SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4878 2025 – N. R.G. 00001093 2022 DEPOSITO MINUTA 02 09 2025 PUBBLICAZIONE 02 09 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
all’esito della camera di consiglio del 3.6.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 1093/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all’udienza a trattazione scritta del 27.5.2025 tra:
nato a Rieti il 7/02/1935 ( ), res.te in Rieti, Frazione di ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOMECOGNOME
COGNOME rapp.to e difeso dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al l’ atto di appello. C.F.
-APPELLANTE –
CONTRO
L’ , in persona del Presidente p.t., con sede in Rieti, INDIRIZZO p.iva , elettivamente domiciliata in Rieti, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME.
( ) e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione. C.F. C.F.
APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 422/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 422/21 con cui il Tribunale di Rieti, pronunciando sulle domande dal medesimo proposte nei confronti della
ha così statuito:
‘ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
accoglie la domanda di cui al punto B delle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice e per l’effetto dichiara nulla la delibera del Consiglio Direttivo del 14.10.2016 nella parte in cui prevede l’esclusione da tale organo del consigliere COGNOME e dichiara nulla la delibera del 4.11.2016 del medesimo Consiglio Direttivo avente ad oggetto l’approvazione del verbale dell’assemblea precedente nella parte in cui prevede l’esclusione dell’attore dal Consiglio Direttivo;
rigetta la domanda di cui al punto C delle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice;
dichiara inammissibili le domande di cui ai punti D, F e G delle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice;
dichiara assorbite le domande contenute ai punti A ed E delle conclusioni contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il 30% delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.200,00 (30% di € 4.000,00) per compensi e in € 163,50 (30% di € 450,00) per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge ‘ .
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
SUSSISTENZA DEI DANNI SUBITI DALL’ATTORE A SEGUITO DELL’ILLEGITTIMO PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE; FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTRICE; ERRATO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO; PROVA EX ART.115 CPC, COMUNQUE PROVA PRESUNTIVA; IN OGNI CASO MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE (ERRONEITA’ DEL PROVV.TO DEL 4/6/2018)
SOCCOMBENZA EX ART.91 CPC DELLA PARTE CONVENUTA: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE ATTRICE (nullità delle delibere impugnate); RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE + ALTRE DELLA CONVENUTA; CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI EX ART. 91 CPC DELLA CONVENUTA; ERRATA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE
3) ULTERIORI MOTIVI DI NULLITA’ DELLE DELIBERE IMPUGNATE
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
‘ Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis instantiae: 1)preliminarmente, disporre l’ammissione delle seguenti prove (cfr. motivo n.1 appello): interrogatorio formale e prova per testi con i testi già indicati in primo grado sui capitoli dal n.24) al n.29) note 183 cpc II termine, immotivatamente esclusi dal provvedimento del 4.6.2018, che di seguito integralmente si trascrivono:
24) Vero che il Sig. è un ex carabiniere in pensione, che è entrato a far parte dell’Arma nel 1955 ed ha svolto la propria attività a servizio dello Stato a Messina, Enna, Belluno, Bolzano, Frosinone, Leonessa (RI), Cittaducale (RI)
n. 25) Vero che il Sig. si è sempre adoperato in prima persona per aiutare gli abitanti di Casette e collaborare nello sviluppo del territorio impegnandosi a promuovere iniziative sociali, organizzare feste e ritrovi, raduni culturali, partecipando al Comitato ProCasette, costituito per la tutela del paese riguardo al passaggio della superstrada e per altri problemi del paese; da ultimo in data 20/5/2016 il Sig. ha rappresentato l’ in occasione dell’incontro con l’attuale Vescovo Mons. COGNOME n. 26) Vero che il Sig. è stato eletto nel 1985 e nel 1990 Consigliere di circoscrizione (composta da varie frazioni del Comune di Rieti), ottenendo circa 160 voti su circa 400 votanti della frazione di Casette e risultando sempre il primo eletto con enorme distacco di voti rispetto agli altri eletti.
n.27) Vero che la stima e la considerazione dell’intero paese si sono manifestate anche in occasione delle votazioni del Consiglio Direttivo dell , dove il Sig. è risultato eletto con 47 voti (anche qui con enorme distacco rispetto agli altri eletti) e nella quale ha ricoperto la carica di Vice Presidente e di membro dei revisori dei conti (carica alla quale poi ha immediatamente dovuto rinunciare per motivi personali).
n.28) Vero che molti associati ed abitanti della frazione Casette, dopo l’espulsione dall’Associazione avvenuta in data 14/10/2016, hanno tolto il saluto al Sig. e da allora l’attore è rimasto senza amici;
29) Vero che in particolare, a Casette, il sig. dal mese di ottobre 2016 viene etichettato come quello che voleva far chiudere l’Associazione.
Si indicano quali testimoni i sigg.ri: , res.te in Rieti, INDIRIZZO, res.te in Rieti, INDIRIZZO , res.te in Casette, INDIRIZZO , res.te in Rieti, INDIRIZZO , INDIRIZZO Casette RI); , INDIRIZZO Casette (RI); Vigili Urbani Rieti: Vice Soprintendente NOME COGNOME Capitano c/o Polizia Municipale Rieti, INDIRIZZO c/o Comune di Rieti, Arch. in qualità di Dirigente del Settore I° del Comune di Rieti; res.te in Casette (RI), INDIRIZZO , res.te in Casette (RI), INDIRIZZO
n.9; , res.te in Casette (RI), INDIRIZZO; res.te in Casette (RI), INDIRIZZO. rimettendo alla Ecc.ma Corte la decisione di ridurre la lista testi ad un numero non
inferiore a 4 dei testimoni sopra indicati.
nel merito, accogliere il presente appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado con riferimento ai capi ed ai punti impugnati e, per l’effetto:
accogliere la domanda di risarcimento dei danni formulata dal sig. e per l’effetto condannare l’associazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti nella misura pari ad € 30.000,00 o alla diversa somma che l’Ecc.ma Corte d’Appello adita riterrà congrua e comunque di giustizia, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria.
b) quantificare le spese di lite relative al giudizio di primo grado applicando i parametri delle tariffe professionali vigenti come da nota spese del 16/6/2021 per l’importo di Euro10.343,00 oltre oneri (doc.1 all.to comp. concl. I grado) oppure per l’importo che l’Ecc.ma Corte riterrà comunque equo e di giustizia, ponendo le stesse interamente a carico dell’ convenuta ai sensi dell’art. 91 cpc in virtù del principio della
soccombenza.
dichiarare comunque nulle ovvero annullare perché illegittime le delibere di espulsione del 14/10/16 e 4/11/16, stante l’assoluta infondatezza e pretestuosità del provvedimento di espulsione, l’insussistenza di gravi motivi, l’insussistenza di atti posti in essere dal sig. in contrasto con lo Statuto (cfr. punto n.1 appello pag.1 e seg.ti; motivo n.3 pag.16; da pag.7 a pag.16 atto cit.ne, punti n.5 lett.a,b,c,d,e; punto n.1 concl.ud.za 21/5/2021; cfr. note 183 cpc I,II e III termine; cfr. comp. concl.; repliche).
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di I grado (cfr. punto n.2 lett.b presenti conclusioni) oltre oneri fiscali come per legge ‘ .
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l’avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
‘ 1) Rigettare l’appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di giudizio, Iva e cpa come per legge. ‘
Alla udienza a trattazione scritta del 27.5.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti, come da Decreto Presidenziale.
Con il primo motivo la difesa appellante, dopo aver censurato la erroneità delle decisioni adottate nella fase istruttoria dal Tribunale che avrebbe, a suo dire, erroneamente dato seguito ad una istruttoria del tutto irrilevante rispetto poi alla decisione assunta, essendo il giudizio sostanzialmente documentale e avendo, di contro, omesso di ammettere le istanze probatorio pure tempestivamente formulate dal anche a sostegno del lamentato danno che non gli è stato riconosciuto per mancanza id prova, lamenta il mancato riconoscimento del danno alla stregua anche della non corretta valutazione delle stesse risultanze istruttorie.
Ritiene la Corte che l’appello sia sul punto meritevole di accoglimento.
Non è in discussione la nullità delle delibere di espulsione da consigliere del Consiglio direttivo della in quanto da quest’ultimo arbitrariamente disposta in assenza dei prescritti poteri.
Sul punto la sentenza impugnata è passata in giudicato non essendovi stata impugnazione da parte della
Ciò che resta da decidere è solo se da tale provvedimenti può dirsi essere derivato un qualche danno di natura morale in capo all’odierno appellante il quale lamenta la perdita del proprio prestigio sociale sia in ragione della diffusione che la notizia della sua illegittima espulsione ha avuto tra gli associati e nell’ambito della piccola comunità nella quale egli vive e all’interno della quale ha sempre ricoperto un ruolo nella vita sociale, sia attraverso la avvenuta pubblicazione della decisione all’interno della sede della medesima che mediante articoli di giornali di tiratura anche nazionale (Messaggero locale).
Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria sulla base della mancata prova di tale danno ‘conseguenza’.
Sul punto, è pacifico che ai fini della verifica della sussistenza del danno, il Giudice deve tenere conto della diffusione della notizia lesiva della reputazione, della rilevanza della stessa, della posizione sociale della vittima e della effettiva conseguenza che ne è derivata (Cass. SS.UU. 26972/2008; Cass. 13071/18).
Orbene, nel caso di specie, effettivamente non è in dubbio, in quanto neanche specificamente contestato da parte avversa, che il dalla adozione ingiustificata del provvedimento di espulsione e dalla conseguente diffusione della notizia che ha avuto un grande risalto anche attraverso la sua pubblicazione sul quotidiano ‘Il Messaggero’, abbia patito una lesione alla propria reputazione, tanto più che egli ha sempre preso parte attiva ad eventi culturali finalizzati allo sviluppo del territorio all’interno del quale aveva sempre goduto di prestigio, tanto avere avuto in passato anche il riconoscimento da parte della popolazione che lo ha eletto per due mandati come consigliere di Circoscrizione.
Ciò detto, così riconosciuto il danno patito dall’appellante, ai fini della liquidazione non può che farsi chiaramente ricorso ad un criterio meramente equitativo.
Ritiene il Collegio che equo a tal fine, riconoscere il risarcimento nella misura di € 2.500,00, somma questa già rivalutata ed a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Va, invece, respinto il secondo motivo di gravame in ordine alla statuizione sulle spese.
Si duole infatti il che il Giudice di prime cure avrebbe fatto non corretta applicazione del disposto dell’art. 91 c.p.c. e ciò , sia in ragione del rigetto della avversa domanda riconvenzionale, sia della complessità delle domande e della circostanza che nel corso del giudizio sarebbe stata formulata da parte convenuta anche una domanda non accolta di cessazione della materia del contendere.
La censura non è condivisibile, tenendosi conto che gran parte delle domande attoree proposte la maggior parte sono state respinte e, dunque, correttamente il Giudice di prime cure, nell’ambito della sua discrezionalità, ha operato la parziale compensazione delle spese e competenze del giudizio con condanna della parte soccombente alla rifusione in favore della parte attrice del residuo.
L’accoglimento del primo motivo di gravame consente di ritenere assorbito il terzo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 422/21 del Tribunale di Rieti, ogni ulteriore motivo assorbito, così provvede:
accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la , in persona del Presidente p.t., al risarcimento dei danni in favore dell’appellante che li quida in € 2.000,00 oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo.
Rigetta per il resto.
Condanna la appellata alla rifusione in favore dell’appellante e, per esso, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle competenze del presente grado che per l’intero liquida in € 5.809,00 oltre rimborso C.U., spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME