Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35252 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35252 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4643/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE spa
-intimato- avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 11569/2019, depositato in data 13/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Milano, con decreto del 13/12/2019, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE TSK) avverso il decreto del giudice delegato al Fallimento di RAGIONE_SOCIALE spa col quale era stata rigettato la sua domanda di ammissione al passivo del credito di € 271.483,29, vantato a titolo di canoni di noleggio di un impianto (linea produttiva usata di pavimenti flottanti) che la stessa società poi fallita (all’epoca denominata RAGIONE_SOCIALE le aveva venduto con contratto del 25 luglio 2017 ma che, come previsto da apposita clausola pattizia, era rimasto nella disponibilità della venditrice per il tempo necessario al completamento delle commesse in corso.
Il tribunale ha rilevato che l’opponente non aveva fornito prova dell’opponibilità al Fallimento, ai sensi dell’art. 2704 c.c., del contratto sul quale aveva fondato la domanda, avendo prodotto allo scopo asserite contabili di pagamento in lingua tedesca, del tutto illeggibili e comunque inidonee a dimostrare che il bene era stato concesso in uso alla fallita, nonché fatture e estratti conto che non potevano essere fatti valere contro il curatore ai sensi degli artt. 2709/10 c.c., invocabili solo nei rapporti fra contraenti.
3. RAGIONE_SOCIALE COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di sei motivi. Il Fallimento non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c .c., per non avere il tribunale attribuito valenza probatoria della data certa del contratto alle contabili bancarie che provavano che essa aveva versato in due tranches il prezzo dell’impianto all’allora RAGIONE_SOCIALE nonché ai due
successivi bonifici, di uguale importo, fatti accreditare dalla venditrice sul suo c/c presso la banca tedesca Sparkasse Bamberg.
1.1 Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi. L a ricorrente contesta sia la ritenuta illeggibilità delle contabili di pagamento prodotte, ritrascritte in nota in calce ad una delle pagine del ricorso, sia l’affermazione dei giudici milanesi circa la mancanza di prova della riferibilità di tali contabili al contratto di utilizzazione dei beni; lamenta inoltre l’omesso esame degli estratti del c/c intrattenuto presso Sparkasse Bamberg, rilevando che la causale dei bonifici provenienti da COGNOME e ivi accreditati era evincibile dalla fattura da essa emessa in corrispondenza del loro ricevimento; sostiene, in definitiva, che il tribunale, trincerandosi dietro la presunta illeggibilità della documentazione bancaria, avrebbe omesse di esaminarla, così rendendo una motivazione apparente in ordine all’insussistenza di fatti idonei a provare la data certa del contratto ai sensi del secondo comma dell’art. 2704 c.c.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono inammissibili.
2.1. Il thema decidendum posto all’attenzione di questa Corte è dato esclusivamente dalla opponibilità al fallimento della data della scrittura privata posta a fondamento della insinuata pretesa creditoria.
2.2. Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha fissato i seguenti principi nella materia che qui interessa: a) in sede di formazione dello stato passivo, il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito ( cfr. Cass., SU, n. 4213/2013). Ne consegue, da un lato, che la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal
creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass. n. 16404/2018); dall’altro, che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la parte che contesti la mancata ammissione del proprio credito al passivo fallimentare deve dimostrare la data certa anteriore del contratto ad esso relativo ( Cass. n. 23490/2020); b) se è vero che la regola di cui all’art. 2704 c.c. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, è altrettanto vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento ( cfr. Cass. n. 20813 / 2021, 13943 / 2012); c) l’assenza di un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura priva non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti specifica attitudine a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento – a dare certezza alla data della scrittura privata, con la conseguenza che la valutazione del giudice non è sindacabile in sede di legittimità, ove sia correttamente motivata ( Cass 17926/2016, 4104/2017 e 20813/2021) ; d) al curatore che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in
senso lato – e, dunque, rilevabile d’ufficio in caso di inerzia del curatore – poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell’organo ma al regime dell’accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito (cfr.Cass. 10054/2015, 15947/2017, 22053/2019, 27092/2020 e 31592/2022).
2.3 Il tribunale milanese ha fatto buon governo dei suindicati principi in quanto, con motivazione sintetica ma chiara e non al di sotto del limite minimo costituzionale :i) ha negato l’opponibilità al curatore, ai sensi degli artt. artt. 2709 e 2710 c.c., delle fatture e degli estratti conto prodotti da RAGIONE_SOCIALE, con statuizione non censurata dalla ricorrente; ii) ha escluso l’idoneità delle contabili di pagamento in lingua tedesca eseguite da Sparkasse Bamberg su ordine della società a fornire la prova della data certa, in primo luogo perché le stesse erano del tutto illeggibili e in secondo luogo perché, comunque, non dimostravano l ‘esistenza d al contratto di concessione di utilizzo dei beni dal quale l’opponente faceva derivare la propria pretesa.
2.4 Si è al cospetto di un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità e le censure della ricorrente mirano ad un inammissibile riesame dei fatti ed a un diverso apprezzamento delle prove documentali offerte circa l’esist enza della data certa del contratto.
2.5. Neppure ricorre la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che si verifica nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; né, tantomeno, può imputarsi al giudice del merito di aver violato l’ art. 116 cod. proc. civ. solo perché ha compiuto una valutazione della prova diversa da quella pretesa dalla ricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 20867/2020).
3 Con il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cpc e l’omesso esame di un fatto decisivo , la ricorrente lamenta che il tribunale abbia omesso di pronunciare sulla sua richiesta di ammissione di una consulenza tecnico-contabile.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. nr. 5628/2018) la decisione di non ammettere la CTU va motivata quando quel mezzo istruttorio sia l’unico (o quello determinante) in base a cui poter decidere la controversia (Cass. 17399/2015), mentre al di fuori di tale caso, il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l’anzidetto profilo” (Cass. 72/2011).
3.3 Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto non opponibili al Fallimento le fatture registrate e con ciò, in applicazione del principio giurisprudenziale menzionato, ha implicitamente rigettato la richiesta di ammissione di CTU contabile avente ad oggetto, secondo quanto riportato nel motivo dalla stessa ricorrente ,’ la registrazione dei rapporti tra le parti secondo le formalità della legge’
4 Con il quarto motivo, che denuncia ‘ nullità del procedimento e della sentenza (recte: decreto) in violazione del principio del contraddittorio ex art 111 Cost. , 101 comma 2 e 132 cpc con riferimento agli artt. 95,96,97,08,99 l.fall. ai sensi della sentenza
delle Sezioni Unite nr 4213 ‘ , RAGIONE_SOCIALE COGNOME ascrive al giudice dell’opposizione di non aver provocato il contraddittorio sulla questione, rilevata d’ufficio, della mancanza di data certa del contratto, così violando il suo diritto di difesa.
3.1 Il motivo è, all’evidenza, in fondato, in quanto la questione della data certa del contratto non è stata sollevata per la prima volta dal giudice dell’opposizione allo stato passivo, ma ha costituito una delle ragioni fondanti il provvedimento di rigetto del giudice delegato ed ha formato oggetto di uno dei motivi del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 98 l. fall.
4 Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 l. 218/1995 e 3 del Regolamento C.E. nr 593/2008 art.3 per non aver il tribunale applicato al contratto il diritto tedesco, che esclude che in una fattispecie quale quella in esame si possa configurare la violazione del patto commissorio.
4.1 Il sesto motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1418 cc, con riferimento all’art 2744 cc : La ricorrente sostiene che la fattispecie in esame- vendita con patto di utilizzo concesso al venditore dal compratore dei beni- non integra, come sostenuto dal G.D., gli estremi della vendita dissimulata, elusiva del divieto di patto commissorio ma realizza lo schema, valido ed efficace, del lease back .
4.2 Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto attengono a una questione scrutinata dal G.D., sulla quale però il tribunale non ha pronunciato, ritenendola correttamente assorbita dal rigetto del motivo di opposizione volto a contestare la mancanza di data certa del contratto.
6 In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7 Nulla è da statuire sulle spese, non avendo la curatela svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2023 La Presidente NOME