Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3974 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27010-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 284/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/02/2020 R.G.N. 397/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
R.G.N.27010/2020
COGNOME
Rep.
Ud.08/01/2025
CC
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che, con sentenza del 5 febbraio 2020, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Provincia di Carbonia-Iglesias (oggi Provincia del Sud Sarde gna), avente ad oggetto la condanna dell’Ente al risarcimento del danno da perdita di chance subito dall’istante, dipendente dell’Ente con qualifica di funzionario di categoria D3, posizione economica D5, secondo la classificazione del personale del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 1.10.2006, in relazione alla mancata attribuzione di posizione organizzativa tra quelle istituite dall’Ente con delibera della Giunta Provinciale del 31.5.2006, illegittimamente assegnate fino all’1.10.2011 per difetto della predeterminazione dei relativi criteri in violazione del disposto dell’art. 9 del predetto CCNL e/o per l’omissione di una corretta procedura di valutazione tra i candidati alcuni dei quali con inquadramento ed esperienza non comparabili con l’istante e p er il periodo successivo all’approvazione, con delibera in data 26.9.2011 della Giunta provinciale, del Regolamento sulla disciplina delle Posizioni Organizzative, per aver l’Ente confermato con le determinazioni dirigenziali nn. 807/ES, 808/ES e 809/ES i preposti alle precedenti posizioni organizzative per i settori dei Servizi al lavoro ed alla formazione professionale, dei Servizi per il sociale, istruzione e cultura e del Servizi allo sport, turismo ed eventi senza riferimento a quella disciplina regolamentare, in difetto di una procedura di valutazione ed avendo omesso di considerare la candidatura dell’istante;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, non aver il COGNOME assolto l’onere probatorio al medesimo incombente in relazione alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance consistente nella dimostrazione della ricorrenza di una
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elevata probabilità dell’esito positivo dello scrutinio laddove questo fosse stato correttamente espletato, posto che, dato conto dei titoli in proprio possesso, il COGNOME non ha, se non sulla base di rilievi generici ed estesi alla totalità delle nomine disposte dall’Amministrazione, contestato analiticamente con pertinenti allegazioni e prove le competenze ed esperienze specifiche degli assegnatari degli incarichi di posizione organizzativa;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la provincia del Sud Sardegna;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218, 1223, 2697, 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della nozione di danno da perdita di chance, essendo oggetto della pretesa risarcitoria la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e non, come il ricorrente assume abbia inteso la Corte territoriale, il risultato perduto che si sarebbe viceversa certamente conseguito;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 434 e 132, comma 1, n. 4, c.p.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia circa il motivo di gravame con il quale imputava al primo giudice la mancata comparazione del proprio curriculum con quello degli altri candidati, dovendo a suo dire ritenersi tale da eludere la decisione sul punto il rilievo della Corte territoriale per cui il ricorrente non avrebbe formulato ‘nessuna doglian za relativa al merito delle nomine’ e qualificandosi così la motivazione resa come meramente apparente, con conseguente nullità della sentenza impugnata;
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che il primo motivo si rivela infondato, risultando la nozione di perdita di chance presa in considerazione dalla Corte territoriale pienamente coerente con quella che emerge dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo Cass. n. 24050/2023, Cass. n. 12906/2020, Cass. n. 7570/2019, Cass. n. n. 13489/2018) che configura la chance, diversamente dalla mera aspettativa di fatto, quale situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico ed eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile) bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato ma alla mera possibilità di conseguirla e ciò in quanto è sulla mancata prova della consistenza della possibilità di conseguire il risultato utile in questione che trova fondamento il pronunciamento della Corte territoriale, come può desumersi dal richiamo al principio per cui l’interferenza causale richiesta ai fini del risarcimento del danno deve basarsi su circostanze fattuali oggettive che ne manifestino all’esterno la significatività;
che parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, risultando la motivazione resa dalla Corte territoriale congrua rispetto alla prospettazione del ricorrente, laddove ad una selezione di fatto operata (essendovi comunque stata una scelta per l’attr ibuzione delle posizioni organizzative) non fa riscontro alcuna indicazione circa i parametri astratti che alla stregua della disciplina regolamentare dovevano essere seguiti ed i titoli in concreto utili per l’attribuzione degli incarichi, che sono i soli dati essenziali ai fini della verifica dell’effettiva possibilità di
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conseguire il risultato utile, restando irrilevante la complessiva storia professionale dei singoli; che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio