SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4802 2025 – N. R.G. 00001498 2020 DEPOSITO MINUTA 08 08 2025 PUBBLICAZIONE 08 08 2025
Proc. n. 1498/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA S EZ. V CIVILE
composta da:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere
dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio,
nel giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 32125/2019, cui è stato riunito il giudizio n. 1669/2020, vertente
tra
(avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME)
Ricorrenti in riassunzione nel giudizio n. 1498/2020
E
quale erede di
(avv.ti
NOME COGNOME e NOME COGNOME )
Ricorrente in riassunzione nel giudizio n. 1669/2020
E
(Avv. NOME COGNOME
Resistente
TABLE
Resistente-contumace
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione del 30.12.2012, conveniva in giudizio il dr. e la per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento dell’importo di € 419.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito dell’intervento operatorio di biopsia chirurgica, che deducevano non necessario per errata diagnosi di tumore alla mammella sinistra, avvenuto il 19.10.2011 presso la Casa di Cura Quisisana di Roma. Si costituivano in giudizio il convenuto e le società assicuratrici chiamate in causa, e (ex . Si costituivano e le sue assicuratrici chiamate in causa, e
All’esito dell’attività istruttoria, espletata CTU medico legale, il Tribunale con sentenza n. 21184/14 del 16.10.2014,statuiva:
che la ed il dr. erano da considerare inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali assunti, con responsabilità in misura del 50% ciascuno;
-che il danno biologico, comprensivo di invalidità permanente al 4% e personalizzazione doveva essere liquidato in € 3.063,82 complessivi, applicando l’art. 139 del d.lgs. n. 209/2005,
– che la domanda di manleva di nei confronti di e doveva essere respinta in ragione della franchigia contrattuale;
– che la domanda di manleva del nei confronti di doveva essere respinta perché si trattava di polizza in secondo rischio rispetto a quella di
– che il doveva essere tenuto manlevato da , rigettando le eccezioni di inoperatività della polizza e di operatività soltanto in secondo rischio.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
La parte attrice proponeva appello avverso la sentenza, deducendo l’erronea determin azione del danno biologico , poiché la quantificazione operata dal Tribunale nella misura del 4% mediante l’applicazione delle c.d. tabelle per le invalidità micropermanenti non sarebbe congrua, e lamentando inoltre che il tribunale avrebbe omesso di valutare ulteriori danni, specificati in atti, per i quali insisteva nella relativa domanda di risarcimento.
L ‘appellante chiedeva che la sentenza di primo grado fosse riformata con condanna degli appellati al pagamento della ulteriore somma di € 516.686,18.
Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.
proponeva appello incidentale per le ragioni indicate in atti; proponeva a sua volta appello incidentale, per le ragioni indicate in atti.
Si costituivano altresì la struttura sanitaria, e le società assicuratrici, con distinte comparse.
Con sentenza n. 2549/17, emessa in data 27 febbraio 2017, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza impugnata , accogliendo l’appello della e respingendo l’appello incidentale di e rideterminato nel maggior importo di € 12.835,97 il danno subito dalla ha altresì statuito il diritto di a essere tenuta manlevata dal nella misura in cui questa è stata ritenuta responsabile verso l’attrice , e ha condannato ‘ a manlevare e tenere indenne il prof. per quanto lo stesso sarà chiamato a pagare anche per effetto e conseguenza di questa sentenza d’appello ‘, confermando per il resto le statuizioni di primo grado.
In particolare, nella decisione in questione, per quanto in questa sede rilevante, la Corte ha confermato la correttezza della liquidazione del danno nella misura del 4% di invalidità permanente, applicando le Tabelle di Milano, con aumento massimo tabellare del 50%, per un totale complessivo di € 7.180,50, rigettando le ulteriori voci di danno in quanto indimostrate.
La Corte di Appello condannava invece i convenuti a pagare alla le spese mediche future correlate alla necessità di intervenire per ricostruire l’estetica del seno sinistro, liquidate equitativamente in € 5.000,00.
Detti importi, devalutati e rivalutati, venivano poi quantificati in complessivi € 12.835,97 da cui veniva detratto l’importo già corrisposto di € 3.614,95 per un totale da pagare di € 9.221,02.
IL GIUDIZIO COGNOME
Avverso detta sentenza n. 2549/17 della Corte di Appello,
proponeva ricorso per cassazione per tre motivi:
-errata applicazione, da parte della Corte territoriale, delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno, invece di quelle previste dall’art. 139 D. Lgs. N. 209/2005, come aveva correttamente fatto il Tribunale di Roma nella sentenza di primo grado;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c. nella parte in cui riconosceva alla signora l’aumento nel massimo tabellare (50%) per la c.d. personalizzazione del danno, sia perché, non potendosi applicare le tabelle di Milano, non potrebbe comunque darsi luogo ad alcuna personalizzazione, in quanto le tabelle che dovevano trovare applicazione, ovvero quelle previste dall’art. 139 d. lgs. n. 209/2005, non prevedono la possibilità di aumenti di liquidazione a tale titolo, sia perché, in ogni caso, non era stata provata in giudizio di maggiore lesività rispetto all’ id quod plerumque accidit delle conseguenze dannose patite dalla attrice,
illegittimità del provvedimento della Corte di Appello nella parte in cui liquidava per intero il danno biologico subito dalla e le spese future per emendarlo completamente, che erano invece voci necessariamente alternative.
Proponeva ricorso per cassazione anche la mentre il proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32125/2019 accoglieva solo il primo motivo di ricorso proposto da ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il criterio di liquidazione previsto dalle tabelle ministeriali per le lesioni c.d. micropermanenti ex art. 139 Codice Assicurazioni invece delle Tabelle del Tribunale di Milano e così decideva: ‘ La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, rigetta gli altri, dichiara inammissibili i motivi di ricorso di , rigetta il ricorso di Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Roma perché, in altra composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità ‘ .
IL GIUDIZIO DI RINVIO
ha proceduto alla riassunzione del giudizio ex art. 392 c.p.c. (causa n. 1498/2020), chiedendo che fosse applicato il principio di diritto stabilito dalla Cassazione e, per l’effetto, rideterminato l’importo liquidato a favore di a titolo di danno non patrimoniale applicando le tabelle ministeriali di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Si costituivano e con distinte comparse; rimanevano contumaci la ed
Il giudizio veniva poi riunito al giudizio iscritto al n. 1669/2020 RG promosso da , alla quale è subentrata l’erede nel quale ella aveva chiesto, in parziale riforma della sentenza dell’Ecc.mo Tribunale di Roma ‘ la condanna di . e della in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a pagare, a titolo di ulteriore risarcimento del danno da inadempimento del contratto di prestazione professionale e di spedalità intercorso tra le parti, alla Sig.ra dott. l’ulteriore somma di €. 260.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa, oltre il risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno del sinistro (19 ottobre 2012) fino all’effettivo soddisfo’ .
All’esito della riunione dei giudizi, e del deposito delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione di udienza, la causa è stata assegnata in decisione.
L’unica questione che residua dopo il giudizio di cassazione, descritta come sopra tutta la vicenda processuale, attiene alla quantificazione del danno che, secondo il principio statuito dalla S.C. e vincolante in questo giudizio, deve essere calcolato alla luce non delle tabelle milanesi (applicate dal giudice di primo grado e di appello) sibbene alla luce dell ‘art. 3 d.l. n. 158/2012 conv. In l. n. 189/2012.
La RAGIONE_SOCIALE ha infatti così statuito:
‘ Come chiarito da questa Corte (Cass., 11/11/20199, n. 28990, con motivazione ampiamente ricostruttiva), non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando o impedendo il risarcimento di conseguenze dannose già realizzatesi) l’art, 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2012, come convertito dalla legge n. 189 del 2012, trova diretta applicazione nei casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo giudicato interno sul “quantum” . Non risulta ostativa, dunque, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, e il danno prodotto, anteriormente all’entrata in vigore della (menzionata) legge, né puo ipotizzarsi una disparità di trattamento tra soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e soggetti di giudizi definiti, atteso che solo la formazione del giudicato preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale. Parimenti, non si può ipotizzare una lesione del legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno in parola, posto che la norma sopravvenuta non ha inciso sulla conformazione del diritto risarcitorio e, infatti, il potere giudiziale di liquidazione equitativa si colloca al di fuori della fattispecie legale di responsabilità ‘ .
La S.C. ha statuito anche, sulla liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello strettamente biologico, che :
‘ In primo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale d’invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale); ma non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale d’invalidità permanente,
rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé) ( …Cass. 27/03/2018 n. 7513, Cass. 30/01/2019 n. 2788, specie § 2.3.). Pregiudizi, questi ultimi, evincibili anche presuntivamente, come nel caso, dal tipo di pregiudizio sofferto ‘ .
La SRAGIONE_SOCIALE. ha rilevato an cora che ‘ Correttamente, dunque, la corte di appello ha incrementato la monetizzazione tabellare, sia pure pacificamente nei limiti degli stessi incrementi previsti da quel sistema liquidatorio, in relazione alla sofferenza psicologica, e cioè morale, valutata in relazione al tipo di pregiudizio sofferto e tenuto conto anche delle future ripercussioni in ambito relazionale ‘ e che ‘ Ciò posto, non vi è alcuna contraddizione nel tener conto, ai fini della ponderazione dell’invalidità, dei pregressi interventi subiti dalla paziente per analoghi motivi sulla medesima parte del corpo (di questo parla la sentenza gravata a pag. !2, penultimo capoverso), e non escludere, per ciò solo, conseguenze in termini di ulteriore sofferenza morale desunta presuntivamente dalle ripercussioni relazionali anche future ‘ .
Applicando dunque alla fattispecie in esame i criteri indicati dalla S.C. ( art. 3 co. 3 d.l. 158/2012 conv. con legge n. 189 del 2012), deve essere accolto l’appello proposto da e deve essere rideterminato il danno risarcibile tenuto conto delle risultanze della CTU (IP 4% – senza invalidità temporanea) e della età di 63 anni- nella misura ‘base ‘ di euro 3.620,58 (valore determinato ad oggi, secondo le tabelle aggiornate al 2025).
Tenuto conto poi della statuizione della S.C. sulla liquidazione del danno c.d. morale o di sofferenza interiore, determinato nel caso di specie dalla natura della lesione, anche in via presuntiva e secondo l’id quod plerumque accidit (trattandosi di una cicatrice , incidente sull’aspetto estetico e quindi sulla percezione della propria immagine), la somma deve essere aumentata in via equitativa, in una percentuale che si reputa equo determinare nella misura percentuale del 20% del danno strettamente biologico (come previsto dall’art. 3 d.l. cit.) , avendo peraltro la S.C. rilevato che i pregressi interventi non incidono sulla apprezzabilità di tale danno.
Pertanto il danno è determinato nella misura complessiva di euro 4.344,69.
Resta ferma, in quanto non coinvolta dalla sentenza della RAGIONE_SOCIALE che ha respinto il ricorso sul punto, il risarcimento statuito dalla sentenza di questa Corte n. 2549/2017 di euro 5.000,00 per le spese future.
Resta implicitamente respinta la domanda in questa sede di riassunzione proposta dalla per la determinazione del danno nella misura di euro 260.000,00. Non si apprezza inoltre alcuna questione di costituzionalità -sollevata dalla – poiché la norma non esclude la risarcibilità del danno ulteriore rispetto a quello strettamente biologico, come peratro nella stessa sentenza della S.C. in questa sede è stato chiarito, oltre che in precedenti arresti (Cass. sent. n. 7492/2007).
Consegue in definitiva che, in riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 21184/2011, il danno risarcibile è determinato nella misura di euro 9.344,69, oltre interessi legali sulla somma devalutata all’ottobre 2011 e via via rivalutata annualmente (Cass. sent. s.u. n. 1712/1995), e conseguentemente il capo a) della sentenza della Corte d’appello n. 2549/2017 cassato dalla sentenza della S.C. in relazione al motivo accolto, va rideterminato come da dispositivo che segue.
E’ poi pacifico che in data 19.1.2016 la società abbia provveduto al pagamento della somma di euro 3.614,95, la quale va sottratta dal dovuto secondo i criteri indicati dalla S.C. che, con giurisprudenza costante, ha affermato che il relativo calcolo della somma da corrispondere va fatto: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l’individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 25817/2017 ed in termini Cass. 6619/2018).
Restano ferme le ulteriori statuizioni di detta sentenza di appello, non coinvolte dalla sentenza della S.C. e passate quindi in giudicato.
Quanto alle spese del primo giudizio di appello, tenuto conto che resta confermato l’accoglimento dell’appello della (cui è attribuito i l danno da spese future, in riforma della sentenza del tribunale) e che l’accoglimento dell’appello incidentale di solo sul quantum non ne muta la sostanziale soccombenza rispetto alla domanda attrice e di manleva, restano integralmente regolate come già disposto nella sentenza della Corte d’Appello n. 2549/2017.
Per lo stesso motivo (sostanziale soccombenza delle parti ,e relative società assicuratrici), sono compensate le spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio, sull’appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 21184/2014, così provvede:
accoglie gli appelli di e di per quanto di ragione, e dichiara che il danno subito da va risarcito con l’importo totale di euro 9.344,69, con interessi legali sulla somma devalutata all’ottobre 2011 e annualmente rivalutata, oltre interessi legali, sulla somma risultante, dalla data della presente sentenza al sinistro, e condanna e , in solido , al relativo pagamento, previo deffalco della somma già versata da e con i criteri di cui in motivazione, orte d’appello n.
ferma restando ogni altra statuizione della sentenza messa dalla C 2549/2017, ivi comprese le statuizioni sulle spese, compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione e le spese del presente giudizio di rinvio.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. dott.ssa NOME COGNOME
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME