Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10251 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 5091-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO , nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rapprsentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5274/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di aver acquistato un appartamento in uno stabile in Roma, INDIRIZZO; che tutti gli altri appartamenti RAGIONE_SOCIALE‘edificio, di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società convenuta, erano stati concessi in godimento al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che vi aveva installato un commissariato di Polizia, con conseguente trasformazione dei luoghi, aumento del numero dei frequentatori, limitazione RAGIONE_SOCIALE‘accesso ed installazione di impianti di sicurezza e videosorveglianza prima inesistenti. L’attrice invoca quindi la condanna RAGIONE_SOCIALEe convenute ad eliminare le trasformazioni indicate e a ripristinare
lo stato dei luoghi, ad eliminare le immissioni sonore e olfattive a carico RAGIONE_SOCIALE‘appartamento di sua proprietà ed al risarcimento del danno.
Nella resistenza di parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 9610/2013, accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti al risarcimento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘attrice, del danno, quantificato in € 100.000.
Con la sentenza impugnata, n. 5274/2016, la Corte di Appello di Roma accoglieva i gravami separatamente proposti, avverso la decisione di prime cure, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, rigettando invece quello incidentale introdotto dalla COGNOME. Riformava quindi la pronuncia del Tribunale, rigettando integralmente la domanda formulata dalla predetta COGNOME.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi a sette motivi.
Resistono con separati controricorsi il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte.
Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso , e l’AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 2043, 2727 e 2729 c.c., nonché dei criteri di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova e del fatto notorio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un danno risarcibile, a fronte RAGIONE_SOCIALEa accertata trasformazione di tutto l’edificio, salvo il solo
appartamento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua destinazione di fatto ad ospitare un commissariato di Polizia. Secondo la ricorrente, tale destinazione condizionerebbe pesantemente l’uso degli spazi comuni RAGIONE_SOCIALEo stabile e limiterebbe pesantemente il pieno godimento RAGIONE_SOCIALEa sua proprietà, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di sicurezza, anche legate alla presenza di armi, tipiche di un commissariato di Polizia.
Con il secondo motivo, si duole invece RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare che la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘edificio per ospitare un commissariato di Polizia limitava fortemente il godimento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, sia del suo appartamento, che di tutti gli spazi e parti comuni RAGIONE_SOCIALEo stabile.
Con il terzo motivo, denuncia altresì l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare l’effettiva consistenza RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE, ospitato nello stabile di cui è causa, che non si esaurisce nell’orario di apertura degli uffici, ma -anche in vista RAGIONE_SOCIALEe peculiari esigenze di sicurezza del Papa, di specifica competenza del RAGIONE_SOCIALE anzidetto- implica la disponibilità di personale armato per tutte le 24 ore RAGIONE_SOCIALEa giornata.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha evidenziato che la C.T.U. esperita in prime cure aveva confermato che le opere eseguite nello stabile ‘… sono consistite esclusivamente in modifiche RAGIONE_SOCIALEa destinazione d’uso dei locali senza alcuna modifica strutturale degli stessi … Vi è stato, dunque, un mutamento RAGIONE_SOCIALEa destinazione d’uso in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme urbanistiche, ma ciò non comporta un danno in re ipsa dei proprietari vicini in quanto non si verte in tema di violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulle distanze …’ (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). La
Corte di merito ha anche aggiunto che ‘… nel caso in esame il giudice di prime cure ha reputato insussistente una diminuzione del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile RAGIONE_SOCIALEa COGNOME per effetto RAGIONE_SOCIALEa mutata destinazione d’uso …’ (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ed ha convenuto con tale valutazione, aggiungendo che la presenza di uffici di polizia nel palazzo non soltanto non crea alcun decremento di valore alle proprietà vicine, ma – al contrario’… incide positivamente sulla sicurezza RAGIONE_SOCIALEo stabile’ (cfr. ancora pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza). Ciò posto, la Corte distrettuale ha riformato la decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto alla COGNOME un risarcimento del danno derivante dal limitato godimento degli spazi comuni RAGIONE_SOCIALEo stabile, evidenziando che l’istruttoria esperita in prime cure aveva rivelato che lo stabile era già in parte occupato da uffici di pubblica sicurezza quando, nel 1988, la COGNOME aveva acquistato il suo appartamento (cfr. pag. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza); che l’accesso del pubblico agli uffici posti al primo, secondo e terzo piano è intercluso; che l’accesso al piano terra avviene direttamente dalla via pubblica, e dunque senza aggravio per le parti comuni RAGIONE_SOCIALE‘edificio, quali scale ed androne; che l’attività degli uffici non aperti al pubblico si svolge soltanto dalle 8 alle 17; che al solo ufficio al primo piano accedono, solo per la firma di inizio e fine turno, un massimo di 80 agenti suddivisi in due turni di servizio (cfr. pagg. 9 e 10); che l’ufficio stranieri, avente accesso separato ed autonomo, è frequentato giornalmente da circa 100 utenti (cfr. pag. 10). A fronte di tali evidenze, la Corte di Appello ha ritenuto insussistente il pregiudizio lamentato dalla COGNOME, evidenziando peraltro che la stessa non aveva fornito con precisione la prova di an e quantum del danno lamentato, asseritamente connesso al limitato godimento RAGIONE_SOCIALEe parti comuni RAGIONE_SOCIALEo stabile (cfr. ancora pag. 10).
Tale complessiva ricostruzione del fatto e RAGIONE_SOCIALEe prove viene attinta dalla ricorrente mediante la prospettazione di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza considerare tuttavia che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo RAGIONE_SOCIALEe prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALEe deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per
pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. del 30/01/2023, Rv. 666639).
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 872 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato l’assenza del superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di tollerabilità RAGIONE_SOCIALEe immissioni lamentate.
Con il quinto motivo, la COGNOME denuncia invece la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 844 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe escluso la sussistenza di immissioni superiori alla soglia di tollerabilità limitando, erroneamente, la propria valutazione al solo aspetto del rumore, e sopravvalutando il contesto territoriale in cui si trova l’edificio oggetto di causa.
Con il sesto motivo, la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente fatto riferimento, nella valutazione di tollerabilità RAGIONE_SOCIALEe immissioni, alla situazione concreta RAGIONE_SOCIALEo stabile in cui si trova la proprietà RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, mentre avrebbe dovuto considerare le sue caratteristiche originarie, antecedenti alla sua illecita trasformazione conseguente alla destinazione di gran parte di esso ad ospitare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo, infine, lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 844, 872, 2043, 2058 e 2059 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello, nell’accogliere i gravami proposti avverso la decisione di prime cure dalle parti odierne
contro
ricorrenti, avrebbe erroneamente ritenuto assorbito l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, senza esaminarne i motivi e senza considerare che con esso si lamentava anche la violazione RAGIONE_SOCIALEa norma del P.R.G. del Comune di Roma che prescrive il divieto di modificare la destinazione d’uso degli immobili.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
La Corte di Appello ha ritenuto erronea la statuizione del Tribunale, che aveva escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 844 c.c. alla fattispecie, ed ha operato il giudizio di bilanciamento previsto dalla norma sopra richiamata, considerando le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, che avevano escluso l’accessibilità al pubblico di tutti gli uffici del RAGIONE_SOCIALE, l’ubicazione RAGIONE_SOCIALEo stabile in zona ad alto afflusso turistico e dunque caratterizzata da una considerevole rumorosità di fondo, ed il suo mutamento di destinazione d’uso in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme di P.R.G., concludendo per l’insussistenza del superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di normale tollerabilità lamentato dalla COGNOME.
La statuizione è coerente con l’insegnamento di questa Corte, che merita di essere ribadito, secondo cui ‘Il limite di tollerabilità RAGIONE_SOCIALEe immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti RAGIONE_SOCIALEa norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità RAGIONE_SOCIALE‘uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa normale tollerabilità’ (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. del 05/08/2011, Rv. 618746; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 27/07/1983, Rv. 430026; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 05/11/2018, Rv. 651181). La Corte capitolina, infatti, ha esaminato la situazione peculiare dei luoghi, dando rilievo a tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti del giudizio di merito, emergenti dall’istruttoria o comunque desunti dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEo stabile in area ad elevata vocazione turistica, ed ha operato un giudizio di fatto, all’esito del quale ha escluso, con valutazione in sé non utilmente censurabile in sede di legittimità, la sussistenza del superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di tollerabilità RAGIONE_SOCIALEe immissioni lamentate dalla COGNOME.
Anche in questo caso, la ricorrente contrappone una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, invocando in sostanza una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale. Valgono, pertanto, le considerazioni già esposte in relazione ai primi tre motivi di ricorso.
Né sussistono profili di omesso esame di fatti decisivi, posto che nel caso di specie l’omesso esame del quale si duole la ricorrente non verte su fatti, ma su elementi di prova e su questioni valutate dal giudice di merito. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
Neppure si configura alcun profilo di omesso esame, da parte del giudice di seconde cure, dei motivi di appello incidentale che erano stati proposti dalla COGNOME. La Corte distrettuale, infatti, esamina le censure sollevate da quest’ultima, ritenendole infondate in ragione RAGIONE_SOCIALEe stesse considerazioni che l’avevano portata a ritenere, al contrario, fondate le doglianze proposte dagli appellanti principali (cfr. pag. 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e concludendo per il mancato conseguimento RAGIONE_SOCIALEa prova, tanto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del danno non patrimoniale, che di quello patrimoniale, rivendicati dalla COGNOME (cfr. ancora pag. 13 e pag. 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza).
Il ricorso, in definitiva, va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in € 1.300, di cui € 100 di esborsi, oltre
rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti, come per legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE; ed in € 1.200 oltre spese prenotate a debito, in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda