SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1197 2025 – N. R.G. 00001076 2024 DEPOSITO MINUTA 02 12 2025 PUBBLICAZIONE 02 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
alla pubblica udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1076/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
LEONCINI NOME
APPELLANTE
contro
:
, contumace
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.06.2024, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenendo infondata la domanda attorea, rigettava il ricorso con cui aveva chiesto accertarsi che la ‘Poliomielite arti inferiori’, da cui è affetta, era insorta in conseguenza delle vaccinazioni antipolio cui era stata sottoposta negli anni 1967 e 1968 e, per effetto di tale accertamento, chiedeva che le fosse riconosciuto il diritto di percepire l’indennizzo ex L. 219/1992, nella misura in atti indicata.
Chiedeva altresì che il , in persona del legale rappresentante pro tempore, fosse condannato alla corresponsione del predetto indennizzo -a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello AVV_NOTAIO presentazione AVV_NOTAIO domanda amministrativa, oltre interessi come per legge -oltre che al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa.
La riferiva di essersi sottoposta, nelle date 09.06.1967 e 16.07.1968, a vaccinazione obbligatoria antipolio presso il distretto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e di essere risultata, successivamente, affetta da Poliomielite, tanto da ottenere, nel 1975, il riconoscimento dell’invalidità civile nella misura del 45%.
Riferiva, altresì:
di non essere mai stata a conoscenza del fatto che le fossero state somministrate le cennate due dosi di vaccino fino a quando, in data 21.09.2017, dopo averne fatta richiesta, il Dipartimento di Prevenzione AVV_NOTAIO le rilasciava il relativo certificato di vaccinazione.
-che, seguito di visita medico -legale cui successivamente si sottoponeva presso il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, veniva resa edotta del fatto che vi fosse l’elevata probabilità che la Poliomielite contratta avesse origine post vaccinale; sicché, in data 03.01.2018, faceva istanza in via amministrativa per ottenere la prestazione indennitaria prevista dalla legge n. 210 del 1992.
Il primo giudice negava la fondatezza AVV_NOTAIO pretesa attorea, pervenendo al rigetto integrale AVV_NOTAIO domanda, sostenendo che la prestazione indennitaria invocata dalla risulta prevista dalla legge ‘ solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed il danno patìto dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio; il fatto generatore del diritto all’indennizzo è, dunque, l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto. Nella specie, disposta consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare la sussistenza delle patologie denunciate a carico AVV_NOTAIO ricorrente e la loro derivazione causale dalla somministrazione del vaccino, il ctu nominato ha escluso la sussistenza del nesso di causalità ‘.
Il Tribunale, dunque, dopo avere riportato in sentenza le considerazioni medico -legali svolte dal AVV_NOTAIO , le faceva proprie, sostenendo che, avverso le stesse, le parti non avessero sollevato contestazioni né presentato osservazioni tecniche.
La proponeva appello con ricorso depositato il 29.11.2024, chiedendo che, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, l’On.le Corte di Appello adìta, in integrale riforma AVV_NOTAIO sentenza impugnata, accolga le medesime richieste già avanzate nel giudizio di primo grado.
Il restava contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all’udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
L’appello odierno si fonda su un unico articolato motivo di gravame -‘violazione degli artt. 40 e 41 c.p. sul nesso causale e dell’art. 1 AVV_NOTAIO L. 210/1992 che fissa i presupposti sull’indennizzo’ all’interno del quale vengono svolte varie doglianze, come di seguito indicate.
1.Sul versante strettamente processuale, l’appellante in primis contesta il seguente passaggio motivazionale: ‘ non risultano, peraltro, validamente contestate dalle parti che non hanno né presentato osservazioni alle conclusioni del perito né tanto meno depositato note conclusive, dovendosi ritenere qualsivoglia censura sollevata all’elaborato peritale in epoca successiva del tutto tardiva ‘.
A tal proposito, la obietta che in data 24.10.2023 il AVV_NOTAIO provvedeva a depositare la propria relazione tecnica, quale atto principale, cui allegava le osservazioni fornite dal AVV_NOTAIO , nonché i propri chiarimenti svolti in relazione a tali osservazioni (in ordine a tale obiezione, si rimanda fin d’ora a quanto si dirà infra, in relazione all’esito complessivo delle operazioni peritali svolte in primo grado).
1.1 Secondariamente, la ritiene che il primo giudice abbia violato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo fatto proprie le conclusioni del CTU senza fornire
adeguata motivazione e senza spiegare i motivi per i quali le censure sollevate dal AVV_NOTAIO non fossero meritevoli di accoglimento.
Quanto al merito, parte appellante censura il capo AVV_NOTAIO sentenza impugnata in cui il giudice di prime cure, recependo le conclusioni rassegnate dal CTU, afferma che ‘ le manifestazioni da infezione da poliovirus, presentate dalla ricorrente, sono da ascriversi all’inefficacia del trattamento vaccinale con maggiore probabilità rispetto a considerarle sequele di una forma di poliomielite paralitica post-vaccinale ‘: più in particolare -sostiene la -il giudice avrebbe violato i princìpi in materia di vicinanza AVV_NOTAIO prova in quanto il odierno appellato, su cui gravava l’onere di dimostrare la corretta preparazione del vaccino somministrato, non ha mai allegato né esibito la relativa documentazione.
3.L’appellante si duole, altresì, del fatto che il primo giudice non abbia riconosciuto, in favore AVV_NOTAIO , la prestazione indennitaria di cui all’art. 1 AVV_NOTAIO l. n. 210/1992 in quanto derivante da somministrazione di vaccino inefficace.
Sostiene, invero, la , che anche la malattia contratta a seguito di vaccinazione inefficace debba essere ricondotta nell’alveo del danno da vaccino, e ciò sia alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica di cui all’art. 12 delle preleggi, sia in virtù di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del cennato art. 1.
4.Infine, dopo aver eccepito che il CTU, in sede di chiarimenti alle osservazioni rese dal CTP, abbia introdotto motivazioni (ritrascritte nell’atto di appello) del tutto diverse da quelle dedotte nella relazione peritale principale, e che, inoltre, lo stesso AVV_NOTAIO , nominato CTU nell’ambito di un giudizio diverso ma avente ad oggetto un fatto storico analogo a quello oggetto del presente giudizio, avesse in quel frangente reso delle conclusioni diametralmente opposte a quelle rassegnate in relazione all’odierna fattispecie, l’appellante contesta al CTU di primo grado di aver ritenuto che gli esiti di poliomielite degli arti inferiori riportati dalla non possano considerarsi sequele conseguenti, anche causalmente, alle somministrazioni vaccinali ricevute, e ciò in base al criterio AVV_NOTAIO maggiore probabilità e, in particolare,
sul dato statistico secondo cui la VAPP si sviluppa in 1 caso su 2.2 milioni di dosi somministrate, assurgendo così ad evento raro.
Sul punto, l’appellante richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale ‘il giudizio di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativo -statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (cd. probabilità logica)’ (Cass. SS.UU. 11 gennaio 2008, n. 581)
Con riferimento al giudizio per cui è causa, la sostiene che sia stata acquisita la prova del fattore di rischio certo, rappresentata dalle somministrazioni vaccinali in questione, e che pertanto il nesso di causalità tra la stessa e la patologia contratta dall’appellante non può essere esclusa da fattori di rischio alternativi solo ipotetici e dei quali non v’è alcuna prova.
Il ricorso non è fondato e, per l’effetto, va rigettato.
In merito alla prima doglianza concernente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni AVV_NOTAIO propria adesione alle conclusioni del perito, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr. Cass., 14/09/2019, n. 4352; Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668).
Con riferimento al caso che ci occupa, il COGNOMEgio ritiene che, nell’aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU il quale, nello specifico, ha orientato ‘il giudizio complessivo verso il diniego del riconoscimento di un nesso eziologico, anche
concausale, tra la somministrazione vaccinale e le manifestazioni osservate’ – il Tribunale non abbia fatto altro che applicare correttamente i cennati princìpi: ha infatti recepito per relationem le conclusioni e i passi salienti dell’espletata C.T.U. limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, disattendendo le critiche mosse dall’allora ricorrente, oggi appellante, in base alla CTP, e riproposte nel presente giudizio con particolare riferimento alla ravvisata esclusione AVV_NOTAIO sussistenza del nesso di causalità tra le somministrazioni vaccinali ricevute e l’insorgenza AVV_NOTAIO patologia da cui l’appellante è affetta.
La seconda e la terza doglianza si ritiene possano essere trattate congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
E’ bene partire dal dato normativo.
Ai sensi dell’art. 1, l. n. 210 del 1992, ‘ chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente AVV_NOTAIO integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge ‘; norma, questa, introdotta a seguito AVV_NOTAIO fondamentale sentenza n. 307 del 1990 con cui la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale AVV_NOTAIO L. 4 febbraio 1966 n. 51 (sull’obbligatorietà AVV_NOTAIO vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio (o da altra apprezzabile malattia) causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo.
Viene, così, ad esistenza nell’ordinamento il cd. danno da vaccino obbligatorio che rinviene il suo fondamento essenzialmente nell’art. 32 Cost. (che tutela il diritto fondamentale alla salute) in combinato disposto con l’art. 2 Cost. (fondante il dovere di solidarietà sociale), in virtù del fatto che, come precisato dalla Corte costituzionale
nella cennata sentenza, un corretto bilanciamento tra il sacrificio AVV_NOTAIO salute di ciascuno e la tutela AVV_NOTAIO salute degli altri (a cui quel sacrificio è funzionale) implica, ove si determini un danno per il singolo, il riconoscimento di una “protezione ulteriore” a favore del soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio.
Più precisamente, se in favore di costui non fosse previsto un ‘equo ristoro’ del danno patìto -da porre a carico AVV_NOTAIO collettività e, per essa, dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio – il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a lui garantito finirebbe con l’essere sacrificato.
Per le medesime ragioni, analogo ristoro del danno da malattia trasmessa deve essere, altresì, previsto in favore delle persone che abbiano prestato assistenza personale diretta a chi è stato sottoposto al trattamento obbligatorio.
La Corte costituzionale, più volte intervenuta sul punto, rimarca che ‘ la ragione determinante del diritto all’indennizzo non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio in quanto tale, ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psicofisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse AVV_NOTAIO collettività e, per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 AVV_NOTAIO Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela AVV_NOTAIO salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo ‘ (Cass. n. 13208 del 2019, arg. da Corte Cost. nn. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).
Orbene, alla luce di un’interpretazione letterale AVV_NOTAIO norma di cui all’art.1, l. n. 210 del 1992 -suffragata da considerazioni di ordine sistematico che tengano conto del fine ultimo cui tende il legislatore con la disciplina in esame -la giurisprudenza di legittimità non ha esitato a statuire che ‘ l’indennizzo è stato riconosciuto dalla legge solo nei casi in cui sussista un nesso causale tra la somministrazione del vaccino ed
il danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio ‘, sicché ‘ il fatto generatore del diritto all’indennizzo è l’inoculamento del vaccino che si sia, poi, rivelato dannoso per il soggetto ‘ (Cass. n. 6266 del 2014).
Per cui, appare agevole ‘ escludere che il diritto all’indennizzo spetti a coloro che contraggano la malattia dopo essersi sottoposti a vaccinazione in conseguenza dell’inefficacia AVV_NOTAIO stessa sul loro organismo ‘ (Cass. n. 20539 del 2022).
Ne deriva che la tesi sostenuta dall’odierna appellante, secondo cui la sentenza impugnata va censurata nella misura in cui ‘ esclude dall’ambito applicativo dell’art. 1 AVV_NOTAIO Legge n. 210/1992 l’ipotesi residua AVV_NOTAIO poliomielite a seguito delle vaccinazioni inefficaci ‘ (si veda pag. 6 dell’atto di citazione in appello), è del tutto infondata ‘ in quanto assume come evento dannoso un fatto diverso da quello previsto dall’art. 1 AVV_NOTAIO L. n. 201/1992 cit. ‘ (Cass. n. 6266 del 2014).
Applicando i princìpi innanzi richiamati alla fattispecie oggetto di giudizio, pertanto, si conclude agevolmente nel senso che la predetta censura sollevata da parte appellante risulta del tutto infondata; per di più, in modo direttamente consequenziale, priva di ogni ragion d’essere appare la lamentata violazione dei princìpi in materia di vicinanza AVV_NOTAIO prova, con la quale la sostiene che sia onere del produrre la documentazione attestante la tracciabilità del vaccino somministrato al fine di dimostrare la corretta preparazione dello stesso; invero, acclarato che, ai sensi AVV_NOTAIO normativa richiamata, il danno da vaccino inefficace non è indennizzabile, risulta del tutto ultroneo qualsivoglia approfondimento in merito al relativo riparto dell’onere AVV_NOTAIO prova, attesa anche l’inammissibile natura esplorativa di tale richiesta istruttoria.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo ed il terzo motivo di gravame appaiono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Venendo alla disamina dell’ultimo motivo di gravame, la Corte innanzitutto rileva, da un lato, l’irrilevanza dell’eccezione formulata da parte appellante – in base alla quale il CTU, in sede di chiarimenti alle osservazioni rese dal CTP, avrebbe introdotto
motivazioni del tutto diverse da quelle dedotte nella relazione peritale principale -dall’altra l’infondatezza di tale contestazione.
Invero, in detta relazione, il CTU, nell’escludere il riconoscimento del nesso eziologico, anche concausale, tra la somministrazione vaccinale cui si sottoponeva la e le manifestazioni osservate all’esito AVV_NOTAIO stessa, poneva a fondamento di tale giudizio medico -legale non solo la circostanza secondo cui ‘ la VAPP presenta modalità di insorgenza entro i trenta giorni dalla somministrazione vaccinale, evenienza di cui non vi è traccia in atti ‘, ma anche ‘ l’assenza di informazioni in atti relative allo sviluppo di sintomi prodromici di un’infezione virale, congiuntamente con la significatività delle manifestazioni neurologiche osservate e le difficoltà, già note in letteratura scientifica, di raggiungimento di una valida immunizzazione oltre la soglia dell’ottanta per cento nella popolazione di soggetti vaccinati ‘ (v. pag. 5 AVV_NOTAIO consulenza tecnica d’ufficio resa in primo grado).
A conferma di ciò, il CTU, nei chiarimenti alle osservazioni formulate dal CTP, affermava che, rispetto alla VAPP, l’infezione da virus selvaggio pare l’ipotesi più probabile in quanto ‘non vi sono elementi che inducano a pensare che una reazione avversa, quale quella che necessariamente è richiesta nel determinismo di una VAPP, si sia sviluppata entro i trenta giorni successivi alla data del 16.07.1968 (seconda somministrazione del vaccino).
A ciò si aggiunga ‘ l’assoluta mancanza di prove in atti relative allo sviluppo di sintomi prodromici di un’infezione virale, anche e soprattutto in relazione alla significatività delle manifestazioni neurologiche osservate a seguito di infezione da poliovirus’: invero, specifica il consulente tecnico d’ufficio, che, se in atti vi fosse stato il ‘riscontro di quanto la ricorrente ha riportato in anamnesi, ovvero di essersi sottoposta a ricovero ospedaliero qualche giorno dopo l’insorgenza dei sintomi ‘, ciò avrebbe certamente favorito ‘ una disamina critica secondo una metodologia scientifica ‘ da parte dello stesso consulente (pag. 4 dei chiarimenti alle osservazioni del CTP).
Per cui il COGNOMEgio, diversamente da quanto eccepito dall’appellante, ravvisa una sostanziale convergenza tra le argomentazioni svolte dal CTU tanto nella relazione principale quanto nei successivi chiarimenti, univocamente a sostegno delle iniziali conclusioni tese a sostenere che le manifestazioni patìte dalla vadano verosimilmente ricondotte ad un’infezione da virus selvaggio e non alle sequele AVV_NOTAIO vaccinazione antipolio.
Destituita di fondamento appare, in egual modo, l’eccezione in base alla quale il AVV_NOTAIO nominato CTU, nell’ambito di un giudizio diverso ma avente ad oggetto un fatto storico analogo a quello oggetto del presente giudizio, avrebbe in quel frangente reso delle conclusioni diametralmente opposte a quelle rassegnate in relazione all’odierna fattispecie.
La , invero, nel proprio atto difensivo richiama espressamente la sentenza n. 420/2024, depositata lo 04.04.2024, adottata da codesta Corte di merito, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione ad una fattispecie certamente analoga a quella oggetto del presente giudizio, ma a questa non uguale né perfettamente sovrapponibile: parte appellante di quel diverso giudizio -che, come la era affetta da poliomielite e che riteneva la malattia una conseguenza del vaccino antipolio cui si era sottoposta in epoca precedente, e che pure rivendicava il diritto a percepire la relativa prestazione indennitaria prevista dalla legge -aveva riferito l’insorgenza di febbre altissima con deficit neurologico all’emisoma destro poco dopo l’ultima somministrazione del predetto vaccino, il che aveva reso necessario il ricovero ospedaliero.
Per cui, nella diversa fattispecie cui fa riferimento l’odierna appellante vi erano fonti di evidenza oltremodo significative -quali il predetto ricovero nonché la sintomatologia neurologica insorta nell’intervallo temporale di 4/30 giorni – che, ‘unitamente al difetto di qualsiasi elemento che possa far anche solo presumere un contatto con il virus selvaggio’ (pagg. 12 e 13 AVV_NOTAIO sent. CdA di Bari, sez. lav., n. 420 del 2024), hanno consentito al CTU di individuare una cronologia degli eventi senz’altro rilevante e significativa.
Cronologia che, diversamente, nell’odierno giudizio non è ravvisabile, in quanto non v’è alcuna fonte di evidenza all’infuori di un mero stato febbrile post vaccinale.
Il CTU, invero, documenta che la ‘ ha avvertito febbre dopo la seconda somministrazione vaccinale, a cui è seguito riscontro diagnostico in ospedale dopo qualche giorno ‘ (pag. 3 AVV_NOTAIO relazione peritale a firma del AVV_NOTAIO ); tuttavia, tale stato febbrile non è stato accompagnato dalle tipiche manifestazioni neurologiche che, secondo la letteratura scientifica, si manifestano entro il termine di trenta giorni dalla somministrazione AVV_NOTAIO singola dose di vaccino antipolio, allorquando insorga la malattia.
Ne deriva che il nesso eziologico tra le somministrazioni vaccinali ricevute dalla e l’insorgenza AVV_NOTAIO patologia da cui l’appellante è affetta non solo non è provato nell’odierno giudizio, ma non vi sono neppure elementi in virtù dei quali esso risulti potenzialmente suscettibile di concreti approfondimenti istruttori.
All’uopo, con riferimento al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza a Sezioni Unite innanzi richiamata dall’appellante, riconfermato poi nella pronuncia n. 25119 del 2017, il COGNOMEgio ritiene che esso stesso costituisca proprio il fondamento del giudizio di diniego formulato dal CTU in relazione al riconoscimento del predetto nesso di causalità.
Sostanzialmente, la giurisprudenza ha statuito che, in tema di danni da vaccinazione, la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione vaccinale e il verificarsi del danno alla salute deve essere valutata secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica ispirato al principio del ‘più probabile che non’, da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo -statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa) ma riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica).
Orbene, nel presente giudizio non v’è alcun elemento di conferma.
La sintomatologia tipica che, alla stregua AVV_NOTAIO letteratura scientifica, si manifesta, nel termine sopra indicato, a seguito di infezione da poliovirus, è del tutto inesistente nel
caso di specie; il che dà peso all’ipotesi alternativa, quella del contagio per contatto con virus selvaggio, che si rivela particolarmente attendibile in virtù delle considerazioni che seguono.
Inoltre, vi è che il ciclo vaccinale obbligatorio ex lege contro la poliomielite si componeva AVV_NOTAIO somministrazione di quattro dosi laddove l’appellante ne ha ricevute solamente due per ragioni non meglio esplicitate, posto che, all’esito AVV_NOTAIO seconda somministrazione, è comparso un mero stato febbrile e non anche la sintomatologia neurologica tipica che, secondo la letteratura scientifica, si manifesta allorquando il soggetto abbia contratto la malattia.
Dunque, non si ravvisa il motivo per il quale la non si sia sottoposta alla somministrazione delle ulteriori due dosi di vaccino.
Pertanto, è di tutta evidenza che, non avendo quest’ultima completato il ciclo vaccinale, il processo di immunizzazione non è mai giunto a definizione, il che si presta a corroborare l’ipotesi che, in difetto di una completa immunità al virus, la possa averlo contratto nella sua forma selvaggia.
E ciò è tanto più vero ‘ considerato che la somministrazione si svolgeva all’epoca secondo una tempistica fondamentalmente annuale ‘, per cui ‘ è di tutta evidenza che le possibilità di infezione da parte del virus selvaggio erano alquanto estese e, all’epoca, del tutto probabili ‘ (pag. 4 dei chiarimenti resi dal AVV_NOTAIO alle osservazioni del CTP).
In virtù delle esposte considerazioni, di natura anche medico -legale qui non specificamente e/o adeguatamente avversate (il che rende ultroneo il chiesto rinnovo AVV_NOTAIO CTU) , non può che pervenirsi al rigetto dell’appello con conseguente conferma AVV_NOTAIO sentenza impugnata ed integrale rigetto AVV_NOTAIO domanda proposta dalla stessa appellante in prime cure, benché con i parziali apporti motivazionali effettuati in questa sede.
Resta assorbita ogni altra questione, comprese le istanze istruttorie reiterate dalla , a questo punto palesemente inconferenti.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio attesa la contumacia del .
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari Sezione Lavoro
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti del , in persona del Ministro pro tempore, con ricorso depositato in data 29.11.2024 avverso la sentenza n. 2618/2024, resa pubblica il 24.06.2024 dal Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, confermando l’impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea;
nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari il 25/11/2025
Il Presidente relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME