Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20543 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20543 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21280/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME GENERALE
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
-intimati-
sul controricorso incidentale proposto da COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
MODESTI NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
RIGHETTI MASSIMINO
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
PRESA NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
DAL DOSSO NOME
-ricorrente incidentale-
TURATA DENIS
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
DAL DOSSO NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
CIVIERO NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
TABLE
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
MENEGAZZI NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
GENERALE COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
BOCCOLA NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
SOLFA LINO
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
COGNOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
A.T.V. RAGIONE_SOCIALE A.P.T.V. RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimati-
TABLE
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
RIGHETTI MASSIMINO
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
PRESA NOME
TABLE
-ricorrente incidentale-
TURATA DENIS
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
DAL DOSSO NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
TABLE
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
MENEGAZZI NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
GENERALE COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
BOCCOLA NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
SOLFA LINO
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME
-ricorrente incidentale-
NOME COGNOME
-ricorrente incidentale-
COGNOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 191/2024 depositata il 30/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di Venezia con sentenza del 3.4.24, in riforma della sentenza di primo grado del tribunale della stessa sede, ha condannato RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in solido a pagare ai lavoratori in epigrafe le somme per ciascuno indicate e condannato RAGIONE_SOCIALE in liquidazione a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE di quanto condannato a pagare i lavoratori; ha quindi compensato le spese del doppio grado per la complessità delle questioni e la sopravvenienza alla causa del pagamento dei riposi compensativi.
Avverso tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per sei motivi, cui resiste con controricorso ATV; resistono altresì i lavoratori che propongono ricorso incidentale per un motivo sulle spese e ricorso incidentale condizionato per tre motivi sulla prescrizione, rispetto ai
quali è rimasto intimata la ricorrente principale. Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo del ricorso principale deduce violazione degli articoli 1285, 1286, 1183, 1184, 1185 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che il 29.12.06 l’opzione non era stata esercitata ed il cedente non era ancora responsabile.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 132 e 152 comma 2 c.p.c., e 111 Cost., per motivazione apparente sui punti di cui al punto precedente.
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2934, 2935, 2498, 100, 1309, 1310 18 statuto lavoratori per aver escluso la prescrizione.
Il quarto motivo del ricorso principale deduce violazione degli articoli 115, 116, 118, 210, 414, 421 c.p.c., 2697 e 2702 c.c., per avere la corte territoriale valorizzato in modo decisivo una relazione tecnica proveniente da terzi (una perizia stragiudiziale acquisita d’ufficio con ordine di esibizione in primo grado).
Il quinto motivo deduce violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., per aver interpretato le clausole degli accordi e ritenuto la manleva.
Il sesto motivo deduce violazione degli articolo 132 comma 1 numero 4 c.p.c, 111 comma 6 Cost., per assenza di motivazione sui presupposti della manleva.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.
Invero, la corte territoriale ha accertato che il credito fatto valere dai lavoratori si riferiva a permessi compensativi maturati e non
goduti alle dipendenze della cedente e venuti in essere ben prima della costituzione della cessionaria; trattandosi in realtà di debiti pregressi, da cui non ci si può all’evidenza liberare con accordo con altri condebitori (con conseguente irrilevanza della scrittura integrativa 26.1.09 tra le sole cedenti, invocata in questo giudizio da uno dei condebitori).
Il rilievo procedurale sollevato nel quarto motivo va del parti disatteso: intanto vi è stata nella specie una richiesta di esibizione formulata dalla parte ed all’esito della quale era stato emesso l’ordine giudiziale di esibizione e poi di acquisizione; poi non si tratta di terzi ma, come indicato in controricorso, di perizia giudiziale fatta su incarico dello stesso datore di lavoro.
Infine, si rileva che si tratta nel caso di debiti non esposti in bilancio e proprio per tale ragione scatta la manleva, correttamente ritenuta dalla corte territoriale.
Con ricorso incidentale con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 91 per la compensazione delle spese e ciò perché senza l’opzione nessun credito comunque era sorto e bastava dare applicazione agli accordi.
Il motivo è infondato, in quanto la soccombenza non importa necessariamente condanna al pagamento delle spese processuali, poiché l’art. 92 c.p.c. (interpretato alla luce di Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) consente al giudice di compensare fra le parti, parzialmente o per intero, le dette spese, non solo quando vi e soccombenza reciproca, ma anche per la opinabilità e novità della questione, nonché nelle obbiettive difficoltà interpretative del dato normativo, come nella specie evidenziate dalla corte territoriale.
La parte controricorrente propone ricorso anche con i motivi dal secondo al quarto del ricorso incidentale.
Il motivo secondo del ricorso incidentale deduce violazione dell’art. 2946 c.c. per essere la prescrizione decennale, essendo simile all’indennità sostitutiva delle ferie. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1193 c.c. per avere la corte territoriale trascurato che mai i pagamenti erano stati imputati sicché i permessi consumati erano sempre quelli più lontani nel tempo. Il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 2937 c.c. per mancata considerazione della rinuncia tacita alla prescrizione, avendo il debitore fatto in ogni caso i pagamenti.
Proposti con ricorso incidentale condizionato (come indicato a pag. 43 del l’atto), i detti motivi restano assorbiti.
Spese secondo soccombenza, che essenzialmente è del ricorrente principale; la soccombenza reciproca parziale dei ricorrenti incidentali dà peraltro ragione della compensazione, solo nei loro confronti, delle spese per metà.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte di entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale.
p.q.m.
Rigetta i ricorsi.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, spese che si liquidano in favore di ATV in euro 2.500 per compensi professionali, e, in favore della parte ricorrente incidentale in euro 10.000 complessivi, così compensate per metà, oltre per tutti i controricorrenti ad euro 200 per esborsi, a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale ed incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.