Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1492 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Oggetto
Responsabilità circolazione stradale – Danni – Liquidazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26454/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3274/2021, depositata il 4 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, nel 2011, davanti al Tribunale
di Roma, la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di sinistro stradale occorso in Roma il 14 marzo 2011.
Con sentenza n. 13546 del 2015 l’adito Tribunale ritenne fondata la pretesa risarcitoria e liquidò in favore dell’istante ed a carico solidale dei convenuti gli importi di:
─ euro 2.038,89 per spese mediche, oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e quindi via via rivalutata;
─ euro 86.534,41 oltre rivalutazione e interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e quindi via via rivalutata, a titolo di danno non patrimoniale, e segnatamente:
euro 76.514,41, per danno biologico da invalidità permanente (accertata nella percentuale del 28%), facendo applicazione del relativo valore punto fissato dalle Tabelle del Tribunale di Roma per il 2015, in relazione all’età del danneggiato (46 anni) alla data del sinistro;
euro 7.020,00 per danno biologico da invalidità temporanea (totale per quaranta giorni e parziale, al 50%, per altri cinquanta giorni);
euro 500,00 per danno estetico ed euro 2.500,00 per danno morale, voci ─ queste ultime ─ riconosciute « in un’ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale ».
Il Tribunale condannò inoltre i convenuti in solido al pagamento, in favore dell’attore , delle spese stragiudiziali, liquidate in euro 1.500,00, e di quelle processuali, liquidate in euro 1.600,00 per esborsi ed euro 5.200,00 per compensi oltre accessori, nonché delle spese di C.T.U.
Il COGNOME interpose gravame lamentando, per quanto ancora rileva, che il giudice di primo grado avesse sottostimato le diverse
componenti del danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, e che inoltre avesse fatto una riduttiva liquidazione delle spese stragiudiziali e di quelle processuali.
4. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3274 resa pubblica il 4 maggio 2021, ha rigettato l’appello, ritenendo, quanto alla prima delle suindicate doglianze, che la liquidazione del danno morale fosse corretta, e quanto alla seconda, che la liquidazione delle spese stragiudiziali e di quelle processuali fosse conforme a legge e alla tariffa allora vigente. Ha inoltre rigettat o l’appello incidentale della compagnia assicurativa in punto di storicità del sinistro, confermando per l’effetto la decisione di primo grado e condannando l’appellata alle spese del grado, compensate per metà.
In particolare, a fondamento del rigetto della doglianza svolta dall’appellante in punto di liquidazione del danno morale, i giudici d’appello hanno rilevato che, a fronte della liquidazione tabellare del danno biologico da invalidità permanente (quantificata nella percentuale del 28% per « postumi da parziale anchilosi del gomito sx e ipotonotrofia muscolare mano sx reliquati al trauma fratturativo del gomito sx »), « l’ulteriore elevazione del risarcimento mediante il riconoscimento … di un ulteriore importo a titolo di ‘danno morale’ costituisce una adeguata personalizzazione del danno che la Corte ritiene idonea anche ad evitare ingiustificate duplicazioni risarcitorie. Va difatti rammentato che la S. C. ha in ripetute occasioni affermato: ‘ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura ‘ standard’ del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (i. e. le tabelle) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non
giustificano alcuna ‘ personalizzazione ‘ in aumento ‘ (Cass. 11-112019, n. 28988)».
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Con ordinanza interlocutoria n. 17316 del 27/06/2025 , all’esito della trattazione nell’adunanza camerale del 20 dicembre 2024, questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo.
È stata, quindi, fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti in data 13 novembre 2025.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dato corretta e tempestiva esecuzione all’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE mediante p.e.c., depositata in atti, consegnata in data 16 settembre 2025.
RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Con il primo motivo -rubricato « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 2043, 2056, 2059, 2697 e 2729 c.c., nonché 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. » -il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia liquidato il danno morale in una percentuale simbolica, corrispondente al 3% del danno biologico, quando, sulla base delle applicate tabelle di Roma, avrebbe dovuto riconoscere tale danno in una percentuale media del 25% del biologico; rileva che, argomentando con l’assenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto alla misura standard del risarcimento, la Corte d’appello avrebbe confuso la personalizzazione del danno -che deve essere riferita alla componente dinamico-
relazionale del danno biologico- con il danno morale.
Con il secondo motivo di ricorso -« violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., dell’art. 2233 comma 2 c.c. degli artt. 6, 13, 41, 46 Cedu e dei parametri di liquidazione dei compensi stragiudiziali e giudiziali del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. » -il ricorrente si duole del rigetto del terzo motivo di gravame con il quale egli aveva contestato la liquidazione delle spese stragiudiziali e giudiziali di primo grado, in quanto operata in misura inferiore ai minimi del d.m. n. 55 del 2014, senza alcuna motivazione.
4. Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto, a fronte di una invalidità permanente del 28% in soggetto quarantaseienne, un danno biologico pari ad euro 83.534,41, cui ha aggiunto euro 500,00 per danno estetico ed euro 2.500,00 a titolo di danno morale, per un totale di euro 86.534,41 di danno non patrimoniale.
Il ricorrente ha dedotto con l’ appello la sproporzione tra la componente morale e quella dinamico-relazionale, evidenziando che, secondo le tabelle del Tribunale di Roma applicate dal primo giudice, per la fascia di invalidità compresa tra il 20% e il 30% è previsto un danno morale standard pari al 25% del danno biologico, con possibilità di oscillare in un range compreso tra il 12,5% e il 37,5%, mentre nel caso di specie il danno morale era stato liquidato in una percentuale meramente simbolica, pari a circa il 3% del biologico.
L a Corte d’appello ha rigettato tale censura reputando che il limitato incremento riconosciuto dal primo giudice a titolo di ristoro del danno morale costituisse legittimo e corretto esercizio del potere di operare una personalizzazione in aumento del danno biologico per conseguenze ‘anomale o del tutto peculiari’ ; ha richiamato in proposito il principio affermato da Cass. 11/11/2019, n. 28988, secondo cui la misura standard del risarcimento può essere
incrementata solo in presenza di conseguenze eccezionali specificamente allegate e provate.
Così ragionando, il giudice d’appello ha operato uno scrutinio incoerente ed errato del dedotto vizio di violazione di legge concernente il criterio di determinazione del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale.
Benché l’appellante nell’illustrare la censura avesse fatto anch’egli erroneo riferimento al concetto di «personalizzazione» del danno ─ in realtà del tutto inappropriato, inerendo esso esclusivamente al danno biologico e non trovando applicazione in riferimento al danno morale, che, ricorrendone le condizioni, va liquidato autonomamente, secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e), dello stesso art. 138 (v. Cass. 09/12/2024, n. 31684, Rv. 672982; v. anche Cass. 15/11/2022, n. 15924, in motivazione, parr. 5.1 e 5.2) ─ l’errore commesso dalla Corte d’appello appare nondimeno apprezzabile e ammissibilmente dedotto in questa sede, involgendo esso comunque il non corretto esercizio da parte del giudice d’appello del potere/dovere di autonoma qualificazione in iure della censura (cui non osta la eventualmente erronea impostazione dell’appellante) e considerato che l’illustrazione della stessa, quale leggibile in atti, rendeva nel complesso evidente l’individuazione dell’obiettivo censorio nella mancata adeguata considerazione del danno morale.
Tale danno infatti andava e va valutato alla luce dell’art. 138, comma 2, lett. e) , cod. ass. e dei principi affermati da Cass. 17/01/2018, n. 901 (cui adde conff., ex multis , Cass 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 31/01/2019, n. 2788; 10/11/2020, n. 25164; 09/12/2024, n. 31684), secondo cui il danno morale, inteso come sofferenza interiore, mantiene una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico e ─ ove accertato all’esito di valutazione da operare in concreto e rifuggendo da non consentiti automatismi, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di
prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni ─ va liquidato in aggiunta a quest’ultimo, anche sulla base di criteri tabellari.
Né può dubitarsi che l ‘erronea impostazione giuridica data dalla Corte di merito al problema sottoposto al suo esame si rifletta pesantemente sull’esito decisorio.
L’importo di euro 2.500,00 liquidato per danno morale rappresenta, infatti, la percentuale del 2,98% (quindi del 3% circa) di quanto liquidato a titolo di danno biologico (ossia dell’aspetto dinamico -relazionale del danno derivante dalla lesione del diritto alla salute).
Tale esito, in mancanza di alcuna motivazione che lo giustifichi in relazione alle caratteristiche del caso concreto ed all’accertamento condotto sulla base delle emergenze istruttorie, si appalesa frutto di una erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale e, dunque, di un error in iudicando per falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ..
Al riguardo va rammentato che, come chiarito dalla giurisprudenza già sopra richiamata, se è vero che, nel caso del danno non patrimoniale da lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti, quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella « doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza » (Cass. n. 901 del 2018, cit.), da allegare e provare da parte del danneggiato, è anche vero che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, al quale fine ben può e deve svolgere ruolo non obliterabile anche la gravità delle lesioni, quale elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l’eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. n. 25164 del
2020, cit.).
In tal senso, ferme l’ ontologica autonomia del danno morale dal danno biologico e l’esigenza di evitare non consentiti automatismi , risponde ad una comunemente riconosciuta massima di esperienza la « corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa » (così, in motivazione, Cass. n. 25164 del 2020).
Una tale correlazione di proporzionalità diretta sta alla base del criterio adottato dalle tabelle del Tribunale di Roma, che già il giudice di primo grado aveva adottato con statuizione non fatta oggetto di impugnazione e da ritenere dunque coperta da giudicato interno, rimanendo preclusa in questa sede ogni questione in ordine alla adeguatezza dei valori monetari espressi da tale Tabella e, a fortiori , in ordine alla applicabilità della Tabella unica nazionale (Tun) del valore pecuniario per le lesioni di non lieve entità ex art. 138 cod. ass. emanata con il d.p.r. 13 gennaio 2025, n. 12.
Secondo le adottate tabelle di Roma, invero, la componente morale del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute viene liquidata in base a «fasce di oscillazione» che consentono di attribuire un aumento dell’importo del 12,5% per il danno morale per invalidità fino al 10% e del 20% per invalidità comprese dall’11 al 20% ed un aumento pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, a decorrere dal 21% maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso.
Per invalidità comprese tra il 21% e il 30% le tabelle di Roma del 201 9 (vigenti, dunque, al momento della sentenza d’appello)
prevedevano una liquidazione del danno morale nella percentuale del 25% con una fascia di oscillazione in riduzione o in aumento dal 12,5% al 37,5%.
Ebbene, una volta che il giudice di merito abbia scelto di applicare le tabelle di un determinato ufficio giudiziario, queste ultime, pur non avendo natura normativa, integrano il parametro di equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. e impongono una motivazione coerente con la loro struttura interna, specie ove si intenda discostarsi in misura apprezzabile dalle fasce standard ivi indicate.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva formalmente richiamato le tabelle romane ma aveva liquidato il danno morale in misura esorbitantemente inferiore al minimo range indicato dalle stesse tabelle per la fascia di riferimento, senza fornire alcuna specifica giustificazione di tale compressione; la Corte d’appello, a sua volta, specificamente investita della questione con il primo motivo di gravame, l’ha affrontata -come detto- con motivazione eccentrica ed erronea in iure , limitandosi a richiamare l’istituto della personalizzazione, che attiene alla diversa questione dell’incremento oltre lo standard del valore tabellare del danno biologico.
Ne deriva, come detto, la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per erronea applicazione del criterio tabellare prescelto.
Il secondo motivo è in parte fondato, là dove fa riferimento alla liquidazione delle spese stragiudiziali, mentre resta assorbito per la restante parte, riferita alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
5.1. Il Tribunale ha liquidato le spese legali stragiudiziali in complessivi euro 1.500,00 (lordi).
La Corte d’appello ha ritenuto corretta tale liquidazione sul presupposto che gli importi riconosciuti rientrassero nell’intervallo tra minimi e massimi e ha fatto applicazione della giurisprudenza secondo cui la determinazione del compenso entro tale arco
costituisce valutazione di merito insindacabile.
Tale affermazione si pone in contrasto con il dato normativo e con l’interpretazione fornita da questa Corte in ordine all’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, secondo cui i parametri medi possono essere aumentati sino all’80% o diminuiti sino al 50%, sicché i ‘minimi’ derivano dall’applicazione di tali percentuali di riduzione; lo scostamento al di sotto di tali minimi, pur astrattamente consentito dall’inciso ‘di regola’, richiede una specifica motivazione che dia conto delle ragioni della deroga (cfr. Cass. n. 4871 del 2018; n. 15443 del 2021; n. 1421 del 2021).
Nella specie, come fondatamente dedotto dal ricorrente, per il valore della causa (scaglione da euro 52.000 a euro 260.000), la tabella n. 25 del d.m. n. 55 del 2014 (‘Prestazioni di assistenza stragiudiziale’) prevede un valore medio di euro 4.320 ,00, riducibile di regola fino al 50%, sicché il minimo tariffario risultava pari a euro 2.160,00, importo comunque superiore agli euro 1.500,00 liquidati dal primo giudice.
R isulta dunque evidente che la liquidazione delle spese stragiudiziali in euro 1.500,00 sia scesa al di sotto dei minimi tariffari, senza che né il Tribunale né la Corte d’appello abbiano offerto una motivazione specifica che giustifichi una tale deroga.
5.2. L’analoga censura riferita alla liquidazione delle spese giudiziali resta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso che, determinando di per sé la cassazione con rinvio della sentenza, comporta di per sé, ex art. 336, primo comma, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), anche la caducazione del regolamento delle spese alla quale dovrà nuovamente provvedere il giudice di rinvio (v. Cass. n. 9783 del 18/06/2003; n. 11490 del 21/06/2004).
In accoglimento, dunque, del primo motivo di ricorso, nonché del secondo nei limiti sopra detti, assorbito tale motivo nella restante parte, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata
al giudice a quo. La Corte di rinvio provvederà ad esaminare i motivi di appello riguardo alle questioni oggetto della disposta cassazione conformandosi ai principi in base ai quali questa è stata disposta. Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo nella restante parte; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME