Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 987 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 987 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17601/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 140/2023 pubblicata il 23.1.2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Cagliari, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel contesto di un fitto contenzioso tra le parti rispetto al riconoscimento dei diritti sindacali alla sigla ricorrente (di seguito RAGIONE_SOCIALE), la Corte d’Appello di Cagliari, decidendo sul gravame proposto dal sindacato, ha ritenuto, per quanto qui ancora interessa, che l’originaria domanda risarcitoria proposta nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, si fosse fondata sul diritto a godere delle migliori prerogative riconosciute dai contratti regionali (di seguito, CIRL) ed ha evidenziato che, rispetto al periodo 2000/2003, era stato accertato, in esito al rigetto, ad opera di Cass. n. 8035/2022, dell’impugnativa RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello resa in quel diverso giudizio, che tale diritto non spettava a RAGIONE_SOCIALE, in quanto non firmatario dei CIRL in cui erano previste quelle condizioni di favore.
Quanto al periodo successivo, ovverosia il 2004/2007, la Corte territoriale riteneva che non potesse avere corso l ‘impostazione di RAGIONE_SOCIALE, prospettata nel corso del giudizio di appello, volta a fondare la propria pretesa sul presupposto che essa avesse avuto diritto a quel punto di ottenere l’applicazione di tali migliori condizioni, in ragione dell’essere divenuta firmataria, dal 14.3.2008, del CIRL 2004/2007 e ciò perché l’originaria domanda era stata formulata sul solo presupposto di aver partecipato alle trattative di formazione del CIRL e non, neppure come prospettazione in via subordinata, sul diritto a beneficiarie delle condizioni migliorative di cui al CIRL per il fatto RAGIONE_SOCIALE sua avvenuta sottoscrizione.
L’essersi insistito, con le note depositate in appello, per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda sul presupposto dell’avvenuta firma del CIRL, intervenuta nel marzo 2008, secondo la Corte territoriale era pretesa nuova, ma inammissibile, perché alla data di introduzione del ricorso giudiziale quella
sottoscrizione vi era già stata e ciononostante la domanda era stata impostata sul solo presupposto che quei diritti spettassero come mera conseguenza RAGIONE_SOCIALE previsione del CIRL.
La domanda fondata sullo specifico presupposto di quella sottoscrizione, pur a fronte di un petitum immutato, si fondava dunque sulla deduzione di un fatto giuridico nuovo – ovverosia quella sottoscrizione del 14.3.2008 -e di un nuovo tema di indagine.
Ciò anche considerando che, dal momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione da parte di RAGIONE_SOCIALE, quei diritti erano stati poi riconosciuti e che RAGIONE_SOCIALE non aveva inteso in quel frangente disciplinare diversamente gli effetti RAGIONE_SOCIALE propria sottoscrizione, sicché doveva ritenersi evidentemente concordato tra le parti che quella fosse la decorrenza di tali diritti rispetto al sindacato ricorrente.
1.1 La sentenza di appello ha affrontato poi il tema specifico del l’attribuzione di locali per lo svolgimento dell’attività sindacale in Sassari, Tempio Pausania ed Oristano.
In estrema sintesi, rispetto a tutte tali sedi, la Corte territoriale argomentava evidenziando come la prerogativa era stata oggetto di sentenze che avevano riconosciuto genericamente il diritto a locali per l’attività sindacale, rispettivamente con pronunce del 2009 (Sassari e Tempio) e del 2014 (Oristano), che erano state poi specificate solo da successive sentenze individuativi dei locali idonei, peraltro limitatamente a Sassari e Tempio.
Pertanto, sosteneva la Corte territoriale, era solo da queste ultime sentenze, mai intervenute peraltro in relazione ad Oristano, che poteva dirsi definito l’obbligo ed era pacifico che ad esse RAGIONE_SOCIALE avesse dato a quel punto immediato adempimento.
Ciò portava la Corte territoriale ad escludere la ricorrenza di un comportamento antisindacale perseguibile.
1.2 In ogni caso, venendo al tema del danno per perdita di chance, la Corte d’Appello, nel rigettare le domande di COGNOME , rilevava come fosse mancata prova in tal senso e ciò sul presupposto che, anche a voler dare per provata la colpevole lesione del diritto di sindacato a vedersi assegnati locali in tutte le sedi rivendicate, un pregiudizio sul piano del numero di iscritti non vi era stato, perché anzi vi era stato un progressivo e rilevante incremento fino al 2005, con una flessione nel 2006, ma poi un recupero nel 2007.
RAGIONE_SOCIALE aveva quindi avuto un miglioramento quanto a numero di iscritti, né i documenti prodotti in appello rispetto alla sede di Tempio erano dirimenti, in quanto nel complesso era risultato che nel periodo di mancanza dei locali, a Tempio vi era stato comunque un incremento degli iscritti, dapprima anzi in percentuale lievemente superiore all’arco temporale che comprendeva anche il periodo successivo al 2013 di concessione del beneficio.
Secondo la Corte d’Appello e sul presupposto che l’onere probatorio del danno grava su chi agisce a titolo risarcitorio, gli elementi disponibili non potevano dirsi sufficienti, neanche sul piano presuntivo e quindi la domanda non poteva essere accolta.
1.3 La Corte territoriale riteneva altresì non accoglibile la domanda di risarcimento del danno per pregiudizio all’immagine, alla personalità, alla credibilità ed al prestigio dell’organizzazione ricorrente.
Ciò in quanto mancava prova in termini di incidenza lesiva in tal senso sull’identità e personalità dell’organizzazione sindacale, non potendosi dire che il mancato riconoscimento di un locale avesse messo in discussione la capacità rappresentativa dei diritti dei lavoratori in capo al ricorrente, manifestando l’esistenza di un sindacato debole, in quanto i dati disponibili, seppure parziali, deponevano anzi in senso contrario, risultando le adesioni in incremento.
Analogamente – aggiungeva ancora la Corte di merito – era mancata prova del danno morale, che non poteva dirsi automatica conseguenza delle violazioni riconosciute.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui ha opposto difese l’ente RAGIONE_SOCIALE.
Sono in atti memorie di ambo le parti.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Va rilevato preliminarmente che l’eccezione di nullità del controricorso per difetto di valida procura, formulata da RAGIONE_SOCIALE nella memoria finale, è infondata.
Essa è stata prospettata sul presupposto che, ai sensi dell’art. 4, co. 4 dello Statuto di RAGIONE_SOCIALE l’amministratore unico adotta le proprie decisioni « in forma di delibera ».
In realtà la norma non è decisiva, anche perché l’art. 4, co. 2, del medesimo Statuto stabilisce che l’Amministratore Unico ha la ‘rappresentanza legale dell’RAGIONE_SOCIALE ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE», sicché non si vede di cos’altro, agendo in prima persona ed essendo a ciò legittimato, egli dovesse munirsi, incorporandosi a tutto concedere la delibera nel documento stesso di mandato speciale alle liti e di proposizione del controricorso, che è presente nel fascicolo telematico.
Ciò posto, si rileva che, con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 comma 2 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 del c.p.c.) e sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’esistenza di una modifica rispetto alla domanda introduttiva, in quanto essa era stata invece soltanto ridotta quantitativamente e formulata non già per tutto il periodo dal 2000 al 2007, come originariamente richiesto, ma solo dal gennaio 2004 in avanti e fino al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del CIRL nel marzo 2008 e ciò in quanto la validità di tale CIRL andava dal 1.1.2004 al 31.12.2007.
Il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fatto una non corretta applicazione del principio di non contestazione.
La Corte di merito non aveva infatti considerato che, sin dal ricorso introduttivo, erano state indicate le ragioni RAGIONE_SOCIALE mancata sottoscrizione del CIRL 2004-2007. allorquando vi era stata la firma ad opera delle altre sigle e il comportamento datoriale ostativo successivo e poi le vicende che avevano portato alla sottoscrizione di esso da patre di RAGIONE_SOCIALE solo il 14.3.2008.
Queste ultime circostanze non erano state in alcun modo contestate dalla controparte e dunque erano da considerare come provate.
2.1 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e sono infondati.
2.2 Si deve premettere che i motivi non smentiscono quanto affermato dalla Corte d’Appello, ovverosia che l’originaria domanda risarcitoria era stata formulata sostenendo di aver comunque diritto al godimento delle migliori prerogative di cui al CIRL, senza addurre l’avvenuta sottoscrizione di esso a fondamento dell’inadempimento datoriale all’obbligo di riconoscimento delle prerogative.
D’altra parte, è pacifico che dal marzo 2008 le prerogative migliorative furono riconosciute e quindi il tema diviene quello specifico del se la firma del CIRL nel 2008 giustificasse il godimento di tali prerogative fin dal 2004 e quindi la pretesa risarcitoria.
2.3 Su tale base, le conclusioni RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale sono da condividere.
Non vi è infatti dubbio che il fondare la pretesa risarcitoria dapprima sulla violazione di un obbligo di attribuire quelle prerogative sulla base soltanto RAGIONE_SOCIALE loro previsione in un CIRL e poi sulla successiva sottoscrizione di esso e quindi sugli effetti di tale sottoscrizione per il periodo di vigenza del CIRL, individuino due causae petendi non coincidenti.
Nella seconda prospettazione, non a caso delineata nelle note scritte in appello e successivamente alla pronuncia di questa S.C. che aveva chiuso in senso sfavorevole a RAGIONE_SOCIALE il processo riguardante il diritto all’attribuzione delle prerogative per gli anni precedenti pur in mancanza di sottoscrizione dei CIRL, non si è solo limitato il periodo temporale RAGIONE_SOCIALE pretesa, ma si è inteso valorizzare un elemento specifico, dato RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del CIRL, per quel più contenuto lasso di tempo.
Il fondare l’inadempimento altrui sugli effetti ex tunc RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione successiva del CIRL, a fronte di un’originaria prospettazione di effetti del CIRL a prescindere dalla sottoscrizione, sono cose ben diverse.
Nel primo caso viene infatti in rilievo anche il tema dell’efficacia del CIRL e del momento in cui essa può essere riconosciuta.
2.4 Ne ha rilievo la deduzione in or dine all’avvenuta allegazione fin dal primo grado di alcuni profili riguardanti i tempi intercorsi tra la firma del CIRL da parte delle altre sigle (7.11.2007) e quella di firma da parte di RAGIONE_SOCIALE (14.3.2008).
Firma, quest’ultima , che sarebbe stata secondo il ricorrente ostacolata dalla controparte, sicché RAGIONE_SOCIALE « era stato costretto a denunciare » tale comportamento in sede giudiziale ex art. 28, e « il CORAN in conseguenza di quest’ultimo giudizio, permetteva allo RAGIONE_SOCIALE di sottoscrivere ».
A parte la non chiarissima consequenzialità causale tra gli eventi in tal modo descritti e la brevità del lasso temporale, sul punto la Corte territoriale non ha trascurato di entrare, sostenendo che « era stato evidentemente concordato tra le parti » il decorso delle prerogative da quella data, senza che RAGIONE_SOCIALE avesse inteso disciplinare diversamente tale decorrenza.
In altre parole, secondo la Corte d’Appello le vicende di quel frangente temporale furono definite concretamente tra le parti concordando che quanto a prerogative migliorative tutto fosse definito con il loro riconoscimento da quel momento in poi.
Ciò significa che quel profilo di causa petendi non è stato trascurato e che dunque non basta quanto rispetto ad esso addotto ad inficiare la pronuncia, né sotto il profilo (primo motivo) RAGIONE_SOCIALE caratura originaria e successiva RAGIONE_SOCIALE domanda (perché quel profilo è stato comunque esaminato e dunque non rientra tra ciò che la Corte d’Appello ha ritenuto indebita mutatio o emendatio ), né sotto il profilo (secondo motivo) dell’essersi negato que lle circostanze , perché la Corte d’Appello non lo ha fatto, ma ha semplicemente ricostruito con dati ulteriori (il consenso a quella decorrenza per effetto RAGIONE_SOCIALE firma) l’accaduto tra le parti.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori in relazione all’art. 27 sempre RAGIONE_SOCIALE legge n. 300 del 1970 (art. 360 comma 1 n. 3 del c.p.c.) e con esso si assume che la Corte d’Appello non avrebbe fatto buon governo delle menzionate norme imperative, poiché aveva ritenuto in maniera del tutto abnorme che l’illecito civilistico foriero di danni per lo RAGIONE_SOCIALE fosse costituito dalla consapevole inottemperanza all’ordine giudiziale e non invece , come denunciato dal predetto Sindacato, dalla perdurante condotta antisindacale posta in essere dall’allora RAGIONE_SOCIALE in tutte le sue sedi, ivi comprese per quel che qui interessa quelle di Sassari e Tempio Pausania, consistita nel non concedere all’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto dei lavoratori, un idoneo locale all’interno delle suindicate unità produttive o nelle immediate vicinanze di esse, per svolgere attività sindacale.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 132, n. 4, c.p.c., e 118, disposizioni attuative c.p.c., in relazione all’art. 111 comma 6 RAGIONE_SOCIALE Costituzione (art. 360 comma 1 n. 4 del c.p.c.) e con esso si sostiene che la motivazione addotta dalla Corte di merito sarebbe meramente apparente, perché essa non chiarirebbe in alcun modo le ragioni e l’iter logico seguito per rigettare la doglianza inerente il danno subito dal sindacato odierno ricorrente, né era possibile individuare gli
elementi tra quelli presenti in atti posti dai Giudici di secondo grado a fondamento RAGIONE_SOCIALE loro decisione.
Nel motivo si adduce altresì che la Corte di merito non avrebbe neppure chiarito in cosa avrebbe dovuto consistere l’allegazione e dimostrazione di più compiuti elementi, trattandosi di concetto privo di contenuto che non consente anche in questo caso di comprendere l’ iter logico seguito.
Il quinto motivo censura, richiamando ancora l’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2729 c.c. ( art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ed è sviluppato sostenendo che dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza trasparirebbe altresì che i Giudici di secondo grado, al fine di valutare la sussistenza del danno all’immagine, avevano operato una valutazione atomistica degli elementi indiziari acquisiti al processo, mentre essi dovuto essere valutati nel loro complesso esaminando congiuntamente tutte le circostanze utili a tal fine, e precisamente: i) La posizione del danneggiato tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale; ii) la rilevanza dell’offesa; iii) l’estensione dell’illecito.
Dall’esame congiunto di tali elementi, secondo il ricorrente, emergerebbe la sussistenza del lamentato danno di immagine subito dalla RAGIONE_SOCIALE.
Infine, il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c. e con esso RAGIONE_SOCIALE sostiene che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata sarebbe censurabile perché non si era tenuto conto RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie e dei principi sanciti dalla Suprema Corte di fattispecie analoghe, quale quella in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
3.1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica, e sono da disattendere.
3.2 Il terzo motivo in sé coglierebbe nel segno, in quanto non è dal provvedimento giudiziale che deriva l’obbligo datoriale di assicurare al
sindacato il godimento delle prerogative ad esso spettanti, ma dall’esistenza di tale obbligo secondo l’assetto normativo.
Sicché, consequenzialmente, l’inadempimento non discende dalla pronuncia giudiziale, ma dall’inosservanza degli obblighi, fin da quando essi sono sorti
Tuttavia, il motivo resta assorbito, perché la Corte d’Appello, dopo avere fatto quelle affermazioni errate e da esso censurate, ha esaminato il tema del danno a prescindere dal fatto che l’inadempimento fosse da condurre alla violazione in sé dell’obbligo o alla mancata osservanza di provvedimenti giudiziari, intervenuti o da assumere.
Pertanto, stante l’inaccoglibilità dei motivi riguardanti il danno e poiché , se non vi è danno, non vi può essere risarcimento anche se vi è stata violazione di un certo obbligo, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura in esame è superflua ed ininfluente sull’esito del ricorso che resta comunque nel suo complesso da rigettare, per quanto si va di seguito a dire.
3.3 La censura sulla motivazione apparente non è fondata.
L ‘iter logico RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata è infatti del tutto chiaro sul piano risarcitorio e lo si è già precedentemente riepilogato nello storico di lite.
L’asse centrale di esso muova dalla considerazione secondo cui dagli atti non era emerso un pregiudizio alla capacità del sindacato di reperire associati, ma anzi erano risultato profili di incremento di essi. A ciò si è aggiunto che comunque l’onere probatorio del danno è di chi rivendica il risarcimento, sicché, mancando elementi per dire che l’inadempimento avesse creato pregiudizio sotto il profilo appena detto, la domanda non poteva dirsi fondata.
Tali passaggi, tuti desumibili dalla sentenza impugnata escludono qualsiasi contraddittorietà intrinseca dell’ iter argomentativo ed ovviamente anche la mera apparenza di esso.
Non è poi vero che la Corte territoriale non abbia indicato elementi da essa valutati per giungere alle conclusioni poi assunte (v. in via
esemplificativa pag. 12, penultima riga; v. pag. 13 ultimo periodo) e comunque è noto che il mero difetto motivazionale -pur a volerne in astratto ipotizzare la sussistenza -non è più motivo di ricorso per cassazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), se non sub specie dell’ esatta indicazione dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), che non è quanto ha fatto il ricorrente.
Analogamente, quanto all’asserita mancata indicazione di qu ali elementi probatori mancassero rispetto alle pretese azionate, è evidente che ciò non attiene a quanto il giudice debba necessariamente argomentare, potendosi limitare, come ha fatto la Corte territoriale, ad esporre le ragioni del proprio positivo convincimento sulla base delle emergenze, spettando semmai alla parte rilevare, reperire e dimostrare eventuali altri profili che avrebbero potuto comportare soluzioni diverse, anche in questo caso, per lo più, prospettando poi un vizio ai sensi dell’art . 360 n. 5 c.p.c, nei termini sopra detti.
3.4 Inaccoglibile è anche la censura in ordine alla mancata valorizzazione di taluni elementi presuntivi sul piano del danno all’immagine ed altri profili non patrimoniali.
Essi consistono in effetti in profili del tutto generici, ma soprattutto è noto che il giudice ha discrezionalità nel prescegliere gli elementi istruttori da valorizzare e del resto, il convincimento maturato in sentenza -pur con espresso rilievo RAGIONE_SOCIALE carenza di taluni elementi -è una ricostruzione positiva nel senso che non vi era stata perdita RAGIONE_SOCIALE capacità del sindacato di reperire associati, ma semmai il contrario e nel senso che l’accaduto aveva valorizzato l’immagine di un sindacato tutt’altro che debole ed incapace di farsi rispettare dal datore di lavoro.
Su tale base non si vede perché si dovessero valorizzare altri e generici elementi indiziari, quando ve ne erano già di sufficienti per elaborare una valutazione tale da far escludere la ricorrenza del danno.
In sostanza, il motivo esprime una difformità del ricorrente rispetto alle attese ed alle deduzioni sul valore e sul significato attribuiti dal giudice agli elementi delibati, risolvendosi, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505)
3 .5 Analoghe ragioni comportano l’infondatezza e/o inammissibilità dell’ultimo motivo di censura, ove si censura il mancato ricorso alla valutazione equitativa sul piano del danno morale.
È intanto improponibile -per diversità delle fattispecie e dei valori tutelati – una pretesa estensione di regole proprie di un altro settore, come è quello del danno da irragionevole durata del processo, mentre qui si discute di danno da inadempimento di una parte ai propri obblighi.
I danni non patrimoniali e morali non sono in re ipsa (Cass. 7 luglio 2025, n. 18395; Cass. 22 luglio 2024, n. 20269) e comunque la Corte ha individuato plurimi profili di inesistenza di effetti concretamente dannosi in conseguenza dell’accaduto.
Essa ha infatti ribadito anche da questo punto di vista l’assenza di prova dei supposti danni, osservando nuovamente come semmai vi erano elementi in senso contrario rispetto al verificarsi di effettivi pregiudizi e non vi è quindi che da richiamare quanto sopra detto rispetto agli altri motivi.
Il ricorso va dunque complessivamente rigettato ed a ciò segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro
3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro il 18.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME