Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13362/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , in qualità di erede di NOME COGNOME; elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, pres so lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME , NOME COGNOME ; elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti- nonché di
C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME , NOME COGNOME , in qualità di eredi di NOME COGNOME; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrenti- e di
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME , in qualità di eredi di NOME COGNOME; elettivamente domiciliati presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO; rappresentati e difesi dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL), in virtù di procura allegata al controricorso;
-controricorrenti-
nonché di
NOME COGNOME , in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale di NOME COGNOME , NOME COGNOME e NOME COGNOME , quali eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL); elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, come da procure speciali in calce al presente atto;
e di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO (EMAIL), che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO
C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
(EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME ;
-intimato- e di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME;
-intimati- per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 14/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 4 gennaio 2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14
marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, agendo quale erede del padre NOME COGNOME, convenne, dinanzi al Tribunale di Forlì, NOME COGNOME (già giudice RAGIONE_SOCIALEa Sezione fallimentare del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME e NOME COGNOME (soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME e NOME COGNOME (soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME (componente del C.d.A. RAGIONE_SOCIALEa predetta società e compagna del magistrato), NOME COGNOME e NOME COGNOME (commercialisti che avevano curato la costituzione RAGIONE_SOCIALEa detta società), chiedendone, iure hereditario , la condanna al risarcimento del danno già spettante al proprio dante causa e da lui subìto a seguito RAGIONE_SOCIALEa vendita del Palazzo Ruspoli di RAGIONE_SOCIALE (immobile di proprietà sua per il 70% e del padre per il 30%), disposta dal COGNOME, quale giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione,
C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare svoltasi pres so il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Espose che la vendita era avvenuta ad un prezzo non adeguato in conseguenza di una condotta corruttiva e di turbativa d’asta per la quale i convenuti erano stati anche sottoposti a procedimento penale; precisò che l’immobile era stato aggiudicato alla RAGIONE_SOCIALE, le cui offerte erano state effettuate sulla base di un accordo illecito che aveva determinato la nullità RAGIONE_SOCIALE atti RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva sino al decreto trasferimento; dedusse che a questo accordo avevano partecipato, oltre al magistrato e alla sua compagna, i soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (la quale aveva formulato un’offerta di acquisto poi ritirata), quelli RAGIONE_SOCIALEa società aggiudicataria e i commercialisti che ne avevano curato la costituzione, indicati nel procedimento penale quali soggetti incaricati del pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme versate ai concorrenti per ottenerne la rinuncia alla partecipazione alla gara.
I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo , tra l’ altro, la prescrizione del diritto risarcitorio e resistendo, nel merito, alla domanda.
Circoscritto il petitum al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale a seguito di rinuncia alla pretesa di quello patrimoniale in sede di precisione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, il Tribunale, con sentenza n. 929/2014, rigettò la domanda.
NOME COGNOME propose appello dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, la quale, con sentenza 4 gennaio 2021, n. 14, ha rigettato l’impugnazione, sulla base dei seguenti rilievi:
Iil danno di cui si invocava il ristoro era stato prospettato come l’effetto non patrimoniale, descritto in termini di sofferenza morale, di
C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
un pregiudizio di natura patrimoniale e consisteva, precisamente, nelle sofferenze morali asseritamente subite dal padre RAGIONE_SOCIALE ‘ attrice in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe « debilitanti frustrazioni e umiliazioni di ogni genere » che aveva dovuto subire fino alla morte per essere stato l’immobile venduto ad un prezzo inferiore al suo valore, nonché nella perdita RAGIONE_SOCIALEa « serenità » con cui avrebbe potuto vivere gli ultimi anni di vita se il bene fosse stato venduto a prezzo equo;
IIRAGIONE_SOCIALEa sussistenza di siffatto pregiudizio non patrimoniale non era stata data la prova, sia perché mancava quella del pregiudizio patrimoniale che ne costituiva il presupposto (atteso che era risultato che l’immobile era stato venduto ad un prezzo di 16 miliardi e 500 milioni di lire, superiore di tre miliardi e mezzo al prezzo base d’asta, già superiore a quello di stima), sia perché non era stata dimostrata l’entità RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria di NOME COGNOME e quindi RAGIONE_SOCIALEa s omma necessaria ad assicurargli l’utilità economica funzionale ad evitare le umiliazioni e frustrazioni asseritamente subite negli ultimi anni di vita.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte bolognese ricorre NOME COGNOME, sulla base di undici motivi.
Rispondono, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME COGNOME (in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, tutti quali eredi di NOME COGNOME) e NOME COGNOME; NOME COGNOME.
Resta intimato NOME COGNOME; restano altresì intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, altri eredi di NOME COGNOME.
C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
La ricorrente e tutti i ricorrenti, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE eredi di NOME COGNOME, hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa prescritta procura speciale sollevata dal controricorrente NOME COGNOME.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato il principio secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘art.83 cod. proc. civ., disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito RAGIONE_SOCIALEa specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e RAGIONE_SOCIALE atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374-01).
C.C. 14.03.2024
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. RAGIONE_SOCIALE
Le stesse Sezioni Unite hanno poi statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il requisito RAGIONE_SOCIALEa specialità RAGIONE_SOCIALEa procura, di cui agli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione RAGIONE_SOCIALE‘atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2075, Rv. 66983301) .
Le Sezioni Unite hanno anche precisato, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame -in cui la procura, sebbene priva di data, tuttavia era stata sottoscritta dalla parte ricorrente, con firma autenticata dal difensore, ed era stata conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si affermava di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del giudizio -che « il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessa debba ritenersi invalida » (Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057, cit. , Punto 12 RAGIONE_SOCIALEa Motivazione ).
Nel caso in esame, non vale dunque ad inficiare la validità RAGIONE_SOCIALEa procura speciale, rilasciata da NOME COGNOME su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per cassazione, la circostanza che l’atto sia privo di data e contenga la descrizione di attività difensive proprie RAGIONE_SOCIALEe fasi di merito, atteso, sul piano oggettivo, che il requisito RAGIONE_SOCIALEa specialità, richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ., emerge proprio dalla sua collocazione topografica, e considerato, sul piano soggettivo,
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che la sovrabbondante descrizione RAGIONE_SOCIALEe predette attività difensive non incide sull’evidente riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto al giudizio di cassazione.
L’eccezione va dunque rigettata.
Con il primo motivo viene denunciata la « nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa violazione di diritti assoluti e fondamentali che determinano ex se e cioè ipso iure il diritto al ristoro dei danni non patrimoniali ».
Con il secondo motivo viene denunciata la « violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa violazione di diritti assoluti e fondamentali che determinano ex se e cioè ipso iure il diritto al ristoro dei danni non patrimoniali ».
Con questi motivi viene anzitutto lamentata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa considerazione RAGIONE_SOCIALEa « circostanza giuridica decisiva », asseritamente consistente nell ‘avvenuta violazione di diritti fondamentali mediante condotte previste dalla legge come gravissimi reati, nonché RAGIONE_SOCIALEa sua idoneità a generare automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile, a prescindere dalla dimostrazione di esso da parte del soggetto vulnerato. La ricorrente deduce, da un lato, che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, nella fattispecie, le condotte penalmente illecite poste in essere ai danni suoi e di NOME COGNOME avevano concretato la violazione di diritti assoluti RAGIONE_SOCIALEa persona previsti da convenzioni o trattati internazionali, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione Europea dei Diritti Umani; dall’altro lato, che il pregiudizio non patrimoniale risarcibile in ragione di tale violazione era in re ipsa e comunque « normale oggetto di presunzione », discendendo automaticamente dalla natura e dalla gravità RAGIONE_SOCIALEa lesione. Sostiene che, in mancanza di una « chiara »
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motivazione espressa su tali circostanze, la sentenza impugnata deve reputarsi nulla.
In secondo luogo -per l’ipotesi in cui si escludesse il vizio di motivazione ammettendo che sulle predette circostanze la Corte territoriale si sia « implicitamente pronunciata » -viene dedotto il vizio di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata violato il principio secondo cui « la certa ed indiscussa violazione di diritti assoluti comporta la condanna, altrettanto indubbia, del ristoro del danno non patrimoniale », da liquidarsi « secondo una percentuale del bene sottratto quando esiste un tantum comparativo ».
I primi due motivi -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono in parte inammissibili, in parte manifestamente infondati.
3.1. Inammissibile, per come è formulata, è la denuncia del vizio di motivazione, in ordine alla quale va richiamato il principio per cui, in seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., essa va ammessa nel giudizio di cassazione nella misura in cui tenda a suscitare il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità sull’esistenza in sé RAGIONE_SOCIALEa motivazione e sulla sua coerenza, richiedendo la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione -deducibile quale nullità processuale, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. -sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014,
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nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090).
Tali gravi lacune motivazionali, non solo -come è del tutto evidente -non si rinvengono in alcun modo nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (la quale presenta, al contrario, un chiaro, argomentato e coerente corredo argomentativo), ma non sono state neppure correttamente dedotte con il ricorso per cassazione, il quale, sotto questo profilo, va dunque dichiarato inammissibile.
3.2. Giova soggiungere che la doglianza in esame sarebbe ugualmente inammissibile ove la stessa -ad onta RAGIONE_SOCIALEa formale riconduzione al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n. 4 cod. civ., evocato nel la rubrica del primo motivo di ricorso -fosse qualificata nei diversi termini di cui al n.5 RAGIONE_SOCIALEo stesso art.360 cod. proc. civ., in conformità al significato sostanziale RAGIONE_SOCIALEe deduzioni contenute nella stessa rubrica e, soprattutto, nell ‘illustrazione del medesimo motivo, ove si lamenta la ‘ omessa considerazione ‘ di una « circostanza giuridica decisiva ».
Al riguardo va, infatti, ricordato che la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve essere formulata con riferimento ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo ( ex aliis , sulla scia di Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, cfr. Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 26/01/2022, n.2268). Non potrebbe dunque essere sindacata, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame, la in thesi -omessa valutazione di una questione giuridica quale, nella specie, la questione RAGIONE_SOCIALEa risarcibilità o meno RAGIONE_SOCIALEa lesione di un diritto
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fondamentale a prescindere dalla prova RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose di tale lesione.
3.3. Infine, manifestamente infondata è la censura con cui, trattando ex professo la detta questione giuridica, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla violazione di diritti fondamentali, asseritamente garantiti da fonti costituzionali e sovranazionali, sul rilievo che si tratterebbe di pregiudizi in re ipsa , la cui risarcibilità dovrebbe essere ammessa come automatica conseguenza RAGIONE_SOCIALEa lesione, a prescindere dalla prova RAGIONE_SOCIALEe concrete conseguenze pregiudizievoli.
3.3.a. Premesso che, nella fattispecie, la questione RAGIONE_SOCIALEa risarcibilità, quale danno in re ipsa , RAGIONE_SOCIALEe lesioni di interessi costituzionalmente tutelati o protetti da fonti sovranazionali (ricondotti dalla ricorrente al diritto a un equo processo, al divieto di abuso del diritto, alla protezione RAGIONE_SOCIALEa proprietà, al diritto risarcitorio in caso di errore giudiziario e ad altri diritti variamente configurati e tutelati dalle predette fonti) assume una portata meramente teorica, giacché il giudice del merito non ha accertato la sussistenza di siffatte violazioni, va tuttavia rilevata la manifesta infondatezza in iure RAGIONE_SOCIALEa tesi del danno in re ipsa .
3.3.b. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( ex aliis , Cass. 12/06/2015, n. 12505; Cass. 05/07/2017, n. 16503), la struttura RAGIONE_SOCIALE‘illecito aquiliano deve essere ricostruita sulla base RAGIONE_SOCIALEa distinzione, di rilievo generale in tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, tra l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella RAGIONE_SOCIALEe sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che fanno sorgere il diritto alla riparazione, a cui corrisponde la distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini
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RAGIONE_SOCIALE‘imputazione del danno -evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e causalità giuridica, che, in funzione selettiva del danno risarcibile, attiene al nesso eziologico fra il danno-evento e il dannoconseguenza, ossia l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa obbligazione risarcitoria ( in tema, v. anche Corte cost. n.205 del 2022).
La verificazione di conseguenze dannose eziologicamente collegate all’evento lesivo, siano esse di natura patrimoniale che non patrimoniale, costituendo un presupposto strutturale RAGIONE_SOCIALE‘ illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ., assume rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa stessa configurazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria, la quale sorge solo se, oltre all’evento dannoso, vi è anche la conseguenza pregiudizievole (Cass. Sez., Un., n. 576 del 2008; Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022).
3.3.c. Risponde, del resto, alla preminente funzione compensativa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile, nonché alla commisurazione del rimedio del risarcimento al principio del ‘danno effettivo’ (principio che costituisce il fondamento di tutte le regole di determinazione del danno risarcibile, tanto di quelle stabilite in via positiva negli artt. 1223 ss. cod. civ., quanto di quelle individuate in via pretoria, come il criterio RAGIONE_SOCIALEa compensatio lucri cum damno e quello RAGIONE_SOCIALEa causa successiva ipotetica) , l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa risarcibilità del danno per il solo fatto che si sia verificata la lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse tutelato dall’ordinamento, poiché tale lesione, pur apprezzabile quale fatto modificativo RAGIONE_SOCIALEa sferra giuridica del soggetto, potrebbe non aver prodotto conseguenze pregiudizievoli.
3.3.d. La struttura RAGIONE_SOCIALE‘ illecito aquiliano e la funzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile non mutano a seconda che venga richiesto il risarcimento del danno patrimoniale o di quello non patrimoniale.
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Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui si invochi il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili RAGIONE_SOCIALEa persona (risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse sia grave e il danno non sia futile: Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. 25/09/2009, n. 20684; Cass. 12/11/2019, n. 29206; Cass. 21/11/2023, n.32276), non è sufficiente l’ accertamento RAGIONE_SOCIALE‘evento lesivo, occorrendo anche quello RAGIONE_SOCIALEa conseguenza risarcibile RAGIONE_SOCIALEa lesione, la quale non può mai essere ritenuta sussistente in re ispa (Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass. 06/12/2018, n. 31537; Cass. 22/01/2024, n. 2203), ma deve essere allegata (e provata, anche presuntivamente) con riferimento ad entrambi gli (o ad almeno ad uno RAGIONE_SOCIALE) aspetti in cui si manifesta il pregiudizio risarcibile, consistenti in quello interiore RAGIONE_SOCIALEa sofferenza morale e in quello esteriore del pregiudizio dinamico-relazionale (Cass.17/01/2018, n. 901; Cass. 28/09/2018, n. 23469; Cass. 19/02/2019, n. 4878; Cass. 21/03/2022, n. 9006, Cass. 04/03/2024, n. 5769).
3.3.e. La doglianza in esame va dunque rigettata per manifesta infondatezza, dovendosi invece ritenere pienamente legittima la sentenza impugnata, la quale ha rigettato la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale proposta da NOME COGNOME iure hereditario , sull ‘assorbente r ilievo RAGIONE_SOCIALEa omessa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del pregiudizio subìto dal suo dante causa NOME COGNOME (asseritamente consistente nelle « sofferenze morali » e nelle « debilitanti frustrazioni e umiliazioni di ogni genere » patite a seguito RAGIONE_SOCIALEa vendita all’asta a prezzo iniquo RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà ), avuto riguardo, da un lato, alla mancata prova del complessivo ammontare RAGIONE_SOCIALEa sua
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esposizione debitoria e, dall’altro -e soprattutto -al positivo accertamento RAGIONE_SOCIALEa circostanza che l’immobile era stato aggiudicato ad un prezzo ampiamente superiore al prezzo base d’asta , già superiore a quello di stima.
Con il terzo motivo viene denunciata la « errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe allegazioni di parte attrice e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 185 c.p. e 2059 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. ».
La ricorrente sostiene l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello nella parte in cui ha affermato che era stato richiesto il risarcimento del solo danno morale, mentre, invece, era stato richiesto anche il danno psichico e quindi il danno non patrimoniale complessivamente inteso, comprensivo del danno biologico.
Lamenta, inoltre, la violazione del principio di non contestazione, sull’assunto che la sussistenza del danno non patrimoniale subìto da NOME COGNOME non sarebbe stata contestata dalle controparti.
4.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ha considerato la richiesta risarcitoria come riferita al danno non patrimoniale complessivamente conseguente al pregiudizio patrimoniale derivante dalla vendita a prezzo inadeguato RAGIONE_SOCIALE‘immobile e, quindi, come pregiudizio consistente, oltre che nella sofferenza morale di NOME COGNOME, anche nella perdita RAGIONE_SOCIALEa serenità in cui egli avrebbe potuto vivere gli ultimi anni RAGIONE_SOCIALEa vita se non avesse dovuto subire le frustrazioni e le umiliazioni collegabili all’ingi usto pregiudizio economico subìto (pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata); pertanto, il giudice del merito ha preso in considerazione le conseguenze dannose non patrimoniali allegate nella domanda risarcitoria non soltanto nella loro specificazione quale danno morale
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propriamente detto (rilevante sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sofferenza interiore patita dalla persona asseritamente lesa), ma anche nella loro specificazione quale danno incidente sulla sfera esteriore RAGIONE_SOCIALEa persona medesima, ovverosia quale pregiudizio suscettibile di lederne la salute psichica e di comprometterne la sfera dinamico-relazionale.
Ciò posto, la Corte d’ appello, con motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), ha nondimeno escluso che fosse stata data la prova di tali conseguenze dannose, argomentando, anzitutto, dalla mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto pregiudizio economico che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, ne costituiva il presupposto e reputando, anzi, sotto tale profilo, che fosse piuttosto emersa la prova positiva RAGIONE_SOCIALE‘ insussistenza di tale pregiudizio, dal momento che l’immobile era stato aggiudicato al prezzo di 16 miliardi e 500 milioni di lire e che la congruità di questo prezzo aveva già formato oggetto di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, proposta dal debitore ma rigettata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, sui rilievi che il prezzo in questione era risultato superiore di circa tre miliardi a quell o posto a base d’asta, già di per sé superiore a quello di stima, la cui congruità non era stata efficacemente contestata; e reputando, in secondo luogo, che fosse comunque mancante la prova del nesso causale tra l’evento lesivo e le allegate conseguenze dannose non patrimoniali (particolarmente quelle del secondo tipo, incidenti sulla sfera dinamicorelazionale), in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria di NOME COGNOME e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di individuare l’utilit à economica necessaria ad evitargli « le umiliazioni e le frustrazioni asseritamente subite negli ultimi anni di vita ».
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NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
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Infondata è anche la censura sulla asserita violazione del principio di non contestazione, dovendo ritenersi assolto l’onere di contestazione già con la resistenza alla domanda risarcitoria, atteso che, nell’ambito di tale domanda, a presupposto RAGIONE_SOCIALEa -invero, generica -allegazione circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose non patrimoniali patite da NOME COGNOME, era stato posto il pregiudizio economico asseritamente derivante dalla vendita a prezzo ‘vile’ RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Il terzo motivo, pertanto, deve essere rigettato.
5 . Con il quarto motivo viene denunciata la « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato il giudicato penale secondo cui tutti i convenuti posero in essere reati in danno di NOME COGNOME (e di NOME COGNOME) ».
La ricorrente, pur evocando la mancata considerazione del giudicato penale nella rubrica del motivo, non sviluppa tale specifica censura nell’ illustrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, ove invece viene esposta la diversa doglianza secondo la quale la Corte d’appello di Bologna avrebbe indebitamente omesso di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione gli atti del processo penale celebrato a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La doglianza trova la sua premessa fattuale nelle circostanze enunciate nella parte espositiva del ricorso, ove viene esposto che, per le vicende relative alla vendita di Palazzo Ruspoli, i soggetti sopra menzionati erano stati tratti a giudizio penale; che, all’esito di tale giudizio, con sentenza n.4357/2011 del Tribunale di Genoa, alcuni RAGIONE_SOCIALE imputati erano stati condannati, tra l’altro, per turbativa d’asta, mentre il giudice NOME COGNOME era stato condannato per corruzione in atti giudiziari; che il Tribunale aveva anche accolto la domanda risarcitoria
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proposta dalla parte civile ( l’ attuale ricorrente) emettendo, in suo favore, sentenza di condanna generica RAGIONE_SOCIALE imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME al risarcimento del danno e condannandoli altresì al pagamento di una provvisionale di 50.000 Euro; che, infine, questa decisione, con specifico riguardo al capo civile , aveva trovato conferma, in grado d’a ppello, nella sentenza n. 441/2014 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di corruzione, tuttavia aveva confermato la statuizione di condanna generica RAGIONE_SOCIALE imputati al risarcimento del danno, sebbene previa revoca RAGIONE_SOCIALEa provvisionale concessa dal primo giudice.
Posta tale premessa, con il quarto motivo di ricorso, NOME COGNOME sostiene che, nel presente giudizio civile risarcitorio, aveva tempestivamente prodotto, allegandoli al fascicolo di prime cure, numerosi atti del precedente procedimento penale, in particolare i verbali contenenti le dichiarazioni di taluni tra gli indagati e di altre persone informate dei fatti, rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria o alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica preso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Si duole che, sebbene da tali atti (e, in generale, dalla « vicenda penale ») risultasse dimostrata « una cospirazione giudiziaria per spogliare a prezzo vile … l’immobile », tuttavia il giudice del merito non abbia tratto da essi la prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile dei convenuti, in spregio al principio, consolidatosi sia presso la giurisprudenza di merito che di legittimità, secondo cui le prove raccolte in un processo penale e le stesse sentenze rese in altro giudizio tra le stesse o altre parti, possono essere utilizzate dal giudice civile come fonte del proprio convincimento, in qualità di fonti atipiche, assurgenti al rango di prove libere, idonee anche da sole a fondare la decisione giudiziale.
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Il quarto motivo presenta elementi di connessione con (e va pertanto esaminato unitamente al) quinto motivo , con cui viene denunciata la « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato gli atti del procedimento penale come elementi certi di assecondabilità del danno morale e/o esistenziale o/e all’integrità psichica ».
La ricorrente riprende la censura (evocata nella rubrica del motivo precedente ma poi non sviluppata nell’illustrazione RAGIONE_SOCIALEo stesso) relativa alla indebita omessa considerazione del giudicato penale in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello .
Premette che, secondo orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (di cui richiama diverse pronunce), la sentenza di condanna penale irrevocabile ha efficacia di giudicato, nel successivo giudizio civile, in ordine all’ accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale e alla sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ imputato; osserva che nella vicenda in esame il giudice NOME COGNOME era stato effettivamente condannato in primo grado per corruzione e che, in appello, era stata emessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; sostiene che questa sentenza sarebbe dovuta valere quale ‘giudicato esterno’ nel giudizio civile risarcitorio in ordine all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa corruzione e RAGIONE_SOCIALEa turbativa d’asta commessa per l’acquisto a prezzo vile di Palazzo Ruspoli, ed in particolare in ordine alla circostanza di fatto che « NOME COGNOME e NOME COGNOME, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accettazione di un miliardo di Lire ciascuno si astennero dall’ effettuare rilanci in sede di gara (compenso poi ridotto da COGNOME a 400 milioni a testa perché a seguito dei rilanci il prezzo finale di aggiudicazione era aumentato rispetto quello preventivato) » (pag.57 del ricorso).
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5.1. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata.
Il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria non è stato fondato dalla Corte d’appello né sul rilievo che non potesse attribuirsi inferenza probatoria agli atti del processo e del procedimento penale, rifluiti quali prove documentali precostituite atipiche nel giudizio civile, né sul rilievo che non fossero stati accertati, in sede penale, gli episodi di corruzione e di turbativa d’asta post i a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna penale emessa nel 2011 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, peraltro riformata in appello con sentenza di proscioglimento per prescrizione dei reati, emessa nel 2014 dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , sia pure con conferma -deve ritenersi, in conformità al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art .578 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis –RAGIONE_SOCIALEa condanna generica al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, previa revoca RAGIONE_SOCIALEa provvisionale.
Il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria è stato invece fondato -come si è sopra veduto -sul diverso rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione del danno non patrimoniale allegato come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa lesione economica asseritamente subìta da NOME COGNOME a causa RAGIONE_SOCIALEa vendita a prezzo iniquo RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà, nonché RAGIONE_SOCIALEa pr ova positiva RAGIONE_SOCIALE‘ insussistenza di tale lesione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa accertata congruità del prezzo pagato per la suddetta vendita e, comunque, RAGIONE_SOCIALEa insussistenza del nesso causale tra le allegate conseguenze dannose non patrimoniali (in particolare, le frustrazioni e le umiliazioni asseritamente vissute da NOME COGNOME negli ultimi anni RAGIONE_SOCIALEa vita) e l’ingiusta lesione asseritamente subìta, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa complessiva entità RAGIONE_SOCIALEa sua esposizione debitoria e RAGIONE_SOCIALEa conseguente impossibilità di individuare l’utilità economica necessaria ad evitargli le predette umiliazioni e frustrazioni.
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I motivi di ricorso in esame, introducendo i temi RAGIONE_SOCIALEa inferenza probatoria RAGIONE_SOCIALEe prove atipiche coincidenti con gli atti di un processo penale tra le stesse od altre parti, nonché quello dei limiti del giudicato penale nel giudizio civile, entrambi estranei alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, si palesano, dunque, inammissibili.
5.2. Giova, tuttavia, osservare che, se l’appena enunciata ragione di inammissibilità non ne precludesse lo scrutinio nel merito, il quarto e il quinto motivo di ricorso sarebbero pure infondati.
5.2.a. Anzitutto, del tutto inconferente, nella fattispecie, è il richiamo ai limiti oggettivi del giudicato di condanna penale nel successivo giudizio civile risarcitorio, ex art.651 cod. proc. pen., atteso che la sentenza penale di condanna emessa nel 2011 dal Tribunale di G enova, lungi dall’ essere passata in giudicato, era stata riformata nel 2014 dalla Corte territoriale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, che aveva emesso sentenza di proscioglimento ( sub specie di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione), confermando -peraltro, con la revoca RAGIONE_SOCIALEa provvisionale precedentemente disposta -la sola condanna generica risarcitoria, la quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, contiene esclusivamente l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia del nesso eziologico che lega la condotta all’evento di danno, ma non anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa causalità giuridica, ovverosia del nesso eziologico che lega l’evento di danno al danno -conseguenza (Cass.14/02/2019, n. 4318; Cass. 05/05/2020, n. 8477; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass. 06/11/2023, n. 30759), sicché da essa, quand’anche fosse pa ssata in giudicato, non avrebbe potuto trarsi l’implicazione circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE e conseguenze dannose risarcibili allegate nel successivo giudizio civile risarcitorio.
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Peraltro, neppure la sentenza di condanna generica al risarcimento, per quanto irrilevante in ordine all’ accertamento RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose risarcibili, era passata in giudicato, poiché era stata annullata, in seguito al ricorso per cassazione di taluni imputati, con la sentenza n. 15951/2015 RAGIONE_SOCIALEa Quinta Sezione penale di questa Corte, la quale -sul rilievo che la sentenza d’ appello aveva revocato la provvisionale concessa in primo grado per la « ritenuta mancanza RAGIONE_SOCIALEa prova che l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile potesse avvenire ad un prezzo superiore » – aveva ritenuto che sarebbe stato necessario, in funzione RAGIONE_SOCIALEa disposta conferma RAGIONE_SOCIALEa statuizione risarcitoria, che la stessa sentenza d’ appello motivasse sulla sussidenza di « ulteriori danni conseguenti alla condotta », nonché sulla « natura » e sulla « consistenza RAGIONE_SOCIALE stessi », motivazione invece ritenuta carente (pp.39-40 RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 15951/2015 RAGIONE_SOCIALEa Quinta Sezione penale di questa Corte di legittimità).
Pertanto, se, da un lato, l’ annullamento RAGIONE_SOCIALEa statuizione sull’azione civile resa dal giudice penale d’appello in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.578 cod. proc. pen., in seguito alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta ad una valida condanna risarcitoria emessa nel grado precedente, aveva autorizzato la parte civile a riproporre la domanda risarcitoria in un autonomo giudizio (in proposito, la citata sentenza n. 15951/2015 RAGIONE_SOCIALEa Cassazione penale -in evidente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 622 cod. proc. pen.: Cass., Sez. Un. pen., 18/07/2013-27/09/2013, n. 40109, COGNOME -aveva osservato, in motivazione, che, in seguito al detto annullamento, la causa avrebbe dovuto essere rinviata al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ma poi aveva omesso, in dispositivo, di operare il rinvio, per modo che la parte civile correttamente aveva proposto la domanda
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risarcitoria dinanzi al giudice civile competente in primo grado), dall’altro lato, l’unico giudicato penale formatosi è, appunto , quello sulla prescrizione del reato ed è quindi rappresentato da una sentenza di non doversi procedere, la quale non spiega nel giudizio civile alcuna efficacia preclusiva, né quella attribuita alle sentenze di assoluzione dall’art. 652 cod. proc. pen., né, a maggior ragione, quella attribuita alle sentenze di condanna dall’art. 651 stesso codice.
5.2.b. Ciò posto con riguardo alla censura afferente all’asserita violazione del giudicato penale, in ordine al diverso tema RAGIONE_SOCIALE‘inferenza probatoria, in sede civile, RAGIONE_SOCIALE atti del precedente processo penale, non vi è dubbio che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche , come quelle raccolte in un altro giudizio, RAGIONE_SOCIALEe quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza RAGIONE_SOCIALEe regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione RAGIONE_SOCIALEa prova ( ex aliis , Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067).
Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell’ambito di quel processo, le quali a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) -possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione RAGIONE_SOCIALEa
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dimostrazione (non già del reato, bensì) RAGIONE_SOCIALE‘illecito civile attribuito all’ex imputato, ora convenuto.
Anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, pertanto, stante il principio del libero convincimento del giudice civile, ben può essere assunta a fondamento RAGIONE_SOCIALEo stesso, non sussistendo tra l’altro, in relazione a d essa, una norma espressa (invece esistente, ad es., in relazione alle sentenze di patteggiamento: art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.) che ne proclami l’inefficacia agli effetti civili (Cass. 31/01/2024, n. 2897).
Ciò posto, resta, tuttavia, che anche le prove atipiche provenienti da un precedente processo penale -al pari di tutte le prove libere e a differenza RAGIONE_SOCIALEe prove legali -sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art.116 cod. proc. civ.), che potrebbe valutare tali prove (ed in particolare la sentenza di non doversi procedere, la quale costituisce pur sempre una species del genus sentenze di proscioglimento, sebbene contrapposta all’altra species , rappresentata dalle sentenze di assoluzione) non solo contro ma anche -e a fortiori -a favore RAGIONE_SOCIALE‘ex imputato.
Al libero apprezzamento del giudice del merito compete, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati) non solo l’accertamento dei fatti e la valutazione -ad esso funzionale –RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ma, nell’a mbito di quest ‘ultima , anche la scelta RAGIONE_SOCIALEe prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Allorché, dunque, il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda costituisca il risultato RAGIONE_SOCIALEa motivata e incensurabile valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie,
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non contrasta con il principio RAGIONE_SOCIALEa libera valutabilità RAGIONE_SOCIALEe prove raccolte nel precedente processo penale, ritualmente rifluite nel successivo giudizio civile quali prove documentali atipiche, la circostanza -che di detto principio costituisce invece corretta attuazione -che il giudice civile, nell’ esercizio del proprio prudente apprezzamento, abbia inteso, nella vicenda specifica, restringere o persino escludere la concreta inferenza probatoria di talune risultanze istruttorie rispetto ad altre, specie se egli -come è accaduto nel caso in esame (v. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) -abbia specificamente motivato sull’ insufficienza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna risarcitoria, RAGIONE_SOCIALE‘ accertamento del solo evento dannoso (eventualmente desumibile dalla statuizione sulla sussistenza del reato), in mancanza RAGIONE_SOCIALEa prova del danno-conseguenza.
Il quarto e il quinto motivo, dunque, vanno dichiarati inammissibili.
Con il sesto motivo , viene denunciata la « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato che il danno morale o non patrimoniale o all’integrità psicofisica può essere riconosciuto ovvero accordato anche solo per il tramite di indizi o di presunzioni »;
La ricorrente censura la sentenza d’appello per non avere considerato l’età avanzata di NOME COGNOME, la drammaticità RAGIONE_SOCIALEa perdita violenta del patrimonio, la circostanza che da poco era deceduta la consorte e, infine, la duplice circostanza che, in una perizia effettuata nel 1997, il valore di Palazzo Ruspoli era stato stimato in oltre 20 miliardi di lire, mentre, in una perizia del 2008, era stato indicato in 23 milioni di Euro.
Sostiene che tutte queste circostanze avrebbero integrato elementi indiziari o presuntivi da cui desumere l’esistenza del danno non patrimoniale.
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Il sesto motivo presenta elementi di connessione col (e pertanto va esaminato congiuntamente al) settimo motivo , con cui viene denunciata la « errata interpretazione di elementi di prova rilevanti posti a fondamento del danno e RAGIONE_SOCIALEa sua entità ex art. 360, n. 5 c.p.c. ».
La ricorrente, ancora facendo riferimento ad atti del processo penale, sostiene che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello civile non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe deposizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché RAGIONE_SOCIALEa perizia eseguita nel 1997.
7.1. I due motivi in esame sono inammissibili.
Essi, infatti, attengono a profili di merito e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità una lettura RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, e ad esso incensurabilmente riservati.
Deve, poi, recisamente escludersi la violazione dei criteri di inferenza RAGIONE_SOCIALEa prova presuntiva o indiziaria con riferimento ad una ipotesi in cui siano emerse presunzioni gravi, precise e concordanti tra l’altro, in difetto, nella fattispecie, RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘onere di corretta deduzione del vizio nel rispetto di criteri esattamente indicati da questa Corte, nel suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, parr.4 ss. RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
8. Con l’ ottavo motivo , viene denunciata la « violazione e/o falsa applicazione di legge violazione di legge per difetto di motivazione circa la necessità di ammissione di ctu deducente in relazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. ».
La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ammesso una CTU ‘deducente’, finalizzata a stimare l ‘immobile
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asseritamente veduto a prezzo vile; evidenzia che esso era situato nel centro di RAGIONE_SOCIALE ad aveva valore storico, artistico e culturale; sostiene che, in ragione di tali caratteristiche, la stima avrebbe dovuto essere affidata a ‘Moody’s’ o ‘Sotheby’s’ e che la vendita avreb be dovuto svolgersi « tramite asta internazionale ».
L’ottavo motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) nono motivo , con cui si denuncia « violazione di legge per non aver disposto c.t.u. percipiente », in ragione RAGIONE_SOCIALEa asserita necessità del ricorso a tale mezzo di accertamento del valore del bene, avuto riguardo alle sue peculiarità.
8.1. Anche i motivi in esame sono inammissibili.
Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 23/03/2017, n. 7472; Cass. 25/08/2023, n.25281: in precedenza v. Cass. 01/09/2015, n. 17399) che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola RAGIONE_SOCIALEa cd. “doppia conforme” di cui all’art. 348ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis .
Tale preclusione (che, dopo l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348 ter cod. proc. civ., ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) trova applicazione nella fattispecie in esame, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, del l’onere di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello sono tra loro diverse (Cass.
C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).
Con il decimo motivo viene denunciata la « violazione di legge, in ordine all’art. 111 cost. e 132, comma 4, c.p.c., e motivazione apparente, in relazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n 3, c.p.c. ».
Viene ribadita la censura di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza di motivazione, da reputarsi al disotto del ‘minimo costituzionale’.
9.1. La doglianza, sovrapponibile nella sostanza a quella già formulata con i primi due motivi, deve essere dichiarata inammissibile, richiamando quanto si è già osservato in funzione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità dei predetti mezzi.
Con l’ undicesimo motivo viene denunciata la « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto andava quantificato il danno morale subito da NOME COGNOME a seguito dei reati accertati a suo danno in relazione all’art. 240 c.p. ».
10.1. Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, sia perché si riferisce al danno morale iure proprio , estraneo al petitum RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria sulla quale ha pronunciato la sentenza impugnata, circoscritta al danno non patrimoniale iure hereditario ; sia perché sostiene la sussistenza di un giudicato sulla condanna civile contenuta nella sentenza penale emessa dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ex art. 578 cod. proc. pen., evocando in modo inconferente pronunce giurisprudenziali di legittimità contenenti statuizioni diverse da quella resa dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione penale n.15951/2015, la quale, come si è detto, non ha mantenuto ferme le statuizioni civili di cui alla citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte ligure ma le ha annullate per carenza motivazionale.
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In definitiva, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere rigettato.
Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE del 13 ottobre 2021, versata in atti, e la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Avuto riguardo all’esito del giudizio penale , sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. ‘raddoppio del contributo’); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198-06; Cass., Sez . 3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146-01).
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, si deve
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dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Tale statuizione lascia impregiudicata la questione RAGIONE_SOCIALEa debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione