Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6269/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA n. 2141/2020 depositata il 28/07/2020.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME, per ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale, sofferto a causa di un procedimento penale, per diffamazione, in atti giudiziari, instaurato dal COGNOME nei suoi confronti, conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte d’appello che, in riforma della sentenza impugnata, qualificò la querela proposta dalla parte civile, ossia dal COGNOME, come un vero e proprio atto provocatorio -confermata in cassazione (Cass. Sez. V penale n. 14909 del 7/03 -9/04/2008) e venne chiesta, altresì, dal COGNOME la restituzione di quanto versato al COGNOME, in esecuzione della sentenza penale di primo grado;
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2077 del 2014, accolse la domanda di restituzione delle somme già versate al COGNOME dal COGNOME;
la Corte d’appello di Bologna, riuniti gli appelli proposti dal COGNOME e dal COGNOME ha, con sentenza n. 2141 del 28/07/2020, accolto sia il gravame proposto dal COGNOME, dichiarando non dovuta la somma (di oltre seimila novecento euro) versata in esecuzione della suindicata sentenza penale, affermando che era già stata restituita in esecuzione di altra sentenza dello stesso Tribunale di Modena, la n. 1011 del 21/07/2009, e che comunque la domanda del COGNOME era di carattere soltanto risarcitorio, e non anche restitutorio, sia l’appello incidentale, proposto dal COGNOME e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato COGNOME al pagamento della somma di oltre duemila euro in favore del COGNOME a solo titolo di risarcimento del danno patrimoniale (sostanzialmente per spese giudiziali sostenute nelle varie cause), ritenendo che la domanda restitutoria non fosse stata proposta in primo grado dall’attore e ammettendo, pertanto, la
R.g. n. 6269 del 2021;
Ad. 17/05/2024; estensore: NOMECOGNOME
produzione, in appello, della prova documentale dell’avvenuto pagamento;
avverso la detta sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME affidandosi a due motivi di impugnazione;
resiste il COGNOME con controricorso;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; per l’adunanza camerale del 17/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione, non risulta il deposito di memorie.
Considerato che:
i motivi di ricorso sono i seguenti:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 183, comma 6, 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello errato nell’ammettere la produzione documentale del COGNOME, depositata oltre i termini di legge, per la prima volta in appello e nel ritenere, per motivare il rigetto della domanda restitutoria, che il COGNOME aveva intenzionalmente riformulato il petitum meramente risarcitorio e non anche restitutorio, laddove invece correttamente il Tribunale aveva ritenuto insussistente la pretesa contraddizione sul petitum ;
secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello di Bologna erroneamente ritenuto l’insussistenza degli elementi costitutivi del danno patrimoniale e per non aver valorizzato il fatto che il COGNOME aveva subito un processo penale, conclusosi con assoluzione definitiva, confermata in Cassazione, e annotazione relativa alla temerarietà dell’iniziativa giudiziaria della parte offesa e per aver errato nel determinare, anche presuntivamente, sia l’esistenza (l’ an ) che l’ammontare (il quantum ) risarcitorio;
il primo motivo va complessivamente rigettato;
R.g. n. 6269 del 2021;
Ad. 17/05/2024; estensore: NOMECOGNOME
la Corte territoriale ha esercitato il potere di interpretazione della domanda e di qualificazione dei fatti, ritenendo che il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 2077 del 2014 aveva errato nell’interpretare la domanda anche come avente un profilo restitutorio e ha, altresì, ritenuto che il COGNOME avesse già ricevuto la somma di oltre seimila euro in esecuzione di altra sentenza del Tribunale di Modena, quella recante n. 1011 del 21/07/2009, sulla quale ha ritenuto, con accertamento di fatto non oggetto di impugnazione, fosse sceso il giudicato;
la doglianza, n ell’ambito del primo motivo, che fa riferimento all’art. 345 cod. proc. civ. è del tutto carente di interesse, con conseguente inammissibilità del mezzo in esame, sotto tale profilo, in quanto è la stessa Corte d’appello che dà atto della produzione documentale in quella sede ma di tale documentazione non ha tenuto conto nella decisione sicché la doglianza è inammissibile per difetto di interesse; la Corte d’appello ha, invero, interpretato, sulla base degli atti di causa e in specie di quelli di primo grado, la domanda originaria del COGNOME, individuandola come di carattere unicamente risarcitorio e non anche restitutorio, con riferimento alle somme già sborsate sulla base della sequenza degli atti processuali di primo grado (memorie e conclusionale) dello stesso COGNOME;
la Corte territoriale ha, in tal modo, esercitato il potere, tipico del giudice di merito, di interpretazione della domanda e la prospettazione difensiva di cui nel primo motivo non coglie nel segno, ove prospettata con gli approdi giurisprudenziali di questa Corte (si veda, segnatamente, Cass. n. 11103 del 10/06/2020 Rv. 658078 – 01);
il secondo motivo è inammissibile, in quanto di carattere strettamente fattuale, relativo all’interpretazione dei fatti e non attinente propriamente a censure in diritto;
invero il ricorrente si limita a una mera critica, non adeguatamente argomentata né idoneamente articolata, al ragionamento decisorio del giudice di merito, in ordine all’es clusione del riconoscimento di ulteriori poste risarcitorie e in particolare di quella per danno non patrimoniale;
il richiamo al potere equitativo del giudice di merito di liquidare il danno è inconferente, poiché, se è vero che il giudice di merito ha la facoltà di liquidare il danno in via equitativa, anche d’ufficio, quando sia mancata la prova del dedotto ammontare dello stesso, per l’impossibilità per la parte di fornire sufficienti elementi, ovvero quando gli elementi di prova forniti non siano riconosciuti di sicura efficacia, stante la difficoltà di una precisa quantificazione (Cass. n. 1201 del 6/02/1998 e succ. conf.), è comunque presupposto indefettibile dell’esercizio del detto potere che un danno sia stato ritenuto sussistente, il che, nella specie, è stato escluso, con riferimento al danno non patrimoniale, con tipico accertamento di fatto, dal giudice di merito;
con riferimento al danno non patrimoniale derivante da attività processuale temeraria questa Corte ha già affermato, con orientamento che il Collegio condivide e al quale si intende assicurare continuità (Cass. n. 20995 del 12/10/2011 Rv. 619388 01), che « la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell’equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali », così ribadendosi che ai fini che rilevano è necessaria la specifica prova di una lesione;
il ricorso deve, pertanto, essere complessivamente rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità, valutata l’attività processuale espletata e tenuto conto del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
R.g. n. 6269 del 2021;
Ad. 17/05/2024; estensore: NOMECOGNOME
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di