Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23875 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23875 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9808/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME.
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASSINO n. 195/2023 depositata il 16/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
1.L’avvocato NOME COGNOME ha assistito NOME COGNOME in questioni legali.
Lo ha poi citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Minturno per il pagamento del suo compenso professionale, che l’avvocato ha quantificato in 5 mila euro.
Il COGNOME si è costituito e ha proposto domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dell’avvocato invece alla somma di 200 euro, quale differenza tra quanto da lui dovuto al professionista (cioè i 5 mila euro da costui rivendicati) e quanto invece da lui versato, vale a dire la consegna di una vettura del valore di 5.200 euro.
2.- Il Giudice di Pace ha inteso la domanda riconvenzionale come una domanda di compensazione e l’ha ritenuta inammissibile. Per contro, ha accolto la domanda principale dell’avvocato di vedersi corrisposti i 5 mila euro della parcella.
3.- Il Tribunale di Cassino ha invece diversamente qualificato la riconvenzionale nei termini di datio in solutum e ha ritenuto, quindi, il cliente ancora tenuto a versare 1.800 euro al difensore.
4.Quest’ultimo ricorre qui con quattro motivi di censura e memoria. L’intimato non si è costituito.
Ragioni della decisione
1.- Il primo motivo contiene due censure, autonomamente rubricate. La prima prospetta violazione degli articoli 115 c.p.c. e 1243, 1244 e ss. codice civile
La seconda prospetta violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c. In realtà il motivo (i due motivi o le due censure, non è chiaro) contiene una serie di argomentazioni in ordine sparso, che possono così riassumersi.
Innanzitutto, il Tribunale avrebbe operato una compensazione in assenza dei presupposti di legge. Ossia avrebbe accolto l’eccezione di compensazione (la macchina contro la parcella) anche quando il credito del convenuto opposto in compensazione (il valore della macchina) non era in realtà liquido e nemmeno certo.
1.2. Questa censura, ripetuta più volte nel corso del motivo, è inammissibile per due ragioni.
Innanzitutto, il Tribunale ha qualificato l’eccezione fatta dal convenuto non già come compensazione, ma come datio in solutum (a pagina 4 della sentenza si legge che l’eccezione era di parziale estinzione del debito ex articolo 1197 c.c.).
E, del resto, questa qualificazione è quella giuridicamente più corretta: la compensazione presuppone che la macchina sia stata venduta e che ne sia risultato un credito al corrispettivo da compensare con il debito da prestazione professionale. Invece la macchina risulta ceduta in pagamento, sia pure parziale, e dunque secondo lo schema della prestazione in luogo di adempimento.
Ciò significa che ogni questione relativa ai presupposti della compensazione è fuori dalla ratio decidendi.
Anche ad ammettere che il Tribunale abbia qualificato l’eccezione come di compensazione, le censure mosse a tale qualificazione investono il fatto e non il criterio giuridico: il Tribunale infatti ha ritenuto liquido il credito costituito dalla cessione della vettura, che secondo il Tribunale era stimabile con certezza, e dunque la censura, mirando invece a dire il contrario – che il valore della vettura non era certo – si appunta proprio su tale stima, che è giudizio di fatto qui non contestabile.
Le altre censure contenute nel motivo sono poi a loro volta rivolte a contestare proprio quella stima, sostenendo che non potesse ricavarsi dal documento prodotto (la quotazione di una rivista) né dalla deposizione della figlia del convenuto, in quanto interessata.
Si tratta anche qui di censure mosse ad un accertamento in fatto, o meglio, alla valutazione delle prove (sul valore dell’auto) e che quindi prospettano semplicemente un apprezzamento diverso da quello effettuato dal giudice di merito.
Infine, è censurata la violazione della regola per cui i fatti non contestati si danno come ammessi, ma la censura è del tutto inammissibile, poiché non è chiaro quali siano questi fatti, e laddove essi consistano nel valore della vettura, fatti non sono, per come è evidente, ma valutazioni; ed anzi risultano invece contestati, come lo stesso ricorrente ammette (lui indica un valore ed il convenuto un altro).
2.- Il secondo motivo prospetta omesso esame.
Secondo il ricorrente, in un altro giudizio davanti al Tribunale di Latina, il convenuto avrebbe giurato di non avere mai effettuato compensazioni con l’avvocato, ossia con il ricorrente: di tale giuramento decisorio il giudice di appello non avrebbe tenuto conto. 2.1. Il motivo è inammissibile.
Intanto non è riportato il contenuto di tale asserito giuramento, con conseguente difetto di specificità del motivo, e dunque non si capisce quale è il fatto, nel suo oggetto, che sarebbe stato omesso; in secondo luogo, non si tratta di un fatto, ma semmai di una prova, in terzo luogo, il giuramento decisorio vale come prova legale se è formalmente deferito, ed in questo caso non sappiamo se lo sia stato, né il ricorrente ce lo indica.
3.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Il ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado ha errato nella valutazione della vettura data in pagamento: si è limitato a dare credito al listino di una rivista ed alla testimonianza della figlia del convenuto; il primo dei due, elemento non di certo significativo, la seconda invece inammissibile, dati i rapporti di parentela; svolge poi
alcune considerazioni sul fatto che le richieste istruttorie fatte in primo grado debbano essere reiterate in seguito.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Mira a contestare l’apprezzamento della prova fatto dal giudice in ordine alla valutazione del veicolo. Apprezzamento che è insindacabile e che comunque è stato adeguatamente motivato. Va pure evidenziato che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca -come avvenuto sostanzialmente nel caso di specie – che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. un., sentenza n. 20867 del 30/09/2020).
4.- Il quarto motivo prospetta violazione del DM 585 del 1994 e successivi in tema di onorari dell’avvocato.
Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha liquidato le spese di lite a suo favore in misura inferiore al minimo atteso lo scaglione.
4.1. Il motivo è infondato.
Il ricorrente prospetta di avere diritto a maggiori onorari e competenze, in ragione dello scaglione della lite, ma non tiene conto del fatto che il giudice di appello ha liquidato gli onorari (e con essi quelli del primo grado) in ragione dell’esito compl essivo della lite
(che è stato di parziale accoglimento) ed in ragione dell’effettivo valore della causa, in base al decisum , e non a quanto richiesto. La regola è infatti che le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e l’appello venga rigettato (Cass. 23082/2021; Cass. 30999/2023). E non è il caso presente, in cui l’appello è stato proposto dalla parte soccombente, ed è stato parzialmente accolto.
Tra l’altro qui il ricorrente neanche censura l’applicazione della regola secondo cui le spese si liquidano sul decisum , limitandosi dire che non è stato rispettato lo scaglione.
Né censura l’altra ratio decidendi , secondo cui le spese sono state rideterminate in base all’esito complessivo della lite.
Il ricorso va pertanto rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 3/06/2025.