SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2583 2026 – N. R.G. 00032110 2021 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.G.A.C.C. dell’anno 2021 vertente
TRA
), in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa
(P.I.: dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME; P.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo rappresentante volontario giusta procura notarile,
(P.I/C.F.:
), in persona del l.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
P.
NOME COGNOME e NOME COGNOME;
(C.F:.
),
P.
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GDP di Roma n. 7151/21, depositata in cancelleria il 25/3/2021; risarcimento danni da sinistro stradale.
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APPELLATA
E
Elementi di fatto e ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la sentenza n. 7151 del AVV_NOTAIO di Pace di Roma, del 23.3.2021, depositata il 25.3.2021, con la quale il AVV_NOTAIO di primo grado ha statuito: ‘ Il AVV_NOTAIO di Pace di Roma definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta la domanda attrice per come in motivazione; condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella somma di € 150,00 oltre IVA, cap e spese generali nella misura di legge’
Si costituiva mentre rimaneva contumace
All’udienza del 17/10/2025 il AVV_NOTAIO, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei rispettivi atti le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
Per l’appellante: ‘ Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione. In via cautelare sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 283 cpc; nel merito accogliere il presente appello e per l’effetto riformare la sentenza n. 7151/21 emessa dall’Ufficio del AVV_NOTAIO di Pace di Roma in data 25 marzo 2021, per i motivi tutti in legenda.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio CPA e IVA , come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.’
Pe l’appellata COGNOME all’ill.mo Tribunale adito, confermare la sentenza del AVV_NOTAIO di Pace e quindi: nel merito rigettare l’appello e rigettare le domande di formulate nei confronti della Compagnia convenuta, siccome infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
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Premesso che il credito da risarcimento del danno da cosiddetto fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è ormai riconosciuto come suscettibile di cessione ex art. 1260 e ss. c.c., il cessionario può, in base a tale titolo, domandare anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la rca, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito. La cessione può avvenire, con la costituzione del titolo, ai sensi della norma generale di cui all’art. 1374 c.c.. Il noleggio di veicolo sostitutivo, utilizzato dal danneggiato nelle more delle riparazioni, è da ritenersi un pregiudizio a sé stante, poiché involge un momento successivo al sinistro e riguarda esborsi ulteriori rispetto a quei costi che il danneggiato si ritroverebbe comunque a sopportare, a seguito del sinistro. (Cass civ. n. 51/2012; conforme Cass. Civ. Ord. 13 maggio 2009 n. 11095).
Appare non fondata anche la sostenuta eccezione di non cedibilità del credito derivante dal diritto all’indennizzo diretto, alla luce delle pronunce della Cassazione sul punto (Cass.Ord.14887/2019; Cass. n.29113/2025).
Per quanto concerne la prova del danno effettivamente subito dal richiedente, appare necessario sulla scorta dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che venga fornita la prova del danno per l’indisponibilità del veicolo durante il tempo necessario per la riparazione. Il medesimo danno si può ritenere provato, una volta acclarato il danno materiale per l’incidente verificatosi, attraverso la prova dell’esborso effettuato per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall’illecito di può indurre attraverso un ragionamento presuntivo (vedasi Cass. Ord. n.9042/2025), sempre che il periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo sia congruo rispetto al tempo necessario alla riparazione dell’autoveicolo incidentato. Nel caso di specie vi è la prova documentale di tale esborso.
Parte appellata, per negare il diritto al risarcimento in punto di fatto, non contesta il mancato utilizzo del mezzo per l’uso cui era destinato (andare al lavoro o esigenze familiari) ma contesta la
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mancata prova della necessità del mezzo e dell’indisponibilità di altri mezzi anche pubblici idonei, in alternativa all’uso del veicolo sostitutivo. Ciò non appare sufficiente ad inficiare la domanda. Il fatto che l’istante abbia dedotto di dover utilizzare l’autoveicolo per andare al lavoro e provi l’effettivo esborso subito per procurarsi il veicolo sostitutivo, appaiono circostanze di contro idonee per l’accertamento del lamentato danno.
Tuttavia, risulta congrua un’adeguata riduzione della somma richiesta, considerato che dalla documentazione prodotta da parte attrice nel giudizio di primo grado ( all.2 fattura di riparazione del veicolo incidentato) emerge che il tempo necessario per la riparazione del veicolo di proprietà del sig. è risultato di circa sei giorni lavorativi ( 50 ore di manodopera), a fronte dei quattordici giorni di noleggio dell’auto sostitutiva. Pertanto appare adeguato riconoscere, a titolo di danno da fermo tecnico, la somma corrispondente a sei giorni di noleggio sostitutivo, pari ad euro 420,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo.
Si ritiene non fondata la contestazione di parte convenuta in merito al prezzo medio di noleggio giornaliero, comunemente applicato per gli autoveicoli simili, stante la prova dell’esborso effettivo, fornita dall’appellante.
Le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO definitivamente pronunciando:
In riforma dell’appellata sentenza, condanna le parti appellate e in solido, al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 420,00, oltre
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rivalutazione come indicato in motivazione ed interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
Condanna la in persona del l.r., e in solido, al pagamento in favore dell’appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida per compensi del primo grado in complessivi euro 600,00 e per compensi del secondo grado in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma, 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
Dott.ssa NOME COGNOME
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