Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 3477/2024 R.G., proposto da:
COGNOME NOME , rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 134/2024 pubblicata il 18.1.2024;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 15.4.2016, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME dinanzi al Giudice di pace di Messina, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla facciata del suo immobile sito in INDIRIZZO, in seguito al crollo di alcuni limitrofi edifici, tra cui quello di proprietà del NOME, avvenuto tra il 27 febbraio ed il 12 marzo 2015. Costituitosi, il COGNOME sollevò diverse eccezioni preliminari e comunque contestò la domanda, chiedendone il rigetto. Istruita la causa a mezzo prova per testi e CTU, con sentenza del 21.5.2018 il Giudice di pace di Messina accolse parzialmente la domanda attorea, condannando il COGNOME al pagamento di € 1.454,39 oltre accessori, regolando le spese.
Il COGNOME propose gravame e, nella resistenza del COGNOME, l’adito Tribunale di Messina lo accolse con sentenza del 18.1.2024, riformando la prima decisione e rigettando le domande attoree. Osservò il giudice d’appello, anzitutto, che la sussunzione della vicenda nell’ambito dell’art. 2053 c.c., come operata dal primo giudice, era corretta, ma che nessuna prova era stata offerta dall’attore circa il nesso di causalità tra il danno subito dal COGNOME e l’edificio di proprietà del NOME, posto che nessun teste aveva saputo riferire da quale edificio crollato provenisse il materiale che aveva danneggiato l’immobile dell’attore. Precisò comunque, che, in ogni caso, sussisteva il caso fortuito, posto che l’edificio del COGNOME era sostanzialmente crollato perché, in precedenza, era crollato l’ adiacente edificio di proprietà NOME.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME. In data 19.11.2024
è stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata del giudizio, nel senso della inammissibilità del ricorso, del seguente tenore: ‘ Il ricorrente pretende di ascrivere alla sentenza impugnata il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente a suo dire nell’omessa valutazione di documenti allegati alla CTU e dalla stessa parte attrice, in quanto dimostrativi della mancata adozione da parte del convenuto di qualsiasi accorgimento manutentivo del suo immobile, omettendo però di indicare col necessario grado di specificità quali siano detti documenti e in che modo i fatti da essi scaturenti siano in grado di comprovare, così assurgendo a fatti decisivi per il giudizio, l’impossibilità di configurare il caso fortuito ‘. Il ricorrente ha tempestivamente depositato istanza per la definizione del giudizio. Fissata l’odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si lamenta l’omesso esame di fatt i decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non essere state valutate le risultanze della CTU, che denotavano come il fabbricato del COGNOME non fosse correttamente e adeguatamente manutenuto.
2.1 -Ritiene la Corte non solo di dover condividere quanto già rilevato con la proposta di definizione anticipata, ma di dover rilevare anche ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso, fermo restando che inammissibilmente il ricorrente, in memoria, prospetta anche vizi non proposti con l’originario ricorso, in guisa
N. 3477/24 R.G.
non consentita, posta la mera funzione illustrativa che il codice di rito attribuisce al suddetto atto processuale (v. per tutte, Cass. n. 8949/2023).
Anzitutto, non viene affatto attinta dal ricorso la prima ratio decidendi dell’impugnata sentenza, ossia quella per cui parte attrice non ha offerto adeguata prova del nesso di causalità tra il crollo della porzione di fabbricato del COGNOME e i lamentati danni. Trattasi di autonoma ratio , di per sé sola in grado di sorreggere la decisione di accoglimento dell’appello proposto dal COGNOME, sicché dalla sua mancata impugnazione non può che discendere la inammissibilità del ricorso per cassazione, come da constante insegnamento di questa Corte ( ex multis , Cass. n. 17182/2020).
2.2 Venendo poi alla soluzione prospettata con la proposta di definizione, e contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente sia nell’istanza di decisione che anche in memoria, dal ricorso non può affatto evincersi che, se i documenti allegati alla relazione di CTU, indicati alle pp. 3 e 4, fossero stati esaminati nel senso indicato dal ricorrente , l’esito dell a lite sarebbe stato diverso, perché non si spiega in che modo dalla valutazione dei fatti ad essi sottesi possa derivare l’impossibilità di configurare il caso fortuito ai fini di quanto disposto dall’art. 2053 c.c.
In primo luogo, che il giudice d’appello ha pienamente condiviso le conclusioni del CTU (che evidentemente non può non aver valutato i documenti allegati alla sua stessa relazione), inoltre, il ricorrente non considera che il Tribunale ha affermato che, anche a ritenere provato il nesso causale (ossia, che i detriti derivanti dal crollo del fabbricato del COGNOME avessero effettivamente colpito il fabbricato del COGNOME), detto il danneggiamento subito dall’immobile del
N. 3477/24 R.G.
ricorrente è comunque dipeso dal precedente crollo di un altro fabbricato, di proprietà NOME, non già da l crollo dell’immobile del COGNOME . Trattasi di accertamento di fatto che il Tribunale ha ovviamente desunto dalla CTU, riportando ampi stralci della relazione, sul punto, senza che tale statuizione sia stata affatto attinta dalla censura in esame.
In altre parole, il ricorso è sul punto del tutto deficitario, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; ed in ogni caso, il fatto che il fabbricato dell’odierno controricorrente non fosse adeguatamente manutenuto, nel dinamismo causale dell’evento in parola, risulta del tutto irrilevante, posto che la specifica causa del suo crollo è stata con certezza individuata nel crollo del fabbricato adiacente.
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. La definizione del ricorso in linea con la proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. giustifica la condanna del ricorrente anche ai sensi dell ‘ art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.
In relazione alla data di proposizione del ricorso , può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.4 00,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del controricorrente dell ‘ulteriore somma di € 1.400,00, nonché, ai sensi dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
N. 3477/24 R.G.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME