Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26884 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33244/2019 R.G. proposto da : INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1572/2019 depositata il 10/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con tre motivi illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, di condanna di essa ricorrente al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di 12.000 euro a titolo di risarcimento del danno causato con la realizzazione, sul terreno limitrofo a quello di quest’ultimo, di un terrapieno, rimasto in essere per otto anni, in violazione della normativa sulle distanze e dal quale era possibile esercitare una illegittima servitù di veduta sul fondo attoreo. La Corte di Appello ha altresì confermato la decisione di primo grado in punto di spese processuali;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
il controricorrente ha depositato memoria;
la causa perviene al RAGIONE_SOCIALE su richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o comunque manifesta infondatezza del ricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 872, 2043, 2697, 1226, 2697, 2729, 115 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte di Appello ha violato dette disposizioni ritenendo il risarcimento dovuto ‘in automatico’ sul solo accertamento della intervenuta violazione della normativa sulle distanze e della creazione di una servitù di veduta laddove invece
avrebbe dovuto accertare l’esistenza in concreto del danno in relazione al fatto che essa ricorrente aveva allegato, fino dal primo grado del giudizio, tre circostanze in ragione delle quali il danno avrebbe dovuto essere ritenuto insussistente e precisamente che il COGNOME faceva un uso solo ‘saltuario’ dell’immobile gravato dalla servitù risiedendo altrove, che il COGNOME non era proprietario esclusivo ma comproprietario dell’immobile e che la servitù ‘non era mai stata esercitata in ragione della barriera naturale costituita da una siepe piantumata in prossimità del confine tra le due proprietà’;
con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la Corte d’appello non ha fatto riferimento ad alcun criterio che, anche a fronte delle circostanze oggetto di allegazione già ricordate, desse conto dell’iter logico seguito per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidata in 12.000,00 euro;
il due motivi sono strettamente connessi e sono fondati.
3.1. Le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n.33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno risolto in senso positivo la questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza per cui la locuzione ‘danno in re ipsa’ va sostituita con quella ‘danno presunto’ o ‘danno normale’, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno altresì definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di
causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l’attore ha l’onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell’opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un’illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell’opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l’onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno.
Nel quadro di questi principi è stato poi affermato in un caso assai vicino a quello che occupa che ‘ai fini della liquidazione anche presuntiva del danno, il giudice deve tener conto di elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell’attore. In tema di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum” (Cass. Sez. 2, n.18108/2023; v. anche Cass. 28075/2021).
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Venezia ha dato conto dell’evento lesivo costituito dalla realizzazione del terrapieno, ha affermato che ‘in conseguenza di ciò’ era dovuto al COGNOME che aveva ‘lamentato la violazione delle norme sulle distanze’, il risarcimento del danno ‘senza la necessità di una specifica prova ulteriore’ ed ha liquidato il danno in € 12.000,00 ‘per la lesione protrattasi dal 2010 al 2017’ tenendo conto dell’uso solo ‘saltuario’ della proprietà da parte del danneggiato. La Corte di Appello non ha indicato, tuttavia, i criteri di liquidazione del danno in riferimento alla perdita o diminuzione del godimento del diritto. Non si è conformata quindi ai principi giurisprudenziali sopra ricordati.
3.2. I due motivi di ricorso devono, pertanto, essere accolti.
Per effetto dell’accoglimento dei due motivi esaminati la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, restando il terzo motivo di ricorso assorbito. Con quest’ultimo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 91, 10, 15 c.p.c., 5 comma 1, quarto periodo, d.m. 55/2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di Appello confermato la liquidazione delle spese processuali operata dal Tribunale con riguardo allo scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro ‘come indicato dall’attore’ laddove invece la liquidazione avrebbe dovuto essere operata con riguardo ad un valore indeterminabile modesto e quindi allo scaglione tra 26.000 e 52.000 euro in ragione del decisum. Le spese dell’intero processo dovranno essere liquidate in base agil esiti del giudizio di rinvio. Da qui l’assorbimento del terzo motivo di ricorso;
PQM
la Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa, composizione.
Roma 9 ottobre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME