Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29008 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6523-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, titolare RAGIONE_SOCIALE ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso.
-controricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘
-intimato –
avverso la sentenza n. 10/2023 pronunciata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 06.02.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 6.2.2023, ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALE ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Nola dichiarativa del suo fallimento ad istanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto: i) che la prescrizione di una parte dei debiti dell’impre nditore fallendo determina solo la sopravvenuta estinzione del diritto del titolare ad agire in giudizio per il recupero ma non assume rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE prova del mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALE soglia di fallibilità di cui all’art. 1, 2° comma, lett. c) l. fall. in quanto il credito, certo e incontestato nella sua originaria, giuridica esistenza , incide sull’ accertamento delle oggettive dimensioni dell’impre sa; ii) che nella specie, pertanto, non era necessario verificare se, secondo quanto dedotto dal reclamante, si fossero eventualmente prescritti parte dei crediti (per euro 157.709,39) vantati nei suoi confronti dall’RAGIONE_SOCIALE, atteso che tale importo doveva essere comunque computato nell’ ammontare complessivo dei debiti ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE ricorrenza o meno del relativo requisito dimensionale; iii) che pertanto, sommando il credito di RAGIONE_SOCIALE a quello complessivo, pari ad € 476.876,93, risultant e dall’estratto del ruolo dell’ente impositore, risultava superato l’importo di € 500.000 al di sotto del quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con entrambi i motivi, che denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. e dei principi enunciati da questa Corte in materia di prescrizione dei crediti erariali e contributivi nonché l’omesso esame di documenti decisivi (primo motivo) e violazione degli art. 1, comma 2 l.c) l. fall. e . 2034 e 2940 c.c. (secondo motivo), il ricorrente contesta che ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica del superamento RAGIONE_SOCIALE soglia dimensionale concernente l’ammontare dei debiti del fallendo debba tenersi conto anche dei crediti ormai prescritti.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
2.1 L’assunto RAGIONE_SOCIALE corte del merito, secondo cui i crediti prescritti vanno comunque conteggiati ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c) l fall., risulta in primo luogo in contrasto con la finalità connessa alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06, che, secondo quanto può leggersi nella premessa alla relazione illustrativa, era volta, fra l’altro, ad ampliare in senso quantitativo il novero degli imprenditori esonerati dal fallimento, onde evitare l’ap ertura di procedure sostanzialmente inutili perché prive di attivo o con scarso passivo.
2.2. Si tratta, inoltre, di un assunto che non considera che, così come il pagamento o la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più esigibile e che ben può essere eccepito dal curatore: ritenere che l’intervenuta prescrizione di un credito (ovviamente di importo tale da essere determinante per il superamento RAGIONE_SOCIALE soglia di cui alla lett. c) dell’art . 1 comma 2 l. fall., e sempre che, come nella specie, sia pacifico il mancato raggiungimento delle altre due soglie) non sia fatto impeditivo RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento e che pertanto non sia compito del giudice del procedimento ex artt. 15 e 18 l. fall. verificare, incidenter tantum , se sia o meno fondata la deduzione difensiva svolta
in tal senso dal debitore, pur nella consapevolezza che quel credito (quand’anche oggetto di una domanda ex art. 93 l. fall.) non sarà ammesso al passivo, appare allora frutto di una logica in qualche misura ‘punitiva’ dell’imprenditore fallendo, totalmente estranea allo spirito RAGIONE_SOCIALE legge di riforma.
2.3.Resta da dire che il giudice RAGIONE_SOCIALE c.d. istruttoria prefallimentare o d el reclamo, ove l’intervenuta prescrizione del credito non costituisca fatto pacifico (perché, ad es., ammessa dal creditore) avrà il dovere di accertare la fondatezza d ell’eccezione sulla base non solo delle prove acquisite, ma anche di quelle acquisibili d’ufficio (a norma dell’art. 15, 4° comma, o dell’art. 18, 10° comma, l. fall.): in un caso quale quello in esame ben potrà dunque richiedere all’ente impositore, che non è parte del giudizio, informazioni urgenti, anche in ordine all’esistenza di eventuali atti interruttivi.
Questa Corte, del resto, ha già affermato che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo RAGIONE_SOCIALE dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la p ronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. n. 8965/2019, Cass. n. 24721/2015).
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame e liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in di versa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.