Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36099 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7823/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . (P_IVA) che li rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- nonché
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4253/2020 depositata il 15/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME e NOME COGNOME sono proprietari di un immobile, il cui ultimo piano confina con immobile di proprietà del RAGIONE_SOCIALE, il quale, molti anni or sono, ha effettuato dei lavori di ristrutturazione che hanno inciso sulla stabilità del solaio comune, rendendo inagibile l’immobile dei vicini.
1.1.Costoro hanno dunque adito l’allora Pretore di Roma per ottenere un provvedimento di sospensione cautelare dei lavori, che, infine, è stato emesso. Il giudizio è stato poi riassunto davanti al giudice del merito e si è concluso con una decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Roma (n. 5095/ 2008), passata in giudicato, con cui si è imposto al RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE di ridurre in pristino l’opera e di risarcire i proprietari confinanti (ossia i COGNOME, attuali ricorrenti) per il danno da inagibilità del bene dal 1994 al 2008, ossia fino alla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
2.-Questo giudicato non ha avuto attuazione, e dunque i COGNOME hanno agito per avere l’ulteriore risarcimento per la inagibilità del bene (già accertata dalla precedente sentenza) per il periodo successivo al 2008.
3.-Il Tribunale ha accolto la domanda, che però è stata rigettata dalla Corte di Appello.
4.-Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME con tre motivi di ricorso. Si sono costituti l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, che, oltre a chiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, hanno proposto ricorso incidentale basato su un motivo.
Considerato che
5.- La ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Secondo il giudice di appello, una volta che l’illecito è stato accertato con giudicato e che si è imposto alla PA di adempiere, si configura un nuovo e diverso obbligo (quello di adempiere) la cui violazione dà luogo ad un illecito diverso da quello originario: in sostanza è come se , mentre per i danni causati dai lavori -inagibilità del bene-e prodottisi fino al 2008, data in cui sono stati accertati dal giudice, la fonte del risarcimento è nella condotta illecita che quei danni ha provocato, ossia nella esecuzione dei lavori; invece, a partire dal 2008, i medesimi danni- da inagibilità del bene- hanno fonte in una diversa condotta, che consiste nella mancata esecuzione del giudicato.
Ma tuttavia questa diversa e successiva condotta non è imputabile alla PA, che oggettivamente non ha potuto evitarla.
Questa tesi è qui contesta dai ricorrenti nei termini che seguono.
6.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 1173, 2043, 2056, 2058 e 2909 c.c.
La tesi dei ricorrenti è che è errato ritenere che i danni da mancato godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile, generati dai lavori del vicino, fino a che sono accertati con sentenza derivano da quella condotta, ossia dai lavori effettuati, mentre dopo che siano stati accertati con sentenza, hanno fonte nell’inadempimento di quest’ultima.
In realtà la fonte del danno è sempre la stessa, e consiste nell’originaria condotta che lo ha prodotto.
Il motivo è fondato.
La sentenza del 2008 ha imposto il ripristino ed ha altresì condannato il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, ovviamente accertati fino a quel momento, consistenti nella inagibilità del bene, ossia nel mancato godimento di esso.
Qui i ricorrenti agiscono per il risarcimento del medesimo danno (inagibilità del bene) che, pur dopo il suo accertamento (2008), persiste a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la quale è erroneamente intesa dai giudici di appello come un atto interruttivo (forse) del nesso di causa, dopo il quale la successiva condotta (non eseguire la sentenza) si pone come fatto autonomo e generatore diverso. E si aggiunge, incomprensibilmente che <>. Ed infatti, i ricorrenti non invocano la mancata esecuzione spontanea quale titolo per ottenere il risarcimento, ma semmai il fatto generatore ed originario di quei danni.
Ognuno vede che la fonte del danno è sempre nella condotta inziale che lo ha causato, ossia i lavori che hanno reso inagibile l’immobile: un fatto generatore del medesimo danno, a voler concedere che la sentenza possa avere determinato ‘una soluzione di continuità’ (in cosa? nel nesso causale?), non costituisce danno nuovo, ma semmai si inserisce nella medesima serie causale (posto che il danno è il medesimo) ad aggravamento del pregiudizio.
Del resto, si tratta di un danno permanente, ossia di un danno le cui conseguenze dannose, iniziate con un fatto illecito (i lavori) permangono nel tempo, e dunque sono sempre e comunque ricollegabili a quel fatto dannoso: le ulteriori conseguenze, dovute al mancato adempimento, costituiscono mero sviluppo ed aggravamento del fatto iniziale (Cass. Sez. Un. 5023 2010).
La condotta omissiva (non eseguire il giudicato) è ciò che rende permanente quel danno, non già una condotta che ne causa uno
diverso, secondo una fattispecie autonoma ed ulteriore: il danno permane fino a che non sia seguito l’ordine di farlo cessare.
Del tutto errato è postulare, poi, che la sentenza si pone come fatto di discontinuità (ma non si dice di cosa: è da suppore del nesso causale) ponendosi come autonomo ed unico titolo di responsabilità. La sentenza accerta che il danno è dovuto ad una condotta, ed impone di porvi rimedio: la mancata ottemperanza alla sentenza vuol solo dire che l’illecito inziale è portato a conseguenze ulteriori.
La tesi RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello suppone che rispetto al medesimo danno (inagibilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile) si succedano due serie causali diverse: inizialmente la realizzazione dei lavori che ha reso inagibile l’immobile, e, successivamente, la omessa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ordina il ripristino di quei lavori, che però, paradossalmente, non genera responsabilità di per sè: certo che non la genera, ma in quanto non integra il fatto costitutivo del danno.
Va dunque ribadito che qualora la sentenza imponga di porre rimedio al danno, il mancato adempimento di questo obbligo non è una autonoma causa del danno, né un autonomo titolo di responsabilità, ma costituisce la ragione del permanere di quel danno, del prolungarsi RAGIONE_SOCIALEe sue conseguenze.
7.- Il secondo ed il terzo motivo possono ritenersi assorbiti, avendo ad oggetto la imputabilità RAGIONE_SOCIALEa mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, e dunque presuppongono che sia rigettato il primo motivo.
8.Il ricorso incidentale .
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, propongono un ricorso incidentale basato su un solo motivo, con il quale si prospetta violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c. e dunque omessa pronuncia.
Assumono le amministrazioni di avere proposto con l’appello la specifica questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘aggravamento del danno, RAGIONE_SOCIALEa condotta dei ricorrenti, ai quali era stata offerta una soluzione equivalente che essi avevano rifiutato in modo pretestuoso.
E tale proposta era stata effettuata in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa esecuzione, ed anzi RAGIONE_SOCIALEa sua difficoltà tecnica.
Su tale questione il giudice di appello non avrebbe pronunciato.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, dopo aver ritenuto che il danno ulteriore, sia pure essendo sempre lo stesso, aveva fonte in una diversa condotta (omessa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ha accertato che tale condotta però non fosse imputabile alle amministrazioni, che avevano difficoltà tecniche ed oggettive nell’adempiere, ed ha anzi ritenuto una sorta di concorso di colpa dei creditori che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘inerzia RAGIONE_SOCIALEa amministrazione, non hanno proposto lo strumento previsto dall’articolo 612 c.p.c.
Con la conseguenza che la questione è stata affrontata e decisa. Va dunque accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. La decisione va cassata con rinvio, essendo necessario esame di fatto circa le questioni dichiarate assorbite e la stima stessa del danno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Roma, in diversa composizione, anche per le spese.