Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13040/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ANCONA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MACERATA n. 27/2021 depositata il 12/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.- NOME COGNOME ha subito un danno alla sua vettura a causa dell’investimento di un capriolo che ha improvvisamente attraversato la strada nel Comune di Ripe San Ginesio.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, effettuati i rilievi del caso, ha poi redatto verbale di sopralluogo corredato dalle fotografie.
NOME COGNOME ha dunque citato in giudizio la Regione Marche chiedendo il risarcimento del danno subito dalla sua vettura, pari ad euro 3855,39.
Si è costituita, davanti al Giudice di Pace di Macerata, la Regione Marche la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della provincia.
Il giudice di pace ha condannato la Regione Marche al pagamento della somma di 2.900 € in favore dell’attrice.
Tuttavia, il tribunale di Macerata, quale giudice dell’appello, ha riformato tale decisione rigettando la domanda della danneggiata.
Avverso tale sentenza ricorre NOME COGNOME con quattro motivi di ricorso, illustrati da memoria. La Regione Marche si è costituita con contro ricorso e memoria.
2.- La ratio della decisione impugnata sta in ciò: il tribunale ha preso atto del fatto che entrambe le parti hanno inteso qualificare la fattispecie come di responsabilità da illecito civile extracontrattuale, ossia ex articolo 2043 del codice civile, in base al quale compete al danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Ne ha concluso che, stante tale qualificazione della domanda, l’onere della prova non era stato assolto in quanto la danneggiata non aveva dimostrato la colpa della Regione Marche.
3.- Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME prospetta una violazione dell’articolo 2052 del codice civile.
La ricorrente osserva come, a partire dalla pronuncia numero 7969 del 2020, la giurisprudenza sul danno causato dalla fauna selvatica è cambiata, nel senso che si è passati dalla qualificazione di tale danno in termini di un illecito ex articolo 2043 cc, alla qualificazione invece della fattispecie in termini di danno da custodia di animali, ex articolo 2052 del codice civile, con conseguente diversità dell’onere della prova.
Osserva la ricorrente che, pur avendo il tribunale preso atto di questo mutamento di giurisprudenza, ha tuttavia ritenuto che le parti stesse avevano invece prospettato una responsabilità ex articolo 2043 codice civile, ossia avevano qualificato la fattispecie concreta in quei termini, e che dunque bisognava attenersi alla prospettazione fatta dalle parti con conseguente onere della prova gravante per intero sul danneggiato.
Osserva altresì la ricorrente che il giudice di merito ha errato nel ritenere vincolante la qualificazione fatta dalle parti, essendo invece in suo potere disattenderla e qualificare dunque la fattispecie nei termini ritenuti corretti.
Il motivo è fondato.
Secondo il giudice di merito, sia nella prospettazione dell’attore che in quella del convenuto, il fatto è qualificato come un caso di responsabilità extracontrattuale dell’ente (art. 2043 c.c.) e che, di conseguenza, a qualificarlo come responsabilità del custode (art. 2052 c.c.), si andrebbe incontro al vizio di ultra petizione.
Questa tesi ovviamente è infondata: è infatti principio di diritto che quando una parte agisce prospettando una determinata fattispecie di responsabilità (basata per esempio sull’articolo 2043 cc.) il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti proposta dalla parte ma ha il potere di decidere una qualificazione diversa, sempre che i fatti non siano a loro volta diversi (Cass. 13757/ 2018; Cass. 11805/ 2016)
E’ dunque errata la tesi del giudice di appello secondo cui una tale diversa qualificazione comporterebbe decisione viziata da ultra petizione (p. 3).
Ciò posto, la responsabilità dell’ente pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, discende dalla omessa custodia dell’animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall’articolo 2043 c.c., e dunque è una responsabilità che va sotto la fattispecie dell’articolo 2052 codice civile (da ultimo Cass. 13848/ 2020).
Con la conseguenza che la distribuzione dell’onere della prova è del tutto diversa da come è stata valutata dal giudice di merito, nel senso che spetta al danneggiato la prova del nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria.
3.1.-Il secondo motivo prospetta una violazione degli articoli 113 e 115 del codice di procedura civile nonché dell’articolo 2052 del codice civile.
Secondo la ricorrente, proprio applicando l’articolo 2052 c.c., e dunque il relativo onere della prova, lei aveva dimostrato quanto era in suo onere fare, provando il nesso di causa tra l’investimento
dell’animale ed il danno subito, e spettava poi alla controparte la prova liberatoria.
3.2- Queste stesse ragioni sono riproposte con il terzo motivo , che denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ossia della circostanza che era stata versato in atti il verbale dei carabinieri dal quale risultava chiaramente l’incidente e dal quale risultavano altresì le modalità attraverso le quali era avvenuto.
Questi due motivi sono fondati nei termini che seguono.
Il giudice di merito, dopo aver, come si è detto, preso atto della qualificazione fatta dalle parti in termini di responsabilità ex articolo 2043 cc , ha tuttavia sostenuto che, anche a seguire il più recente indirizzo giurisprudenziale, ossia quello che qualifica la fattispecie in termini di responsabilità da custodia di animali (art. 2052 c.c.), non risulta la prova di tale responsabilità in quanto non risulta che il conducente guidasse in quel momento con speciale prudenza e non risulta la prova che la condotta dell’animale selvatico sia stata imprevedibile e, nonostante ogni cautela, inevitabile: prova che avrebbe dovuto fornire il danneggiato (p. 3).
Questa ratio è del tutto errata, in quanto, come è noto, nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre l’imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l’imprevedibilità dell’attraversamento da parte dell’animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante; allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient’altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.
Con la conseguenza che è del tutto errato rigettare la domanda per difetto di prova di circostanze la cui dimostrazione non era a carico dell’attore, ossia del danneggiato, bensì del convenuto danneggiante.
Il quarto motivo che sospetta una violazione del 2043 c.c. può considerarsi assorbito.
La Corte accoglie primo, secondo e terzo motivo, dichiara assorbito il quarto. Cassa la decisione impugnata e rinvia al tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 15/04/2024.