Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34775 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 34775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6128/2024 r.g. proposto da:
COGNOME, in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE società agricola semplice, con sede in Enna, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv ocato NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Gagliano Castelferrato (EN), alla INDIRIZZO e DI NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv ocato NOME COGNOME presso il cui studio elettivamente domicilia in Enna, alla INDIRIZZO
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso il proprio Ufficio in Roma, alla INDIRIZZO
–
contro
ricorrente –
e
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIA.
-intimato –
avverso la sentenza della CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, n. 44/A/2023, pubblicata il 25 luglio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/12/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME
COGNOME il quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto depositato il 25 giugno 2021, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ricevuta la segnalazione del 24 gennaio 2018 della Sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Enna per fatti emersi nel procedimento penale n. 2711/2015 r.g.n.r., citò in giudizio NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società agricola semplice ‘ Marcato Bianco ‘, e NOME COGNOME, funzion ario responsabile del centro di assistenza agricola (C.A.A.) RAGIONE_SOCIALE di Enna, per sentirli condannare, il primo, anche nella indicata qualità, in via principale a titolo di dolo, ed il secondo, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, al
pagamento della complessiva somma di € 186.363,44, oltre rivalutazione monetaria e interessi, per il nocumento erariale patito da AGEA.
1.1. Secondo la prospettazione di parte attrice, il danno contestato aveva origine nell’indebita corresponsione, alla società agricola anzidetta, di contributi comunitari a sostegno delle imprese agricole, a valere sul fondo FEAGA, per gli anni 2012, 2013 e 2014, complessivamente ammontanti ad € 186.363,44. In particolare, il COGNOME, nella indicata qualità, aveva riferito nelle descritte domande uniche di pagamento la conduzione di terreni agricoli di cui non aveva, in realtà, la giuridica disponibilità e, pertanto, aveva illecitamente percepito contributi comunitari sulla base di dichiarazioni mendaci finalizzate alla erogazione di finanziamenti pubblici non spettanti. Le predette domande uniche di pagamento, inoltre, risultavano presentate tramite il C.A.A. COPAGRI ENNA 002 di Enna, le cui attività erano sottoposte al controllo del responsabile pro tempore del Centro, NOME COGNOME il quale, inserendo al SIAN le menzionate domande con l’impiego delle proprie credenziali, aveva agito senza svolgere alcun tipo di controllo circa la legittimità dei titoli di detenzione dei terreni in capo alla società richiedente.
1.2. Con sentenza n. 10 del 2022, resa nella contumacia del Cammarata e della società agricola semplice ‘ COGNOME Bianco ‘, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, in accoglimento della domanda della Procura regionale, -ritenuta sussistente la giurisdizione contabile in materia di finanziamenti pubblici anche nei confronti dei responsabili dei Centri di assistenza agricola -dichiarò la responsabilità amministrativa dei convenuti per l’illecito ottenimento di contributi eurounitari RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condann ò al risarcimento del danno di € 186.363,44, in favore dell’AGEA, NOME COGNOME e la Società agricola semplice ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , in solido, quali obbligati principali e NOME COGNOME in via sussidiaria.
Pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, dal COGNOME in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della società agricola in questione, e
dal COGNOME l’adita la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, preliminarmente affermando la giurisdizione del giudice contabile, li respinse entrambi con sentenza del 25 maggio/25 luglio 2023, n. 44/A/2023.
2.1. Per quanto di interesse in questa sede, quella Corte affermò la giurisdizione del giudice contabile nella vicenda in esame ritenendo di dovere dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale, proprio e della giurisprudenza di legittimità, « a tenore del quale, qualora un privato (o anche l’amministratore di un ente), cui siano erogati fondi pubblici, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, è responsabile del nocumento provocato all’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), dovendo quindi rispondere davanti al giudice contabile (SS.UU. sent. n. 16505/2010) ». Precisò, inoltre, che « Per quanto concerne la posizione dei responsabili e degli addetti ai Centri di assistenza agricola, il Giudice della regolazione, nel ribadire la giurisdizione della Corte dei conti in caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, ha indicato come destinatari della domanda risarcitoria anche i privati che abbiano posto in essere attività preparatorie all’ottenimento di fondi pubblici in quanto sostitutive o integrative dell’attività istruttoria della pubblica amministrazione erogante ( ex multis, Cass., SS.UU., n. 14436/2018, 31755/2019 e 8676/2019), con ciò estendendo l’obbligo alla refusione del danno anche ai legali rappresentanti dei CAA o, comunque, di coloro che, quali operatori, abbiano agito per conto di essi. Va difatti osservato che il quadro normativo di riferimento sotteso alla legittimazione dei CAA ad operare per conto di AGEA (d.lgs. n. 165/1999) delinea l’esistenza di un rapporto di servizio tra gli operatori CAA e l’AGEA. Sulla scorta di tale disciplina, i CAA non soltanto
hanno il compito di assistere i richiedenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, e di ammissione a benefici finanziari (comunitari, nazionali e regionali) ma, in primo luogo, hanno l’obbligo di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni prima di immettere i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN (Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale). Nell’esercizio di tale attività, svolta nell’ambito di un formale rapporto concessorio di funzioni (che per legge fanno capo all’AGEA, concedente), il CAA svolge ogni compito strumentale all’erogazione del contributo pubblico comprese istruttorie, verifiche, accertamenti di fatti o circostanze, di aspetti tecnici e situazioni o dati dedotti come attinenti e sussistenti per l’esercizio dell’attività di impresa per la quale il privato ha presentato domanda, e, non ultima, l’attività di controllo preliminare all’inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, nonché ogni necessaria attività di vigilanza (art. 2 DM MIPAAF del 27.3.2008). In ragione di ciò, il CAA è deputato a certificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo ed è dunque responsabile della corret ta immissione dei dati al sistema informatico nonché del rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti (CE) istitutivi delle relative provvidenze economiche. Di tutte le funzioni attinenti al rapporto concessorio sono responsabili, in forza del rapporto di immedesimazione organica, i responsabili e gli operatori dei CAA, per come dianzi chiarito sulla base delle richiamate pronunce della Corte di cassazione ».
Per la cassazione di questa sentenza, NOME COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società agricola semplice ‘ Marcato Bianco ‘, e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato ad un motivo.
3.1. Il Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha resistito redigendo distinti controricorsi relativi, rispettivamente al COGNOME, in proprio e nella indicata qualità, ed al Di
NOMECOGNOME mentre non ha svolto difese in questa sede il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia.
3.2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con atto del 15 novembre 2024, NOME COGNOME dopo aver riferito che, successivamente alla notifica del ricorso per cassazione, non aveva proceduto alla sua iscrizione a ruolo e che a tanto aveva provveduto solo il COGNOME, ha comunque espressamente dichiarato di rinunciare al ricorso stesso ed a « tutti gli atti antecedenti e conseguenziali del procedimento ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, preliminarmente, che, successivamente alla fissazione dell’odierna adunanza camerale, NOME COGNOME con atto del proprio difensore munito di apposita procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
1.1. Pertanto, sussistendone i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto si rivela idoneo a determinare l’estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale intercorso tra il COGNOME ed il costituitosi controricorrente, senza necessità di provvedere sulle spese del corrispondente rapporto processuale con il Procuratore Generale della Corte dei conti, stante la sua natura di parte solo in senso formale.
1.2. È inapplicabile, invece, in relazione al medesimo rapporto, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr ., ex aliis , Cass. nn. 7944 e 6262 del 2024; Cass. n. 33315 del 2023; Cass. n. 32749 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021).
Fermo quanto precede, con l’unico formulato motivo di ricorso, rubricato « Violazione dell’art. 103 , comma 2, Cost. e degli artt. 111, ultimo comma, e 25 Cost., in relazione all’art. 362 c.p.c. » , il COGNOME, in proprio e nella indicata qualità, assume che « Nella fattispecie in esame sussiste il difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile allorché il giudice contabile ha
violato i cd. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione di altra giurisdizione speciale, ovvero del giudice amministrativo ». A suo dire, « Contrariamente a quanto affermato con la sentenza qui impugnata, la giurisdizione a conoscere della controversia spetta in via esclusiva al giudice amministrativo in quanto “la richiesta di restituzione impugnata si basa su fatti che, nella ricostruzione dell’amministrazione resistente, sarebbero stati ostativi alla concessione del contributo e non su circostanze successive alla concessione medesima e importanti inadempimento del beneficiario” ». In sostanza, si nega la giurisdizione del giudice contabile, in favore di quella del giudice amministrativo, perché la controversia riguarderebbe il ” difetto genetico delle condizioni di accesso ai contributi agricoli “, ipotesi in cui, secondo una giurisprudenza del TAR Lazio e Sicilia e delle stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. SU 1710/13), la controversia spetterebbe, appunto, al giudice amministrativo.
2.1. Tale doglianza si rivela infondata.
2.2. Invero, giova rimarcare, ai fini della declaratoria di sussistenza della giurisdizione contabile, che tra la P.A. che eroga un contributo ed il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico ( cfr . Cass., SU, nn. 1775 e 20701 del 2013; Cass., SU, nn. 2287 e 3310 del 2014; Cass., SU, n. 1515 del 2016; Cass., SU, nn. 21297 e 28504 del 2017; Cass., SU, nn. 11185 e 15342 del 2018; Cass., SU, nn. 13245, 24858 e 30526 del 2019; Cass. SU, n. 15893 del 2022).
2.3. Nel caso in esame, si è al cospetto di una indebita corresponsione, alla società agricola ‘ Marcato Bianco ‘, -di cui è socio e legale rappresentante il COGNOME -di contributi comunitari a sostegno delle imprese agricole, a valere sul fondo FEAGA, per gli anni 2012, 2013 e 2014, complessivamente ammontanti ad € 186.363,44.
2.4. In particolare, secondo quanto accertato dalla Corte dei conti in entrambi i gradi di merito, il COGNOME, nella suddetta qualità, aveva indicato nelle corrispondenti domande uniche di pagamento la conduzione di terreni agricoli di cui non aveva, in realtà, la giuridica disponibilità e, pertanto, aveva illecitamente percepito contributi comunitari sulla base di dichiarazioni mendaci finalizzate, appunto, alla erogazione di finanziamenti pubblici non spettanti. Le predette domande uniche di pagamento, inoltre, erano risultate presentate tramite il C.A.A. RAGIONE_SOCIALE di Enna, le cui attività erano sottoposte al controllo del responsabile pro tempore del Centro, NOME COGNOME. Questi, inserendo al SIAN le menzionate domande con l’impiego delle proprie credenziali, aveva agito senza svolgere alcun tipo di controllo circa la legittimità dei titoli di detenzione dei terreni in capo alla società richiedente.
2.5. Ne discende che la giurisdizione contabile nei confronti (anche) del Cammarata, in proprio e nella sua menzionata qualità, è stata affermata in presenza dei presupposti ritenuti necessari da questa Corte regolatrice, dovendosi qui ribadire che: i ) « il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti in caso di erogazioni ricevute sulla base di dichiarazioni non veritiere, giacché la condotta illecita posta in essere per assicurarsi indebitamente il finanziamento finisce con il sottrarlo a più specifica destinazione e corretto impiego, nel perseguimento del fine pubblico sotteso, da parte di altro soggetto privato in possesso dei requisiti prescritti dalla legge » ( cfr . in motivazione, Cass. n. 30526 del 2019. In senso sostanzialmente conforme si veda pure la più recente Cass., SU, n. 15893 del 2022); ii ) giusta Cass., SU, n. 15839 del 2022, «, la giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale è configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: ai fini del radicamento di quella giurisdizione speciale, dunque, risulta decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la
contribuzione, non avendo rilevanza la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526) ».
2.6. Nessun dubbio, poi, può sorgere circa il fatto che la giurisdizione contabile investa pure il COGNOME in proprio, oltre che la società semplice da lui rappresentata, atteso che, come già puntualizzato da queste Sezioni Unite, « la giurisdizione del giudice contabile sussiste (anche) nei confronti di coloro che con la società di diritto privato abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove, come nella specie, si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate; e ciò in quanto il rapporto di servizio va considerato anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’amministrazione » (così, in motivazione, Cass., SU, n. 15893 del 2022, recante il richiamo a Cass., SU, nn. 295 e 1774 del 2013 ed a Cass., SU, n. 18991 del 2017).
2.7. Priva di fondamento, infine, si appalesa la tesi del ricorrente secondo cui, nella specie, sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, in luogo di quella contabile perché la controversia riguarderebbe il ” difetto genetico delle condizioni di accesso ai contributi agricoli “, ipotesi in cui, secondo una giurisprudenza del TAR Lazio e Sicilia e delle stesse Sezioni Unte della Corte di cassazione (Cass., SU, n. 1710 del 2013), la lite spetterebbe appunto al giudice amministrativo.
2.8. Sennonché, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, tale giurisprudenza concerne i giudizi in cui si discute della restituzione dei finanziamenti pubblici, ove si distingue se la restituzione discende dall’esercizio di un pubblico potere di revoca/annullamento in autotutela della provvidenza illegittimamente concessa, oppure consegua ad una valutazione del successivo inadempimento del beneficiario del contributo pubblico: nel primo caso, la giurisdizione è del giudice amministrativo, nel secondo del giudice ordinario. Ciò perché nel primo di questi rileva il potere autoritativo discrezionale della
Pubblica Amministrazione, mentre, nel secondo, si è al cospetto di una mera ipotesi di inadempimento agli obblighi fissati nel provvedimento concessorio, inadempimento che si innesta in una posizione di diritto soggettivo del privato beneficiario della provvidenza. La giurisprudenza delle Sezioni Unite è pacifica in questi sensi (ed a tale ipotesi di riferisce il precedente citato di Cass. SU 1710/13).
2.9. Diversamente, nella vicenda oggi in esame si discute di un’azione risarcitoria intrapresa dalla Procura Regionale Siciliana della Corte dei conti: la causa petendi è costituita dall’attività illecita degli odierni ricorrenti, col danno erariale derivatone, ed il petitum è costituito dalla richiesta di risarcimento di tale danno, corrispondente ai contributi illecitamente conseguiti dalla società agricola semplice ‘ COGNOME COGNOME ‘ dichiaratasi affittuaria e/o comodataria di fondi con semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, laddove la circolare AGEA prevede la prova di tali contratti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. È innegabile, dunque, la giurisdizione contabile, in quanto, come si è già anticipato, essa si radica nella deduzione del danno erariale conseguente alla distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità cui erano preordinate, assegnandole a chi non ne aveva diritto e pregiudicando magari i reali aventi diritto ( cfr . le già citate Cass., SU, n. 15893 del 2022 e Cass., SU, n. 30526 del 2019).
3. In definitiva, il ricorso di NOME COGNOME in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della società agricola semplice ‘ Marcato Bianco ‘, deve essere respinto, senza necessità di provvedere sulle spese del relativo rapporto processuale con il Procuratore Generale della Corte dei conti, stante la sua natura di parte solo in senso formale.
3.1. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionato ricorrente, in proprio e nella indicata
qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità relativamente al rapporto processuale intercorso tra NOME COGNOME e le parti destinatarie dell’odierno ricorso.
Rigetta il medesimo ricorso di NOME COGNOME in proprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della società agricola semplice ‘ COGNOME ‘ .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di NOME COGNOME in proprio e nella indicata qualità, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili