Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 21922/2017 proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALEo dellAVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, controricorrente
avverso il decreto nr.2643/2017 pronunciato in data 18/7/2017 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE) si insinuò al passivo del RAGIONE_SOCIALE facendo valere il preteso credito, per il complessivo importo di € 1.433.338,35, in chirografo, così ripartito: € 319.304,10, quale residuo credito del prestito nr. 82981 del 14/4/2008; € 439.744,25, quale residuo credito del prestito chirografario nr. 140135 del 15/6/2010 ed € 674.280 per anticipi su quattro fatture cedute «pro solvendo» e non incassate.
2 Il G.D., condividendo le osservRAGIONE_SOCIALE del curatore con le quali veniva fatta valere l’illegittima applicazione dell’anatocismo, RAGIONE_SOCIALE interessi ultralegali ed usurari e delle commissioni, escluse il credito.
3 Sull’opposizione, ex art 99 l.fall., della RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Santa Maria Capua V., in parziale accoglimento del ricorso, ha ammesso il credito, in via chirografaria, per l’ammontare di € 367.955 per due anticipi su fatture.
3.1 I giudici partenopei hanno escluso la fondatezza della domanda relativa al residuo finanziamento nr. 82981 e nr. 140135, rilevando che la documentazione allegata a sostegno risultava priva di data certa e, di AVV_NOTAIOeguenza, non opponibile al fallimento; per quanto concerne la voce di credito rappresentata dagli anticipi su fattura, il Tribunale ha ritenuto provata l’effettiva erogazione delle somme solo con riferimento alle cessioni del 6/4/2012 (debitore ceduto RAGIONE_SOCIALE) e del 10/5/2012 (debitore ceduto CCC RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE) mentre per le altre due posizioni non si evinceva la prova dell’effettivo versamento delle somme.
2 UBI RAGIONE_SOCIALE spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 101 comma 2°, 183 comma 4° c.p.c., 24 e 11 Cost., in relazione all’art 360 1° comma nr. 4 c.p.c.; la decisione sarebbe affetta da nullità in quanto fondata sul rilievo d’ufficio da parte del Tribunale di un thema decidendum -la data certa opponibile al fallimento – mai sottoposto dal RAGIONE_SOCIALE all’esame del Tribunale, né discusso in sede di verifica nel giudizio di opposizione; il Tribunale, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sul tale questione, l’omissione di tale doverosa attività determinando la nullità dell’impugnato provvedimento.
1.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2704 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; afferma la ricorrente che il Tribunale avrebbe potuto desumere la data certa dall’esame dei piani di ammortamento dei finanziamenti.
1.2 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 115 e 116 c.p.c, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; sostiene la ricorrente che il Tribunale non ha riscontrato che il pagamento annotato nell’estratto conto di € 173.621, ritenuto non riferibile all’anticipo della RAGIONE_SOCIALE, costituiva la sommatoria di due fatture, una delle quali era la nr. 517/2011 (debitore RAGIONE_SOCIALE) dell’importo di € 155.206 anticipata dalla RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE in ragione dell’80% (€ 124.165,46) così come l’estratto del mese di marzo 2012 riportava correttamente l’anticipazione della somma di € 215.160, pari all’80% dell’importo portato su fattura di cui al nr. presentazione NUMERO_DOCUMENTO.
2 Il primo motivo è fondato.
2.1 Secondo l’orientamento di questa Corte (Sez. U. n. 4213 del 20.2.2013) la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed è oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice.
2 2 La ricorrente non mette in discussione tale principio, mentre la censura si fonda sull’adozione della «terza via» posta in essere dal Tribunale con rilievo d’ufficio, senza però previa sollecitazione del contraddittorio, della inopponibilità al fallimento della scrittura privata non munita di data certa, questione mista di fatto e di diritto.
2.3 Tale principio è cristallizzato nella stessa sentenza delle S.U. citata, che al riguardo affermano in motivazione quanto segue « Depongono in tal senso sia l’art. 183 c.p.c. (nella parte in cui dispone che il giudice indica le questioni rilevabili di ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione), sia (soprattutto) l’art. 101 c.p.c., comma 2, (che impone al giudice di assegnare alle parti un termine per memorie, ove ravvisata una questione rilevabile di ufficio potenzialmente incidente sulla decisione), disposizioni che, pur dettate nell’ambito del codice di rito -e quindi destinate a regolamentare moduli procedimentali diversi da quelli adottati in occasione della verificazione del passivo -, sono espressione del generale e costituzionalizzato principio del rispetto del contraddittorio (art. 111 Cost.), in quanto tale applicabile anche in sede di verifica ».
2.4 Ora, è pur vero che la giurisprudenza ferma di questa Corte ( ex plurimis : 26419 /2020; 20874/2019, 6518/2019; 4159/2019, 19759/2017 e 1612/2014) ha affermato il principio secondo il quale, in tema di violRAGIONE_SOCIALE processuali, la parte che propone impugnazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio
dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.
2.5 E’ altresì vero, tuttavia, che « l’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato » (Cass 27852/2023, 29240/2023, 18558/2022 e 7365/2022).
2.5 Nel caso di specie la ricorrente ha assolto a tale onere fornendo precise indicRAGIONE_SOCIALE sulle attività difensive, assertive e probatorie, che l’omissione del Tribunale le avrebbe precluso, deducendo, in particolare, che nel caso di concessione del termine a difesa « in qualunque modo la data certa, avrebbe potuto provarla documentalmente poiché AVV_NOTAIOerva ampia documentazione dei finanziamenti (es. con gli estratti conto corrente integrali costituenti piena prova anche in sede fallimentare -ove sono annotati i pagamenti delle rate, con raccomandate AR di messa in mora ed altra documentazione agli atti della RAGIONE_SOCIALE)».
3 Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
4 Il terzo motivo è inammissibile.
4.1 La Corte ha ritenuto sfornito di prova il credito relativo a due delle quattro operRAGIONE_SOCIALE su fattura; in particolare, per quanto concerne che l’anticipo su fattura nr. 517 emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di € 155.2016,83, non risulta dall’estratto conto prodotto dalla banca l’erogazione di tale somma con specifico riferimento a tale documento fiscale, mentre riguardo alla cessione della fattura nr. 60 verso l’RAGIONE_SOCIALE di € 268.950 non è dato individuare nell’estratto conto indicato dalla ricorrente alcun versamento riconducibile alla fattura e al creditore ceduto.
4.2 Le doglianze in esame, sotto la formale rubrica di vizi di violazione di legge sostanziale e processuali e di omesso esame ex art 360 nr. 5 c.p.c., si risolvono, sostanzialmente, in una critica all’accertamento fattuale operato dal giudice di merito in ordine al giudizio sulla insufficienza della prova delle dedotte operRAGIONE_SOCIALE di anticipo su fattura, opponendo alfine una diversa valutazione dei fatti; il che non tiene conto del AVV_NOTAIOolidato orientamento di questa Corte, per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tante Cass. SU 34476/2019 e 14233/2015) In particolare, va segnalato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte
dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia AVV_NOTAIOiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegRAGIONE_SOCIALE compiute, essendo tale attività AVV_NOTAIOentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato “valutazione delle prove” (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. nr. 14052/2021, 27454/2019, 11892/2016, 24548/2016 e 5009/2017).
4.3 Né possono predicarsi i vizi di omesso esame di domanda e fatti decisivi ai fini del decidere, avendo la Corte preso in AVV_NOTAIOiderazione tutta la documentazione versata in atti dalla banca.
5 Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, va cassato il decreto impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2024