Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
COGNOME NOME , nato a Foggia il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME , nata a Littoria (LT) il DATA_NASCITA, residente in Foggia, INDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE, eredi universali di COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA, deceduto in San Giovanni Rotondo (FG) il 10 novembre 2020, già titolare dell’omonima impresa edile con sede in Foggia – INDIRIZZO (C.F. e Partita IV A NUMERO_DOCUMENTO), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , con sede in Foggia- INDIRIZZO (C.F. e P. IVA P_IVA), in persona dell’Amministratore e legale rappresentante NOME COGNOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE fax: NUMERO_TELEFONO pec: EMAIL), insieme al quale sono elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO INDIRIZZO, presso il dr. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, fax
NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), giusta procure speciali in calce al ricorso.
Ricorrenti
contro
Comune di Foggia .
Intimato
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n° 820 depositata il 3 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con sentenza del 28 febbraio 1995, il Tribunale di Foggia condannò l’omonimo Comune al risarcimento del danno in favore di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE per la omessa notificazione del decreto di espropriazione, emesso il 1° giugno 1982, di un terreno di loro proprietà ubicato nel territorio di quel comune (in catasto al fg. 127, partt. 196, 591, 592, 593, 684, 702, 704 e 705) in misura corrispondente all’indennizzo fino ad allora depositato dall’amministrazione espropriante, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Determinò, altresì, l’indennità di occupazione temporanea del fondo.
2 .- In accoglimento del gravame del Comune, la Corte di Appello di Bari escluse, con sentenza non definitiva n° 813/2000, la competenza del Tribunale di Foggia a conoscere della richiesta risarcitoria, volta al pagamento degli accessori dell’indennità di espropriazione e qualificò la domanda come opposizione alla stima.
Con successiva sentenza definitiva n° 1008/2003, determinò l’indennità di espropriazione in euro 2.102,94 per la porzione di proprietà COGNOME ed in euro 1.082,48 per quella appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, ordinando al Comune di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma ulteriore di euro 97,00 rispetto a quella
già depositata a favore del COGNOME; dichiarò altresì la spettanza dell’indennità per l’occupazione temporanea in misura corrispondente agli interessi legali su quella di espropriazione per il periodo 29 giugno 1979 – 1 giugno 1982.
3 .- La decisione fu cassata da questa Corte, che, con sentenza n° 1738 del 23 gennaio 2009, rigettò il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso dei proprietari (tendenti ad ottenere un risarcimento del danno da ritardo nella notificazione del decreto di esproprio, poiché tale domanda poteva consistere soltanto nel pregiudizio derivato dalla ritardata riscossione dell’indennizzo), mentre accolse il secondo ed il quinto e rinviò per un nuovo esame alla Corte di appello di Bari, sul rilievo che i fondi (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello) fossero edificabili.
4 .- Quindi, con sentenza n° 236/2015, la Corte di appello di Bari, adita in sede di rinvio, identificati i beni ablati ed esclusa la spettanza del danno da ritardata comunicazione del decreto di esproprio (atteso, quanto al COGNOME, che alla data di quest’ultimo, 1° giugno 1982, i suoli risultavano ancora intestati alla proprietaria originaria, tal NOME COGNOME, vedova COGNOME, e, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, che essa era divenuta proprietaria successivamente), determinò in euro 343.673,36 l’indennità di espropriazione, ordinando il deposito della differenza con gli interessi legali; determinò l’indennità di occupazione, in ragione degli interessi del 5% in favore del solo COGNOME e limitatamente al periodo dal 5 novembre 1980 al 31 maggio 1982; rigettò, quindi, la corrispondente richiesta proposta dalla COGNOME; escluse, infine, la spettanza della rivalutazione e compensò per la metà le spese del giudizio.
5 .- Avverso la predetta sentenza venne proposta da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ., in relazione al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da ritardata
notifica del decreto di esproprio: la Corte di merito avrebbe fondato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria sulla supposizione del fatto che, alla data del 1° giugno 1982, la sig.ra COGNOME NOME ved. COGNOME fosse ancora l’intestataria catastale delle particelle in esproprio, mentre dai documenti di causa emergeva che la voltura catastale era stata eseguita il 30 maggio 1982.
6 .- La Corte di Appello di Bari, con sentenza n° 820/2019, qui impugnata, ha rigettato la revocazione e ha condannato gli attori al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Foggia. Secondo la Corte territoriale, il Collegio della sentenza revocanda, pur avendo affermato che alla data del 1° giugno 1982, le aree erano ancora catastalmente intestate dalla precedente proprietaria COGNOME, al contempo aveva anche sostenuto che la voltura venne fatta il 30 maggio 1982.
I due elementi temporali erano, quindi, oggettivamente incompatibili nella realtà, sicché le affermazioni si appalesavano illogiche e contraddittorie e non consentivano di comprendere quale fosse stata la ratio decidendi.
Tale vizio, a parere del Collegio, avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per cassazione, in quanto riconducibile al n° 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., anche nel testo novellato dalla riforma del 2012.
La Corte di Bari ha, inoltre, rilevato che il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE dipendeva da una ulteriore e distinta ratio decidendi , rappresentata dalla circostanza che, alla data del 1° giugno 1982, la società non aveva ancora acquistato le particelle oggetto della procedura espropriativa, dal momento che l’atto di permuta acquisitivo delle stesse era intervenuto soltanto il 24 dicembre 1982.
7 .- Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
A seguito del decesso di NOME COGNOME, si sono costituiti NOME COGNOME e NOME COGNOME, qualificandosi eredi universali.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Foggia non si è costituito ed è rimasto meramente intimato.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Gli eredi COGNOME hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8 .- Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 395, n° 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello fondato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria del danno da ritardata notifica del decreto di esproprio (non su una motivazione insanabilmente contraddittoria, apparente o illogica, bensì) sulla supposizione del fatto -la cui verità era incontrastabilmente esclusa dai documenti di causa -che, alla data del 1° giugno 1982, la sig.ra COGNOME fosse ancora l’intestataria catastale delle particelle in esproprio.
9 .- Il primo motivo è inammissibile, in quanto la questione del danno da ritardata notifica del decreto di esproprio è ormai coperta dal giudicato.
Infatti, questa Corte con l’ordinanza n° 34741/2019, pronunciata tra le stesse odierne parti in causa (e segnalata dagli stessi ricorrenti nella loro memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.), ha osservato che i proprietari avevano fatto valere il pregiudizio sofferto per il ritardo con cui l’indennità di espropriazione era stata loro corrisposta, che essi stessi avevano fatto coincidere con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria delle somme dovute a titolo indennitario, perciò rientranti fra gli accessori del credito indennitario.
Ha infatti osservato Cass. n° 34741/2019 cit. che già la Corte d’appello aveva ben evidenziato che ‘ se è vero che l’omissione
della notifica del decreto di esproprio (…) può dar luogo al risarcimento del danno, è pur vero che siffatto pregiudizio può consistere soltanto nel danno che si dimostri derivato dalla ritardata riscossione dell’indennità (…): nel caso identificato dai ricorrenti negli interessi legali e nella rivalutazione monetaria per il ritardo con cui la relativa somma era stata percepita ‘.
Da tale premessa Cass. n° 34741/2019 ha fatto discendere la conseguenza che, proprio in ragione dei principi che governano il giudizio di rinvio, quel giudice doveva unicamente ‘ provvedere all’accertamento del credito indennitario, mentre l’esame della questione riferita alla supposta responsabilità per i danni subiti per l’omessa notifica del decreto ablativo ai proprietari era precluso dal giudicato interno, per esser stato ogni profilo relativo al chiesto risarcimento stato qualificato quale afferente, in via esclusiva, ai danni da tardato conseguimento del credito (obbligazione di valuta) avente ad oggetto l’indennità ‘.
Pertanto, se era vero che l’omissione della notifica del decreto di esproprio, ove ascrivibile ad un difetto di diligenza dell’espropriante, poteva dar luogo al risarcimento del danno, era altresì vero che siffatto pregiudizio poteva consistere soltanto nel danno da ritardata riscossione dell’indennità, da richiedere nel giudizio di opposizione alla stima ed effettivamente chiesto dai proprietari, con la conseguenza che la questione della responsabilità del Comune per l’omessa notifica del decreto d’esproprio è coperta dal giudicato interno, derivante dalle precedenti sentenze della Corte barese n° 813/2000 (non definitiva) e n° 1008/2003 (definitiva), con le quali era stata liquidata l’indennità in favore degli attori COGNOME e COGNOME comprensiva degli interessi e della rivalutazione dovuti per il tardivo pagamento dell’indennizzo, nonché dall’ordinanza Cass. n° 34741/2019.
Tale giudicato deve essere confermato anche nel presente giudizio, dove COGNOME e RAGIONE_SOCIALE fanno valere un errore revocatorio su un fatto privo di decisività, ossia sulla mancata percezione (da parte della Corte d’appello barese nella sentenza n° 236/2015) che alla data del 1° giugno 1982 le particelle ablate risultassero ancora catastalmente nella proprietà della precedente proprietaria, COGNOME NOME, mentre in atti vi era la prova che la voltura catastale fosse intervenuta in data 30 maggio 1982.
Anche a concedere l’intera argomentazione dei motivi, dunque, è evidente che il pregiudizio da omessa notificazione del decreto d’esproprio è già stato risarcito in favore degli odierni ricorrenti, mediante il riconoscimento di interessi legali sul tardivo pagamento dell’indennità liquidata.
10 .- Con il secondo motivo, riguardante la sola COGNOME, è stata dedotta la violazione degli artt. 52 della legge 2359/1865, 14 e 19 della legge 865/1971, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ.
Deducono i ricorrenti che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore laddove non ha riconosciuto il risarcimento in favore della RAGIONE_SOCIALE per il danno da omessa notifica del decreto di esproprio, poiché non ha considerato che l’acquisto effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE con l’atto di permuta del 24 dicembre 1982, essendo intervenuto su un bene espropriato dal Comune di Foggia sin dal 1° giugno 1982, non poteva avere ad oggetto l’immobile, ma solo il diritto alle sostitutive indennità di espropriazione e di occupazione e i relativi accessori; sicché la società ricorrente rientrerebbe nella categoria degli ‘ altri interessati al pagamento dell’indennità ‘, legittimati a proporre opposizione alla stima ex art. 19 L. 865/1971.
11 .- Anche questo mezzo è inammissibile, poiché il giudicato in punto di danno derivante dalla tardiva notificazione del decreto di
esproprio (Cass. 34741/2019, sopra citata) è sceso anche su tale domanda.
12 .- La mancata costituzione del Comune di Foggia costituisce giusto motivo per dichiarare la compensazione delle spese della presente lite.
Va nondimeno dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale dei ricorrenti, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024, nella camera di