SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1285 2025 – N. R.G. 00000971 2023 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 27 10 2025
NNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 971/2023 R.G. A.C. promossa da
( cf ) rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di Fermo ed elettivamente domiciliato digitalmente presso l’indirizzo pec: C.F.
APPELLANTE
contro
con sede legale in INDIRIZZO INDIRIZZO
18 Part. IVA
in persona del procuratore speciale Dott.
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE Macerata, ed elettivamente domiciliata in Civitanova Marche (INDIRIZZO), INDIRIZZO presso lo studio del difensore
APPELLATA
Nonché
(cod. fisc.
e
(cod. fisc.
P.
C.F.
C.F.
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 333/2023 emessa dal Tribunale di Macerata e pubblicata in data 19.04.2023
SULLE CONCLUSIONI
Per l’appellante :
‘ Accertare la responsabilità dei danni cagionati all’attore da parte dei convenuti e riqualificare il fatto come lesini dolose e per l’effetto, previa riquantificazione dell’importo dei danni – condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti da in ragione del sinistro occorsogli il 14.07.16, nonché al rimborso delle spese sostenute, che si quantifica in complessivi € 15.458 (come calcolato), oltre ad interessi e rivalutazione dal fatto all’effettivo saldo, detratto quanto versato dalla in forza della Sentenza di primo grado. Condannare altresì al risarcimento del danno morale in ragione dei fatti sopra avvenuti, ingiurie e minacce proferite nei confronti di per l’importo di euro 5.000,00 o per la somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa dal giudice. ‘ In via istruttoria ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Per la appellata costituita:
‘ Rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa’
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio i sigg. e ( rispettivamente conducente e proprietario dell’ autovettura SUZUKI TARGA_VEICOLO) nonché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di sentir ‘accertare la responsabilità dei danni cagionati all’attore da parte dei convenuti e per l’effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti da in ragione del sinistro occorsogli il 14.07.16; e per l’effetto condannare la parte convenuta, in solido, al risarcimento di tutti i danni arrecati alla parte attrice, nonché al rimborso delle spese sostenute, che si quantificano in
€. 45.000,00 oltre agli interessi legali dal giorno del fatto sino all’effettivo saldo, detratto quanto versato dalla e ricevuto solo a titolo di acconto. Condannare altresì al risarcimento del danno morale in ragione dei fatti sopra avvenuti e per le minacce proferite nei confronti di per l’importo di euro 5.000,00 o per la somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa dal giudice’.
A sostegno della domanda riferiva che in data 14 Luglio 2016 si era recato per lavoro a Sarnano in compagnia di altri tre colleghi per effettuare la promozione/vendita dei prodotti porta a porta: a tal fine verso le ore 17.45 circa, si avvicinava ad una abitazione in zona ‘Fonte Marta’ in Sarnano entrando nel cortile di pertinenza quando veniva aggredito verbalmente con frasi minacciose e ingiuriose da un soggetto successivamente identificato dai Carabinieri di Sarnano nel che dal balcone iniziava ad inveire contro l’attore. Successivamente il scendeva in strada brandendo una zappa e battendola contro una ringhiera urlando, mentre il si allontanava, ‘se non intervenite prendo la macchina e li arroto!’ . Incamminatosi l’attore lungo INDIRIZZO, sul margine sinistro della strada, l’attore veniva investito dall’ autovettura ‘SUZUKI TARGA_VEICOLO‘ condotta dal
che provenendo da dietro lo attingeva con la parte anteriore sinistra al fianco e alla parte posteriore della coscia sinistra. Soccorso dai colleghi veniva ricoverato con l’ambulanza del 118 presso l’ospedale di Macerata dove veniva trattenuto in osservazione, con prognosi riservata.
Si costituiva la quale società incorporante la contestando la fondatezza e l’eccessiva quantificazione della domanda risarcitoria chiedendone il rigetto anche tenuto conto dell’importo di euro 2.650,00 già erogato in sede preprocessuale e si costituivano altresì il , chiedendo il rigetto della domanda ed il che contestava la dinamica del sinistro, la dolosità del fatto, il grado di invalidità reclamato ed evidenziando la condotta colposa dell’attore nella causazione del sinistro.
All’esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali e CTU ) il Tribunale di Macerata così decideva: ‘1) dichiara l’esclusiva responsabilità di quale proprietario del veicolo marca Suzuki, tipo ‘Jimmy’, tg TARGA_VEICOLO, condotto da , nella causazione del sinistro occorso in INDIRIZZO, in Sarnano, in data 14 luglio 2016, alle ore 17,45 circa; 2) condanna , e la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido tra loro, dell’importo di euro 10.817,35, oltre interessi legali: su tale ultima somma dalla presente pronuncia al saldo effettivo e sulla somma devalutata di euro 9.151,74, progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T., dal 14 luglio 2016 fino alla presente pronuncia; il tutto previo diffalco dell’importo di euro 2.650,00, corrisposto dalla assicurazione, e relativa quota di interessi e rivalutazione, a far tempo dal 26 maggio 2017 ‘ condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite e CTU.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 8 ottobre 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
L ‘appellante con il primo motivo ( sub A) lamenta in sostanza che il primo Giudice ha errato nel considerare l’evento una mera ipotesi di danno derivante dalla circolazione stradale mentre doveva essere inteso una condotta intenzionale a seguito delle minacce precedentemente proferite dal con conseguente diversa e maggiore quantificazione del danno subito dal La doglianza è priva di pregio in quanto pacificamente il sinistro per cui è causa rientra nell’ambito della disciplina dei sinistri da circolazione stradale.
Sul punto particolarmente esaustiva la sentenza della Corte di Cassazione n. 20786/18 che, ribadendo le precedenti pronunce, ha riaffermato il principio secondo cui l’ assicurazione del proprietario è tenuta al risarcimento anche se il conducente dell’ auto ha provocato il danno con una manovra volontaria: argomenta sul punto la Suprema Corte che in tale circostanza l ‘ interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivanti dalla circolazione stradale -così come consacrato nella legislazione in tema di rca e valorizzato dal diritto europeo nel senso del riconoscimento dell’ interesse del danneggiato ad essere risarcito del
danno subito prevale sulla disposizione di cui all’ art. 1917 c c che stabilisce , invece , l’ esclusione della garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi. Così anche Cass. 19368/2017 : ‘ in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarc imento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato …’
Nel caso di specie d el danno deve quindi rispondere l’impresa RAGIONE_SOCIALE del mezzo, ovviamente in solido con i convenuti, a prescindere dall’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’ agente : del resto è stato proprio lo stesso attore a proporre, correttamente, azione diretta nei confronti della
cosa che non avrebbe dovuto/potuto fare se avesse inteso agire qualificando diversamente l’azione processuale.
Con il secondo e terzo motivo ( sub B e sub C) che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l’ appellante lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado con la quali -sostiene – avrebbe potuto provare le circostanze relative alla volontarietà del gesto e contesta altresì la parte della decisione ove il Tribunale afferma ‘ Non coglie nel segn o la pretesa dell’attore secondo cui, in ragione della condotta intenzionale e premeditata del convenuto , la entità del risarcimento sarebbe da parametrare disapplicando la disciplina di cui all’art. 139 cit., per fare applicazione del sistema tabellare milanese ‘ .
Anche tali motivi, per quanto già statuito nel capo precedente e per come si dirà anche in seguito, sono privi di pregio e quanto al l’ invocata ammissione delle prove, le stesse così come richieste non avrebbero potuto modificare quanto già rilevato in punto di diritto e né aggiungere altro a ciò che è emerso dai verbali relativi alle s.i.t. rese dai presenti al fatto ( cfr all. sub 3 e 4 fascicolo I° parte appellante).
Con il quarto motivo ( sub D) il in sintesi contesta nuovamente l ‘ applicazione della disciplina di cui all’art. 139 cit in luogo delle tabelle del Tribunale di Milano e con il quinto motivo (sub E) l’ inadeguatezza degli importi riconosciuti in particolare quanto al danno morale liquidato nella misura di ¼.
Il motivo D), anche per quanto già statuito al capo precedente, non merita accoglimento: il Tribunale basandosi sulla perizia d’ ufficio peraltro non contestata nelle percentuali indicate (5% e quindi rientranti nelle c.d. ‘micropermanenti’) doveva liquidare il danno subito dal necessariamente attraverso le apposite tabelle ministeriali di cui al l’art. 139 C.d.A.
Il motivo sub E) è invece parzialmente fondato.
Invero il primo Giudice ha riconosciuto il danno morale nella misura non eccedente ¼ del danno biologico permanente e non ha riconosciuto un aumento per la personalizzazione
Sulla scorta delle risultanze del giudizio di primo grado, la decisione sul punto non è pienamente condivisibile: si rammenta che il danno morale può essere riconosciuto e va liquidato solo se la sofferenza -ulteriore rispetto a quella fisica connessa alle lesioni subite- è allegata e provata dal danneggiato, dal momento che non vi è alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, tanto più nel caso di lesioni minori, dove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr. Cass. n. 17209/2015). Tuttavia, se pur in linea di principio, il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che afferma l’autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Nel caso in esame non può affermarsi che parte attrice non ha provato e neppure allegato alcuna circostanza di fatto ulteriore idonea a consentire al giudicante di apprezzare – sia pure in via presuntiva – la effettiva incidenza della lesione in termini di sofferenza e di turbamento ulteriori rispetto a quelli ristorati: la vicenda riveste incontestabili profili di gravità desumibili anche dalla sentenza penale in
atti che ricostruisce la vicenda di causa evidenziando senza ombra di dubbio il comportamento aggressivo e violento del .
Ad avviso del Collegio appare quindi equo dover operare un aumento a titolo di danno morale per un importo pari al 50% di quanto già liquidato a titolo di danno biologico e di conseguenza deve essere riconosciuta al l’ ulteriore somma di €. 2.451,02 oltre interessi e rivalutazione ( somma calcolata su un totale di danno biologico per €. 7.645,58 e detratti €. 1.371,77 già riconosciuti ).
Quanto statuito assorbe tutte le ulteriori doglianze delle parti anche quelle formulate in via istruttoria.
L’appello deve pertanto essere accolto nei limiti suindicati e la gravata pronuncia parzialmente riformata
Le spese di causa, parametrate sul decisum, seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo tra l’appellante e la mentre vanno compensate tra il ed i sigg. e che non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte d ‘ Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da contro la RAGIONE_SOCIALE oggi in persona del procuratore speciale nonché e ed avverso la sentenza del Tribunale di Macerata
n. 333/2023 pubblicata in data 19.04.2023 ed in parziale riforma della stessa così provvede:
accoglie parzialmente l’appello;
– per l ‘effetto condanna in solido la in persona del procuratore speciale, e al pagamento in favore del di ulteriori €. 2.451,02 oltre agli interessi nella misura legale su dette somme, previamente devalutate alla data del fatto e via via rivalutate anno per anno secondo indici ISTAT fino alla data della presente pronuncia oltre agli interessi sul complessivo importo nella misura legale da tale ultima data al saldo;
condanna la in persona del procuratore speciale, al pagamento in favore del , delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.923,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge;
compensa le spese del grado tra
e
e
che non hanno svolto attività difensiva.
conferma per il resto la gravata pronuncia.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME