SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2681 2025 – N. R.G. 00008420 2022 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 30 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica Giudice dott.ssa COGNOME Ha pronunziato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8420/2022
Promossa da:
nato/a il 09/04/1967 c.f.
rapp.ta e difesa da
ATTORE/RICORRENTE/I
Contro
ato/a il 02/05/1977
CONVENUTA contumace
C.F.
OGGETTO: risarcimento danno endofamiliare
CONCLUSIONI
Nell interesse degli attori: ‘
condannare la convenuta al risarcimento dei danni con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio il genitore sig.ra per sentirla condannare al risarcimento dei danni morali, non patrimoniali a seguito della condotta gravemente lesiva degli obblighi familiari, consistita nel disinteresse e nell’abbandono morale e materiale fin dai suoi primi anni di vita, mentre l’attore per sentir emettere nei confronti della medesima la condanna al risarcimento del danno da perdita d i chance, in quanto, a causa dell’abbandono e del disinteresse da parte della madre nei confronti della loro figlia, ha dovuto rinunciare ad opportunità di carriera
professionali e lavorative per dedicarsi interamente alla cura e all’educazione di . In via del tutto subordinata, gli attori concludono per la condanna della al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all’esito dell’istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e con la vittoria di spese e competenze di lite.
La convenuta non si costituiva, benchè ritualmente citata e, pertanto, il giudizio proseguiva nella sua contumacia.
Assunti mezzi istruttori, produzione documentale e disposta consulenza tecnica d’ufficio psicologica sulla persona di la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso la domanda è fondata e va accolta come segue.
Sulla posizione della figlia , le prove testimoniali e documentali raccolte hanno evidenziato una situazione di totale disinteresse e successivo abbandono da parte della sig.ra , separata e divorziata dal sig. nei confronti della loro figlia . Dalla istruttoria è emerso in modo chiaro che la convenuta ha posto in essere condotte gravemente lesive dei doveri familiari imposti dagli artt. 147, 148 e 315 bis c.c., ricondotte nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art.2043 e 2059 c.c. con conseguente riconoscimento di una risarcibilità di danno non patrimoniale, in quanto lesive del diritto fondamentale della figlia ad una relazione affettiva equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, come riconosciuto da più fonti nazionali ed internazionali.
I testi tra cui la dott.ssa che ha avuto in terapia a seguito di tentativi suicidari e uno dei nonni paterni, nonché dalla stessa consulenza tecnica svolta in causa è emerso che la madre avrebbe deciso di disinteressarsi ed allontanarsi dalla figlia, non curandosi della sua educazione, delle sue condizioni di salute, nonché della frequentazione scolastica e della vita quotidiana, con totale deprivazione del rapporto genitoriale, arrecando alla figlia un danno sfociato in una diagnosi di ‘ disturbo borderline di personalità, unitamente ad un’organizzazione borderline della stessa personalità’ .
Sul tema del danno endofamiliare Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 375 del 08/01/2025 ‘ In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell’illecito, l’individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l’individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell’illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022 ha dichiarato che ‘ in tema di filiazione, la violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l’integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto ‘ .
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il totale disinteresse della madre abbia provocato per un pregiudizio in termini di sofferenza e turbamento emotivo. La mancanza della figura materna nel percorso di vita è, infatti, senz’altro idonea a causare una sofferenza psicologica e a determinare una crescita personale ed emotiva meno armoniosa rispetto a quella di cui il soggetto avrebbe potuto godere con il supporto del genitore, essendo stata privata di quelle attività realizzatrici della persona che contribuiscono ad un equilibrato sviluppo psico-fisico. Per di più, va considerato che il travaglio emotivo per l’assenza della figura materna si sviluppa soprattutto nel periodo infantile e adolescenziale, quando il minore ha necessità di punti di riferimento e di confronto durante la crescita.
Del resto, costituisce fatto notorio e desumibile dalla comune esperienza che l’assenza di una figura genitoriale segna negativamente la crescita di ogni persona e genera un senso di frustrazione e di rifiuto tale da minare la fiducia che il singolo nutre nella vita e nelle proprie capacità relazionali. Al riguardo la giurisprudenza ritiene, infatti, che per la prova di tale danno sia sufficiente ricorrere a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza (cfr. Trib. Ravenna, 13/05/2019; App. Napoli, 15/05/2019; Trib. Matera, 07/12/2017).
Per quanto attiene alla quantificazione del danno di cui si tratta, occorre ricordare che la recente giurisprudenza tende a servirsi della voce prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relative alla liquidazione del danno da morte del genitore, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che il danno da abbandono genitoriale non è un danno tabellato (cfr. Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. Milano, 23/7/2014).
Pertanto, parte della giurisprudenza suggerisce -in maniera condivisibile -un ampio ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Ordinanza Cass. N.9293 del 4-4-2023), stante l’impossibilità di ancorare tale pregiudizio a precise quantificazioni in moneta e vista la necessità di rideterminare l’importo sulle base delle circostanze concrete (cfr. Trib. Roma, 17/6/2019; Trib. Ravenna, 13/5/2019; Trib. Rimini, 3/2/2018). Tra queste circostanze, possono essere valorizzate, a titolo esemplificativo, la durata e il livello d’assenza materiale e affettiva della madre, l’effettiva consapevolezza dell’abbandono, la recuperabilità del rapporto genitoriale e la presenza di altre figure parentali (v. Trib. Modena, 22/4/2020). Posto ciò, questo giudice ritiene che il valore tabellare di riferimento debba essere ridotto, tenendo conto nel caso di specie del lasso temporale in cui si è manifestato il disinteresse materno, della giovane età della ragazza tale da poter ancora
consentire l’instaurazione di un rapporto con la figura materna e della circostanza che la attrice abbia potuto, perlomeno, beneficiare dell’assistenza morale e materiale del padre.
In via ulteriore, dalla ricostruzione anamnestica e dall’esame psichico a firma del CTU, è stato riscontrato che, pur nella gravità del disturbo, il fatto stesso che avesse già intrapreso da alcuni anni un percorso terapeutico presso la dott.ssa NOMECOGNOMEha avuto l’effetto di attenuare i sintomi e la probabilità di ricaduta negli episodi acuti fortemente depressivi (con autolesionismo e tentativi di suicidio)’ unitamente alla circostanza che circa il disturbo ‘dovrebbe prodursi un miglioramento spontaneo col tempo’.
Nel caso di specie si giunge agli stessi importi liquidatori utilizzando le tabelle milanesi per il danno biologico, comunque riconosciuto dal ctu come danno psichiatrico disturbo borderline con un 24% di Ip e poi incrementando il punto tabellare del 40% a titolo di danno morale.
Il ctu dott. psicologo ad indirizzo medico ha così riferito sulle condizioni psicologiche della piccola : ‘ Il riscontrato disturbo borderline di personalità al di là della condizione psicopatologia che esso esprime in quanto disturbo ha una serie di conseguenze dannose durature sulla persona, per quanto riguarda la tendenza a vivere, percepire, comportarsi e pensare nella vita di . In particolare, incide nettamente in modo negativo sulla qualità della vita di , impedendo o menomando grandemente la possibilità di una vita affettiva e relazionale stabile e soddisfacente, espone ad una continua instabilità umorale e non è ancora del tutto fuori pericolo circa la possibilità che eventi avversi soggettivamente significativi possano metterla a rischio suicidario.
Un nuovo ciclo di psicoterapia può migliorare il quadro clinico complessivo, mentre come abbiamo detto il quadro medesimo dovrebbe tipicamente migliorare nella quarta e quinta decade di vita. Dal punto di vista della quantificazione del danno il riscontrato disturbo di personalità borderline incide in modo permanente sull’integrità psicofisica nella misura del 24% . La misura è ottenuta applicando il coefficiente 0,8 relativo alla portata psico-lesiva degli eventi riscontrati alla percentuale max. del 30% della scala di valutazione dei disturbi correlati ad eventi traumatici stressanti delle citate Linee guida, tenuto conto che sono stati riscontrati la presenza pervasiva di molti sintomi del quadro del disturbo borderline di personalità riscontrato all’indagine peritale. Per quanto riguarda il danno temporaneo non possiamo quantificarne un periodo in base alla documentazione esistente. Dall’indagine anamnestica risulta che il quadriennio che parte dall’ultimo anno di medie inferiori fino a tutti i primi tre anni delle superiori fu afflitta da numerosi episodi di autolesionismo e 2 tentativi di suicidio ed è possibile ascrivere al periodo di questi quattro anni (2015-2018) un inabilità temporanea del 100% (1460gg). Dal periodo ‘ immediatamente susseguente fino ad oggi si può considerare un’inabilità temporanea del 24%, ponendosi in continuità con la valutazione attuale dell’inabilità permanente dell’indagine peritale ‘.
Il ctu ha evidenziato dunque una carenza affettiva con tratti depressivi riconducibili ‘ in particolare a due tipologie di traumi: l’incuria e la trascuratezza della madre quando quest’ultima aveva in carico la bambina con la domiciliazione dopo la separazione della coppia genitoriale intorno ai 34 anni, un trauma abbandonico sempre da parte della madre una prima volta ai 4 anni ma soprattutto intorno ai 11-12 anni quando ella si allontanò progressivamente e definitivamente dalla bambina trasferendosi definitivamente a Fuerteventura nel 2016’ con i tentativi di suicidio di risalenti al 2018.
Inoltrei I l ctu dott. psicologo ad indirizzo medico ha così riferito sulle condizioni psicologiche della piccola : ‘ Il riscontrato disturbo borderline di personalità al di là della condizione psicopatologia che esso esprime in quanto disturbo ha una serie di conseguenze dannose durature sulla persona, per quanto riguarda la tendenza a vivere, percepire, comportarsi e pensare nella vita di . In particolare, incide nettamente in modo negativo sulla qualità della vita di , impedendo o menomando grandemente la possibilità di una vita affettiva e relazionale stabile e soddisfacente, espone ad una continua instabilità umorale e non è ancora del tutto fuori pericolo circa la possibilità che eventi avversi soggettivamente significativi possano metterla a rischio suicidario.
Un nuovo ciclo di psicoterapia può migliorare il quadro clinico complessivo, mentre come abbiamo detto il quadro medesimo dovrebbe tipicamente migliorare nella quarta e quinta decade di vita. Dal punto di vista della quantificazione del danno il riscontrato disturbo di personalità borderline incide in modo permanente sull’integrità psicofisica nella misura del 24% . La misura è ottenuta applicando il coefficiente 0,8 relativo alla portata psico-lesiva degli eventi riscontrati alla percentuale max. del 30% della scala di valutazione dei disturbi correlati ad eventi traumatici stressanti delle citate Linee guida, tenuto conto che sono stati riscontrati la presenza pervasiva di molti sintomi del quadro del disturbo borderline di personalità riscontrato all’indagine peritale. Per quanto riguarda il danno temporaneo non possiamo quantificarne un periodo in base alla documentazione esistente. Dall’indagine anamnestica risulta che il quadriennio che parte dall’ultimo anno di medie inferiori fino a tutti i primi tre anni delle superiori fu afflitta da numerosi episodi di autolesionismo e 2 tentativi di suicidio ed è possibile ascrivere al periodo di questi quattro anni (2015-2018) un inabilità temporanea del 100% (1460gg). Dal periodo ‘ immediatamente susseguente fino ad oggi si può considerare un’inabilità temporanea del 24%, ponendosi in continuità con la valutazione attuale dell’inabilità permanente dell’indagine peritale ‘.
Si liquida dunque un danno biologico psichiatrico rapportato al 24% di IP stimata dal ctu, databile all ‘età di 12 anni di , con incremento del 40% per sofferenza soggettiva (danno morale) di natura diversa dal danno biologico (vd. Cass …) per totali euro 170.218,00 tenuto conto dell ‘età (anni 12) e del 24% di IP.
0
0
0
0
TABLE
TABLE
Si riconosce anche la inabilità totale al 100% di gg. 1460 stimata dal ctu per gli anni 2015-2018 ad euro 115,00 pari ad euro 167.900,00.
Non si riconosce invece l inabilità parziale al 24% stimata dal CTU dal 2018 ad oggi in quanto la ‘ stabilizzazione dei postumi al 24% al 2018 non consente di liquidare ulteriori periodi di malattia provvisoria e non potendosi confondere la IP con la malattia provvisoria.
Quindi si riconosce a la somma di euro 338.118,00
Tale danno a valori attuali rappresenta il bene della vita perduto e dunque va devalutato al 2015 e successivamente rivalutato anno per anno, con indici istat, applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata fino all effettivo soddisfo (cass. sez. un. 1712/1995). ‘
Sulla posizione dell’attore la domanda è in parte fondata e merita parziale accoglimento.
Emerge dall’assunto di parte attorea e dalla testimonianza resa in giudizio, che il abbia intrapreso una carriera da musicista e cantante nel gruppo denominato ‘360 gradi’, ed abbia avuto una collaborazione con case discografiche e con noti personaggi dello spettacolo verso la fine degli anni novanta.
Il sig. quindi, lamenta che egli abbia dovuto rinunciare a incarichi professionali, trasferimenti ed opportunità di crescita lavorative e quindi perdita di chances di probabile realizzazione come conseguenza del comportamento della sig.ra e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile.
Infatti, l’art. 30 della Costituzione (‘E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli’), riferendosi ad entrambi i genitori come soggetti obbligati, configura un obbligo reciproco la cui violazione cagiona non solo al figlio, ma anche al genitore che da solo abbia accudito la prole, un danno non patrimoniale; in tale condotta, pertanto, può ravvisarsi la violazione di un diritto costituzionalmente garantito e, come tale, risarcibile secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ..
Nel dettato costituzionale, cioè, è ravvisabile la previsione di un sistema, in cui i due genitori debbono cooperare nella cura e nell’educazione del figlio, nell’interesse di quest’ultimo, ma anche di ciascuno di essi, poiché l’adempimento del compito intanto è possibile ed è svolto adeguatamente, fisiologicamente, se sussiste la collaborazione dell’altro.
In conclusione, si deve ritenere che, nello svolgersi del percorso evolutivo in materia di filiazione appena accennato, il principio della bigenitorialità, introdotto con la legge n. 54/2006 e diretto ad assicurare un pari ruolo ai genitori (a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo
matrimoniale ovvero dalla eventuale coabitazione con il figlio), possa consentire di configurare un diritto fondamentale anche del genitore alla partecipazione attiva, da parte dell’altro genitore, nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole.
Così configurato il diritto fondamentale in capo al genitore, si può presumere che l’assenza della madre, negli anni in cui la condivisione della cura genitoriale è più che mai indispensabile, abbia ingenerato un peggioramento della qualità della vita e un profondo turbamento non solo nella figlia , bensì anche nel padre, il quale ha provato di non avere ricevuto la collaborazione e la solidarietà della madre, con modalità particolarmente svilenti per la sua dignità, anche in momenti delicati della vita della bambina.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona, occorre fare ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
A ta1e fine possono essere richiamate, esclusivamente come parametro di riferimento i criteri di liquidazione del danno connessi al decesso del coniuge o del convivente, sebbene, oltre ai rilievi critici sollevati nel precedente paragrafo, si deve considerare che la perdita del coniuge o del convivente implichi la perdita anche di altre forme di collaborazione, quali la coabitazione, il rispetto reciproco, la fede1tà, la reciproca assistenza morale e materiale; pertanto, considerata la mancanza del solo sostegno derivante della condivisione della genitorialità, seppure con le modalità sopra descritte, l’ammontare del risarcimento per i danni non patrimoniali subiti dal padre per la mancata partecipazione della madre alla crescita della figlia può essere determinata in Euro 80.000,00, somma comprensiva del danno da ritardo, tenuto conto degli importi dei danni tabellati (es. perdita del coniuge convivente o diffamazione).
Tale danno è un danno eminentemente morale e viene liquidato nei limiti della domanda.
Quanto al danno da perdita di chance la Cassazione n. 18568/2024 ha chiarito che il risarcimento del danno da chance si configura come il ristoro per la perdita della concreta possibilità di ottenere un determinato risultato , possibilità che ha un valore giuridico ed economico autonomo rispetto al mancato raggiungimento del risultato stesso. Non basta, però, lamentare la generica perdita di una possibilità: il danneggiato deve dimostrare l’esistenza di precisi presupposti che rendono la chance meritevole di tutela e risarcimento nell’ordinamento italiano.
La Cassazione ha infatti precisato che il danneggiato ‘ ha l’onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita ‘ (Cass. 31170/2023).
I criteri guida per la liquidazione del danno muovono, in primis, dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve
tener conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato.
Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del ‘più probabile che non’ , come ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 18568/2024. Tale criterio rappresenta lo standard probatorio tipico della responsabilità civile e richiede che vi sia una probabilità preponderante che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance.
Pertanto, questo Giudice, tenuto conto che né dagli atti del giudizio né attraverso le testimonianze rese possa desumersi oggettivamente quali possano essere state le aspettative concrete di chances future né il reddito potenziale nell’arco temporale interessato che siano collegate direttamente al comportamento della convenuta, ritiene che la domanda del sig. a titolo di perdita di chance non sia accoglibile.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate agli attori il rimborso spese ctu di euro 610,00 e le spese della ctp dott.ssa di euro 2.907,00 somma congrua alla luce della sua presenza per molte ore durante tutte le sessioni e colloqui con .
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunziando
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande, così provvede: 1) condanna al pagamento a favore della figlia al pagamento della somma di Euro 338.118,00 da devalutare al 1.1.2015 e successivamente rivalutare anno per anno, con indici istat, applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata fino all ‘effettivo soddisfo:
2) condanna al pagamento a favore di della somma di Euro 80.000,00, liquidata equitativamente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito per la mancata condivisione delle cure genitoriali per la figlia , compreso il danno da ritardo oltre accessori (rivalutazione monetaria e interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata dalla sentenza al soddisfo;
3) condanna altresì la sig.ra a rimborsare le spese di lite che si liquidano in Euro 26.948,40 per compensi professionali, (con l ‘incremento per difesa di due parti) oltre euro 1241,00 per spese di contributo e marche, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché Iva, secondo le aliquote di legge, oltre euro 2.907,00 per rimborso spese ctp,;
4) pone le spese di ctu a carico della convenuta disponendo il rimborso di quanto anticipato dagli attori in euro 610,00.
Firenze, 30 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME