Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35495 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35495 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 6347/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/2016 AVV_NOTAIOa Corte d’Appello di Milano depositata il 21/1/2016;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/1/2016, rigettava il gravame proposto da UBI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva dichiarato l’inefficacia dei pagamenti di effetti cambiari, rilasciati dalla RAGIONE_SOCIALE ai propri clienti e incassati dalla RAGIONE_SOCIALE con compensazione con i propri crediti vantati nei confronti AVV_NOTAIOa propria cliente nel periodo in cui la società era stata ammessa al concordato preventivo ed era stata dichiarata fallita per un somma complessiva di € 190.191,78, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di tale importo in favore del Fallimento.
2 La Corte distrettuale rilevava che l’inopponibilità al Fallimento dei contratti quadro prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto privi di data certa, configurabile, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, come eccezione in senso lato e, quindi, non assoggettata ai termini di decadenza, impediva di ritenere che le somme riscosse dalla banca dai clienti AVV_NOTAIOa fallita e trattenute per effetto AVV_NOTAIOa compensazione con i crediti vantati nei confronti del cliente fossero operazioni inserite nel ‘ castelletto di sconto o fido per smobilizzo dei crediti’ o previste da altro accordo contrattuale di cessione dei crediti.
2.1 L’impugnata sentenza evidenziava inoltre che, non essendo stata contestata l’applicabilità del principio di consecuzione AVV_NOTAIOe procedure concorsuali sfociate nel fallimento, trovavano applicazione l’art. 44 l.fall., che determinava AVV_NOTAIO‘inefficacia dei pagamenti e AVV_NOTAIOe compensazioni operate dalla banca dopo l’ammissione al concordato, e l’art 45 l.f. anche ai rapporti esauritisi nel corso AVV_NOTAIOa procedura minore.
Infine, i giudici milanesi assumevano che la RAGIONE_SOCIALE aveva contestato l’applicabilità AVV_NOTAIO‘art 44 l.fall. sotto un diverso profilo, ovvero perché avrebbe avuto diritto a compensare i crediti derivanti dalle anticipazioni, ma che l’esame di tale questione era preclusa dalla mancanza di data certa del contratto.
UBI RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi, illustrati con memoria. Il Fallimento ha svolto attività difensiva depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 169 l.fall. e 2914 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc per avere la Corte applicato la disciplina del 169 l.fall. che, in materia di concordato preventivo richiama espressamente l’art 45 l.fall, secondo la nuova versione entrata in vigore il 16/7/2006 e non applicabile ratione temporis al concordato preventivo AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE che risaliva al 2004 sicchè la disciplina sull’inefficacia degli atti di cessione del credito prevista dall’art 2914 1° comma nr. 2 cc era estensibile al fallimento ma non al concordato .
2 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi.
2.1 La Corte milanese ha, infatti, escluso l’opponibilità dei dedotti contratti di sconto e/o cessione del credito non in forza AVV_NOTAIO‘art. 45 l. fall. ma AVV_NOTAIO‘art 2704 cc sul presupposto AVV_NOTAIOa mancanza di data certa dei contratti ed ha accertato l’inefficacia dei pagamenti non essendo in discussione che la consecuzione AVV_NOTAIOe procedure riguardasse anche il regime di spossessamento dei beni che retroagiva a decorrere dalla data di apertura AVV_NOTAIOa procedura minore.
3 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 45 l.fall. in relazione all’art. 360 1° comma cpc ; argomenta che al momento AVV_NOTAIOa dichiarazione di fallimento i crediti che la società in bonis aveva ceduto a terzi, con l’incasso del cessionario non facevano ormai più parte del patrimonio del fallito con conseguente opponibilità alla curatela non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 2914 1° comma nr 2 cc .
3.1 Anche tale motivo è inammissibile.
3.2 La censura è, infatti, costruita sulla sussistenza di una cessione del credito anteriore al fallimento, ma nella fattispecie, come più volte precisato, la Corte milanese ha accertato la mancata prova AVV_NOTAIO‘anteriorità al fallimento del contratto di sconto o di cessione del credito e la non contestazione AVV_NOTAIO‘applicazione del principio del principio di consecuzione AVV_NOTAIOe procedure ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione del regime previsto per i pagamenti di cui all’art. 44 l.fall.
4 In conclusione il ricorso è inammissibile .
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso
Condanna la ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale AVV_NOTAIO‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis AVV_NOTAIOo stesso articolo 13, se dovuto.
La Presidente
NOME