Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17176/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME che si difende in proprio ex art. 86 cod.proc.civ., elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente-
e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME, che si difende in proprio ex art. 86 cod.proc.civ., elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA INDIRIZZO
-controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8526/2021, depositata il 28/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8585/2017, accoglieva parzialmente la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE con cui aveva stipulato, dopo aver rappresentato le sue esigenze professionali di titolare di uno studio legale, in data 18/2/2011 il contratto <, avente ad oggetto un pacchetto comprendente due linee telefoniche fisse e tre mobili, oltre al collegamento internet con linea ADSL, previo recesso dal contratto telefonico in essere con il precedente gestore: a) per avere il gestore telefonico convenuto disattivato le due utenze fisse in data 24/3/2011 e averne riattivata una in data 2 maggio 2011 e l’altra in data 26 novembre 2011; b) per avere attivato le utenze mobili solo nel mese di ottobre 2011, causandole disagi, preoccupazioni, perdita di tempo e perdita dei due maggiori clienti dello studio, perdita di
chance , danno alla immagine e alla professionalità e perdita di credibilità.
Il Tribunale condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di danno all’immagine e di euro 10.000,00 a titolo di danno esistenziale, oltre alle spese legali e agli oneri di legge.
La Corte d’Appello Roma, con sentenza n. 8526/2021, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata da NOME COGNOME sia sotto il profilo del difetto di ius postulandi che per violazione degli artt. 342 e 348 bis cod.proc.civ., ha confermato nel merito la sentenza di primo grado, respingendo l’appello proposto in via principale da Telecom S.p.A., e ha dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato proposto da NOME COGNOME.
NOME COGNOME ricorre ora per la cassazione di detta sentenza formulano due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su un unico motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME
La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
La tesi della ricorrente è che il giudice a quo abbia erroneamente omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale, dichiarandolo assorbito, perché condizionato.
Adduce a supporto di detta censura di aver condizionato l’impugnazione incidentale all’ammissibilità dell’appello principale, perciò, avendo la corte di merito respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale formulata sull’assunto difetto
di ius postulandi , atteso che la procura ad litem proveniva dalla TIM SRAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE, cioè da un soggetto diverso dalla società appellante, ritenendo che Telecom Italia RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE> e avendo disatteso anche l’eccezione di inammissibilità ex art. 342 cod.proc.civ., perché l’atto introduttivo soddisfaceva pienamente i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dall’art. 342 cod.proc.civ. ed anche quella di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod.proc.civ., avrebbe dovuto pronunciarsi sull’appello incidentale e non già dichiararlo assorbito.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta <>, per avere il giudice a quo ritenuto assorbito l’appello incidentale con una motivazione viziata da un irriducibile contrasto, avendo giudicato ammissibile l’appello di Telecom Italia S.p.A. e ciononostante aver dichiarato assorbito l’appello incidentale <>. Il tribunale avrebbe erroneamente equiparato la censura di inammissibilità a quella di infondatezza e avrebbe tratto illegittimamente la conclusione che l’appello incidentale dovesse intendersi assorbito.
I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
L’assorbimento pronunciato dalla corte d’appello rientra nella categoria degli assorbimenti propri che ricorrono <>.
L’assorbimento si configura come un metodo logicoargomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”.
Non esiste una definizione normativa dell’assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro. Nel caso di specie la decisione sulla domanda cd. “assorbita” è divenuta superflua perché la parte non vi aveva più interesse, avendo già con la decisione cd. “assorbente” ottenuto la tutela richiesta nel modo più pieno. Il che non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (Cass. 22/06/2020, n. 12193). il fatto che il ricorso incidentale fosse stato formulato come condizionato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale non cancella il fatto che l’odierna ricorrente, con la decisione reiettiva nel merito del ricorso di Telecom RAGIONE_SOCIALE avesse ottenuto piena tutela delle sue ragioni.
Essendo la pronuncia di assorbimento sostanzialmente corretta la ricorrente non ha interesse a censurare la impugnata sentenza neppure sotto il profilo del vizio di motivazione che andrebbe accolta solo ove la pronuncia di assorbimento fosse stata erroneamente assunta (Cass. 01/09/2023, n.25621).
RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2059 e 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, n.3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo rigettato il secondo e il terzo motivo di appello con cui era stato censurato l’avvenuto
accoglimento della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale
Attinte da censura sono le seguenti statuizioni: a) quella con cui il giudice a quo ha ammesso il risarcimento del danno all’immagine professionale e alla reputazione dell’appellata <>; b) quella con cui, relativamente al danno esistenziale, ha ritenuto che <>.
La prima statuizione non avrebbe distinto tra inadempimento e conseguenze da esso scaturenti: non derivando il risarcimento del danno in via automatica dall’inadempimento, per ottenere il risarcimento del danno l’appellata avrebbe dovuto fornire la prova del danno, non potendo sopperire la valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presupponendo detta valutazione la prova dell’ an debeatur che nel caso di specie era mancata così come era mancata la prova dell’eventuale difficoltà di quantificare il danno asseritamente subito. Peraltro, la corte d’appello non avrebbe considerato che l’appellata era stata telefonicamente sempre raggiungibile nel periodo di lamentato disservizio di una delle linee telefoniche fisse tramite l’altra utenza fissa e le utenze cellulari, oltre che attraverso il servizio ADSL
“Internet 7 Mega” attivato il 30/3/2011 con cui poteva comunicare e farsi contattare dai clienti.
Quanto al danno esistenziale, la corte d’appello avrebbe fatto riferimento, onde riconoscerlo, a due pronunce di legittimità inconferenti: a) la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, secondo cui <>; b) la sentenza n. 25731/2015 che aveva riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di arbitraria sospensione della fornitura di energia elettrica da parte dell’operatore: cosa ben diversa dalla sospensione (peraltro ‘parziale’) della fornitura di servizi telefonici.
Non avrebbe, invece, considerato l’indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. n. 17894/2020) che esclude espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale alla persona nel caso di disservizi telefonici e di mancata disponibilità della linea telefonica, in quanto <>.
Non merita censura la statuizione con cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente il danno all’immagine professionale e alla reputazione dell’appellata: è pacifico e non necessita di approfondimenti in questa sede che non si debba rispondere di mere condotte pregiudizievoli, ma solo di condotte causative di eventi di danno traducibili in perdite, in senso lato, compensabili;
ciò non solo trova corrispondenza sul piano probatorio, come si è detto, ma implica altresì una valutazione (giudiziale) sub specie damni da considerare immanente ad un sistema privatistico come il nostro che, di norma, non affida alla tutela risarcitoria una finalità (meramente) sanzionatoria e che comunque non è incline a permettere che la tutela risarcitoria debordi, apprestando riconoscimento e tutela contro ogni forma di disutilità, di malessere e di disagio provocati da un comportamento altrui (Cass. 14/03/2024, n. 6957).
Nondimeno, nel caso di specie è evidente che la corte territoriale ha ritenuto provato l’ an debeatur e che ha liquidato il danno equitativamente sulla scorta delle allegazioni dell’appellata, in considerazione della <>. Ciò esclude che sia incorsa nella violazione di diritto imputatale, perché la ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
La decisione della corte territoriale di condannare RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno esistenziale contrasta, invece, con la giurisprudenza di questa Corte.
Nel caso di specie, l’inadempimento del gestore telefonico è stato accertato, ma ciò non basta a dimostrare anche l’effettiva esistenza di <> pretesa risarcitoria.
Occorre ribadire che secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui si intende dare continuità, nei rapporti che rispondono
allo schema codicistico classico dell’obbligazione di dare o di facere (non professionale), la causalità materiale, ovvero il nesso che consente l’imputazione, sul piano oggettivo, del danno alla condotta (inadempiente) del debitore, <> (così, in motivazione, Cass. 11/11/2019, nn. 28991- 28992, § 1.1.1).
Nella misura in cui il danno-evento <> nell’inadempimento o nell’inesatto adempimento corrisponda al mancato conseguimento di una utilità prevista in contratto, e suscettibile di apprezzamento sul piano risarcitorio, sarebbe per ciò stesso dimostrata anche l’esistenza di un danno risarcibile, pari al valore della utilità (o della parte di essa) attesa e non conseguita.
Nel caso di specie, però, l’interesse che si assume leso è estrinseco al contratto nel senso che trasborda dalle utilità ed i vantaggi che siano andati eventualmente perduti in ragione dell’inadempimento (lucro cessante) e/o dai maggiori esborsi
eventualmente resisi necessari (danno emergente). Ciò <> (Cass. 26/07/2024, n. 20941 che si è occupata della pretesa risarcitoria del danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento del contratto di trasporto aereo).
Mette conto precisare anche che <> e ciò in ragione del fatto che non può <> (Cass. 31/05/2024, n. 14352).
Dall’impugnata sentenza non è dato evincere come il percorso di accertamento e di liquidazione di questa ulteriore posta risarcitoria che il giudice a quo ha etichettato <> si sia
dipanato: nulla è stato detto quanto alle ripercussioni negative sul valore della persona cagionate dall’inadempimento del gestore telefonico e del tutto omesso è ogni riferimento al soddisfacimento degli oneri -di allegazione e probatori- da parte della contraente delusa: onere che non può certamente essere adempiuto attraverso enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, basate sulla mera potenzialità lesiva del comportamento colposo del gestore telefonico.
Va dunque accolto il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; va rigettato il ricorso principale.
Alla fondatezza nei suindicati termini del ricorso incidentale consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d’Appello di Roma,