Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2213 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 25840/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO,
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, rinunciante al mandato,
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Lecce n. 318/2022, depositata il 15 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne innanzi al Tribunale di Lecce RAGIONE_SOCIALE, assumendola responsabile dell ‘ incendio dell ‘ autovettura di sua proprietà, causato dalle riparazioni che questa vi aveva eseguito non a regola d ‘ arte, e ne chiese la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
La pretesa risarcitoria era stata avanzata dalla società, in forma di domanda riconvenzionale, con l ‘ atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso -su ricorso di RAGIONE_SOCIALE, che pretendeva il compenso per l ‘ attività prestata -dal giudice di pace di Lecce, poi dichiaratosi incompetente per valore su detta sola domanda.
Il Tribunale condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma pari al valore ante sinistro del veicolo, rigettando ogni altra pretesa risarcitoria e compensando le spese del giudizio.
La sentenza fu oggetto di separati appelli delle due società, che vennero riuniti e decisi dalla pronunzia indicata in epigrafe, con la quale la Corte d ‘ appello di Lecce accolse il solo gravame di RAGIONE_SOCIALE, rideterminando il danno da risarcire a suo favore in Euro 7.172,00, oltre accessori.
Secondo i giudici d ‘ appello, in particolare, la danneggiata aveva diritto a vedersi riconoscere anche i costi per l ‘ assistenza tecnica prestatale nella fase stragiudiziale, che costituivano voce del danno emergente, e meritava il favore delle spese del giudizio di primo grado, non ricorrendo nessuna delle ipotesi che ne consentissero la compensazione ai sensi dell ‘ art. 92 c.p.c.
Per contro, e quanto all ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE, la Corte rilevò che poteva tenersi conto degli esiti della consulenza tecnica svolta in primo grado, ancorché esperita a distanza temporale di sei anni dall ‘ evento
dannoso, poiché l ‘ ausiliario aveva utilizzato documentazione fotografica acquisita nell ‘ immediatezza dello stesso; escluse, inoltre, che tale mezzo istruttorio fosse affetto da nullità, sia in relazione all ‘ eccepita violazione del contraddittorio, sia in relazione al contenuto del relativo accertamento rispetto al quesito posto dal giudice.
Respinse, infine, in quanto dedotto ex novo e comunque infondato, il motivo con il quale veniva contestata l ‘ idoneità delle prove offerte dalla danneggiata.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l ‘ intimata ha resistito con controricorso.
Il 2 giugno 2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c.; la ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione ed è stata fissata adunanza camerale per la discussione, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
All’esito della camera di consiglio del 20 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è rubricato «ullità della sentenza per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., violazione degli artt. 24 e 111 Cost.»
La ricorrente assume che i giudici d ‘ appello avrebbero deciso la controversia senza consentirle di esporre la propria comparsa conclusionale e di replicare a quella avversaria.
Richiama, in tal senso, il testo della decisione impugnata, donde risulterebbe che, dopo la precisazione delle conclusioni, il collegio aveva «dato atto della lettura delle sole note depositate da parte appellante (‘lette le memorie depositate da parte appellante nel termine concesso’)» e «assegnando solo alla stessa parte appellante il
termine di gg. 60 per il deposito della sola conclusionale (‘rilevato che la causa può essere trattenuta in decisione dal collegio ai sensi dell ‘ articolo 352 cpc, concede a parte appellante i termini di cui all ‘ articolo 190 cpc per il deposito di memorie conclusive, con decorrenza dalla data della comunicazione del presente provvedimento’)».
1.1. Il motivo è infondato.
L’ordinanza con la quale il collegio d ‘ appello ha assegnato i termini per le difese conclusive è stato rivolta a entrambe le parti -pur nell ‘ indicazione della sola «parte appellante» al singolare, evidentemente frutto di un mero lapsus calami -in quanto, come osservato in premessa, la sentenza di primo grado era stata oggetto di separate impugnazioni, poi riunite.
Infatti la stessa ricorrente, nell ‘ articolare la censura, dà atto di aver comunque provveduto al deposito di comparsa conclusionale, dal che deve desumersi che non si sia verificata alcuna violazione delle disposizioni processuali invocate e l’errore materiale commesso nell’ordinanza sia rimasto privo di effetti .
Il secondo motivo denunzia «ullità della sentenza e/o del procedimento, di cui all ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento agli articoli 51, n. 4) e 52 c.p.c., nonché 158 e 161 c.p.c.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; dell ‘ art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell ‘ uomo; dell ‘ art. 47 della Carta di Nizza, per il diritto ad un giudice terzo ed imparziale».
La ricorrente si duole del fatto che il collegio che ha deliberato la sentenza impugnata era composto anche dalla giudice «innanzi alla quale si è svolta tutta l ‘ istruttoria di primo grado»; ciò sarebbe stato erroneamente ritenuto irrilevante dalla Corte territoriale, che aveva escluso la sussistenza di alcuna incompatibilità.
2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360bis , comma 1, num. 1 c.p.c. in quanto, sul punto oggetto di doglianza, il provvedimento impugnato ha deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 21/9/2021, n. 25487; Cass. 28/3/2007, n. 7578).
In particolare, è stato affermato che la conoscenza della causa come magistrato in altro grado del processo, prevista dall ‘ art. 51 c.p.c. come ragione di astensione obbligatoria del giudice, è circostanza riferita alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che nessun obbligo di astensione sussiste per il giudice che abbia partecipato soltanto all ‘ attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa; detto giudice non ha, quindi, alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado (così, fra le altre, Cass. 19/01/2017, n. 1296; in precedenza, Cass. 19/5/2009, n. 11593).
3. Il terzo motivo è rubricato «ullità derivata della sentenza per effetto della nullità della ctu. Violazione dell ‘ art. 194 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 196 c.p.c. Vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omesso esame di punti decisivi della controversia e che hanno formato oggetto di discussione inter partes (art. 360, n. 5, c.p.c.)».
La censura è articolata in più profili.
La ricorrente, anzitutto, assume che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha disatteso l ‘ eccezione di «inammissibilità dell ‘ accertamento peritale» in quanto esperito a considerevole distanza di tempo dall ‘ evento dannoso.
Sostiene, al riguardo, di non aver mai dedotto tale circostanza come ragione ostativa all ‘ ingresso della consulenza nel giudizio, ma di aver «sempre eccepito che la tempistica con la quale era stato invocato detto accertamento era sintomatica della strumentalità
(paralizzare la pretesa creditoria di controparte) della avversa pretesa risarcitoria».
La Corte d ‘ appello, inoltre, avrebbe errato nel respingere l ‘ eccezione di nullità della consulenza, non ravvisando alcuna violazione del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali.
Sul punto, la ricorrente ribadisce che la consulenza aveva ricondotto l ‘ incendio a un ‘ origine causale «differente da quella allegata dall ‘ attrice e in ordine alla quale si era sviluppata tutta la dialettica processuale» , sì da consentire l’ingresso in giudizio di fatti diversi da quelli dedotti a fondamento della domanda.
3.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, nella parte in cui denuncia l ‘ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, esso sollecita uno scrutinio precluso in questa sede, in forza di quanto previsto dall ‘ art. 348ter c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio, oggi trasfuso nell ‘ art. 360, comma quarto, c.p.c.), poiché, in relazione al punto controverso, la Corte d ‘ Appello ha deciso la causa per le medesime ragioni di fatto che hanno fondato la statuizione di primo grado.
Né la censura potrebbe essere riqualificata in guisa di denuncia di omessa pronunzia da parte dei giudici d ‘ appello; la ricorrente, infatti, non indica quale sarebbe il provvedimento omesso indispensabile alla soluzione del caso concreto, come richiesto per il superamento del vaglio di ammissibilità (cfr., fra le altre, Cass. 25/6/2020, n. 12652), ma si duole del contenuto della decisione impugnata, che assume viziato da un ‘ errata interpretazione dei suoi motivi di gravame e delle norme che disciplinano lo svolgimento della consulenza tecnica.
In questo senso, la censura è inammissibile anche per la parte in cui denunzia la violazione degli artt. 115, 116, 194, 195 e 196 c.p.c.
Pur invocando tali norme, infatti, la ricorrente mira, in realtà, a contestare la valutazione delle risultanze della consulenza operata dal giudice a quo , in termini non consentiti in questa sede.
Ed invero, nel respingere l ‘ eccezione di nullità della consulenza i giudici d ‘ appello hanno svolto articolate e puntuali considerazioni sia in relazione al rispetto del contraddittorio procedimentale, sia in relazione al merito dell ‘ indagine peritale, con particolare riferimento all ‘ assunto della ricorrente secondo cui l ‘ ausiliario avrebbe travalicato i limiti del suo incarico, introducendo questioni nuove.
A tale ultimo proposito, la sentenza impugnata ha ritenuto che l ‘ indagine del consulente si fosse estesa a circostanze comprese «nell ‘ ambito del perimetro definito dalla domanda inizialmente proposta» e ha supportato tale affermazione con argomentazioni in fatto, con le quali ha evidenziato che le circostanze prese in esame dall ‘ ausiliario attenessero, comunque, all ‘ attività di riparazione svolta sull ‘ autoveicolo e, quindi, rientrassero nella cornice fattuale delineata dalla danneggiata con l ‘ atto introduttivo del giudizio.
In questo senso, è noto che l ‘ interpretazione delle domande ed eccezioni di parte non è censurabile ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, num. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, e nei limiti in cui tale sindacato è consentito (così, fra le altre, Cass. 20/6/2025, n. 13439; Cass. 3/12/2019, n. 31546).
Sotto tutti i profili evidenziati, pertanto, il motivo va ritenuto inammissibile.
Il quarto motivo denunzia, in relazione alle circostanze di cui alla precedente censura, omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d ‘ appello avrebbe trascurato di prender posizione su alcune osservazioni da lei svolte, quali quelle attinenti al mancato utilizzo, da parte dell ‘ ausiliario, «di apposita strumentazione (chiave dinamometrica) per la verifica del serraggio degli iniettori», ovvero alla ritenuta ipotizzabilità di un cortocircuito.
4.1. Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
La ricorrente, infatti, mira a una rivalutazione degli apprezzamenti in fatto svolti dai giudici d ‘ appello in ordine alle risultanze della consulenza tecnica esperita, conformi a quelli già operati dal Tribunale e il cui sindacato, pertanto, è precluso in questa sede, come più sopra rilevato, dall ‘esistenza di una ‘doppia conforme’.
Il quinto mezzo, infine, denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 345 c.p.c. e 1225 c.c.
Secondo la ricorrente, i giudici d ‘ appello avrebbero errato nell ‘ accogliere la domanda risarcitoria disattendendo il suo rilievo circa il difetto di prova del danno, che la controparte avrebbe dovuto dimostrare mediante «l ‘ esibizione del bilancio societario dal quale desumere l ‘ ammortamento del bene strumentale distrutto dall ‘ incendio».
La Corte territoriale, in particolare, aveva qualificato tale argomento come «motivo nuovo in appello», quando invece si trattava di mera difesa volta a contestare il quantum debeatur . Inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che il risarcimento doveva essere «comunque limitato al danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l ‘ obbligazione», riconoscendo a RAGIONE_SOCIALE un importo pari «al controvalore
dell ‘ auto al momento dell ‘ incendio» quantunque l ‘ attività di riparazione fosse consistita in «un intervento di poche centinaia di euro».
5.1. La censura è infondata.
Priva di rilievo è la doglianza inerente all ‘ affermata novità della questione, in quanto la sentenza impugnata ha comunque respinto il motivo di gravame anche nel merito, ritenendo provato il danno soltanto nella misura riconosciuta.
Non sussiste, poi, alcuna violazione della regola affermata dall ‘ art. 2967 c.c., che si configura soltanto nell ‘ ipotesi -qui certamente non sussistente -in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata e non anche quando, a seguito di un ‘ incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull ‘ esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all ‘ art. 360, num. 5, c.p.c. ( ex multis Cass. 19/8/2020, n. 17313).
Né, infine, il fatto che la riparazione eseguita dalla ricorrente avesse un ridotto valore economico osta a che venga riconosciuto il pregiudizio patrimoniale accertato come conseguenza della sua esecuzione non a regola d ‘ arte.
Infatti, l ‘ imprevedibilità alla quale fa riferimento l ‘ art. 1225 c.c. costituisce un limite alla misura dell ‘ ammontare del danno, che dev ‘ essere contenuto entro la soglia di prevedibilità; la relativa valutazione, tuttavia, non va compiuta rispetto alle caratteristiche specifiche del debitore nel caso concreto, ma con riferimento al parametro costituito da una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (in questo senso, si vedano Cass. 31/7/2014, n.
17460, Cass. 29/7/2011, n. 16763; Cass. 15/5/2007, n. 11189; in tempi più recenti, Cass. 1/7/2025, n. 20618).
A tale criterio non si conformano gli argomenti della ricorrente, che ha dedotto la violazione della regola di prevedibilità del danno in termini sostanzialmente apodittici, tramite il mero raffronto fra il valore economico della sua prestazione e quello del pregiudizio cagionato.
In conclusione, il ricorso è rigettato e il giudizio è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La ricorrente va inoltre condannata, in forza di quanto disposto dall ‘ art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall ‘ art. 380bis c.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
In proposito, infatti, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all ‘ art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Infine, in forza di quanto disposto dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 2.400,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15% e accessori di legge;
condanna altresì la ricorrente al pagamento di € 2.400,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma terzo, c.p.c. a favore della controricorrente e di € 1.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma quarto, c.p.c. a favore della cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME