Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06107/2023 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME; rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE delle Marche , in persona del Presidente e legale rappresentante, NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.NOME COGNOME in virtù di procura depositata unitamente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
per la cassazione della sentenza n. 1096/2022 della CORTE d ‘ APPELLO di ANCONA, depositata il 26 agosto 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 26 agosto 2022, n. 1096, la Corte territoriale di Ancona, in parziale accoglimento dell’ appello proposto dal Consorzio di Bonifica delle Marche e in parziale riforma della decisione n. 1079/2018 del Tribunale di Pesaro, ha condannato l’appellante (originario convenuto) a risarcire alla RAGIONE_SOCIALE (originaria attrice) i danni (quantificati in Euro 26.274,79) sofferti da essa società, quale comodataria di un immobile situato in Pesaro, in prossimità del corso d’acqua denominato ‘INDIRIZZO‘ (nonché affittuaria dell’azienda in esso organizzata per la vendita e la riparazione di automobili), in conseguenza dell’allagamento verificatosi il 12 luglio 2014, a seguito di una precipitazione atmosferica, allorché il corso d’acqua , ostruito da detriti progressivamente accumulatisi a causa della omessa manutenzione affidata al Consorzio, era esondato, invadendo l’immobile detenuto dalla RAGIONE_SOCIALE e danneggiando i beni in esso presenti.
La Corte d’appello, per quanto ancora interessa, ha anzitutto rigettato l’eccezione di difetto di legittimazion e passiva del Consorzio, ritenendo che, in base all ‘art.14 della legge regionale istitutiva dello stesso (L.R. Marche n. 13/2013, entrata in vigore prima dell’evento dannoso verificatosi a carico della società attrice), la competenza alla manutenzione dei corsi d’acqua minori (tra cui i fossati) fosse stata attribuita al Consorzio, sia pure sul presupposto dell’inerzia di altri enti, il quale vi era tenuto sulla base di un obbligo generale, indipendentemente dalla segnalazione da parte dei proprietari frontisti
o di altri soggetti ed a prescindere dalla collocazione dell’area interessata in zona urbana.
Ciò posto, la Corte di merito, ritenuta provata la derivazione del danno dall’esondazione del corso d’acqua e la sussistenza della ‘ custodia ‘ dello stesso da parte del Consorzio (ente tenuto per legge alla sua manutenzione), in mancanza della prova liberatoria fornita da quest’ultimo in ordine all’eccezionalità dell’evento atmosferico del 12 luglio 2014, lo ha ritenuto responsabile delle conseguenze pregiudizievoli subìte dalla società attrice.
Da tali conseguenze, in sede di liquidazione del danno risarcibile, la Corte territoriale, diversamente dal primo giudice, ha tuttavia escluso sia la perdita derivante dalle spese di ripristino dell’immobile detenuto in comodato (in quanto, sebbene tali spese fossero state allegate anche sulla base di una consulenza di parte, tuttavia l’attrice non aveva fornito la prova di averle effettivamente sostenute), sia l’ulteriore perdita derivante dalle spese per le riparazioni dei beni aziendali non di proprietà della danneggiata, nonché delle automobili appartenenti a terzi; il danno risarcibile è stato quindi quantificato nella somma di Euro 26.274,79 (in luogo della maggior somma di Euro 47.958,11 liquidata dal Tribunale), di cui Euro 8.284,79 per i danni subiti dalle automobili nuove intestate alla RAGIONE_SOCIALE, Euro 14.390,00 per il danno derivato dalla perdita del magazzino ricambi ed Euro 3.600,00 per il danno alle attrezzature da officina, da circoscrivere all’unico bene aziendale di proprietà della danneggiata, ovverosia la ‘stazione di ricarica dei condizionatori’.
Avverso la sentenza della Corte marchigiana ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
Ha risposto con controricorso il Consorzio di Bonifica delle Marche, proponendo altresì ricorso incidentale sorretto da cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha risposto al ricorso incidentale con proprio controricorso.
La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 cc e 2043 cc in relazione agli articoli 1803 e seguenti cc -esclusione danni all’immobile ».
A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 cc e 2043 cc in relazione agli articoli 2555 e seguenti cc riduzione danni all’attivit à commerciale ».
Con questi motivi -che vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione -la ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello, pur avendole riconosciuto, quale comodataria d ell’immobile e quale affittuaria dell’azienda danneggiati , la legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confronti del danneggiante, abbia poi escluso dal pregiudizio risarcibile la perdita subìta derivante dal danno all’immobile detenuto e ai beni aziendali condotti in affitto, per mancata prova delle spese per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi, non ostante la stessa Corte
d’appello avesse dato atto che, in base al contratto di comodato, la società danneggiata si era accollata gli oneri relativi alle spese di m anutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e non ostante risultasse per tabulas che di analoghi oneri essa società si era fatta carico anche in relazione ai beni aziendali affittati, di cui con il contratto di affitto di azienda aveva assunto la custodia, con l’obbligo di restituirli al concedente in uno stato di normale efficienza operativa, così come ricevuti, salvo il deperimento derivante dall’uso .
RAGIONE_SOCIALE sostiene che, nell’ eliminare dal computo del danno risarcibile, quali species di ‘danno emergente’, le perdite derivanti dai danni all’immobile e ai beni aziendali affittati, nonché alle automobili di proprietà di terzi, sul presupposto della mancata prova delle spese effettuate per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi, la Corte d’ appello avrebbe violato le norme di legge indicate in rubrica e, in p articolare, l’art. 1223 cod. civ..
Richiama, al riguardo, il tradizionale orientamento di questa Corte, reiteratamente affermato, secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la locuzione ‘ perdita subita ‘ , con la quale l ‘ art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o delle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l ‘ obbligazione di effettuare l ‘ esborso, in quanto il vinculum iuris , nel quale l ‘ obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell ‘ insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (sono citate, tra le altre, in particolare, le pronunce di questa Corte n. 9740/2002 e n.22826/2010).
Reputa che, pertanto, il danno patrimoniale ( sub specie di danno emergente) si sarebbe verificato a suo carico già prima degli (e indipendentemente dagli) interventi riparatori effettuati e delle spese sostenute in relazione ad essi, trovando la propria genesi negli stessi contratti di comodato dell’immobile e di affitto d ei beni mobili aziendali, costituenti le fonti dell’obbligazione ( vinculum iuris ) di effettuare gli esborsi per il ripristino del primo e per la riparazione dei secondi.
A.2.1. Il ricorso principale è inammissibile.
Le censure veicolate con entrambi i motivi in cui esso si articola, ad onta della formale intestazione, attengono, infatti, a profili di fatto e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità un giudizio di merito sulla prova del danno, alternativo a quello espresso dalla Corte d’ appello e ad essa insindacabilmente riservato.
La Corte territoriale, dopo avere correttamente riconosciuto la legittimazione all’azi one risarcitoria alla società attrice quale detentricecomodataria dell’immobile e conduttrice -affittuaria dell’azienda danneggiati, ha però reputato che dei pregiudizi (allegati dall’attrice come s pecifiche voci di ‘ danno emergente ‘ ), consistenti nelle spese per il ripristino dell’immobile e per la riparazione dei beni di proprietà di terzi, non era stata fornita dalla danneggiata la dovuta dimostrazione.
Il principio affermato da questa Corte secondo cui la nozione di danno emergente ex art. 1223 cod. civ. non va circoscritta ai soli esborsi monetari o alle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma va allargata all ‘obbligazione di effettuare l’esborso, è stato richiamato dalla società ricorrente in maniera non pertinente, poiché la Corte di merito non ha accertato la sussistenza della obbligazione ( vinculum iuris ) della RAGIONE_SOCIALE di provvedere
agli interventi riparatori, negandone la natura di danno emergente (nel qual caso il detto principio sarebbe stato violato), ma, ben al contrario, ha reputato mancante la prova dell’ effettuazione delle relative spese.
Né l’ avvenuto accertamento, da parte del giudice del merito, del vinculum iuris che avrebbe imposto alla danneggiata gli esborsi relativi al ripristino dell’immobile e alla riparazione dei beni aziendali può desumersi dalle considerazioni svolte in ordine ai contratti di comodato e di affitto di azienda , essendosi la Corte d’ appello limitata a dare atto che il primo prevedeva a carico della comodataria i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile (il che , ovviamente, non equivale ad accertare che il concedente aveva preteso l’ effettuazione degli interventi di ripristino -o il rimborso delle relative spese -in seguito all ‘ evento dannoso), mentre il secondo prevedeva l’ obbligo di restituzione (o di corresponsione del relativo prezzo) per i prodotti presenti in magazzino (il danno relativo ai quali è stato coerentemente liquidato), senza trar ne l’implicazione circa la sussistenza di un obbligo generale di riparazione dei beni aziendali; obbligo, del resto, senz’altro da escludersi per le autovetture di proprietà di terzi, non facenti parte del complesso aziendale.
In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
B.1 . Con il primo motivo di ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 1 n.3 e dell’art.14 L.R. Marche n.13/2013 anche in relazione all’art. 17 L.R. Marche n.13/1999 laddove la Corte ha denegato la competenza (e relativa responsabilità) del Comune di Pesaro in ordine alla manutenzione del INDIRIZZO ».
B.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa
applicazione dell’art.14 L.R. Marche n.13/2013 anche in relazione all’art.12 R.D. n.523/1904 nonché dell’art.3 L.R. Marche n. 13/2013 anche in relazione all’art.17 L.R. Marche n.13/1999 ».
Con questi motivi -che vanno illustrati ed esaminati congiuntamente per ragioni di connessione -la ricorrente incidentale ripropone la questione della propria legittimazione passiva all’azione risarcitoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; legittimazione che sarebbe insussistente in ragione della circostanza che la competenza (e la relativa responsabilità), in relazione alla manutenzione del corso d’acqua esondato , non sarebbe spettata ad esso Consorzio, bensì al Comune di Pesaro o ai soggetti ‘frontisti’.
B.2.1. I motivi in esame sono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice d’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ai sensi del l’ art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).
Giova, tuttavia, evidenziare che la statuizione del giudice del merito circa la sussistenza della legittimazione passiva del Consorzio all’azione risarcitoria, quale soggetto competente alla manutenzione dei piccoli
corsi d’acqua in base alla L.R. Marche n. 13/2013, appare corretta, in qu anto l’art. 14 di detta legge prevede che il Consorzio esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni, compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.
B.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1227 c.c. nonché degli artt. 115 e 132 n. 4 cpc laddove non è stato ritenuto reciso il nesso causale tra la dedotta esondazione ed il danno a cagione della costruzione dell’opificio Vernocchi sull’argine del INDIRIZZO Ranocchia, ovvero statuito il concorso di tale circostanza nella causazione dell’evento. Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ».
B.4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn.3 e 4 cod. proc. civ., « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cc. -Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cc e dell’art. 1227 cc. -Violazione dell’art.115 cpc e dell’art. 134, comma II, n.4 cpc. », nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 ( recte : n.4) cod. proc. civ., « contraddittorietà, carenza o insufficienza della motivazione ».
Vengono censurati: il giudizio sulla sussistenza dei requisiti costitutivi della accertata responsabilità extracontrattuale del Consorzio e quello sull’insussistenza del concorso colposo della società danneggiata; l’accertamento della resp onsabilità del Consorzio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. , in particolare per la mancanza, in capo ad esso, del potere di ‘custodia’ su l corso d’acqua esondato ; l ‘asserita
contraddittorietà dei rilievi svolti sulla sussistenza anche dei presupposti della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.; il giudizio sulla mancata prova del carattere eccezionale dell’evento atmosferico verificatosi il 12 luglio 2004, che aveva provocato l’esondazione.
B.5. Con il quinto motivo del ricorso incidentale viene denucniata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine ai danni liquidati dal Giudice di secondo grado ».
Viene censurata la liquidazione dei danni effettuata dalla Corte d’ appello, sul principale presupposto che le singole voci (danno alle auto nuove di proprietà della RAGIONE_SOCIALE; danno da perdita del magazzino ricambi; danno all’unica attrezzatura d’ officina di proprietà della danneggiata) sarebbero stati riconosciuti sulla base di una « stima di parte », da cui, tra l’altro, neppure sarebbe risultato che i ‘ricambi’ erano andati perduti.
B.5.1. Il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale sono manifestamente inammissibili, in quanto con essi si tende a suscitare un sindacato sul giudizio di merito in ordine all’accertamento dei requisiti costitutivi delle fattispecie di responsabilità accertate, alla sussistenza o meno di un fatto colposo concorrente della danneggiata e agli esiti dell’istruttoria sulla individuazione e la conseguente liquidazione delle conseguenze dannose da questa subìte, omettendo di considerare che tanto l’ accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei
fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME