Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23587/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata elettivamente in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Palermo, n. 258/2019, pubblicata il 26 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha esposto, con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di avere lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE dal 13 dicembre 2010 al 31 marzo 2015 presso la RAGIONE_SOCIALE Giovanni di Dio con la qualifica di dirigente farmacista in forza di due contratti a termine, prorogati più volte.
Ella ha chiesto che i termini apposti ai contratti fossero dichiarati nulli e che fosse accertato il superamento del termine di durata massimo di trentasei mesi previsto dalla legge per i contratti a termine.
La ricorrente ha domandato, quindi, che il rapporto di lavoro fosse considerato a tempo indeterminato, con condanna alle retribuzioni non pagate, e, in subordine, che controparte fosse condannata a risarcire il danno.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 709 del 2017, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a risarcire il danno, nella misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione percepita.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello in ordine alla determinazione del danno e alle spese di lite.
La lavoratrice ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 258 del 2019, ha accolto l’appello principale, ritenendo che l’originaria ricorrente non avesse mai chiesto il risarcimento del danno da precarizzazione, e il terzo motivo dell’appello incidentale, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe risolto il contratto di lavoro senza giusta causa con decorrenza dal 31 marzo 2015 quando, invece, questo era stato prorogato al 30 giugno 2015, con la conseguenza che la menzionata RAGIONE_SOCIALE è stata condannata a pagare alla lavoratrice tre mensilità di retribuzione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avesse pronunciato ultra petita in ordine alla sua domanda di risarcimento del danno da precarizzazione.
Infatti, ella avrebbe denunciato che la reiterazione dei contratti che l’avevano riguardata si sarebbe tradotta nella violazione del termine di trentasei mesi imposto dalla legge.
La Corte d’appello di Palermo, però, av rebbe ritenuto che la domanda risarcitoria da lei avanzata non si riferisse alla c.d. precarizzazione, ma fosse correlata alla ritenuta ‘illecita interruzione del rapporto quale conseguenza del conferimento di 12 incarichi con contratti cococo’.
Ciò sarebbe stato non corretto, in quanto la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da precarizzazione riconosciutole dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE si sarebbero fondati sulla medesima causa petendi , ossia la declaratoria di avvenuto utilizzo illegittimo di rapporti a tempo determinato da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e relative conseguenze di legge.
Pertanto, la corte territoriale ben avrebbe potuto ricavare, dalla violazione contestata, in applicazione del principio iura novit curia , le giuste conseguenze giuridiche, vale a dire il riconoscimento del risarcimento del danno, il quale rappresentava un minus rispetto all’originaria domanda di assunzione a tempo indeterminato.
La disciplina giuridica invocata dalla parte, quindi, non avrebbe dovuto assumere alcun valore, in quanto il giudice ben avrebbe potuto scegliere la qualificazione giuridica e le norme che meglio si attagliavano al caso.
Ne sarebbe derivato che la Corte d’appello di Palermo avrebbe errato nell’affermare che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. nel
riconoscere il risarcimento del danno da precarizzazione, atteso che il giudice di primo grado avrebbe solo individuato la corretta disciplina giuridica da applicare, una volta accertato il verificarsi dei fatti denunciati nel ricorso.
I motivi meritano accoglimento.
La ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva denunciato in primo grado l’illegittimità della clausola di durata apposta ai suoi contratti, in particolare rilevando la mancata indicazione del termine certo e la prosecuzione di fatto del rapporto per fare fronte alle ordinarie necessità del servizio e il superamento del termine di trentasei mesi.
Aveva pure lamentato l’illegittima interruzione dell’ultimo rapporto in data antecedente al termine fissato e l’illegittimità della scelta aziendale di costituire rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti terzi al di fuori dei presupposti di legge. Infine, aveva sostenuto la disparità di trattamento derivata dalla deliberazione aziendale che aveva limitato a quattro le unità lavorative il cui contratto doveva essere prorogato, così disponendosi la definitiva cessazione del suo rapporto di lavoro.
La corte territoriale ha imputato alla ricorrente di avere chiesto la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, accertata e dichiarata la conversione del rapporto e la illegittima unilaterale risoluzione del contratto, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a pagare la retribuzione non corrisposta e, in subordine, ‘un congruo risarcimento del danno derivante dalla illegittima interruzione del rapporto’.
Il giudice di appello ha ritenuto che la richiesta risarcitoria della lavoratrice non potesse essere estesa fino a ricomprendere il danno da precarizzazione.
Questo ragionamento non può, però, essere condiviso.
Innanzitutto, non può affermarsi, come sostenuto dalla Corte d’appello di Palermo, che il risarcimento del danno per l’illegittima interruzione del rapporto di lavoro fosse causa petendi diversa rispetto alla misura riparatoria dell’abusivo ricorso al contratto in base all’art. 36 TU n. 165 del 2001, dovendosi considerare che il danno da precarizzazione era stato domandato solo tardivamente in primo grado nelle note conclusive.
In realtà, il menzionato danno da precarizzazione è conseguenza della violazione del termine complessivo massimo di trentasei mesi previsto dalla normativa vigente per i contratti a termine, così come la richiesta di costituzione di un rapporto a tempo determinato, la quale era stata avanzata.
La causa petendi della tutela domandata in via primaria dalla ricorrente e quella della tutela risarcitoria riconosciuta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE erano, pertanto, identiche.
Inoltre, si rileva che non costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. l’accoglimento, anche d’ufficio, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte e che non esuli dalla causa petendi , non riscontrandosi in questa situazione alcuna lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass., Sez. 2, n. 3566 del 17 febbraio 2006).
In particolare, si è affermato (Cass., Sez. L, n. 17101 del 22 luglio 2009) che, nel rito del lavoro, proposta una domanda risarcitoria con ricorso ex art. 414 c.p.c., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese, né un ampliamento del tema sottoposto all ‘ indagine del giudice, versandosi in tema di conseguenza risarcitorie dipendenti dall ‘ unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un ‘ ulteriore indagine in punto di fatto.
Più di recente, la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che, in tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l’illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per
equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che la stessa, in quanto minus o surrogato legale della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello (Cass., Sez. L, n. 15027 dell’ 11 maggio 2022).
Ne deriva che la ricorrente, avendo chiesto la tutela massima possibile prevista dalla legge (la costituzione del rapporto a tempo determinato), ben poteva ridurre la sua pretesa ad una inferiore, fermi restando i fatti sui quali la sua domanda era fondata, e richiedere, anche in corso di causa, il danno da precarizzazione e che, allo stesso modo, il giudice di primo grado poteva riconoscere detto danno senza violare l’art. 112 c.p.c.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
P.Q.M.
La Corte, – accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 16