Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34483 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10830/2024 R.G. proposto da: avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di COSENZA n. 258/2024, pubblicata il 6/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Giudice di Pace di Cosenza, con sentenza n. 751/2021, accoglieva la domanda di NOME COGNOME e per l’effetto condannava NOME COGNOME al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di
euro 2.500,00 e, a titolo di sanzione pecuniaria, di euro 200,00, ritenendo accertato che il convenuto , con alcuni scritti depositati nella cancelleria del Tribunale di Cosenza, avesse offeso la reputazione nonché l’immagine, la dignità, l’onore e il prestigio personale dell’attore .
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 258/2024, ha respinto l’appello del COGNOME, confermando la valutazione espressa dal Giudice di Pace in relazione alla natura offensiva degli scritti indirizzati all’appellato, da cui emergeva che l’avvocato COGNOME aveva attribuito al COGNOME, giudice in una procedura fallimentare di cui era parte un cliente del COGNOME, una volontaria condotta dilatoria onde non evadere la richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta, squalificandone l’operato in termini non riconducibili ad una mera contestazione, ha escluso la ricorrenza della scriminante del diritto di critica nei confronti del magistrato (art. 598 cod.pen.) in considerazione dei termini meramente gratuiti utilizzati, della loro non pertinenza al tema in discussione e della sproporzione rispetto al fatto narrato ed al concetto da esprimere e, in ogni caso, del fatto che essi fossero sorretti dalla convinzione soggettiva che i fatti corrispondessero a verità.
Nella specie, peraltro, avendo il COGNOME qualificato come «vessatorio e persecutorio» l’approfondimento istruttorio richiesto dal COGNOME, il predetto avvocato non si era limitato a contestare nel merito la legittimità della chiesta integrazione documentale, ma aveva attribuito al magistrato la volontà di strumentalizzare la funzione esercitata, esondando dai limiti di ragionevolezza e proporzionalità, per negargli il compenso richiesto.
Il Tribunale ha, dunque, ritenuto ampiamente dimostrata la sussistenza dell’elemento materiale e psicologico del reato di ingiuria e corretta la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, sia in ordine all’ an sia in ordine al quantum , perché, pur apparendo carente la motivazione del Giudice di prime cure,
avuto riguardo alla gravità delle offese al ruolo ricoperto dal magistrato all’interno della sezione di appartenenza nonché all’anzianità dello stesso, e in considerazione del fatto che la somma era assai inferiore a quella prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno alla persona (edizione 2018) per la pur diversa fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, cui usualmente si ricorre in via analogica.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., perché il giudice a quo si sarebbe limitato ad aderire alle motivazioni addotte dal giudice di prime cure in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, sottraendosi al suo dovere decisorio, e tanto comporterebbe la nullità dell’impugnata sentenza «non da difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., quanto, piuttosto, da violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per essersi il giudice di appello sottratto al dovere di decidere il gravame sottoposto al suo vaglio, esaminando in modo “effettivo” i motivi nei quali esso si articolava. ».
1.1) Il motivo è infondato.
Va ribadita la distinzione tra il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa motivazione; il primo implica la totale mancanza del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce nella violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ., mentre il secondo presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito, che l’abbia tuttavia risolta senza alcuna
motivazione o con motivazione apparente, perplessa, illogica o gravemente contraddittoria, e va fatta valere ai sensi dell’articolo 132, 2° comma, cod.proc.civ. (v. Cass . 1/09/2022, n.25855, in motivazione).
N el caso di specie non sussiste l’omessa pronuncia, la quale implica la deduzione che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia necessaria e ineludibile sia mancata. Né ricorre il vizio motivazionale, pure imputato sostanzialmente al giudice a quo (v. primo capoverso di p. 14 del ricorso), perché non è precluso al giudice d’appello ricorrere alla motivazione per relationem , se la decisione – come avvenuto nella specie, in cui il Tribunale non si è limitato ad un mero richiamo della motivazione della sentenza appellata ma ha ampiamente dato conto delle ragioni della condivisione della stessa – resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 10/01/2022, n. 459; Cass. 14/07/2025, n. 19341). Il mero rimprovero al giudice di avere sostanzialmente aderito alle conclusioni del giudice di primo grado non integra gli estremi di alcun vizio riconducibile ad una delle categorie logiche di cui all’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. .
2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., dell’art. 2697, 1° comma,
cod. civ. , dell’art. 2059 cod. civ. e dell’art. 1226 cod. civ ., in relazione all’art. 360 , 1° comma n. 3 cod.proc.civ., in merito al riconoscimento della sussistenza del danno non patrimoniale.
La tesi del COGNOME è che, essendo il danno non patrimoniale pur sempre un dannoconseguenza, il giudice d’appello abbia omesso di verificare l’allegazione dei fatti storici costitutivi/indicativi del pregiudizio morale lamentato, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado, senza indicare «l’ubi consistam del pregiudizio effettivamente patito dal dottCOGNOME COGNOME, in rapporto alla lesione del proprio onore e reputazione subita nella concreta vicenda in esame, è tale da risolversi nella tautologia per cui “il danno all’onore e alla reputazione è da risarcire in quanto sussiste una lesione dell’onore e della reputazione”, il che è quanto dire – erroneamente in iure che il danno non patrimoniale è risarcibile in re ipsa».
2.1) Il motivo è infondato.
Deve essere ribadito che il danno di cui si discute va ricondotto alla sofferenza soggettiva causata dall’ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, all’immagine, all’onore e alla reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost. (Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972); come ha riconosciuto lo stesso Tribunale, tale danno non coincide con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento; risarcibili sono le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di accertamento sulla base non di valutazioni astratte bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. 27/12/2024, n. 34635; Cass. 31/03/2021, n.8861; Cass.
18/02/2020, n. 4005; Cass. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 26/10/2017, n. 25420).
Dai fatti descritti e dalla connotazione antigiuridica che il Tribunale ha ascritto loro si evince che essi siano stati ritenuti lesivi dell’onore personale e professionale, della reputazione e della credibilità che costituiscono per il magistrato il primo strumento di lavoro e la precondizione per proseguire serenamente e proficuamente la sua attività (v. Cass. 27/03/2024, n.8248). È evidente, dunque, che il giudice a quo ha ritenuto le espressioni utilizzate e le condotte ascritte al magistrato lesive in concreto dell’immagine, dell’onore e della reputazione di quest’ultimo.
Si rileva che sul punto il giudice a quo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha considerato il danno in questione quale danno in re ipsa ma ha dato peso alla sussistenza di elementi indiziari per desumere dal fatto noto (la diffamazione) il fatto ignoto (il danno), indicando pure quali fossero gli indici sintomatici del danno; a pag. 5 della sentenza impugnata – in sostanziale adesione al già evocato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte essi sono stati espressamente individuati nella rilevanza dell’offesa (ritenuta grave, in considerazione, tra l’altro, della delegittimazione dell’operato del magistrato e della formulazione un giudizio ingiustificatamente distruttivo del suo modus operandi , che ne aveva leso la dignità della funzione), nella posizione della vittima, magistrato (pozione sociale) tenuto conto del suo inserimento nella sezione di appartenenza (inserimento in un determinato contesto sociale e professionale).
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione non avendo il resistente svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME