Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1068/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 8614/2022 depositata il 31/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME proprietario del veicolo Mercedes, tamponato dalla Volkswagen di proprietà di NOME COGNOME ed assicurato con RAGIONE_SOCIALE, a seguito del sinistro incorso in data 25 giugno 2019, prese a noleggio un veicolo sostitutivo in attesa della riparazione del proprio e cedette in pagamento dell’importo dovuto, di € 610, 00, il credito risarcitorio conseguente al sinistro, nella parte relativa al fermo tecnico, alla società RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima convenne in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME per sentirne pronunciare la condanna al pagamento dell’importo dovuto.
La RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio evidenziando di aver già risarcito i danni al COGNOME e ceduto il credito alla carrozzeria dei F.lli COGNOME ma dedusse che, a seguito di emissione della fattura del 22 gennaio 2020, aveva ricevuto un’altra richiesta risarcitoria a nome della RAGIONE_SOCIALE soggetto presso il quale l’attore aveva noleggiato un veicolo sostitutivo- così dando luogo alla illegittima frammentazione del credito.
Il Giudice di Pace di Roma rigettò la domanda non essendo stata provata la necessità di procedere al noleggio di un veicolo. RAGIONE_SOCIALE propose appello censurando l’impugnata sentenza nella parte in
cui aveva ritenuto essere necessariamente oggetto di prova la necessità del noleggio.
Nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE il Tribunale di Roma, pronunciando in appello, ha con sentenza n. 8614 del 31/5/2022, condiviso la decisione del giudice di primo grado sulla mancata prova del danno perché generica, soprattutto a fronte della non coincidenza tra il periodo di tempo di 5 giorni lavorativi necessario per effettuare la riparazione e quello di 11 giorni di durata del noleggio della vettura sostitutiva. Richiama le affermazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali il credito, derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale, può costituire oggetto di cessione non essendo di natura strettamente personale ma il danno da ‘fermo tecnico’ di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subìta per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass., n. 5447 del 28/2/2020). Ha affermato che la prova del danno da fermo tecnico non è in re ipsa ma deve consistere nella dimostrazione dell’uso specifico per il quale il veicolo avrebbe dovuto essere utilizzato.
Avverso la sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In vista della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo -‘ ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 2043 e 2054 c.c. ‘ la ricorrente lamenta che il giudice del merito ha disatteso l’ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui la prova del danno da fermo tecnico -che va allegato e provato quanto meno con la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo- non esclude il ricorso ad argomenti presuntivi, come si desume dalla circostanza che alcune voci, quali la perdita del valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, costituiscono certamente danno risarcibile. In tal senso si è espressa questa Corte con varie pronunce tra cui, tra le più recenti, Cass., 3, n. 27389 del 19/9/2022 secondo cui ‘ Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è ” in re ipsa” ma dev’essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo ‘ e Cass., 3, n. 13173 del 15/5/2023 secondo cui ‘ In tema di danno da fermo amministrativo illegittimo, tra le varie voci risarcibili va inclusa quella concernente la perdita di valore del mezzo a causa della prolungata indisponibilità dello stesso, quale componente del danno emergente, la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale. Da quanto esposto consegue che la valutazione fatta dal Tribunale va confermata nella parte in cui ha ritenuto non sufficiente la prova del danno previa però correzione della motivazione nella parte in cui ha richiesto una prova positiva di tutti i pregiudizi patìti in conseguenza della indisponibilità del mezzo. E’ vero che il danneggiato non può limitarsi a dimostrare di aver subìto il fermo del veicolo ossia a
dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, come pretenderebbe la ricorrente, ma è altresì vero il verificarsi del danno può ritenersi provato anche facendo ricorso alle presunzioni, non è esigibile che si dia una prova compiuta di tutti i pregiudizi connessi alla indisponibilità del mezzo.
La sentenza ha peraltro una ratio decidendi che non risulta impugnata, afferente alla mancata prova della spesa sostenuta, non essendo stata depositata la fattura emessa dalla appellante per il noleggio di un veicolo a decorrere dal 26 giugno 2019.
Con il secondo motivo- ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115 116 e 132 comma 1 n. 2 c.p.c. -per avere il Tribunale fatto ricorso ad una motivazione meramente apparente per escludere il ricorso a prove presuntive e lamenta la mancata ammissione delle prove richieste.
Il motivo è in parte inammissibile in parte infondato. Quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la stessa non rispetta i criteri fissati da questa Corte (Cass. n. 11892 del 2016 ed, ex multis , Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020), impingendo in una richiesta di riesame della quaestio facti .
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 132, comma 1 n. 2 c.p.c., la stessa è manifestamente infondata. La motivazione della sentenza in relazione alla ammissione delle prove è tutt’altro che apparente. Il Tribunale ha infatti rilevato che i capitoli di prova testimoniale formulati fossero del tutto generici essendo volti a provare che il noleggio del veicolo era avvenuto per le esigenze della vita lavorativa e privata senza indicare in alcun modo di quali esigenze lavorative si trattasse, sia se lo stesso avesse famiglia e di quali esigenze si dovesse far carico durante il periodo di noleggio.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo -ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. -lamenta che il Tribunale ha omesso di compensare le spese.
Il motivo è inammissibile. I n tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. n. 11329 del 2019).
Conclusivamente il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 1.200,00 (oltre € 200 ,00 per esborsi), più accessori e spese generali al 15 %.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile