Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8532 Anno 2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15703/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) PEC
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-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n. 570/2019 depositata il 12/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- NOME e NOME COGNOME hanno commissionato ad un artigiano la posa in opera di un pavimento in parquet nella loro abitazione.
Dopo un po’ di tempo, il materiale si è dimostrato viziato, il pavimento si è sollevato, ed è stato necessario sostituirlo.
I due fratelli hanno dapprima fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, da cui è emerso che il vizio era non già nella installazione, bensì nella produzione del materiale; e poi, di conseguenza, hanno citato in giudizio il produttore, ossia la società RAGIONE_SOCIALE.
2.- Il giudice di primo grado, il Tribunale di Treviso, ha rigettato la domanda sotto due aspetti: in primo luogo in quanto gli attori non avevano specificato la causa petendi, quale cioè fosse il titolo della loro domanda, ma solo con la memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. avevano invocato l’applicazione del DPR 224/ 1988 in tema di danno da prodotto difettoso; in secondo luogo in quanto quest’ultima norma non poteva comunque applicarsi perché essa presuppone un danno ad altre cose o a persone causato dal prodotto difettoso, ma non consente azione per il difetto in sé e per sé.
3.La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto che l’impugnazione avverso tale sentenza fosse inammissibile, in quanto palesemente priva di alcuna probabilità di essere accolta.
4.- I due fratelli COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con due motivi, illustrati da memoria. Non si è costituita la controparte.
Il PG ha chiesto l’accoglimento del primo motivo ed il rigetto del secondo.
5.La ratio della decisione impugnata.
Come si è accennato prima, la ratio della decisione di primo grado, che qui viene impugnata, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., è la seguente.
Gli attori non hanno specificato la causa petendi, il titolo della loro domanda, ma solo con la memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. hanno invocato l’applicazione del DPR 224/ 1988 in tema di danno da prodotto difettoso.
Dunque, a tale mancata indicazione specifica della causa petendi non poteva supplire il giudice, con la conseguenza che la domanda doveva ritenersi nulla proprio a causa di quella omessa specificazione.
In ogni caso, la disciplina prevista dal DPR 224/ 1998 non poteva comunque applicarsi perché essa presuppone un danno causato da prodotto difettoso ad altre cose o a persone, ma non consente azione per il difetto in sé e per sé.
6.I motivi del ricorso.
6.1- Il primo motivo prospetta una violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, il giudice di primo grado ha rifiutato di pronunciare sulla domanda: essi avevano allegato i fatti, ossia le circostanze in base alle quali agivano nei confronti del terzo produttore, che non era stato parte del contratto, ma che era chiamato in causa perché il difetto della cosa era un difetto di produzione.
Il giudice di merito ha ritenuto che, oltre che allegare il fatto, gli attori avrebbero dovuto altresì qualificarlo, ossia indicare quale fosse il titolo giuridico che da quel fatto scaturiva e che giustificava la loro domanda.
Ma i ricorrenti ritengono che non fosse loro onere (a prescindere dalla circostanza che comunque un cenno era stato dato), essendo loro onere solo quello di allegare i fatti, restando poi nel potere del giudice di qualificarli e ricondurli sotto una determinata fattispecie.
Il motivo è fondato.
Intanto, lo stesso Tribunale riconosce che il titolo responsabilità attribuita al convenuto era ‘evidentemente extracontrattuale’ (p.
4). Ma ritiene che, ciò nonostante, gli attori avrebbe dovuto espressamente dirlo.
In realtà è onere delle parti solo indicare in maniera specifica e chiara i fatti, mentre spetta poi al giudice dare una qualificazione giuridica di quei fatti, eventualmente anche in contrasto con quella dalle parti proposta (Cass. 5153/ 2019).
Ed in particolare, nel caso di domanda di risarcimento, è sufficiente che l’attore indichi i fatti storici, quali elementi della fattispecie concreta, essendo poi potere del giudice dare a tali fatti la loro qualificazione giuridica (Cass. 10049/ 2022).
Il potere del giudice di qualificare la fattispecie concreta, anche disattendendo la qualificazione fatta dalle parti, è segno che queste ultime non hanno onere di illustrare il titolo giuridico della loro pretesa a pena di inammissibilità.
Del resto, l’acquirente di un prodotto ha azione extracontrattuale verso il terzo produttore, per i danni causati dalla cosa venduta (Cass. 11612/ 2005), e tale circostanza comporta che il giudice debba lui verificare se nei fatti esposti sia ravvisabile una richiesta di risarcimento da responsabilità, per l’appunto, extracontrattuale.
6.2.- Il secondo motivo prospetta sia una violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. che una violazione della Direttiva 85/374/CEE e
della legge 244/ 1988, in quanto il Tribunale avrebbe proposto una interpretazione restrittiva di tali norme.
Il motivo è infondato.
La disciplina richiamata è chiara nel prevedere la possibilità di azione dell’acquirente direttamente verso il produttore, che non è stato parte del contratto, qualora il difetto della cosa abbia provocato morte o lesioni personali all’utilizzatore, oppure abbia causato danno ad un’altra cosa, diversa dal prodotto difettoso.
Escluso che si sia invocata la prima ipotesi, qui i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno per la sostituzione del prodotto difettoso (il parquet) e dunque un danno consistente nel difetto della cosa stessa (più correttamente consistente nelle conseguenze economiche di quel difetto), ma non già allegano che la cosa difettosa ha prodotto danno ad una cosa diversa.
Resta evidente dunque che è però ammessa, come sopra specificato, un’azione verso il terzo ex articolo 2043 c.c., sulla base dei fatti allegati dagli attori, senza bisogno che siano costoro a qualificarli, e comunque a prescindere dalla qualificazione che potrebbero le parti stesse dare alle loro pretese.
Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata con rinvio al Tribunale di Treviso in diversa composizione P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione anche per le spese.
Roma 19.1.2024
L’Estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME