Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29436 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18665/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA, N. 6640 del 2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 30/09/2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso, come da conclusioni scritte, per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente avvocato NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora rileva in questa sede: l ‘ RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio sommario ai sensi dell’ art. 702 bis cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME affinché venisse accertato e dichiarato il contenuto diffamatorio di un articolo, pubblicato dal COGNOME il 15 maggio 2012 sul suo sito internet , con condanna al risarcimento del danno all’immagine.
Il Tribunale riteneva sussistente il contenuto diffamatorio dell’articolo, tuttavia rigettava la domanda per difetto di allegazione e di prova degli asseriti danni.
Proposto gravame da RAGIONE_SOCIALE, la Corte d ‘appello di Roma, nel ricostituito contraddittorio con il COGNOME, accoglieva la domanda con sentenza n. 6640 del 23/12/2020, condannando il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in euro diecimila.
In motivazione la Corte territoriale rinviava alla sentenza gravata in punto di accertamento della portata diffamatoria dell’articolo e affermava che il danno all’immagine doveva essere risarcito, anche perché desumibile in via presuntiva da una serie di circostanze oggettive e liquidava il danno in via equitativa.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto affidato a tre motivi.
Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso era stato originariamente avviato alla trattazione in adunanza camerale, tuttavia il Collegio, all’adun anza del 13/12/2023, ritenuto che esso attenesse a questioni di possibile
rilevanza nomofilattica, in relazione al profilo del possibile rilievo diffamatorio dei commenti inseriti su sito web dello stesso COGNOME e ai confini del legittimo esercizio del diritto di critica in relazione a questo tipo di mezzi di comunicazione sociale, ne ha disposto, con ordinanza interlocutoria -n. 349 depositata il 5/01/2024 -, la trattazione alla pubblica udienza.
Fissata l’udienza del 30/09/2024 i l AVV_NOTAIO Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte, ribadite in sede di discussione, per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il difensore del ricorrente all’udienza pubblica del 30/09/2024 ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Nessuno è comparso per la controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I l ricorrente censura la sentenza d’appello con i seguenti motivi.
violazione de ll’ art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ, secondo il ricorrente la Corte d’appello ha omesso di decidere circa la mancata allegazione e prova del danno da parte della controparte, in particolare, la Corte non poteva esimersi dall’esaminare il tema, considerato che vi era stata espressa pronuncia del Tribunale, specifica impugnazione dell’odierna resistente e puntuale eccezione da parte dell’odierno ricorrente.
violazione degli artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis cod. pen., 12 legge n. 47 del 8/02/1948, 100 cod. proc. civ., 2043 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale laddove ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in difetto di offensività dell’articolo e del contenuto diffamatorio, stante la continenza dello stesso.
violazione degli artt. 2727, 2729, 2697, 1223, 1226 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., nella prospettazione del ricorrente la Corte d’appello ha errato
nell’aver ritenuto desumibile in via presuntiva sia il danno all’immagine che i criteri per procedere al relativo risarcimento.
Il primo motivo è infondato.
La Corte, trattandosi di vizio dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ha accesso diretto agli atti processuali e ha, quindi, preso diretta lettura dell’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
A seguito della cognizione diretta la Corte ritiene che n ell’atto di citazione in appello vi fosse specifico punto in ordine all’allegazione dei danni, segnatamente alle pagg. 4, 5, 6 e 7.
L’atto di citazione in appello risulta, peraltro, nella produzione documentale dello stesso COGNOME che, a quanto consta, ha omesso di contestare specificamente , nella detta fase d’impugnazione, i punti d ell’atto processuale introduttivo della fase d’impugnazione dai quali desumere che non vi fosse detta allegazione, cosicché la censura, oltre che infondata, appare altresì carente di specificità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con il quale si concorda, ha, nelle conclusioni scritte, affermato che sul punto dell’allegazione la Corte d’appello ha ritenuto ritualmente allegati i danni, posto che l’allegazione è profilo preliminare a quello della prova, e avendo la Corte territoriale ritenuto raggiunta la prova, quantomeno in base al ragionamento presuntivo -come meglio verrà esposto a breve -, da tanto consegue che il profilo dei danni deve ritenersi ritualmente allegato.
In sede di udienza il rappresentante dell’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE ha ribadito l’affermazione circa l’avvenuta rituale allegazione dei danni.
Il secondo motivo è infondato: come già tratteggiato in relazione all’appena trattato primo motivo del ricorso, le affermazioni dell’articolo comparso il 15/05/2012, a firma del COGNOME e sul sito , allo stesso COGNOME facente capo, sono state ritenute diffamatorie dallo stesso Tribunale di Roma, che , con l’ordinanza
resa all’esito del procedimento sommario di cognizione, aveva rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla ritenuta mancata adeguata allegazione dei danni e il COGNOME, costituendosi in appello, non risulta avere proposto un appello incidentale volto a ottenere la riforma sul punto della pronuncia di primo grado, in punto di contenuto diffamatorio dell’articolo.
La Corte d’appello , invero, nella motivazione della sentenza impugnata rinvia , sul punto del contenuto diffamatorio dell’articolo, esplicitamente alla sentenza di primo grado e aggiunge alcune proprie considerazioni e segnatamente che la portata diffamatoria dello scritto del COGNOME era desumibile a partire dal titolo dell’articolo , del seguente testuale tenore: « Caso RAGIONE_SOCIALE: COGNOME, gli affari e le vendette -Firenze 2013, COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE, le gran RAGIONE_SOCIALE, l’assurdo caso COGNOME » ed evidenzia, altresì, l ‘ ampia diffusività della lesione in quanto l’articolo era stato pubblicato su un sito web frequentato da quella parte di opinione pubblica adusa a seguire gli eventi sportivi.
La Corte territoriale, inoltre, alla pag. 3 della motivazione, evidenzia la portata diffamatoria dell’articolo , nell’utilizzo, nel corpo di esso del termine « ‘ cricca ‘ , che colpisce in materia rilevante l’opinione pubblica, o quantomeno di parte dell’opinione pubblica che segue gli eventi sportivi, le riviste e i siti specializzati del settore sportivo » e aggiunge che risulta in tal modo « evidente il danno causato alla reputazione della società RAGIONE_SOCIALE accostata a loschi traffici e a vicende di cronaca giudiziaria di rilevanza nazionale ».
Il terzo motivo è, al pari dei due che lo precedono, infondato.
La Corte d’appello dopo avere adeguatamente motivato RAGIONE_SOCIALE sussistenza del danno all’immagine , quale danno non patrimoniale, da considerarsi come danno-conseguenza e non soltanto come danno evento, anche con riferimento agli enti collettivi, siano essi società o associazioni, richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12929 del 04/06/2007 Rv. 597309 -01,
avente ad oggetto un’illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE) ha proceduto alla liquidazione in via equitativa (sul punto, da ultimo, Cass. n. 25876 del 27/09/2024, pagg. 18 – 21), valutando diversi fattori, segnatamente le circostanze del caso concreto, tra le quali anche la parziale veridicità, quantomeno putativa, delle notizie riportate e, inolt re la notorietà dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto organizzatrice dell’evento «Gran RAGIONE_SOCIALE di Roma», la diffusione del sito web , il suo prestigio e la conseguente capacità di orientamento dell’opinione pubblica in tema di sport .
La giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nel ritenere che « in materia di responsabilità RAGIONE_SOCIALE, anche nei confronti delle associazioni non riconosciute ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione compatibile con l’assenza di fisicità del titolare – di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all’immagine, alla reputazione o all’identità storica, culturale, e politica » (così la chiara motivazione di Cass. n. 20345 del 14/07/2023 Rv. 668180 – 02).
Nel procedere alla commisurazione del danno non patrimoniale la Corte territoriale ha adeguatamente richiamato, ai fini della liquidazione in concreto, i «Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa» come recepiti dall’RAGIONE_SOCIALE e costituiti da: notorietà del diffamante, strumento utilizzato, eventuale carica pubblica rivestita dal soggetto passivo, la sussistenza o meno della successiva rettifica e ha ritenuto di attestarsi su una fascia di valore basso, in considerazione della limitata diffusione del mezzo utilizzato per la diffamazione e la notorietà non diffusa dell’RAGIONE_SOCIALE diffamata .
Il terzo motivo, inoltre, non si attesta RAGIONE_SOCIALE consentita prospettazione di censura di una errata ricognizione della fattispecie
normativa o dell’omesso esame di un fatto decisivo, che invero non risulta adeguatamente individuato, ma pone in discussione la valutazione di merito della Corte territoriale, così ponendo una censura che non è consentita in base ai parametri del giudizio di legittimità. Il ricorrente, invero, allega anche un’ erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa , il che costituisce un’o perazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge RAGIONE_SOCIALE liquidazione equitativa del danno, bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (ancora, così, in motivazione, Cass. n. 25876 del 27/09/2024).
In conclusione, il ricorso è infondato, posto che le censure che esso prospetta sono infondate o inammissibili.
Il ricorso è, pertanto, rigettato.
In considerazione di molteplici evenienze, segnatamente l’alterno esito delle fasi di merito e della potenziale novità delle questioni trattate in tema di diffamazione a mezzo di sito web, posto che nella specie non si tratta della divulgazione di dati (Cass. n. 14694 del 19/07/2016 Rv. 641268 – 01) ma di un articolo, la Corte ritiene sussistenti idonee ragioni per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questa fase di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali di questo grado del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di