Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 20256 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 21673/2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali adesivi –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimati –
E
Sul ricorso iscritto al n.r.g. 21854-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali adesivi contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
– intimati –
avverso la sentenza n. 75/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DEI CONTI – Sezione II giurisdizionale centrale d’appello -ROMA, depositata il 27/03/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte, previa loro riunione, dichiari inammissibili o comunque infondati entrambi i ricorsi, con le conseguenze di legge .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.- Con atto di citazione del 14.6.2018 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti per la Liguria conveniva in giudizio gli odierni ricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (proc. r.g.n. 21673/2023), l’odierno ricorrente COGNOME NOME (proc. r.g.n. 21854/2023) nonché i ricorrenti incidentali in entrambi i ricorsi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, unitamente ad altre parti per il risarcimento in solido del danno erariale ‘indiretto’ causato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in qualità di pubblici dipendenti, e in particolare di ufficiali di Polizia di Stato, in seguito a quanto accaduto a Genova presso la scuola ‘A. Diaz’ nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 in occasione del vertice di Capi di Stato cd ‘G8’.
Per quanto rileva nel presente giudizio, il Procuratore regionale, in seguito alla conclusione del processo penale svoltosi nei loro confronti, contestava ai convenuti la voce di danno erariale patrimoniale in ragione RAGIONE_SOCIALEe somme versate dal RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa condanna in solido con gli imputati quale responsabile civile, per provvisionali e spese legali in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili, comprese le spese per spese legali anticipate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il gratuito patrocinio RAGIONE_SOCIALEe parti lese.
Nel costituirsi in giudizio i ricorrenti deducevano diversi profili di rito e di merito volti a far valere il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda erariale contenuta nell’atto di citazione. Sollevavano tutti in particolare, per quel che interessa in questa sede, apposita eccezione di difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in favore del giudice ordinario, deducendo che la domanda proposta andava ascritta ad azione
civilistica di regresso tra coobbligati in solido; sollevavano inoltre eccezione di prescrizione in quanto sostenevano che, trattandosi di danno c.d. indiretto, il relativo termine doveva dirsi decorso per tutte le voci di danno relative ai pagamenti effettuati da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) a favore dei terzi in data antecedentemente al maggio 2012, vale a dire oltre il quinquennio dalla notificazione ai convenuti RAGIONE_SOCIALE‘invito a dedurre intervenuta nel maggio del 2017.
Con sentenza n. 41/2019, la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, respingeva tutte le eccezioni e condannava i ricorrenti, in solido con altri convenuti, al risarcimento del danno erariale indiretto per tutte le voci pro quota (capi 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado) come richiesto dalla Procura Regionale Contabile.
1.2.- Avverso questa decisione, gli odierni ricorrenti proponevano appello insistendo sulla eccezione di difetto di giurisdizione e sull’eccezione di prescrizione.
Quindi, in relazione alla pretesa concernente somme corrisposte per le spese legali assolte mediante il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, le difese eccepivano l’intervenuta prescrizione per tutti i pagamenti anticipati dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto da questo liquidati prima del maggio 2012, con la sola eccezione di una esigua parte di pagamenti, da loro indicati, in quanto effettuati successivamente a tale data.
Con sentenza n. 75/2023, la Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, per quanto ancora di interesse, ha respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice contabile ed ha affermato «… Non appare, pertanto, un fuor d’opera rimarcare che tale tipologia di responsabilità deriva direttamente dall’art. 28 Cost., alla cui stregua ‘I funzionari e i
dipendenti RAGIONE_SOCIALEo Stato e RAGIONE_SOCIALE enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, RAGIONE_SOCIALE atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici’. Ne consegue che, qualora l’ente di appartenenza risulti soccombente nel giudizio promosso dal terzo danneggiato (ovvero riconosca come fondata la sua pretesa risarcitoria in via transattiva) e alla soccombenza consegua il ristoro effettivo RAGIONE_SOCIALEa lesione subita, il p.m. contabile sia legittimato ad agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile, al fine di traslare sullo stesso il peso economico RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose riconducibili alla sua condotta. In tal modo il giudice contabile è chiamato a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose per l’erario, ed è insito nella struttura stessa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità in esame, che l’amministrazione di appartenenza sia considerata il soggetto danneggiante nelle sedi (penale, civile o amministrativa) in cui è convenuta in giudizio dal terzo, mentre risulti soggetto danneggiato nel giudizio contabile, che è teleologicamente finalizzato al ripristino RAGIONE_SOCIALE equilibri di bilancio e al recupero RAGIONE_SOCIALEe somme che l’ente pubblico ha dovuto versare per effetto di una condotta dolosa o gravemente colposa del proprio dipendente, funzionario o amministratore… Il sistema introdotto dall’art. 28 Cost. e la previsione in esso contenuta di una ‘garanzia patrimoniale rafforzata’ a favore del cittadino danneggiato, non sono idonei a snaturare l’azione di responsabilità amministrativa né a renderla sovrapponibile all’azione di regresso, di matrice civilistica, fungendo, piuttosto, da strumento per ‘squarciare il velo’ e traslare sull’unico vero autore RAGIONE_SOCIALE‘illecito le conseguenze dannose patite dall’amministrazione per effetto di comportamenti dei propri dipendenti lesivi di diritti del cittadino.» (fol.76/78 RAGIONE_SOCIALEa sent.).
La Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti ha, poi, ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione proposta dagli altri appellanti ed ha riformato in parte la pronuncia di primo grado, affermando che « il dies a quo del termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data dei singoli pagamenti, anche per il danno indiretto che ci occupa» (fol. 91 RAGIONE_SOCIALEa sent.). Sulla scorta di questi principi la Sezione di appello RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti ha riconosciuto l’avvenuto decorso del termine di prescrizione per il quasi integrale importo versato dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a titolo di provvisionali e per la parte più cospicua RAGIONE_SOCIALEe somme dal medesimo dicastero versate a titolo di spese di lite (fol. 99-101 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.).
A opposte conclusioni è, invece, pervenuto il giudice contabile di appello (fol.103/112) per quanto concerne la posta di danno corrispondente agli importi pagati alle persone offese dai reati a titolo di gratuito patrocinio.
La Corte dei conti ha osservato che i relativi crediti maturati a favore del RAGIONE_SOCIALE erano stati oggetto di un recupero coattivo a mezzo di cartelle esattoriali, notificate al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ai soggetti che, sulla base RAGIONE_SOCIALEe pronunce penali, sono stati indicati quali coobbligati in solido ed ha rimarcato che la notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle, pervenute tra febbraio e giugno 2017, non era idonea ad interrompere la prescrizione ai fini RAGIONE_SOCIALEa tempestiva azione erariale per il danno provocato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ha, tuttavia, affermato che «si rileva dagli stessi dati documentali che il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si è accollato il debito complessivo corrispondente alle spese per ‘gratuito’ patrocinio da rifondere al RAGIONE_SOCIALE. (…) Gli importi esposti nelle sopra elencate cartelle esattoriali sono stati pagati dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quale coobbligato in solido RAGIONE_SOCIALE odierni appellanti, e riversati al RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, allo stato, risulta ampiamente soddisfatto. Per effetto dei menzionati impegni di spesa e dei relativi ordini di pagamento, il danno erariale contestato in citazione … è traslato in capo all’amministrazione di appartenenza RAGIONE_SOCIALE odierni appellanti, l’unica ad aver subito il peso economico RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale anche in relazione a tale posta di danno, che è divenuta, pertanto, concreta e attuale soltanto a decorrere dal 13 aprile 2017. Le somme, infatti, non sono mai state recuperate presso gli unici, veri debitori, ossia i responsabili RAGIONE_SOCIALEe conseguenze dannose patite dall’amministrazione di pubblica sicurezza (…) Tale esito processuale conferma che il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è l’unico soggetto condannato in sede penale ad aver ottemperato in ‘luogo’ dei coobbligati, avendovi interesse, quale soggetto « tenuto con altri o per altri al pagamento del debito ». In tale ottica, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha maturato il diritto, ex art. 1203, comma 1, n. 3) c.c., a ‘surrogarsi’ nella posizione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, ben potendo far valere la stessa posizione creditoria nei confronti dei propri dipendenti, condebitori in solido. Il credito nei confronti di questi ultimi è, dunque, nato proprio per effetto RAGIONE_SOCIALEa descritta modificazione soggettiva del rapporto, con consequenziale legittimazione del p.m. contabile ad agire per il risarcimento del danno erariale, e tempestività RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda, posto che l’esordio del termine prescrizionale non può che coincidere con il momento in cui «il diritto può essere fatto valere», a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935 c.c.».
2.1.- Avverso la sentenza n.75/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale d’appello, sono stati proposti due ricorsi principali N.R.G. 21673/2023 e N.R.G. 21854/2023.
2.2. – Proc. N.R.G. 21673/2023 – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso con un motivo, illustrato con memoria.
Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti ha resistito, con controricorso, chiedendo di respingere il ricorso in quanto inammissibile e infondato con dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile e con condanna alle spese.
NOME COGNOME ha depositato controricorso con cui chiede la riunione con il separato ricorso da egli proposto personalmente e l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno presentato, a loro volta, controricorso con ricorso incidentale adesivo con due motivi, chiedendone l’accoglimento.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.3. – Proc. N.R.G. 21854/2023) – NOME COGNOME ha proposto ricorso ex art.111 Cost., 362 c.p.c. e 207 c.g.c. con un motivo, illustrato con memoria. Ha chiesto, previa riunione dei ricorsi, di dichiarare il difetto di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti a conoscere la domanda proposta dalla Procura Regionale contabile e la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti ha resistito, con controricorso, chiedendo di respingere il ricorso in quanto inammissibile e infondato con dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile e con condanna alle spese.
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME hanno presentato, a loro volta, controricorso con ricorso incidentale adesivo con due motivi, chiedendone l’accoglimento.
Sono rimasti intimati, nel procedimento 21854, COGNOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.4.- Il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha depositato un’unica requisitoria scritta riferita ad entrambi i procedimenti ed ha chiesto, previa riunione dei ricorsi, di dichiarare inammissibili o comunque infondati i due ricorsi.
È stata disposta la trattazione congiunta dei ricorsi ex art.335 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– La sentenza n. 75/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale d’appello è stata impugnata con due ricorsi principali (R.G. 21673/2023 e R.G. 21854/2023) che vanno riuniti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c., previa conversione del secondo ricorso in ricorso incidentale.
Il secondo ricorso si converte in ricorso incidentale, in quanto nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, salva la possibilità RAGIONE_SOCIALEa conversione del ricorso
comunque presentato in ricorso incidentale – e conseguente riunione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 335 c.p.c. – qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALEe forme del ricorso incidentale, si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass. n. 20054/2013, Cass. n. 33809/2019).
In ciascuno dei ricorsi riuniti i controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, proponendo le analoghe censure.
4.- I ricorsi riuniti vanno respinti, meritando piena condivisione le conformi conclusioni rassegnate dalla Procura Generale RAGIONE_SOCIALEa Cassazione.
5.Vanno esaminati con priorità logico-giuridica e congiuntamente l’unico motivo del ricorso RG 21854/2023 e il primo motivo di ciascuno dei ricorsi incidentali, svolti da COGNOME ed altri, che espongono censure sovrapponibili.
5.1. -Nel ricorso riunito RG 21854/2023 con l’unico motivo, illustrato con memoria, viene dedotto l’«Erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di difetto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice contabile in favore RAGIONE_SOCIALE‘a.g.o.- riproposizione- sua fondatezza- violazione RAGIONE_SOCIALE artt.1299 c.c. e 22 d.p.r. 3/1957». Viene riproposta l’eccezione, già sollevata e ribadita nei due gradi dinanzi al giudice contabile, di difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di condanna qualificata a titolo risarcitorio di danno patrimoniale indiretto trattandosi invece, secondo il ricorrente, di azione di regresso che ha presupposti non solo difformi ma anzi confliggenti con quella di danno erariale.
Il ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice contabile sostenendo che quando più parti siano condannate in solido a risarcirne un’altra (come statuisce la sentenza del Giudice penale
in relazione alle statuizioni civili di condanna del RAGIONE_SOCIALE e dei suoi impiegati al risarcimento del danno ed al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese), una volta che vi sia l’adempimento da parte di uno di essi, ogni pretesa che attenga il diritto ad esser tenuti indenni di tale esborso (non rileva in questo contesto se integralmente o pro quota) costituisce azione giudiziaria che trova il suo unico ed esclusivo alveo nell’istituto del regresso determinato e legittimato dall’adempimento per l’intero di un’obbligazione solidale, che non può svilupparsi in una domanda da fatto illecito che abbia ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma in questione.
5.2.- I controricorrenti COGNOME e altri nel primo motivo del ricorso incidentale nel ricorso principale RG 21673/2023 hanno denunciato: «Erroneo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di difetto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice contabile in favore RAGIONE_SOCIALE‘a.g.o. -riproposizione e sua fondatezza – violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1299 c.c e 22 d.p.r. 3/1957»; viene rinnovata l’eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alla attribuita, ma ab initio contestata, giurisdizione alla Corte dei Conti RAGIONE_SOCIALEa potestas decidendi sulla domanda introduttiva del giudizio formulata dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti RAGIONE_SOCIALEa Liguria, in favore del giudice ordinario e si chiede l’annullamento in integrum RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
I ricorrenti incidentali deducono che la domanda introdotta con l’atto di citazione ha come petitum sostanziale e come anche sua formale enunciazione in punto di causa petendi la pretesa del RAGIONE_SOCIALE di essere tenuto indenne dai propri dipendenti di una somma versata in veste di co-obbligato in favore di una terza parte, danneggiata, e sostengono che la causa petendi è riferita al diritto di regresso e non avrebbe contenuto risarcitorio; sostengono che la giurisdizione è solo del giudice ordinario e non del giudice contabile perché la fonte RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria (e dunque l’insorgere RAGIONE_SOCIALEa obbligazione in tesi sussistente in capo al coobbligato) è l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa obbligazione e non mai un fatto
illecito o, comunque, una condotta contra legem , e non rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe domande risarcitorie.
5.3.- Analoga censura sovrapponibile è svolta con il primo motivo del ricorso incidentale proposto nel ricorso RG 21854/2023, dai medesimi controricorrenti COGNOME ed altri.
5.4.- I motivi, nella sostanza, ripropongono l’eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo all’intero giudizio, sostenendo che la domanda formulata dalla Procura contabile sviluppava la richiesta di traslare l’onere economico da un co-obbligato su un altro coobbligato e che tale fattispecie non rientrerebbe nell’alveo RAGIONE_SOCIALEe domande risarcitorie riguardando i rapporti tra coobbligati regolati dall’azione civilistica di regresso. In sostanza si nega la giurisdizione del giudice contabile in favore di quella del giudice ordinario, perché la controversia riguarderebbe un’azione civilistica di regresso.
6.- Tale doglianza si rivela infondata.
6.1.- Questa Sezioni Unite, in un ampio contesto ricostruttivo, hanno già avuto modo di affermare (Cass. Sez. U. n. 2370/2023) che la responsabilità amministrativo-contabile è la responsabilità patrimoniale in cui incorrono i pubblici funzionari che, in presenza di un rapporto di impiego, per inosservanza dolosa o colposa RAGIONE_SOCIALE obblighi di servizio, abbiano causato un danno economico alla pubblica amministrazione.
Essa costituisce parte integrante di un sistema volto ad ottenere dai funzionari pubblici comportamenti coerenti con il buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. Ed infatti, l’azione intrapresa dal Procuratore contabile dinanzi alla Corte di conti per danni erariali, e il relativo accertamento sull’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, è indirizzato a tutelare l’interesse generale al buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A. ed al corretto impiego RAGIONE_SOCIALEe risorse pubbliche, dunque con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria ( ex multis , cfr . Cass. Sez. U. n.8818/2025).
L’illecito erariale si connota per la ‘combinazione di elementi restitutori e di deterrenza’ (Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1998), e queste Sezioni Unite hanno posto in evidenza che l’evoluzione del sistema è frutto anche RAGIONE_SOCIALE‘elaborazione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, di figure di responsabilità amministrativa in cui il nesso tra il pregiudizio e le casse erariali è meno immediato che nelle ipotesi tradizionali, dandosi rilievo alla lesione di interessi pubblici generali riferibili indistintamente alla collettività amministrata.
Nella sua struttura essenziale e tradizionale, la sfera RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa risulta perimetrata a quelle fattispecie in cui il danno, quale diretta o indiretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘atto o del comportamento del pubblico dipendente, si materializza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all’amministrazione. La giurisprudenza contabile ha progressivamente ampliato la nozione di danno pubblico, sino a ricomprendervi la compromissione di interessi pubblici di carattere generale connessi all’equilibrio economico e finanziario RAGIONE_SOCIALEo Stato.
6.2.- La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente, non differisce strutturalmente dall’ordinaria responsabilità civile (art. 2043 c.c.), se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla P.A. da rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico e assimilati) e per la causazione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni.
Di talché, queste Sezioni Unite, con principio consolidato, hanno affermato (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. n.9988/2023) che l’azione di responsabilità per danno erariale e quella civilistica che possono promuovere le amministrazioni interessate (a prescindere dalla responsabilità penale del soggetto danneggiante) restano
reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico generale, al buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A. e al corretto impiego RAGIONE_SOCIALEe risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione RAGIONE_SOCIALE‘interesse particolare RAGIONE_SOCIALEa singola amministrazione attrice.
6.3.- Tale responsabilità trova la sua unitaria e fondamentale disciplina nella L. 14 gennaio 1994, n. 20, come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639. In base ad essa ‘la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito RAGIONE_SOCIALEe scelte discrezionali’.
Detta responsabilità si configura non solo a fronte di danni diretti subiti dall’amministrazione, ma anche quando il danno sia stato subito indirettamente dall’amministrazione chiamata innanzi al giudice, ordinario o amministrativo, a risarcire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 Cost., il terzo danneggiato.
6.4.- Giova ricordare che, avendo riguardo ai fatti integranti illecito penale, è stato precisato che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato RAGIONE_SOCIALEe proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle RAGIONE_SOCIALEa amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo RAGIONE_SOCIALEa condotta, senza
l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass. Sez. U. n. 13246/2019).
6.5.- In quest’ambito si colloca la figura di responsabilità contabile -amministrativa che viene in rilievo nella presente vicenda e cioè il danno per l’esborso RAGIONE_SOCIALEe somme che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è stato condannato in sede penale a pagare ed ha corrisposto a titolo di provvisionale e per le spese legali sostenute per le parti civili costituite, quale coobbligato con pubblici dipendenti gli autori RAGIONE_SOCIALEe condotte incriminate.
6.6.- Priva di fondamento, si appalesa la tesi dei ricorrenti tutti, secondo i quali, nella specie, sussisterebbe la giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella contabile perché la controversia riguarderebbe l’azione civile di regresso.
Invero, l’azione di regresso (art. 1299 c.c.) ha il proprio fondamento nel principio per cui tra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, di guisa che nei rapporti RAGIONE_SOCIALE tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo RAGIONE_SOCIALEa solidarietà, imposta a garanzia e nell’interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio RAGIONE_SOCIALEa parzialità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione (Cass. n. 27323/2023): la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti RAGIONE_SOCIALE tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali (Cass. n. 542/2020).
Tali principi civilistici, tuttavia, non soccorrono nel caso di specie perché, come condivisibilmente, affermato dalla Corte dei conti, nella vicenda oggi in esame si discute di un’azione risarcitoria intrapresa dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti – tanto è vero che l’RAGIONE_SOCIALE non è in giudizio – la cui causa petendi è costituita
dall’attività illecita RAGIONE_SOCIALE odierni ricorrenti pubblici dipendenti che ha determinato la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel giudizio penale col danno erariale derivatone ed il petitum è costituito dalla richiesta di risarcimento di tale danno, corrispondente alle somme che l’RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna in sede penale intervenuta anche nei suoi confronti quale responsabile civile, e non si discute affatto di ripartizione interna RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, e quindi di regresso, tra coobbligati.
6.7.- L’azione di danno erariale intentata nei confronti RAGIONE_SOCIALE attuali ricorrenti si fonda sul petitum sostanziale del risarcimento del danno erariale causato all’RAGIONE_SOCIALE dai pubblici dipendenti, e in particolare da ufficiali di Polizia di Stato per i fatti del luglio 2001, in ragione RAGIONE_SOCIALEa diminuzione patrimoniale subita dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa condanna quale responsabile civile e RAGIONE_SOCIALEa effettiva e concreta corresponsione RAGIONE_SOCIALE importi a titolo di provvisionale e per le spese legali sostenute per le parti civili costituite, quale coobbligata a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite poste in essere dai suoi dipendenti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa pubblica funzione, secondo un principio di solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e che risulta ininfluente nel giudizio risarcitorio per danno erariale nei confronti del pubblico dipendente.
Sicché, trova anzitutto rilievo, in coerenza con l’azione esercitata dal Procuratore contabile, una causa petendi di natura risarcitoria, in quanto l’azione è rivolta contro coloro che, quali autori RAGIONE_SOCIALE‘illecito penale, hanno dato luogo all’esborso ritenuto indebito da parte del soggetto pubblico con relativo danno patrimoniale.
Gli accertamenti compiuti dal giudice contabile si sono svolti nell’esercizio e nell’ambito di tale attribuzione, avendo la Corte dei conti verificato la sussistenza in concreto RAGIONE_SOCIALE elementi sostanziali RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa prospettata dal requirente.
6.8.- Sussiste, dunque, la giurisdizione contabile, in quanto, come si è già anticipato, essa si radica nella deduzione di una azione risarcitoria ex art.2043 c.c. per danno erariale il cui contenuto non attiene ai rapporti RAGIONE_SOCIALE di regresso tra coobbligati.
7.- Vanno, quindi, esaminati congiuntamente, l’unico motivo del ricorso R.G. 21673/2023 e il secondo motivo di ciascuno dei due ricorsi incidentali svolti nei procedimenti R.G. 21673/2023 e R.G. 21854/2023 da COGNOME ed altri, che svolgono censure sovrapponibili. I motivi riguardano la condanna pronunciata in relazione alla posta di danno – dedotta in citazione – corrispondente agli importi pagati per l’assistenza legale fruita dalle parti civili nel processo penale accedendo all’istituto del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (cd. gratuito patrocinio).
7.1.Nel ricorso principale RG 21673/2023 proposto da COGNOME ed altri, l’unico motivo, illustrato con memoria, denuncia il «Difetto di giurisdizione sorto in corso di causa e contestuale eccesso di potere giurisdizionale ex artt. 111, comma 8, Cost., 207 d.lgs. n. 174/2016 e 362 c.p.c.».
La censura concerne la statuizione con cui la Corte dei conti di appello, dopo avere affermato che il dies a quo del termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data dei singoli pagamenti anche per il danno indiretto, ha escluso – a differenza di quanto stabilito per altre voci di danno erariale – che fosse intervenuta la prescrizione per le poste di danno erariale indiretto richieste in relazione agli importi corrisposti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con decreti di pagamento in data 13 aprile 2017 per le attività difensive RAGIONE_SOCIALEe parti civili svolte previa ammissione al patrocinio RAGIONE_SOCIALEo Stato, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di condanna emessa nei suoi confronti quale responsabile civile in solido con i dipendenti condannati.
Secondo i ricorrenti, il giudice contabile di appello si sarebbe apparentemente limitato a respingere l’eccezione di prescrizione relativamente alla voce di danno erariale concernente gli importi pagati dal RAGIONE_SOCIALE ai difensori RAGIONE_SOCIALEe persone offese dai reati, ma nei fatti avrebbe trasformato, in parte qua e in corso di causa, l’azione RAGIONE_SOCIALEa Procura contabile per il danno erariale conseguente al pagamento effettuato dal RAGIONE_SOCIALE in un’azione civile di regresso esercitabile direttamente da parte di uno dei coobbligati in solido, e cioè il RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri coobbligati in solido.
Ne deducono, sotto un primo profilo, che la Corte dei conti, in tal modo avrebbe pronunciato in ‘difetto di giurisdizione’ sorto in corso di causa perché l’azione civilistica di regresso avrebbe dovuto essere esercitata direttamente dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dinanzi al giudice civile, in presenza dei presupposti; sostengono che ciò ha comportato un violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione sopravvenuta con sconfinamento dal perimetro RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile e contestuale eccesso di potere giurisdizionale.
Denunciano, sotto un secondo profilo, che il Giudice di secondo grado ha contestualmente violato i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, invadendo la sfera del legislatore, per aver creato le disposizioni processuali che – non previste dalla legge – gli hanno consentito di auto-attribuirsi la giurisdizione per una tipologia di azione che il legislatore non indica fra quelle conoscibili dal Giudice contabile (azione di regresso di uno dei coobbligati in solido).
Il risultato RAGIONE_SOCIALE‘attività di manipolazione posta in essere dalla Sezione Seconda di appello RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti- secondo i ricorrenti – non avrebbe traslato il danno dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma sostituito l’azione mediante la quale può e deve farsi valere il relativo titolo innanzi al giudice competente da parte del soggetto danneggiato, con effetto affatto neutro per i
ricorrenti; contestano anche l’individuazione del nuovo preteso termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, dalla data dei pagamenti disposti dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non da quella anteriore RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento emesse su richiesta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
7.2.- Con il secondo motivo dei ricorsi incidentali ai ricorsi RG 21673/23 e RG 21854/23 si denuncia «Difetto di giurisdizione sorto in corso di causa e contestuale eccesso di potere giurisdizionale ex artt. 111, comma 8, cost., 207 d.lgs. n. 174/2016 e 362 c.p.c.». I ricorrenti deducono, analogamente a quanto denunciato con il motivo del ricorso principale prima sintetizzato, che il giudice contabile di secondo grado, nel respingere la relativa eccezione di prescrizione, ha trasformato, in parte qua e in corso di causa, l’azione proposta dalla Procura contabile per far valere le responsabilità erariali dei convenuti in un’azione civile di regresso di uno dei coobbligati in solido (il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) oggetto di potenziale cognizione da parte del giudice civile in presenza dei presupposti per il relativo esperimento.
I ricorrenti sostengono che ciò ha comportato il denunciato sconfinamento dal perimetro RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile e il contestuale eccesso di potere giurisdizionale. Assumono che il Giudice di secondo grado ha violato contestualmente i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione invadendo la sfera del legislatore, nel momento in cui ha individuato disposizioni processuali non previste dalla legge, auto-attribuendosi la giurisdizione per una tipologia di azione (il regresso di uno dei coobbligati in solido) che rientra nella giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘AGO.
Deducono che non è quindi affatto neutro per gli odierni ricorrenti che sia avvenuta una sostituzione del soggetto danneggiato, posto che, per il caso che ne occupa, dietro alla medesima vi è in realtà una diversa e alternativa modalità di sottoposizione di una
determinata domanda innanzi al giudice dotato di cognizione giurisdizionale secondo le conferenti regole.
Parimenti, contestano come artificiosa l’indicazione di un preteso nuovo decorso del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c.
7.3.- In sintesi, i ricorrenti tutti sostengono che la Sezione di appello RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata in relazione alle spese di gratuito patrocinio a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nel ritenere che il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva maturato il diritto, ex art. 1203, comma 1, n. 3) c.c., a ‘surrogarsi’ nella posizione RAGIONE_SOCIALEa creditrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, avrebbe: trasformato in parte qua e in corso di causa l’azione per danno erariale RAGIONE_SOCIALEa Procura in un’azione di regresso esercitabile direttamente da uno dei coobbligati in solido; pronunciato in difetto di giurisdizione ed ecceduto dai limiti del potere giurisdizionale, perché questa azione non avrebbe potuto essere oggetto RAGIONE_SOCIALEa cognizione del giudice contabile, residuando tutt’al più e in ipotesi una potenziale espressione di potestà giurisdizionale da parte del giudice civile; violato i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, invadendo la sfera del legislatore, per aver enucleato una inedita disposizione legislativa; modificato la individuazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE danneggiata e la individuazione del termine prescrizionale.
8. – I motivi in esame vanno disattesi.
8.1.- Va premesso che il ricorso per cassazione contro la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale (Cass. Sez. U. n. 19085/2020).
8.2.- Tanto premesso, va osservato che la Corte dei conti non ha enucleato alcuna inedita disposizione legislativa, ma si è limitata ad un’attività ermeneutica tessendo il rapporto fra realtà concreta e complessivo formante normativo. In sostanza, ha meramente svolto, nei limiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, un’opera di ricostruzione del fatto posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria e di sussunzione, frutto di un uso dei poteri di rinvenimento RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro RAGIONE_SOCIALEe norme, conforme ai principi prima ricordati, senza che ricorra né il difetto di giurisdizione, né l’eccesso di potere giurisdizionale, né la violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione. Il giudice contabile muovendo dal dato normativo e fattuale, ha proceduto ad una normale operazione di ermeneutica normativa: tale essendo quella mediante la quale il giudicante estrae la voluntas legis , oltre che dal dato letterale RAGIONE_SOCIALEe singole disposizioni, anche dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela (Cass. Sez. U. n. 28021/2022).
Invero, la Corte dei conti si è mantenuta nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione e, sulla scorta dei fatti portati alla sua attenzione e documentalmente dimostrati e RAGIONE_SOCIALE orientamenti maturati, ha ricostruito il danno erariale indiretto dedotto in relazione alle somme corrisposte a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al gratuito patrocinio RAGIONE_SOCIALEe parti civili del processo penale di cui si è detto ed alla liquidazione e corresponsione dei compensi ai difensori, in termini parzialmente diversi da quelli prospettati dalla Procura contabile senza tuttavia mutare l’azione proposta – come erroneamente hanno sostenuto i ricorrenti- attraverso una attività di interpretazione circoscritta nei limiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sua giurisdizione.
8.3.- Il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è stato istituito per assicurare la difesa legale alle persone non abbienti ex art.74 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di RAGIONE_SOCIALE) e l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del T.U. (art.83): come si evince da queste disposizioni il pagamento RAGIONE_SOCIALE onorari professionali da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione del gratuito patrocinio, in favore dei difensori RAGIONE_SOCIALEe parti offese, dà attuazione al d.P.R. n.115/2002 (in esecuzione dei provvedimenti liquidatori emessi dall’Autorità giudiziaria) costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa riscossione coattiva iniziata, nel caso di specie, mediante l’emissione RAGIONE_SOCIALEe cartelle nei confronti RAGIONE_SOCIALE obbligati.
Nel caso di specie, l’emissione RAGIONE_SOCIALEe cartelle ha riguardato anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – proprio perché attinto dalla condanna penale e nella qualità di responsabile civile -; il detto RAGIONE_SOCIALE ha eseguito il concreto pagamento in data 13 aprile 2017 e ciò ha comportato la deminutio patrimoniale sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa quale la Procura contabile ha proposto la domanda di risarcimento per danno erariale per questo specifico titolo e in modo non dissimile da quanto avvenuto a seguito RAGIONE_SOCIALEa corresponsione RAGIONE_SOCIALEe provvisionali alle parti offese da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE, come una lettura non parziale e non frammentata RAGIONE_SOCIALEa articolata decisione dimostra.
Non coglie pertanto nel segno la doglianza sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le Amministrazioni, per contestare la giurisdizione contabile sull’azione esercitata dal Procuratore contabile promossa nei confronti di coloro che, quali autori RAGIONE_SOCIALE‘illecito penale, hanno dato luogo alla condanna del soggetto pubblico ed all’esborso da parte sua con relativo danno patrimoniale, che non attiene alla ripartizione interna di una obbligazione solidale né immuta la domanda risarcitoria in azione di regresso.
Analoghe considerazioni valgono rispetto alla affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti (fol. 111 RAGIONE_SOCIALEa sent. imp.) secondo la quale l’erronea indicazione del beneficiario RAGIONE_SOCIALEa richiesta di condanna risarcitoria da parte del Procuratore regionale non determina alcuna nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione o del processo, né integra il vizio di extrapetizione l’esatta individuazione in sentenza del soggetto in concreto danneggiato ed alla individuazione da parte del giudice contabile del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione: si tratta di un doverepotere che spetta al giudice, in ragione dei fatti sulla scorta dei quali la pronuncia risarcitoria è intervenuta, e cioè RAGIONE_SOCIALEa condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quale responsabile civile per i fatti delittuosi ascritti ai suoi dipendenti e RAGIONE_SOCIALE‘effettivo pagamento da parte di questo RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna, RAGIONE_SOCIALEe somme dovute per assolvere le spese di giudizio per patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Si tratta di aspetti che non investono il profilo RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione: essi, infatti, si collocano, tutti, all’interno RAGIONE_SOCIALEa competenza giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, riguardando il percorso logico giuridico che ha condotto il giudice di appello a confermare l’attribuzione di responsabilità per danno erariale in capo ai ricorrenti.
Anche in questo caso si tratta di statuizioni formulate nell’ambito dei limiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile.
Le difese dei ricorrenti, benché articolate e suggestive, si frangono sulla palese constatazione che il giudice contabile, nella materia RAGIONE_SOCIALEa responsabilità amministrativa contabile, rimessa alla propria giurisdizione, ha svolto funzionale attività interpretativa e ha fatto concreta applicazione dei propri indirizzi ermeneutici.
Peraltro, come si è già avuto modo di chiarire (Cass. Sez. U. 19085/2020, Cass. Sez. U. n. 29285/2018, Cass. Sez. U. n. 12106/2013) non ogni pretesa deviazione dal corretto esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, sotto il profilo interpretativo ed applicativo del diritto sostanziale o di quello processuale, si risolve in un difetto di
giurisdizione sindacabile ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti RAGIONE_SOCIALE ed esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice speciale verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che ha sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire.
8.4.- Ne consegue che non ricorre né il denunciato difetto di giurisdizione, né l’eccesso di potere giurisdizionale e che non risultano violati i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, invadendo la sfera del legislatore.
9.- In conclusione, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali riuniti vanno rigettati.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto in relazione al ricorso principale ed ai ricorsi incidentali.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte soltanto in senso formale del Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti (Cass. Sez. U. n.9988/2023; Cass. Sez. U. n.9766/2024).
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali riuniti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello relativo ai ricorsi principali e ai ricorsi incidentali, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili, in