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Danno non patrimoniale: risarcimento per ritardo aereo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5601/2024, ha confermato il diritto dei passeggeri a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per lo stress e il disagio subiti a causa di un grave ritardo aereo e della ritardata consegna del bagaglio. La Corte ha chiarito che tale risarcimento è aggiuntivo rispetto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 e può essere liquidato in via equitativa quando il danno, pur essendo provato nella sua esistenza, non è quantificabile nel suo preciso ammontare.

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Pubblicato il 4 novembre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Danno non patrimoniale e Ritardo Aereo: La Cassazione fa il Punto

Un ritardo aereo di diverse ore e la consegna posticipata del bagaglio possono causare non solo un disagio materiale, ma anche un significativo stress psicofisico. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 5601 del 1 marzo 2024, è tornata sul tema del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale nel trasporto aereo, confermando importanti principi a tutela dei passeggeri.

I Fatti del Caso: Un Viaggio Travagliato

Due passeggeri avevano citato in giudizio una compagnia aerea chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di un ritardo di circa sette ore su un volo internazionale e della successiva consegna del bagaglio imbarcato con due giorni di ritardo al ritorno. Un’esperienza che ha trasformato un viaggio di piacere in una fonte di notevole stress e disagio.

Il Percorso Giudiziario: Dal Giudice di Pace alla Cassazione

In primo grado, il Giudice di Pace aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la compagnia aerea a pagare a ciascun passeggero una somma per la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004, una somma per il danno non patrimoniale ai sensi della Convenzione di Montreal e un’ulteriore somma per la mancata informazione e assistenza.
La compagnia aerea aveva impugnato la decisione davanti al Tribunale, il quale aveva confermato il risarcimento per il danno non patrimoniale legato al ritardo, ma aveva escluso quello per mancata assistenza, ritenendolo già coperto dalla compensazione pecuniaria. Insoddisfatta, la compagnia aerea ha proposto ricorso per Cassazione.

I Motivi del Ricorso: La Difesa della Compagnia Aerea

La compagnia sosteneva principalmente che il risarcimento del danno non patrimoniale di natura contrattuale fosse possibile solo in presenza di una lesione grave di diritti inviolabili della persona, circostanza che, a suo dire, non si era verificata. Contestava inoltre la liquidazione equitativa del danno fatta dal Tribunale e riteneva che il risarcimento supplementare non fosse dovuto, in base a un’interpretazione restrittiva del Regolamento europeo e della giurisprudenza comunitaria.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul danno non patrimoniale

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, ritenendolo infondato su tutti i fronti. Gli Ermellini hanno chiarito diversi punti fondamentali.
In primo luogo, hanno ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di inadempimento contrattuale, qualora l’inadempimento abbia leso diritti inviolabili della persona. Non è necessario ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 2059 c.c. (relativo ai fatti illeciti), poiché il risarcimento deriva direttamente dalle regole della responsabilità contrattuale, orientate alla tutela dei valori personalistici che informano l’intero ordinamento.

In secondo luogo, la Corte ha validato l’operato del giudice di merito che aveva liquidato il danno in via equitativa. I giudici hanno specificato che la valutazione equitativa del danno non è un giudizio di equità puro, ma un giudizio di diritto che il giudice può utilizzare quando, una volta provata l’esistenza del danno, sia impossibile o particolarmente difficile quantificarne l’esatto ammontare. Nel caso di specie, lo stress e la stanchezza psicofisica erano stati ritenuti provati, e la loro quantificazione economica non poteva che avvenire tramite un criterio equitativo.

Infine, la Cassazione ha chiarito la relazione tra la compensazione forfettaria del Regolamento CE 261/2004 e il diritto a un risarcimento supplementare. Il Regolamento consente al giudice nazionale di detrarre la compensazione dal risarcimento ulteriore, ma non lo obbliga a farlo, né impone condizioni specifiche per la concessione di tale risarcimento supplementare, che resta disciplinato dalle norme nazionali.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Passeggeri

Questa ordinanza rafforza la tutela dei passeggeri aerei. Stabilisce chiaramente che, in caso di significativi disagi come ritardi prolungati, i viaggiatori hanno diritto non solo alla compensazione pecuniaria standard prevista dalla normativa europea, ma anche a un ulteriore risarcimento per il danno non patrimoniale (come lo stress, il disagio, il turbamento legato alla rovina di parte della vacanza), a condizione che tale pregiudizio sia provato e superi una soglia minima di tollerabilità. La decisione conferma che il sistema di tutele è multilivello: la normativa europea offre una protezione minima e standardizzata, mentre il diritto nazionale permette di ottenere un ristoro completo per tutti i danni concretamente subiti.

È possibile ottenere un risarcimento per lo stress da ritardo aereo oltre alla compensazione pecuniaria europea?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che i passeggeri possono ottenere un risarcimento supplementare per il danno non patrimoniale (come stress e disagio) se questo supera una soglia di tollerabilità, in aggiunta alla compensazione standard prevista dal Regolamento CE 261/2004.

Quando un giudice può decidere l’importo del danno in via equitativa?
Il giudice può liquidare il danno in via equitativa quando la parte interessata ha dimostrato l’esistenza del danno, ma risulta impossibile o particolarmente difficile provarne il preciso ammontare economico, come nel caso del disagio psicofisico.

Il risarcimento previsto dal Regolamento CE 261/2004 esclude altre forme di risarcimento?
No. La normativa europea prevede una compensazione forfettaria ma non esclude il diritto del passeggero a chiedere un risarcimento supplementare in base alle leggi nazionali per i danni ulteriori, sia patrimoniali che non patrimoniali, subiti a causa dell’inadempimento della compagnia aerea.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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