Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2053 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9826/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 2652/2018 depositata il 26/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 e, a seguito di riconvocazione nella camera di consiglio del 8/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.la spa RAGIONE_SOCIALE, incorporante della spa RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE -ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di fiches. La Corte di Appello ha affermato che il debito si configurava come debito di gioco con conseguente impossibilità di pretenderne l’adempimento ai sensi dell’art. 1933, primo comma, c.c.;
2.NOME COGNOME resiste con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1933, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c.’ per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente un’ipotesi di debito di gioco laddove invece il debito in questione rinveniva da contratto di compravendita di fiches ed in relazione ad esso l’odierno controricorrente aveva rilasciato assegni poi insoluti;
con il secondo motivo vengono lamentate ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1933 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto
sussistente un debito di gioco pur in assenza di prova della destinazione al gioco delle fiches acquistate, del tipo di gioco nonché dell’esito di questo gioco’;
con il terzo motivo vengono lamentate ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto onere della ricorrente dare prova della diversa destinazione delle fiches acquistate’;
il tre motivi di ricorso, connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
4.1. Chiamata ad occuparsi della sorte di fattispecie in tutto simili a quella di specie, questa Corte ha innanzi tutto puntualizzato che ‘l’operazione mediante la quale il cliente di una casa da gioco si rifornisce di fiches, dando in cambio assegni bancari, integra un acquisto, attuato col predetto mezzo di pagamento, di strumenti necessari al gioco, i quali hanno appunto per questo un valore convenzionale che ne consente poi, in caso di vincita, la conversione in una corrispondente somma di denaro’ (Cass. 16670/2012).
Nel caso in cui -come di regola avviene e come è avvenuto nel caso di specie- le fiches sono cedute dalla casa da gioco, tra la cessione della moneta convenzionale -solo attraverso la quale è possibile partecipare al gioco e che deve presumersi, in relazione alla natura stessa delle fiches come moneta di gioco, utilizzata, all’interno del RAGIONE_SOCIALE, per partecipare al gioco gestito dalla casa da gioco (e che non può presumersi utilizzata in altri modi cui potrebbero essere sottesi, con la successiva riconversione della fiches in denaro, anche scopi non leciti)- e il contratto di gioco sussiste una stretta relazione funzionale rispetto all’interesse del cedente le fiches e organizzatore del gioco, ai proventi della vincita, per cui ove il
gioco risulti privo di tutela ex art. 1933 c.c., lo stesso regime deve essere applicato al contratto strumentale di vendita.
La causa concreta dall’accordo complessivo porta ad applicare il principio di diritto, per il quale l’art. 1933 c.c. e la conseguente impossibilità di agire per il pagamento di debiti derivanti da un gioco o da una scommessa si applica tutte le volte in cui la dazione di denaro o di fiches risulti funzionalmente collegata all’attuazione del gioco o della scommessa, di talché possa ritenersi sussistente un diretto interesse a favorire la partecipazione al gioco (cfr. Cass. 2 aprile 2014, n. 7694 richiamata anche da Cass. 7 agosto 2019, n. 21052).
Va in definitiva ribadito l’insegnamento per cui, ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 1933, ‘deve considerarsi debito di gioco non soltanto quello contratto fra giocatori all’atto o al momento del giuoco stesso, ma anche quello contratto dal giocatore con il tenutario della casa da giuoco, per procurarsi la moneta convenzionale (gettoni o fiches) necessaria per giocare’ (Cass. 31 maggio 1951, n. 1389; Cass. 9 marzo 1948, n.366).
Merita aggiungere per completezza che diverso è il caso in cui i mezzi economici per partecipare al gioco o acquistare le fiches per partecipare al gioco siano forniti da soggetto che non ‘venga in antagonismo’ con il partecipante al gioco né ‘sia in qualche modo anch’egli effettivo destinatario del risultato del gioco (abbia scelto cioè di correre l’alea tipica del giuoco di azzardo)’ (così Cass. 17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019). In tal caso il nesso relazionale -eventuale- tra il primo negozio l’impiego delle fiches per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il primo contratto quale ‘autonomo negozio giuridico dotato di propria causa’ se anche il venditore è consapevole della destinazione delle fiches al gioco (v. Cass. 17686/2019, relativa ad un caso in cui la consegna di fiches era stata effettuata non dalla casa da gioco ma da società finanziaria
che, pur consapevole del fatto che le somme rappresentate dalle fiches sarebbero state impiegate per gioco o scommessa, era né direttamente compartecipe al gioco, né compartecipe del rischio di gioco, né avente interesse economico diretto al risultato del gioco, ovvero al conseguimento degli utili di giocata).
2.2. Nel caso di specie, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha fatto esatta applicazione dei ricordati principi dato che ha fondato la decisione sul fatto che le fiches erano state vendute all’odierno controricorrente proprio dal RAGIONE_SOCIALE, in persona dei ‘funzionari preposti alle operazioni di consegna delle fiches’ e sulla considerazione per cui, data questa identificazione soggettiva, la dazione delle fiches era stata effettuata in relazione con l’interesse che il COGNOME partecipasse al gioco ulteriormente specificando -in coerenza con quanto qui precisato in punto di ordinarietà e presumibilità dell’impiego delle fiches -che sarebbe stato onere del RAGIONE_SOCIALE dimostrare l’impiego per fini diversi dal gioco contro il RAGIONE_SOCIALE stesso;
3. il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2023 e, a seguito di