SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1213 2025 – N. R.G. 00001425 2024 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere NOME relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 1425/2024, promossa da:
(CF:
),
(CF:
) e
(CF:
),
con
l’avv.
NOME
NOME
Pugliese
(
CF:
, pec:
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
APPELLANTI
contro
:
•
(CF:
)
, già
già
con l’Avv.
NOME COGNOMECF:
), PEC:
•
(CF:
,
con
l’Avv.
NOME COGNOME ( CF.:
), pec:
P.
C.F.
C.F.
C.F.
COGNOME NOME -NON COSTITUITO-
. APPELLATI
All’udienza collegiale del 02.07.2025, svoltasi telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1874/2024, pubblicata l’08.07.2024 , resa nel procedimento RGN. 4057/2022, il Tribunale di FOGGIA, prima sezione civile, accertata la responsabilità (ex art. 144 TUA) della sig.ra
conducente dell’autovettura Lancia ‘Musa’ tg. DM 222 DP, garantita per la RCA dalla , nella causazione dell’incidente stradale avvenuto il 06.04.2021, lungo la ‘INDIRIZZO‘ in agro di Stornara, allorquando Ella perdeva il controllo del mezzo andando ad urtare contro un albero ubicato a margine della strada, ed a seguito dell’urto, il trasportato, sig. riportava gravi lesioni personali, rigettava la domanda in relazione alla posizione di stante la congruità dell’offerta reale corrisposta durante la fase stragiudiziale dalla compagnia ‘ nella misura di € 110.000,00 ed accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da i genitori di quest’ultimo, e da a titolo di ristoro del c.d. ‘danno morale riflesso’ e condannava la compagnia (ex , già ‘) al pagamento, in loro favore, della somma di € 18.352,13 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, compensando integralmente tra le parti le spese processuali e della CTU. Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello i sigg.ri e censurandola il primo limitatamente alla ”Applicazione scorrettamente ‘automatica’ delle tabelle milanesi, senza il dovuto riconoscimento del danno ‘morale’. Ragionamento viziato e assente” , ed i genitori, limitatamente al capo relativo alla pronuncia sulle spese di lite, dolendosi dell’ingiusta compensazione delle stesse, rassegnando le seguenti conclusioni: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa ogni eventuale avversa eccezione, deduzione richiesta e conclusione, in accoglimento del presente gravame, ed in riforma della sentenza n.1874/2024 resa dal Tribunale di Foggia, Giudice Dott.ssa NOME COGNOME nell’ambito del giudizio civile rubricato al n. 4057/2022 R.G. in data 08/07/2024 per le causali innanzi esposte ritenere fondati tutti i punti dei motivi d’appello e le rettifiche di cui alle premesse e alle motivazioni del presente atto e, per l’effetto, in parziale rifo rma della sentenza di primo grado, condannare l’appellata in persona del legale rappresentante pro -tempore, alla corresponsione in favore di delle somme richieste in primo grado a titolo di danno morale, oltre spese legali e spese ed accessori fiscali, ed in favore di e alla corresponsione delle somme a titolo di spese legali del primo grado di giudizio, oltre spese vive processuali ed accessori fiscali; Voglia, altresì, condannare, l’appellata, nei modi e nei termini di legge, al pagamento di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. IN INDIRIZZO si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado …’
Resistevano la Compagnia di Assicurazione e la sig.ra che contestava i motivi e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese, non si costituiva COGNOME Rocco. Col primo motivo il sig. censura la sentenza per ‘ Violazione degli artt. 111, 24, 3, secondo comma Cost., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Applicazione scorrettamente ‘automatica’ delle tabelle milanesi, senza il dovuto riconoscimento del danno ‘morale’. Ragionamento viziato e assente’.
Lamenta l’appellante che il primo Giudice non ha riconosciuto il danno morale adducendo a motivazione del rigetto la mancanza di prova, … c ircostanza, non vera giacché con la memoria ex art.183 c.p.c. II termine a riprova della sussistenza del danno morale veniva indicata ed articolata le prova orale a mezzo di residente in Stornara (FG) alla INDIRIZZO (reiterata in questa sede) , ma il mezzo di prova non veniva ammesso perché ritenuto ultroneo.
Giova premettere che ‘ il danno morale configura una autonoma ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest’ultimo non può essere interpretata come riferibile anche al primo ‘ (Cassazione civile, sez. III, n. 10524 del 14 maggio 2014.).
La censura è inammissibile avendo il in primo grado, in ordine al quantum debeatur , sempre chiesto la personalizzazione massima del danno biologico cui dovrà aggiungersi quello dovuto a titolo di danno alla capacità lavorativa specifica di natura patrimoniale (lucro cessante) riferito alla idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (pag. 5 atto di citazione e pag. 7 -8 comparsa conclusionale) e non la liquidazione di un autonomo danno morale, invece richiesto in questa sede, che si risolve nella proposizione di una domanda nuova e, dunque, tardiva e inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c. .
La doglianza è comunque infondata. La prova testimoniale così come articolata in primo grado e reiterata nella presente fase, infatti, non appare idonea a provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
In particolare, i capitoli n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 attengono a circostanze inerenti un pregiudizio ‘patito’ da i familiari, peraltro ristorato dal primo giudice e sul punto la sentenza non è stata da questi ultimi gravata; mentre i capitoli n. 1, 2, 3, 4 appaiono generici ed inidonei ad offrire elementi tali da superare le conseguenze “comuni” del danno così come, peraltro, riscontrate dal CTU che ha valorizzato anche il disturbo post traumatico da stress, cronicizzato in pregressa sdr ansiosa depressiva anamnestica, nella quantificazione nella misura percentualistica del 24%, del danno biologico.
Indi il primo giudice con ampia e puntuale motivazione (pagg. 11 -13 della Sentenza), condivisa da questa Corte territoriale e facendo buon uso della richiamata giurisprudenza della Suprema Corte, ha correttamente liquidato il danno sofferto dal e rigettato la domanda da questi spiegata attesa la satisfattiva liquidazione operata in sede stragiudiziale dalla Compagnia di assicurazione.
Consegue il rigetto del motivo d’appello e la condanna di quest’ultimo alle spese di lite in favore della Compagnia di Assicurazione appellata che vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM
147/22 scaglione fi no ad € 26.000,00 , complessità bassa, minimo di tariffa. Si ritiene di compensare le spese legali tra il e la sig. nei confronti della quale l’appellante non ha svolto alcuna domanda.
Col secondo motivo i sigg.ri e lamentano la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., per l’inesistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
La censura è fondata.
Le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate (Cassazione N° 8272/2020) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.
Nel caso di specie la domanda dei sigg.ri e , è stata parzialmente accolta ed in difetto di specifiche circostanze che non si evincono dalla lettura della sentenza impugnata, in applicazione dell’art. 91 cpc, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la convenuta Compagnia di Assicurazione al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio.
L ‘ appello viene, quindi accolto e la dovrà corrispondere ai sigg.ri
e le spese legali del primo grado di giudizio, che vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/22 scaglione fino ad € 26.000,00 (in base al valore del decisum) minimo di tariffa, con l’a umento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale ( art. 4, comma 2 ).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 scaglione fino ad € 5.200,0 0 ( decisum ), minimo di tariffa con l’a umento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale ( art. 4, comma 2 ).
Trattandosi di impugnazione proposta successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, III Sezione Civile, nella causa civile iscritta al RGN. 1425/24, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai sigg.ri e
contro
la ed i sigg.ri e COGNOME COGNOME con atto notificato il 31.10.2024, per la riforma della sentenza n. 1874/2024 , pubblicata l’08.07.2024, resa nel procedimento RGN. 4057/2022, il Tribunale di FOGGIA, prima sezione civile, così provvede:
r igetta l’appello proposto da e lo condanna al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore della che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
accoglie l’appello pr oposto dai sigg.ri e e per lo effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la al pagamento in loro favore delle spese legali del primo grado di giudizio che liquida in € 3.302,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed in € 1.895,40 per la presente fase oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed attribuisce al loro procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
compensa le spese legali tra e ;
conferma nel resto l’impugnata sentenza;
dichiara ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 16.07.2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
Il Consigliere NOME relatore
Avv. NOME COGNOME