grado, nel ribadire che la propria pretesa creditoria non è incisa da un pagamento assoggettato al regime fiscale invocato dal Comune opponente (come già dedotto innanzi al Tribunale), non hanno ampliato l ‘ oggetto del processo, rimasto pur sempre delimitato dalla pretesa esecutiva complessivamente minacciata col precetto e dalle originarie contestazioni, rispetto alle quali la menzionata questione costituisce una mera difesa.
Una volta chiarito che la questione dell ‘ assoggettabilità dell ‘ acconto pagato a imposizione fiscale (e, quindi, a ritenuta), già puntualmente dedotta dai contendenti, era stata ritualmente posta all ‘ attenzione del giudice di secondo grado, si rileva che la Corte d ‘ appello ha dato una motivazione apodittica, che prescinde da qualsivoglia illustrazione delle ragioni della propria decisione e dell ‘ interpretazione del disposto normativo.
Il giudice d ‘ appello, difatti, si è limitato ad affermare un difetto di allegazione del creditore opposto, smentito dalla deduzione riguardante la destinazione, nello strumento urbanistico, del terreno oggetto di occupazione appropriativa a servizi pubblici di quartiere (zona F2); solo dopo aver accertato tale circostanza, se del caso anche solo in forza del principio iura novit curia o comunque in base agli elementi legittimamente somministrati dall’onerato opponente (che quella debenza della ritenuta adduceva a sostegno del carattere satisfattivo del suo pagamento), la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare se nel pagamento del Comune in favore di NOME COGNOME dovesse computarsi (oppure no) anche la ritenuta d ‘ acconto.
Con l ‘ ottavo motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono «violazione o falsa applicazione degli artt. 12 disposizioni sulla legge in generale, 324 c.p.c., 2909 c.c.», per avere la Corte di merito violato il giudicato, applicando un criterio di calcolo non previsto dal titolo per la determinazione di interessi e rivalutazione monetaria.
Anche tale censura è fondata.
La Corte territoriale afferma di aver ricalcolato gli interessi computandoli non già sulle somme via via rivalutate, bensì già sulla sorte capitale: «Qui va solo precisato che gli interessi compensativi non sono stati calcolati sulle somme annualmente rivalutate, ma sulla sorte capitale, tale essendo la modalità di calcolo degli accessori contenuta nel titolo esecutivo e che gli accessori, in difetto di diversa specificazione nel titolo, vanno calcolati fino al saldo e, nello specifico, fino alla notifica del precetto».
Nella sentenza azionata come titolo esecutivo, il Tribunale ha liquidato le somme dovute all ‘ attore, disponendo che su di esse fossero versati «interessi e rivalutazione monetaria», ma ha omesso di specificare il criterio di calcolo di tali accessori.
Non contenendo il titolo una specifica indicazione delle modalità di calcolo di interessi e rivalutazione, né alcuna contraria specificazione, la Corte di merito, nell ‘ eseguire il computo del dovuto al netto dell ‘ acconto, avrebbe dovuto calcolare gli interessi sulle somme via via rivalutate e non già sulla sorte capitale, in applicazione dei criteri individuati da consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7948 del 20/04/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1627 19/01/2002; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002).
La sentenza impugnata ha invece deciso in difformità da tali precedenti, così violando il titolo esecutivo.
L ‘ accoglimento delle predette censure comporta la cassazione della decisione impugnata in parte qua , con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d ‘ appello di Catanzaro (in diversa composizione), alla quale è rimessa pure la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte
dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo e respinge il terzo motivo;
accoglie il quinto, il sesto, il settimo e l ‘ ottavo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d ‘ appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-