Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31823 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6640/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME COGNOME (DBNVTR81L23G942T) e COGNOME (CSTVCN67L10F104O)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO NON SOLO CARTA DI COGNOME in persona del curatore p.t ., rappresentato e difeso dell’avvocat a NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE d’APPELLO DI POTENZA
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di POTENZA n. 35/2022 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza depositata il 28.1.2022, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Potenza dichiarativa del suo fallimento ad istanza del PM.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, ai fini della verifica del limite dimensionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l. fall. dovesse tenersi conto anche degli ingenti debiti del reclamante non derivanti dall’esercizio della ditta individuale, ma da questi contratti nei confronti dell’erario , per evasione dell’IVA, nell’accertata qualità di socio occulto di una s.d.f. e di amministratore di fatto di quattro società aventi ad oggetto l’ importazione di autovetture.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandolo ad un unico articolato motivo. Il Fallimento ha resistito in giudizio con controricorso, mentre il P.G. presso la Corte d’appello di Potenza è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1 legge fall. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ ., il ricorrente sostiene che i debiti dell’imprenditore individuale non sorti in dipendenza dell’esercizio dell’impresa non devono essere computati ai fini della verifica del superamento del limite dimensionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l. fall.
Il ricorso è infondato.
E’ orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 8930/2012; conf. 1466/2019) che ‘ Ai fini della sussistenza del presupposto dell’insolvenza, l’ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle
obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell’esposizione del debitore al fallimento; solo l’alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell’autonomia patrimoniale perfetta’.
Ritiene il collegio che tale principio, enunciato da questa Corte ai fini della valutazione del presupposto dell’insolvenza, debba applicarsi a maggior ragione anche ai fini della verifica dei limiti dimensionali ex art. 1 comma 2° lett c) legge fall. (ammontare dei debiti) di un ‘ impresa individuale, atteso che tutti i debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo allo stesso ed unico debitore, persona fisica, non avendo la ditta una soggettività giuridica distinta rispetto alla persona del suo titolare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16.5.2024