Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23743 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23743 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31540/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato da se medesimo ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 776/2020 depositata il 23/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO chiese al Presidente del Tribunale di Macerata l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per il pagamento delle prestazioni professionali rese in favore di detta società nell’anno 2007.
Emessa l’ingiunzione, propose opposizione lo RAGIONE_SOCIALE
L’opposizione venne accolta da Tribunale di Macerata e la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 23.7.2020.
La Corte di merito accertò che l’AVV_NOTAIO aveva prestato la propria attività professionale in favore della società nell’anno 2007, ma accertò che il compenso era stato regolarmente corrisposto. In particolare, tra le parti era stata redatta una scrittura privata, riportante la data del 10.1.2006, con la quale era stato quantificato il compenso del professionista nella misura del 9% del fatturato annuale della società. Trattandosi di scrittura redatta dal legale rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il ricorrente, non si poneva un problema di opponibilità dell’accordo alla società, che era parte e non terzo rispetto al contratto, ma di accertamento della veridicità della data della scrittura. La Corte di merito, sul presupposto che la data potesse accertarsi con ogni mezzo di prova, ritenne che la scrittura non fosse stata redatta il 10.1.2006; nel giungere a tale conclusione, non attribuì alcun rilievo alle dichiarazioni della teste COGNOME NOME, che aveva sottoscritto la scrittura, mentre valorizzò il contratto di fideiussione intercorso tra l’AVV_NOTAIO e NOME ed NOME COGNOME, acquirenti di parte della quota societaria dell’AVV_NOTAIO, nella quale il credito dell’AVV_NOTAIO era stato determinato in € 20.765,00. Dal punto di vista logico, la Corte ritenne che non fosse credibile che l’accordo di fideiussione del 27.12.2007 non prevedesse anche il compenso per l’anno in corso, né, in senso contrario, era rilevante la richiesta della
società, formulata in data 5.5.2008 di una fattura pro-forma. Infine, l’importo di € 20.765,00, che secondo l’AVV_NOTAIO si riferiva al 2006, non corrispondeva al 9% dei ricavi della società, sicché tali elementi indiziari deponevano nel senso della non veridicità della data della scrittura privata del 10.1.2006.
La Corte d’appello non aderì, quindi, alla tesi difensiva dell’AVV_NOTAIO, secondo cui il credito professionale si riferiva all’anno 2006, e ritenne veritiera la data del 2007, originariamente indicata nella scrittura del 10.1.2006, che riportava una correzione a mano.
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva In seguito alla proposta di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., nella versione antecedente alle modifiche di cui al D. Lgs n.149 del 10.10. 2022, come modificato dalla Legge n.197 del 29.12.2002, il collegio della Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.2702 c.c. e 2704, comma 1, c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte di merito, pur avendo ritenuto che la società opponente non fosse terza rispetto alla scrittura del 10.1.2006, avrebbe erroneamente accertato che la data apposta sulla scrittura non era veritiera.
Il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2704, 2729 e 2735 c.c., nella parte in cui la Corte di merito, per accertare che la scrittura non
era stata redatta il 10.1.2006, avrebbe fatto ricorso a presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non sarebbe stato dato, invece, il giusto rilievo alle dichiarazioni dei testimoni, i quali avrebbero riferito che l’accordo era stato concluso nel 2006, ed alla circostanza che la società nel 2008 avesse invitato l’AVV_NOTAIO a depositare la documentazione necessaria per il pagamento. L’erroneità del ragionamento inferenziale consisterebbe nell’omesso rilievo di fatti noti, costituiti dalla circostanza che l’importo già pagato si riferirebbe al 2006 e non al 2007 nonché al contenuto della richiesta della società del 5.5.2008, con la quale l’AVV_NOTAIO era stato invitato a quantificare il proprio compenso. della dapprima affermato che il pagamento del compenso per l’anno 2007 era ancora da effettuare mentre successivamente avrebbe dichiarato che il
Il terzo motivo di ricorso denuncia la contraddittorietà motivazione per avere la Corte di appello avrebbe pagamento era già avvenuto.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’appello ha affermato che la società non poteva dedurre l’inopponibilità della data della scrittura nei suoi confronti perché era stata redatta e sottoscritta dal suo legale rappresentante, che, in virtù del rapporto organico, era parte e non terzo rispetto alla società. In coerenza con tale condivisibile principio, è stata ritenuta irrilevante la deposizione di COGNOME NOME, che, avendo redatto e sottoscritto la scrittura, in qualità di legale rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rivestiva la qualità di parte e non di terzo rispetto alla società.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la data della scrittura
privata può essere dimostrata con ogni mezzo, anche con presunzioni (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n.5 del 2.1.1998; Cass. Civ. Sez. Seconda n. 4851 del 13.7.1981)
Ai sensi dell’art. 2702 c.c., infatti, la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, solo della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Il riconoscimento, anche tacito, della scrittura privata, ex art. 215 cod. proc. civ., così come la stessa verificazione di cui al successivo art. 216, attribuiscono alla scrittura la caratteristica e la efficacia di “probatio plena”, fino a querela di falso (ex art. 2702 cod. civ.), esclusivamente in ordine alla provenienza del documento dal suo sottoscrittore, ma non anche in relazione al contenuto intrinseco, ivi compresa la data.
Ne consegue che il mancato disconoscimento di tale scrittura, ai sensi e per gli effetti di cui al ricordato art. 215 cod. proc. civ., non osta a che il sottoscrittore possa dedurre e dimostrare, con ogni mezzo di prova e senza limitazioni di sorta, la non corrispondenza della data apposta sul documento in contestazione rispetto a quella del suo effettivo rilascio.
Non è pertinente il richiamo all’art.2704 c.c., che disciplina l’accertamento della data della scrittura privata nei confronti dei terzi mentre, nel caso di specie, l’accertamento riguardava una scrittura privata redatta tra le parti.
Quanto alla deduzione riguardante l’erroneità del ragionamento presuntivo, questa Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di prova per presunzioni, la valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art.2729 c.c. e dell’idoneità di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell ‘id quod plerumque
accidit , i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito ( Cass. Civ., Sez. I, 25.9.2023, n. 27266; Cass. Civ., Sez. II, 21.3.2022, n. 9054, Cass. 20553/2021; Cass. 9059/201899).
Pertanto, le conclusioni relative alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in sede di legittimità, e rimane estranea al vizio di cui all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell’art.116 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio e della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867; Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053).
La Corte di merito ha accertato la non veridicità della data della scrittura privata del 10.1.2006 sulla base di fatti noti, costituiti dall’esistenza di una correzione a penna della data della citata scrittura, corroborata del contenuto dell’accordo fideiussorio, nel quale erano riportati in maniera minuziosa gli importi corrisposti per le prestazioni rese nell’anno 2007, nonché alla circostanza che l’importo corrisposto per tali prestazioni non corrispondeva al 9% del fatturato, come previsto nella scrittura privata riportante la data del 10.1.2006.
Dalla molteplicità dei fatti noti, la Corte d’appello ha tratto la conclusione, anche attraverso la prova logica, che i compensi del 2007 erano stati paganti da parte dello RAGIONE_SOCIALE
Oltre alla correzione della data vergata a mano, la Corte d’appello ha ritenuto non verosimile che l’accordo fideiussorio con gli acquirenti di gran parte della quota sociale non prevedesse le spettanze dell’anno
2007 e che l”errore’ nella data fosse presente anche nella nota spese redatta dallo stesso ricorrente.
Il ricorso si limita, pertanto, ad un’alternativa ricostruzione dei fatti di causa che il giudice di merito ha compiuto con motivazione esauriente che si sottrae al vizio di cui all’art.132, comma 4 c.p.c.
Va, in tal senso, evidenziato che il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito – nella L. n. 134 del 2012, è consentita solo nei casi di omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, limitando il sindacato di legittimità nelle ipotesi in la motivazione manchi del tutto, nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, ovvero le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. N.20112 del 2009).
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di merito non ha mai affermato esplicitamente che il compenso per l’anno 2007 era ancora dovuto dalla società, ma unicamente che la società aveva chiesto la documentazione necessaria al pagamento, e, sulla base della risultanze probatorie, ha ritenuto che il pagamento fosse stato regolarmente effettuato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Non deve provvedersi sulla regolamentazione delle spese perché lo RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione