SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1232 2025 – N. R.G. 00001512 2021 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d’appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
avv.
NOME COGNOME
Giudice NOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1512/2021 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di procuratore speciale di (C.F. ), (C.F. ), (C.F. , (C.F. ), (C.F. ), (C.F. e (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO a ROMA, presso la difenditrice,
Appellante
contro
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. P.
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO a ROMA, presso il difensore,
Appellato
nonché
(C.F:
),
Altro appellato – contumace
C.F.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell’art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 953/2012 del 19.04.2021, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da in proprio e nella qualità in atti, nei confronti dell’ e di con atto di citazione notificato il 4.8.2015, rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.10.2021 proponeva appello sempre in proprio e nella qualità in atti chiedendo nel merito di accogliere l’ appello e quindi riformare totalmente la sentenza n. 953/2021 Rep. n. 1397/2021 pubbl. il 19/04/2021 dal Tribunale Ordinario di Foggia, all’esito della causa recante il seguente n. RG n. 6063/2015 e per effetto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1)-accertare e dichiarare che il Signor in data 22/08/2012 alle ore 9,50 si trovava a bordo dell’autocarro Opel Movano targato 1 TARGA_VEICOLO di immatricolazione belga, assicurato con la di proprietà e condotto dal Signor il quale perdeva il controllo del mezzo a causa dello scoppio di uno pneumatico, andando a collidere contro il guard rail per poi ribaltarsi, cagionando la morte sul colpo del trasportato secondo le modalità meglio descritte in atti; 2)- accertare e dichiarare la legittimazione passiva di al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori a causa della prematura perdita del proprio congiunto a causa del sinistro per cui è processo; 3)- condannare il Signor domiciliato ex lege presso , in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli attori, di tutti i danni dagli stessi patiti, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno morale da perdita parentale per la morte del Signor nella misura di € 139.120,00 per ciascun fratello, da aggiungersi agli importi ad essi già liquidati e di € 313.660,00 per ciascuno, padre, moglie e figli del defunto Signor da aggiungersi agli importi già liquidati, o della minore o maggiore somma che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, oltre al danno patrimoniale da lucro cessante, da determinarsi e liquidarsi secondo equità, oltre interessi e rivalutazione dalla data del decesso, in favore di moglie e figli; 3)- il tutto con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario. Cont Cont
In via istruttoria chiedeva di accogliere le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse durante la fase istruttoria del medesimo
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.04.2022, depositata lo stesso giorno, si costituiva l’ , chiedendo in via principale di rigettare il gravame proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 953/2021 pubblicata il 19.04.2021 dal Tribunale Civile di Foggia nel giudizio NRG 6063/2015 in quanto infondato in fatto e in diritto e per l’effetto, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell’appellato con vittoria delle spese di lite oltre spese generali e accessori come per legge.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dagli attori, liquidare solo i danni effettivamente accertati e provati, tenuto conto del concorso causale della vittima
nella produzione dell’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c., detraendo le somme tutte già corrisposte in sede stragiudiziale dall’ con compensazione delle spese di lite. Contr
In via istruttoria richiamava le richieste istruttorie già avanzate in primo grado, e segnatamente di concederle autorizzazione ad estrarre copia della documentazione di cui al procedimento penale recante R.g.n.r. 10104/2012 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, in particolar modo dell’esame autoptico e/o della ricognizione cadaverica e di v alutare l’opportunità di disporre CTU tecnico-comparativa volta ad affermare, anche alla luce delle acquisizioni penali, l’incompatibilità della dinamica del sinistro come descritta in citazione con la circostanza che il de cuius indossasse le cinture di sicurezza al momento dell’urto.
Non si costituiva, benché regolarmente citato per cui ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 25.10.2023, depositata il 31.10.2023 la Corte ammetteva la prova testimoniale richiesta dagli appellanti che veniva assunta all’ udienza del 14.02.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.12.2023, depositata lo stesso giorno, si costituiva per gli appellanti, in sostituzione del precedente difensore, revocato, l’avv. NOME COGNOME la quale faceva proprie le conclusioni formulate nell’atto di appello, ad eccezione di quella relativa alla richiesta di distrazione delle spese, dichiarando di non essere anticipataria.
L’appellante Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L’appello è, ad avviso della Corte parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione,, con le conseguenze in materia di spese.
Con il primo motivo d’appello si sostiene l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata nel capo in cui non ha riconosciuto il danno morale da perdita parentale iure proprio con presunta violazione degli artt. 2043 – 2054 e 2697 c.c. mentre con il secondo si sostiene la presunta violazione degli artt. 115 co. 1° e 101, co. 2° c.p.c. e dell’art. 111, co. 1° e2° Cost..
Gli stessi, per la stretta connessione tra di loro possono essere esaminati congiuntamente.
E’ innanzitutto fondata la censura con cui si rileva la violazione del principio di non contestazione che ha portato il Tribunale a ritenere infondata la domanda sul presupposto che non sarebbe stata provata l’effettività e la consistenza della relazione parentale tra gli attori e la vittima.
I primi si sarebbero limitati a richiedere indistintamente il risarcimento del danno parentale senza fare riferimento a circostanze che dimostrassero il legame ma limitandosi a produrre uno stato di famiglia.
Fatto sta che esaminando la comparsa di costituzione in primo grado dell’ tale prova non incombeva sulla parte attrice.
La società convenuta infatti, dopo aver mosso due eccezioni preliminari, sulla mancata realizzazione di un presunto litisconsorzio necessario e su una presunta carenza di legittimazione attiva, per difetto ri procura, entrambe rigettate dal Tribunale e non riproposte in questo grado di giudizio, deduceva di aver affidato la gestione del sinistro a terzi e che all’esito degli accertamenti effettuati sulla dinamica dello stesso e delle altre condizioni per liquidare i conseguenti danni aveva riconosciuto a tutti gli attori (anche se in misura diversa in dipendenza dei vari gradi di parentela o del rapporto di coniugio), delle somme a titolo di risarcimento per il danno morale subito proprio per la perdita del rapporto parentale.
Ed infatti giustificava l’entità delle somme corrisposte sulla base di due presupposti: a) l’applicazione della legge belga e non italiana e b) un concorso di colpa della vittima, che al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza.
Non contestava quindi il diritto ad ottenere il risarcimento di tale forma di danno.
A fronte di tale posizione processuale il contraddittorio non verteva che sulla quantificazione del risarcimento, che gli attori reputavano non corrispondente al danno subito.
In considerazione dell’applicazione alla fattispecie in esame della legge italiana stabilita dalla decisione del Tribunale, espressasi in proposito e che sul punto costituisce giudicato, in mancanza di impugnazione della società appellata che in primo grado aveva sollevato la relativa eccezione, il risarcimento va calcolato, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, con l’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riviste nella loro ultima redazione (del 2024) alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte con la nota sentenza n. 10579/ 2021.
L’importo dei risarcimenti prende in considerazione il tipo di rapporto che legava ogni singolo soggetto attore alla vittima e dell’età di ogniuno, oltre a quella della vittima, all’epoca del sinistro.
Si è poi tenuto conto del numero dei familiari, superiore a tre.
Quanto all’intensità della relazione affettiva, la domanda non conteneva allegazioni sulle abitudini di vita della famiglia da cui ricavarne un qualche spessore. Anche quanto riferito dall’unico testimone addotto, che aveva lavorato con alle dipendenze di una stessa ditta, sono di una tale genericità che non è possibile ricavarne elementi utili per dedurre un particolare afflato intercorrente tra la vittima e i suoi parenti, emergendo dalla sua deposizione più che altro le capacità lavorative (‘era un operaio specializzato nel settore dell’edilizia’ ‘possiamo definirlo un maestro muratore’ -‘lavorava per più ditte’ ‘era un gran lavoratore’ ‘lavorava in Albania ma anche all’estero’), con uno scontato unico riferimento alla destinazione dei proventi dell’attività lavorativa (‘con quello che guadagnava, manteneva la famiglia’. Né può ai fini in esame assumere decisiva rilevanza l’unico specifico riferimento fatto dal testimone nel riferire che il defunto provvedesse al pagamento delle cure mediche di cui la moglie aveva bisogno perché cardiopatica. L ‘ intensità affettiva va quindi considerata di minima entità.
Quanto al punteggio aggiuntivo previsto in caso di convivenza, non solo per il padre e per i germani ma anche per gli atri attori non può trovare applicazione.
Le dichiarazioni contenute negli atti della stessa parte attrice, in contraddizione con le risultanze della certificazione anagrafica prodotta, in particolare quelle in cui si afferma che la vittima ‘lavorava all’estero’ e ‘spedisse’ parte dei proventi percepiti alla famiglia, fanno propendere nel ritenere che, di fatto, questi passasse gran parte dell’anno lontano dai familiari.
L’entità del risarcimento va infine decurtato di una percentuale pari alla corresponsabilità che, nella causazione dell’evento, ha avuto il comportamento della vittima che, si ha ragione di credere che non indossasse la cintura di sicurezza. Il suo utilizzo avrebbe sicuramente fatto sì che lo stesso non fosse sbalzato fuori dalla cabina dell’autocarro su cui viaggiava, come è successo per il conducente e l’altro che pure la occupavano, rimasti addirittura illesi.
Il corpo della vittima, nella sua posizione di quiete, veniva rinvenuto infatti ad una distanza tale (circa 20 metri) da quella del mezzo ribaltato, che si giustifica solo con il mancato utilizzo della cintura che lo avrebbe trattenuto nel mezzo o nelle immediate vicinanze dello stesso, anche se si fosse rotta.
La Suprema Corte ha anche recentemente chiarito che In materia di responsabilità civile, nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del
deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurtazione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di “soggetti terzi rispetto all’illecito”) (Cassa. 16413 del 12.06.2024 e, in precedenza, conforme Cass. n. 9349/2017).
La stessa, confermando l’orientamento in materia è giunta ad affermare anche il principio che ‘n on è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito “iure proprio” dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso ‘ (Cass. n. 4054 del 9.2.2023).
Ritiene pertanto questa Corte che il proprio compito sia quello, trattandosi di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, di apprezzare l’idoneità della condotta colposa dell’ucciso a concausare il danno verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l’effettiva incidenza sull’evento morte della trasgressione della regola cautelare – generica o specifica – allo stesso ascritta (Vedi Cass. n. 34625 del 12.12.2023).
Si ritiene, in tale ottica di poter stimare in un 50% la percentuale di responsabilità di atteso che altre cause, quale la velocità con cui il mezzo procedeva e l’imprevedibilità della sbandata, dovuta allo scoppio del suo pneumatico posteriore sinistro, hanno ugualmente contribuito all’esito letale per il dell’incidente.
Il danno di ogni singolo attore può, alla luce di questi presupposti, tenendo conto dell ‘ età del defunto, di cinquantuno anni, e di quella degli aventi diritto al risarcimento (44 anni la moglie, 22 e 24 anni i figli, 82 anni il padre, da 42, 46, 48 e 53 anni i fratelli), riferite al momento del decesso, può essere così calcolato, facendo riferimento alle succitate tabelle milanesi
-in favore della moglie punti 18 per l’età della vittima primaria ; punti 20 per l’età della vittima secondaria; punti 0 per la convivenza; punti 12 per sopravvivenza di due figli; punti 5 per qualità di intensità di legami familiari, per un totale di punti 55.
Punti 55 x € 3.911,00 (valore punto tabellare) = € 215.105,00.
€ 215.105,00 -50% a titolo di corresponsabilità € 1 07.552,5.
-in favore di ciascun dei due figli e punti 18 per l’età della vittima primaria ; punti 24 per l’età della vittima secondaria ; punti 0 per la convivenza; punti 12 per sopravvivenza della madre e di un fratello; punti 5 per qualità di intensità di legami familiari, per un totale di punti 59.
Punti 59 x € 3.911,00 (valore punto tabellare) = € 230.749,00.
€ 230.749,00 -50% a titolo di corresponsabilità = € 115.374,5 . ciascuno
-in favore del padre punti 18 per l’età della vittima primaria ; punti 8 per l’età della vittima secondaria; punti 0 per la convivenza; punti 9 per sopravvivenza di quattro altri figli; punti 5 per qualità di intensità di legami familiari per un totale punti 40.
Punti 40 x € 3.911,00 (valore punto tabellare) = € 156.440,00.
€ 156.440,00 -50% a titolo di corresponsabilità = € 78.220,00
in favore di ciascuno dei tre fratelli e (età rispettiva 42,46 e 48)
punti 12 per l’età della vittima primaria ; punti 14 per l’età della vittima secondaria , punti 0 per la convivenza; punti 9 per sopravvivenza di quattro fratelli; punti 0 per qualità di intensità di legami familiari per un totale di punti 35.
Punti 35 x € 1 .698,00 (punto tabellare) = € 59 .430,00
€ 59 .430,00 – 50% a titolo di corresponsabilità = € 29.715,00 ciascuno
in favore della sorella età 53 anni punti 12 per l’età della vittima primaria ; punti 12 per l’età della vittima secondaria ; punti 0 per la convivenza; punti 9 per sopravvivenza di quattro fratelli; punti 0 per qualità di intensità di legami familiari per un totale punti 33.
33 x € 1 .698,00 (punto tabellare) = € 56.034,00
€ 5 6.034,00 -50% a titolo di corresponsabilità = € 2 8.017,00
Da tali importi, liquidati all’attualità, vanno sottratte le somme già percepite da ciascuno nel luglio del 22014, rivalutate anch’esse all’attualità e corrispondenti per i figli, la moglie ed il padre ad € 15.075,00 e per i fratelli ad € 3.027,00.
Ne consegue che gli importi ancora dovuti sono i seguenti: per i due figli € 100.299,5 ciascuno (€ 115.374,5 € 15.075,00), per la moglie € 92.477,5 ( € 107 .552,5 -15.075,00), per il padre € 63.145,00 ( € 78.220,00 -15.075,00) e per i fratelli di età 42,46 e 48 anni € 26.688,00 ciascuno (€ 2 9.715,00 -€ 3.027,00) e per la sorella di età 53 anni € 24 .990,00 (28.017,00 -3.027,00)
Sulle somme liquidate e ancora non corrisposte, indicate in dispositivo, saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Con il terzo motivo si sostiene l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza impugnata nel capo in cui non ha riconosciuto il danno patrimoniale da lucro cessante con presunta violazione degli artt. 2043 – 2054 e 2697 c.c. oltre che degli artt. 115 co. 1° e 101, co. 2° c.p.c. e dell’art. 111, co. 1° e 2° Cost..
Il motivo è infondato.
Ci si duole che il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta senza aver dato corso all’istruttoria finalizzata a provare la perdita di utilità economica che la famiglia ha subito a causa della morte del congiunto.
In particolare, nell’impugnazione, si evidenziava che il Tribunale non abbia ammesso, ‘al fine di stabilire il preciso ammontare’ degli emolumenti e la loro destinazione ai bisogni familiari la prova testimoniale articolata a mezzo del sig. .
Si deduceva altresì che la mancata produzione delle contabili bancarie con cui i soldi erano stati ‘spediti’ ai familiari non poteva essere attribuito quel pregante significato di assenza degli stessi, dato dal primo giudice, in quanto il defunto, che non si era trasferito definitivamente in Italia, vi aveva potuto provvedere diversamente.
Quanto al primo dei due aspetti occorre rilevare che il Teste sentito da questa Corte all’udienza del 14.2.2024, lungi dal riferire circostanze e dati utili a stabilire quanto versava agli altri componenti del suo nucleo familiare, è stato estremamente generico, non fornendo alcun contributo concreto.
Quanto poi ai modi con cui ‘spediva’, perché questo termine è stato ripetutamente speso per indicare la maniera con cui i proventi andavano alla famiglia, non è stato neppure indicato l’esatto metodo alternativo con cui il trapasso del denaro avveniva.
L’umico documento agli atti contenente un dato sui redditi prodotti poi è il contratto di lavoro a tempo indeterminato del 25.9.2009, stipulato con la ditta RAGIONE_SOCIALE che prevedeva emolumenti di pochissimo superiori ai 200 € al mese, al più sufficiente per il proprio sostentamento.
E’ di tutta evidenza che in mancanza di qualsiasi ulteriore prova sull’ammontare, la frequenza e i destinatari dei versamenti non è consentito a questo Giudice di convincersi della veridicità dell’assunto.
Né può essere d’aiuto il ricorso all’equità, invocato dagli appellanti, che serve solo a sopperire a difficoltà nella quantificazione del dovuto, sempre a patto che un dovuto vi sia.
Vanno pertanto rigettate le altre domande.
Il quarto motivo ha contenuto squisitamente formale, limitandosi a riproporre, genericamente, domande, eccezioni e difese proposte in primo grado.
Le spese di l ite in considerazione dell’accoglimento solo parziale sia delle domande avanzate in primo grado che dell’appello vengono compensate per la metà, restando la rimanente parte a carico degli appellati. Vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da Euro 260.001,00 ad Euro 520.000,00 e compensi medi per le fasi di studio, introduttiva di trattazione e decisionale.
Attesa l’esplicita dichiarazione del nuovo procuratore costituito e la revoca in atti del precedente, già dichiaratosi anticipatario, non ne viene disposta la distrazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello , definitivamente pronunciando sull’appello proposto da in proprio e nella qualità di procuratore speciale di , , , con atto di citazione notificato il 15.10.2021 nei confronti dell’ -e di avverso la sentenza n. 953/2021 del Tribunale di Foggia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie parzialmente
l’appello e per l’effetto condanna l’
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in solido, al pagamento in favore di della somma di € 100.299,00 in favore di della somma di 63.145 ,00, in favore di della somma di € 26.668,00, di della somma di € 26.668,00, in favore di della somma di € 92.477,5 0 in favore di della somma di € 100.299,00, in favore di della somma di € 26.668,00 e in favore di della somma di 24.990,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna l’ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in solido ed in favore degli appellanti, alla metà delle spese e competenze di lite che liquida, già ridotte in tale percentuale, quanto al primo grado, in € 1.713,00 per spes e ed € 11.228,5 0 per compensi, e, quanto al presente grado di appello, in € 2.556,00 per spese ed € 10.059,50 per compensi, oltre r.s.g. i.v.a. e c.a.p. come per legge, compensandone l’altra metà .
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 21.7.2025
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. NOME COGNOME