Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23855 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22893-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME, già titolare della RAGIONE_SOCIALE DEL DOTT. NOME COGNOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 197/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/07/2024 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Danno pensionistico –
condanna generica –
presupposti
R.G.N. 22893/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Firenze, per quanto qui ancora rileva, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME al risarcimento del danno pensionistico subìto in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali, proposta al Tribunale di Lucca nei confronti della RAGIONE_SOCIALE del AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Seravezza, nell’ambito di controversia in materia di dedotta collaborazione per oltre 35 anni in impresa familiare (la ricorrRAGIONE_SOCIALE e il titolare della farmacia sono fratelli);
il Tribunale aveva condannato la farmacia al pagamento del ‘ risarcimento del danno commisurato alle somme che la ricorrRAGIONE_SOCIALE avrebbe percepito a titolo di trattamento pensionistico dalla data di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento in questione e per tutta la prevedibile speranza di vita secondo gli indici Istat, ove, in relazione all’intercorso rapporto di collaborazione, fossero stati correttamRAGIONE_SOCIALE versati i contributi spettanti in relazione ai redditi di anno in anno percepiti con riferimento alla prestazione resa nell’impresa familiare ‘;
la Corte d’Appello, riformando tale statuizione (di condanna generica), ha osservato che l’obbligo contributivo ricade, salvo diritto di rivalsa, sul familiare titolare dell’impresa ( ex art. 2, comma 1, legge n. 233/1990), confermando la riferibilità di tale norma anche ai collaboratori delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c.; ha, però, rilevato che la collaboratrice non era per ciò esonerata dall’onere di fornire elementi concreti per ricostruire la base di calcolo della contribuzione previdenziale omessa e per determinare l’ammontare del credito risarcitorio conseguRAGIONE_SOCIALE all’omesso versamento contributivo rivendicato; ha concluso sul punto che
le predette deficienze di allegazione e offerta di prova non potevano che riverberarsi sul piano processuale a danno della parte originaria ricorrRAGIONE_SOCIALE, palesandosi altresì il mero carattere esplorativo dell’invocata consulenza tecnica d’ufficio;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza di appello con quattro motivi; resiste con controricorso, illustrato da memoria, la parte intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia da parte della Corte d’Appello su tutte le domande presentate con il ricorso (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), errando nel ritenere che la sig.ra COGNOME non avesse assolto all’onere della prova e nel non pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno risarcibile ai sensi dell’art. 2116 c.c.;
con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.), per avere la Corte d’Appello ritenuto erroneamRAGIONE_SOCIALE che la sig.ra COGNOME fosse onerata dalla prova circa la ricostruzione della base di calcolo della contribuzione previdenziale omessa, per non aver posto a fondamento le prove proposte, e per non averle valutate con prudRAGIONE_SOCIALE apprezzamento;
con il terzo motivo, deduce nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza (art. 360, n. 4, c.p.c.), per intrinseca contraddittorietà della motivazione che non consentirebbe di comprenderne la ratio decidendi ; in particolare si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel non procedere alla liquidazione del danno assumendo che l’onere della quantificazione di esso dovesse
porsi a carico della parte danneggiata, dopo aver riconosciuto l’obbligo del titolare di impresa familiare di versare i contributi dovuti ai componenti dell’impresa e quindi riconoscendo il fondamento di una richiesta risarcitoria per la violazione dell’obbligo contributivo;
con il quarto motivo deduce violazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, artt. 1, 2, 3, 4, del d.P.R. n. 538/1990, dell’art. 1 D.L. n. 402/1981 (convertito in legge n. 537/1981), della legge n. 233/1990, art.1, dell’art. 2116, comma 2, c.c.; sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel non procedere alla condanna al risarcimento del danno pensionistico solo perché la danneggiata non avrebbe assolto all’onere della prova sulla stessa gravante in ordine all’entità delle somme imponibili per le quali erano previsti e dovuti versamenti contributivi, essendo comunque stabilito dalla legge in favore dei componenti delle imprese familiari un versamento minimo da parte del titolare dell’impresa familiare;
i motivi, da trattarsi congiuntamRAGIONE_SOCIALE in quanto intrinsecamRAGIONE_SOCIALE connessi, non sono fondati;
il nodo centrale del ricorso verte sul rigetto della domanda dell’originaria ricorrRAGIONE_SOCIALE di risarcimento del danno pensionistico come proposta in primo grado, accolta nei termini indicati in narrativa dal Tribunale, e, invece, rigettata integralmRAGIONE_SOCIALE dalla Corte di Firenze per difetto di allegazione e prova di sufficienti e idonei elementi per quantificare il danno;
dagli atti risulta che NOME COGNOME aveva chiesto al Tribunale, tra l’altro, la condanna del titolare della farmacia ‘a risarcirle il danno pensionistico subito in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali, nella misura pari a quell’importo che avrebbe percepito di pensione se avesse ricevuto i dovuti versamenti contributivi dal 65° anno di età e
così per ogni anno di vita e che nel primo anno di pensionamento corrisponde ad un importo non inferiore a € 28.085,00= (o diverso importo giusto ed equo anche a seguito di CTU contabile sul punto) oltre, per ogni anno, l’adeguamento ISTAT ‘ ;
risulta altresì contestazione di controparte della richiesta di risarcimento del danno pensionistico sia con riferimento all’ an COGNOME, sia con riferimento al quantum COGNOME , per difetto di esplicitazione dei parametri e della metodologia seguiti per pervenire alla somma indicata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (né consta alcun riferimento ai versamenti minimi di cui al quarto motivo, questione che appare del tutto nuova in questo grado di giudizio);
non risulta che la sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna generica sia stata oggetto di appello incidentale sul quantum ; neppure risulta (quanto meno in termini di autosufficienza del ricorso) che siano stati acquisiti elementi circa la misura de i contributi spettanti ovvero sui redditi percepiti al fine di determinare il trattamento pensionistico ove fossero stati correttamRAGIONE_SOCIALE versati i contributi spettanti;
in generale, il secondo comma dell’art. 2116 c.c. accorda al lavoratore un’azione risarcitoria del danno subito, consistRAGIONE_SOCIALE nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante; l’azione risarcitoria può essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamRAGIONE_SOCIALE perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto (cfr., ex multis , Cass. n. 27660/2018); è stato, inoltre, chiarito da questa Corte che l’assicurazione per
gli esercenti attività commerciali (da cui sono esentati i farmacisti iscritti quali professionisti all’RAGIONE_SOCIALE) opera nei confronti dei coadiutori, familiari non farmacisti, del titolare di una farmacia, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili a non farmacisti e nel concorso dei requisiti di legge relativi all’impresa e alle modalità della loro partecipazione all’attività della stessa (v. Cass. n. 11466/2010, n. 16520/2015);
11. tuttavia, processualmRAGIONE_SOCIALE nel rito del lavoro è ammissibile una sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna generica, con conseguRAGIONE_SOCIALE pronuncia che definisce il giudizio e onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum , purché la domanda sia stata limitata sin dall’inizio, cioè con il ricorso introduttivo, all’accertamento dell’ an ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l’autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all’eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in termini, Cass. n. 21620/2007); se è ammissibile una sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna generica, ove la domanda sia limitata sin dall’inizio all’accertamento dell’ an , una tale limitazione deve essere fatta sin dall’inizio del giudizio, e, cioè, con il ricorso introduttivo; nelle controversie soggette al cd. rito del lavoro, qualora, come nella specie, l’attore non abbia limitato la propria domanda all’ an COGNOME nel ricorso introduttivo né abbia chiesto, e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, la facoltà di modificare la domanda inizialmRAGIONE_SOCIALE introdotta (limitando la pronunzia sollecitata all’ an COGNOME ) è precluso allo stesso, in corso di causa, modificare le originarie richieste; né la tardività della nuova domanda può essere sanata dall’accettazione del contraddittorio ad opera della controparte e la sua
inammissibilità è rilevabile anche d’ufficio (v. § 10 motivazione n. 21620/2007 cit., e giurisprudenza ivi richiamata);
12. detti principi emergono anche dalla recRAGIONE_SOCIALE pronuncia resa dalle S.U. di questa Corte (n. 29862/2022), in cui, ribadito in via generale che, ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all’accertamento del solo an COGNOME , con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (e che, nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell’art. 278 c.p.c.), è stata confermata la differenza tra domanda generica di danno, quale espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall’ordinamento, e domanda di condanna specifica, che postula l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del danno;
13. infatti, nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l’attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice può, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., pronunciare una sRAGIONE_SOCIALEnza non definitiva di condanna generica al risarcimento, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la liquidazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all’ an del diritto, perché così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all’attore di eludere le preclusioni maturate nel processo; se l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti, limitare la condanna all’ an COGNOME (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in
ordine al quantum COGNOME , accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (cfr. Cass. n. 8581/2022, n. 9952/2022);
14. a tali principi sostanziali e processuali si è conformata la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte d’Appello impugnata, che, in accoglimento dello specifico motivo di gravame dell’odierno controricorrRAGIONE_SOCIALE, inteso a censurare la mancata quantificazione del danno pensionistico da parte del tribunale (anche) per l’assenza di criteri di calcolo comprensibili, ha rigettato la domanda in difetto di allegazione e offerta di prova di elementi idonei, nonché la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, meramRAGIONE_SOCIALE esplorativa; considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con regolazione delle spese del presRAGIONE_SOCIALE grado di giudizio, liquidate come da dispositivo,
in base alle superiori secondo soccombenza;
16. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrRAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2024.
La PresidRAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME