Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33949 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 33949 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8363/2023 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato per legge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e per esso dalla procuratrice speciale NOME COGNOME, domiciliata per legge all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE, ASSICURATORI RAGIONE_SOCIALE‘S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEI CERTIFICATI NN. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di VENEZIA n. 77/2023 depositata il 16/01/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
sentito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alle conclusioni già depositate;
sentito l’ AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito AVV_NOTAIO per la RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
I) NOME COGNOME fu Direttore Generale dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, anche solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘URAGIONE_SOCIALE‘), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, epoca del pensionamento.
Dal giugno 2003 assunse anche il ruolo di PresidRAGIONE_SOCIALE del Consiglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE Cortina d’Ampezzo (BLINDIRIZZO, esercRAGIONE_SOCIALE attività ospedaliera in regime di accreditamento con il RAGIONE_SOCIALE e, per il 51%, di pr oprietà dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Al fine di garantirsi da richieste risarcitorie derivanti dalle suddette attività NOME COGNOME aveva stipulato diversi contratti di assicurazione della RAGIONE_SOCIALE civile, per diversi, ma continuativi, periodi di tempo, con gli RAGIONE_SOCIALE di Londra .
Nel 2014 la competRAGIONE_SOCIALE Sezione Centrale della Corte dei Conti, decidendo in grado di appello, condannò NOME COGNOME al risarcimento del danno in favore della RAGIONE_SOCIALE, liquidato in euro 332.489,50. Il giudice contabile ritenne che NOME COGNOME, ricoprendo contemporaneamRAGIONE_SOCIALE la carica di direttore AVV_NOTAIO della RAGIONE_SOCIALE e di presidRAGIONE_SOCIALE del consiglio d’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, aveva causato un danno erariale alla p.a.,
derivante dall’aver preso e (o) omesso decisioni in patRAGIONE_SOCIALE conflitto di interessi.
NOME COGNOME chiese ai propri assicuratori della RAGIONE_SOCIALE civile di essere garantito dagli effetti di tale condanna, e ricevuta risposta negativa convenne in giudizio gli RAGIONE_SOCIALE , al fine di ottenere la corresponsione dell’indennizzo.
II) Il Tribunale di Padova accolse la domanda e condannò gli RAGIONE_SOCIALE aderenti al RAGIONE_SOCIALE , che avevano assunto il rischio di cui ai certificati nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO a pagare 217.000 euro, oltre interessi e rivalutazione dal 29/08/2016, e gli RAGIONE_SOCIALE che avevano assunto il rischio di cui al certificato n. NUMERO_DOCUMENTO al pagamento di 168.000 euro, sempre oltre interessi e rivalutazione dal 29/08/2016, nonché i detti RAGIONE_SOCIALE tutti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 47.501,54.
III) Gli RAGIONE_SOCIALE impugnarono la sRAGIONE_SOCIALEnza con due distinti atti di appello, uno per le polizze NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e 1519658 e l’altro per la polizza NUMERO_CARTA.
NOME COGNOME si costituì in entrambe le cause d’appello , che vennero successivamRAGIONE_SOCIALE riunite.
La Corte d’appello di Venezia, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 77 del 16/01/2023, ha accolto l’impugnazione e ha rigettato le domande di NOME COGNOME nei confronti di tutti gli RAGIONE_SOCIALE originariamRAGIONE_SOCIALE convenuti, gravandolo RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
IV) NOME COGNOME ha impugnato per cassazione la sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte d’appello di Venezia, con atto affidato a dieci motivi.
Risponde con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, con riferimento alla polizza n. 1553667, in quanto dopo la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello le parti raggiunsero una transazione relativamRAGIONE_SOCIALE ad alcuni contratti di assicurazione ossia quelli di cui ai nn. 1380444, 1461864 e 1519658, riconducibili, come sopra già scritto, al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, l’ RAGIONE_SOCIALE, e gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘s che hanno assunto il rischio dei certificati nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO. Sono rimasti intimati.
All’udienza pubblica del 30/12/2025 la causa, previo deposito RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE memorie di entrambe le parti è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le ragioni della decisione, partitamRAGIONE_SOCIALE esposte in relazione a ciascun motivo di ricorso, sono le seguenti.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c., nonché del principio indennitario, con riferimento all’estensione della copertura assicurativa per la RAGIONE_SOCIALE erariale e all’ammissibilità di una copertura volta a tenere in denne il COGNOME di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Deduce il ricorrRAGIONE_SOCIALE che:
egli fu condannato a risarcire un danno, non a restituire un indebito;
coprendo la polizza la RAGIONE_SOCIALE civile dell’assicurato per ‘ perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione ‘, tale ampia previsione doveva ritenersi inclusiva del danno che egli fu in concreto condannato a risarcire;
ergo , il giudizio con cui la Corte d’appello ha rigettato la sua domanda invocando il principio indennitario (ovvero il principio per cui il contratto di assicurazione contro i danni può avere solo lo scopo de damno vitando , non de lucro captando ) fu giuridicamRAGIONE_SOCIALE erroneo, perché arricchimento non può esservi se l’assicurato pretende di essere tenuto indenne dalle conseguenze di un danno causato a terzi.
Aggiunge ad abundantiam che anche l’RAGIONE_SOCIALE, ai fini fiscali, ha qualificato l’importo da lui versato all’erario come ‘risarcimento’ e non come ‘restituzione di indebito’, negandone perciò la detraibilità dal reddito imponibile
1.1. Il motivo è infondato.
NOME COGNOME fu condannato dal giudice contabile a risarcire un danno consistito nell’avere erogato una prestazione lavorativa in favore della RAGIONE_SOCIALE per quantità e qualità’ a quella dovuta, a causa dell’assunzione del doppio incarico.
La ratio decidendi sottesa dalla decisione contabile appare a questa Corte inequivoca: sottrarre tempo al lavoro principale per svolgerne un secondo costituisce un pregiudizio per il datore di lavoro, il quale a fronte del compenso pagato riceve una prestazione lavorativa ridotta.
La Corte territoriale ha esattamRAGIONE_SOCIALE còlto questo aspetto, e ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse subìto un danno patrimoniale pari all’eccedenza dello stipendio versato ad NOME COGNOME rispetto al suo effettivo impegno lavorativo, necessariamRAGIONE_SOCIALE ridotto in considerazione del contemporaneo incarico presso la RAGIONE_SOCIALE.
Ora, se in un rapporto sinallagmatico taluno paga il dovuto per ricevere in cambio meno del dovuto, non si dirà che è stato pagato un indebito, ma che vi è stato inadempimento di uno degli obbligati. E la conseguenza dell’inadempimento è, per l’appunto, il risarcimento del danno (art. 1218 c.c.).
Sicché, al di là RAGIONE_SOCIALE espressioni usate dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ed enfatizzate dalla difesa del ricorrRAGIONE_SOCIALE (‘ risarcire ‘, ‘ restituire ‘), la sostanza della vicenda non cambia: in punto di fatto il giudice di merito ha accertato (con valutazione qui non sindacabile) che la RAGIONE_SOCIALE ha pagato una prestazione che non ha ricevuto, ed
NOME COGNOME – specularmRAGIONE_SOCIALE – ha ricevuto un corrispettivo per una prestazione che non ha reso.
A petto di questa situazione di fatto, obbligare l’assicuratore della RAGIONE_SOCIALE civile a manlevare l’assicurato dalle pretese della RAGIONE_SOCIALE avrebbe l’effetto di garantire all’assicurato la conservazione del corrispettivo ricevuto per un lavoro non svolto.
Il che, a sua volta, significa una cosa sola: che, una volta pagato l’indennizzo da parte dell’assicuratore, l’assicurato verrebbe a trovarsi in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato, se l’inadempimento (e il conseguRAGIONE_SOCIALE danno) non si fosse verificato.
1.2. Il motivo va dunque rigettato in virtù del principio, già affermato da questa Corte in fattispecie analoga, e giustamRAGIONE_SOCIALE richiamato dal Pubblico Ministero RAGIONE_SOCIALE sue conclusioni, secondo cui ‘ l’obbligo di restituire un provento illecito o il frutto d’una attività illegittima non può dirsi un ‘impoverimento’ per l’assicurato, in virtù del millenario principio dolo petis quod mox restiturus est. Nessuno può pretendere di conservare quel che abbia illegittimamRAGIONE_SOCIALE acquistato, e privarsene non costituisce un ‘impoverimento’ in senso giuridico ‘ Pertanto ‘n on ci si può (…) assicurare contro il rischio di perdere un profitto illecito, dal momento che la perdita di un profitto illecito non costituisce un ‘danno’ in senso giuridico » (Cass. n. 21216 del 5/07/2022).
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905, 1917 c.c. e del principio indennitario, nonché degli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e dell’art. 1, l. 20 del 14/01/ 1994, con riferimento all’estensione della copertura assicurativa per la RAGIONE_SOCIALE erariale e all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il COGNOME di quanto questi è stato condannato a pagare in forza della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della
Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto un profilo ulteriore, nonché con riferimento alle condizioni alle quali a tutto voler concedere un risarcimento del danno può assumere una pseudovalenza restitutoria, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo contesta , in particolare, che la Corte d’appello non abbia proceduto a verificare, laddove aveva rigettato la domanda di indennizzo: a) che la prestazione lavorativa del NOME fosse, in tutto o in parte, mancata; b) che la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro avesse chiesto di calcolare il valore del suo interesse leso sulla base della differenza di valore tra la prestazione da fornire e l’utilità effettivamRAGIONE_SOCIALE ricevuta; c) che il contratto di lavoro del NOME fosse stato concluso a valori di mercato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Lo stabilire se taluno abbia o non abbia lavorato il tempo dovuto o promesso, così come lo stabilire con quale criterio sia stato determinato il suoi compenso, sono altrettanti accertamenti di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE ritenuto di desumere la prova dell’una e dell’altra RAGIONE_SOCIALE suddette circostanze dalla decisione del giudice contabile, il che ovviamRAGIONE_SOCIALE gli era consentito alla luce del principio per cui le sRAGIONE_SOCIALEnze pronunciate in altri giudizi, ivi comprese quelle pronunciate da giudici appartenenti a differenti plessi giurisdizionali, costituiscono prove atipiche liberamRAGIONE_SOCIALE utilizzabili dal giudice civile ( ex multis , da ultimo, Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957).
3. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c., nonché del principio indennitario, e degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., con riferimento all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il COGNOME di quanto questi è stato
condannato a pagare in forza della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto il profilo della corretta lettura e interpretazione della menzionata sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo si incentra sull’errata interpretazione, da parte della Corte d’appello di Venezia, della sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte dei Conti n. 407/2014/A poiché la Corte territoriale non aveva applicato correttamRAGIONE_SOCIALE i criter i di cui all’art. 12 preleggi e aveva mancato di riscontrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al secondo motivo di ricorso.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Come già detto ( supra , § 1.1), la qualificazione della condanna inflitta dal giudice contabile ad NOME COGNOME in termini di ‘restituzione’ o ‘risarcimento’ è irrilevante sul piano del diritto assicurativo. Nell’uno come nell’altro caso, infatti, il contratto di assicurazione mai potrebbe avere l’effetto ultimo di garantire all’assicurato il prezzo, il profitto od il prodotto di un’attività contra ius .
Pertanto, quale che fosse l’interpretazione che volesse recepirsi della sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna pronunciata dal giudice contabile, nessuna di esse potrebbe condurre all’esito invocato dal ricorrRAGIONE_SOCIALE.
Quarto motivo: nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa motivazione, mancando una reale motivazione o comunque una motivazione non totalmRAGIONE_SOCIALE illogica e assurda rispetto alla natura restitutoria della condanna risarcitoria inflitta al COGNOME, in r elazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo si incentra sulla illogicità e contraddittorietà della sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte d’appello a prescindere dagli esiti del giudizio
erariale, con conseguRAGIONE_SOCIALE nullità della stessa per mancanza assoluta di idonea motivazione.
4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la motivazione adottata dalla Corte territoriale è ampiamRAGIONE_SOCIALE superiore al cd. minimo costituzionale (Sez. U, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 8053 del 7/04/2014; Cass. n. 21257 del 8/10/2014) in modo tale che ne risulta esclusa la radicale omissione della motivazione e il vizio di insufficienza e (o) contraddittorietà della motivazione, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche, intervenute nell’anno 2012, del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. a opera del l’art. 54 del d.l. n. 83 del 22/062012, conv. in l. n. 134 del 7/08/2012, non è più utilmRAGIONE_SOCIALE proponibile.
Quinto motivo: omesso esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia e oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al portato complessivo della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo afferma che la Corte territoriale non avrebbe considerato «moltissimi passaggi salienti della pronuncia» della Corte dei Conti e segnatamRAGIONE_SOCIALE quelli in cui si faceva soprattutto questione della qualità dell’apporto lavorativo di NOME COGNOME con riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al direttore AVV_NOTAIO.
5.1. Il motivo è inammissibile: il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. è relativo a un evento in senso storico -naturalistico (da ultimo: Cass. n. 13024 del 26/04/2022) e non può con esso censurarsi surrettiziamRAGIONE_SOCIALE l’interpretazione data dal giudice di merito a un provvedimento di altro giudice che ha oramai, secondo l’ordinamento del plesso giurisdizionale amministrativo contabile, acquisito autorità di giudicato.
6. Sesto motivo: nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., per totale travisamento della prova, avendo la Corte d’ appello erroneamRAGIONE_SOCIALE percepito e comunque travisato la prova, oggetto di discussione in giudizio e decisiva per il suo esito, costituita dalla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, in relazione all’art. 3 60, n. 4, c.p.c. Il motivo censura la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello per avere travisato il contenuto della sRAGIONE_SOCIALEnza del giudice erariale costituRAGIONE_SOCIALE prova della natura risarcitoria della condanna inflitta al NOME.
6.1. Il motivo è inammissibile.
La censura di cui al combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere utilmRAGIONE_SOCIALE dedotta per contrastare valutazioni fattuali e probatorie del giudice di merito a condizione che non si tratti di mera contrapposizione, come nella specie, di una determinata interpretazione a quella giudiziale, dovendosi comunque escludere la sindacabilità della valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove del giudice di merito laddove questa sia una RAGIONE_SOCIALE possibili valutazioni, ossia non sia del tutto implausibile, il che non è dato riscontrare nel caso in scrutinio. E’, inoltre, opportuno ribadire che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamRAGIONE_SOCIALE o implicitamRAGIONE_SOCIALE la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (quale espressione di un orientamento oramai consolidato si veda Cass. n. 26769 del 23/10/2018).
Settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1905 e 1917 c.c. e del principio indennitario, nonché degli artt. 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., così come degli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e dell’art. 1, l egge n. 20 del 14/01/ 1994, con riferimento all’ammissibilità di una copertura volta a tenere indenne il COGNOME di quanto questi era stato condannato a pagare in forza della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, sotto il profilo della corretta qualificazione -nel silenzio e/o nella contraddittorietà della menzionata sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti -dell’obbligazione risarcitoria del COGNOME, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla sRAGIONE_SOCIALEnza di condanna del giudice erariale affermando che il detto provvedimento giurisdizionale non attribuiva valenza risarcitoria alla condanna.
7.1. Il motivo è infondato, per le stesse ragioni già esposte in relazione ai motivi primo e secondo, rispetto ai quali il settimo motivo di ricorso contiene, in più, soltanto un riferimento all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» che nulla aggiunge al compendio censorio già delineato nel primo e nel secondo motivo e che è già stato ritenuto infondato nella parte di questa motivazione dedicata ai detti motivi.
Ottavo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., anche con riferimento agli artt. 1905 e 1917 c.c. e al principio indennitario, nonché agli artt. 1218, 1223, 1453, 2033 ss., 2041 e 2056 c.c. e all’art. 1, l. 20/1994, così come alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 407/2014/A della Prima Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte
dei Conti, per avere la Corte d’Appello errato a interpretare la e a intendere la portata della -copertura assicurativa di cui alla polizza n. 1553667 per cui è causa, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo reitera le censure di cui ai precedenti motivi «anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE regole interpretative dei contratti» di cui agli artt. 1362 -1367 c.c.
8.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi primo, secondo, terzo e settimo.
In ogni caso – lo si rileva ad abundantiam esso sarebbe inammissibile in quanto si pone quale mera contrapposizione, mediante la prospettazione di una diversa interpretazione del provvedimento di condanna del giudice erariale e non in termini di critica articolata e ragionata, fermo restando che l’ interpretazione resa dal giudice di merito è vincolata al limite del rispetto della non manifesta implausibilità, limite che, come già evidenziato, non risulta superato nella specie. Il motivo è, inoltre, carRAGIONE_SOCIALE di specificità non specificando, in particolare, quali tra gli artt. 1362 e segg. c.c. sarebbero stati violati da parte della Corte d’appello di Venezia.
Nono motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1917, comma 3, c.c., con riferimento alla copertura assicurativa RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative ai giudizi erariali sostenute dal COGNOME, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo afferma che le spese di lite sostenute per i giudizi contabili rientrano nella copertura assicurativa offerta dalla polizza dovendo le spese di lite essere indennizzate dall’assicuratore secondo una prognosi ex ante circa la convenienza della costituzione in un giudizio volto a ottenere il risarcimento del danno e non in base alla circostanza che il giudizio si fosse chiuso con una condanna risarcitoria.
9.1. Il motivo è infondato: caduto il presupposto della giustificatezza della pretesa all’indennizzo cade anche il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite. In concreto: esclusa l’operatività della polizza, in quanto non vi è diritto all’indennizzo , cade anche qualsivoglia diritto del COGNOME a ottenere dall’assicuratore il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali sostenute per difendersi nel giudizio (nel caso di specie dinanzi al giudice contabile) che ha dato luogo alla condanna restitutoria di quanto indebitamRAGIONE_SOCIALE percepito a titolo retributivo.
Decimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento alla ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo chiede l’applicazione del compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di appello e nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, anche di quelle della fase di legittimità.
10.1. Il motivo è inammissibile in quanto il principio di soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., è stato correttamRAGIONE_SOCIALE applicato dalla Corte d’appello e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziale è un potere discrezionale del giudice di merito che deve motivare espressamRAGIONE_SOCIALE, in modo specifico e stringRAGIONE_SOCIALE, solo qualora ritenga di accordarla, mentre è, viceversa, svincolato da ll’ obbligo di motivazione qualora non ritenga che sussistano ragioni per disporla (Cass. n. 26912 del 26/11/2020).
Con riferimento alla parte di motivo relativa alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite relative al giudizio di cassazione si tratta di un richiesta di un esito sperato sulla base di una supposta novità della questione trattata, ma sul punto non può concordarsi con l’individuazione del detto presupposto per la compensazione, stante il richiamato precedRAGIONE_SOCIALE (nella parte di questa motivazione dedicata al primo e al secondo motivo) di questa Corte.
11. Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrRAGIONE_SOCIALE e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, come da dispositivo.
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE e in favore del competRAGIONE_SOCIALE Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 30/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME