Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19614 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12954/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
–ricorrente–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Presidente pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
–controricorrente–
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 999/2020 depositata il 10/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
sentito il AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e l’assorbimento dei motivi terzo e quarto;
sentiti i Difensori delle parti, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento delle rispettive ragioni.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, proprietaria dell’auto TARGA_VEICOLO, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Macerata la AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’auto, condotta dalla figlia, a seguito dell’investimento di un cinghiale lungo la S.P. 180 in territorio del Comune di Belforte del Chienti, invocando la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art. 2043 c.c., evidenziando plurimi profili di colpa omissiva in capo allo stesso nella gestione RAGIONE_SOCIALE fauna selvatica, connessi soprattutto alla conclamata conoscenza, in capo alla AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE pericolosità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La AVV_NOTAIO si costituiva, contestando la propria legittimazione passiva e, comunque, nel merito la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda attorea.
La causa veniva istruita mediante acquisizione RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalle parti (compreso un elenco di sinistri avvenuti nel medesimo tratto viario, fatto pervenire via mail dalla Provincia di Macerata e non contestato; nonché la delibera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 980/2016, con la quale la AVV_NOTAIO aveva deciso di aderire al RAGIONE_SOCIALE, un progetto concordato e condiviso con altre regioni e province del Centro Italia finalizzato proprio ad arginare il
fenomeno dell’impatto RAGIONE_SOCIALE fauna selvatica sulla circolazione RAGIONE_SOCIALEle), nonché mediante audizione di due testimoni oculari.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 822/2018, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda, condannava la AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO al risarcimento nella misura di € 2.500,00 concordata dalle parti a verbale del 2.10.2018.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Nel relativo giudizio si costituiva la COGNOME, che: a) in via preliminare, lamentava il difetto di ius postulandi in capo al legale, AVV_NOTAIO, che aveva interposto appello, esistendo invero decreto n. 164/2019 con il quale il Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO conferiva l’incarico di proporre appello ad altro legale (e, precisamente, all’AVV_NOTAIO) e risultando per altro la procura conferita all’AVV_NOTAIO (allegata all’atto di appello notificato) assolutamente generica, non riferibile in alcuna maniera all’impugnativa RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 822/2019 GdP Macerata; b) nel merito evidenziava che era risultato provato che proprio nel medesimo tratto di RAGIONE_SOCIALE si erano in passato, anche recente, verificati sinistri similari e che ciononostante, nel corso del tempo, alcun RAGIONE_SOCIALE aveva posto rimedio alla conclamata pericolosità di quel tratto viario, permanendo scarpate folte di vegetazione, cartelli RAGIONE_SOCIALEli completamente oscurati dai rami degli alberi, assenza di dissuasori sonori e/o olfattivi dall’attraversamento RAGIONE_SOCIALE carreggiata da parte degli animali; aggiungeva che la stessa AVV_NOTAIO aveva allegato nel giudizio di primo grado, a pretesa dimostrazione dell’impegno istituzionale profuso nella risoluzione RAGIONE_SOCIALE problematica, di aver sottoscritto il protocollo di cui al RAGIONE_SOCIALE, adottato con delibera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 980/2016.
In sede conclusionale parte appellata eccepiva anche il difetto di rappresentanza processuale per il grado di appello in capo al Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, difettando il necessario presupposto RAGIONE_SOCIALE preventiva
delibera autorizzativa al gravame RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, unico organo deputato per statuto dell’RAGIONE_SOCIALE a deliberare in materia di liti attive e passive.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, con sentenza n. 999//2020, in accoglimento del gravame, ritenendo che sia applicando alla fattispecie l’istituto RAGIONE_SOCIALE responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia applicando, in virtù dell’innovativo approdo giurisprudenziale (segnato da Cass. 7669/2020) che riconduce invece la fattispecie dei danni causati alla circolazione RAGIONE_SOCIALEle dagli animali selvatici alla responsabilità del proprietario di animali ex art. 2052 c.c., parte attrice non avesse fornito prova del suo diritto risarcitorio, condannandola a rifondere alla AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO le spese del doppio grado.
Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso l’originaria attrice, articolando quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Per l’adunanza camerale dello scorso 5 ottobre 2023 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensori di entrambe le parti hanno depositato a sostegno dei rispettivi assunti.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria emessa ad esito dell’udienza camerale, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza.
In particolare, il Collegio ha ritenuto di particolare rilevanza <>.
Per l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti hanno depositato memoria.
La trattazione è stata rinviata d’ufficio per impedimento del relatore.
Per l’odierna udienza pubblica il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato nota con la quale richiama le conclusioni già rassegnate per l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 ed i Difensori delle parti hanno nuovamente depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, pur ragionando nella prospettiva dell’art. 2052 c.c. e, quindi, pur ammettendo che la domanda può essere esaminata in questi termini (oltre che dell’art. 2043 c.c.), ha respinto la domanda attorea sul presupposto che <>.
In sostanza, secondo il giudice di appello (cfr., in particolare, p. 5), l’art. 2052 c.c. concorre con l’applicazione dell’art. 2054 c.c. in una posizione subordinata, <>
2.La COGNOME articola in ricorso 4 motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <> nella parte in cui il giudice di appello, rigettando la sua eccezione, ha ritenuto che la proposizione del gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata non era stata deliberata da parte RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO fosse stata deliberata illegittimamente con semplice Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, necessitando invece che con delibera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 333/2014.
Rileva che dal documento istruttorio allegato alla delibera si evince che il ricorso alla decretazione da parte del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in vece RAGIONE_SOCIALE decisione collegiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si era reso necessario per far fronte alla <>, sempre che il conferimento RAGIONE_SOCIALE delega al Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO fosse limitato alle sole ipotesi in cui la AVV_NOTAIO avesse subìto iniziative giudiziarie altrui.
Si duole che il giudice di appello Tribunale ha ritenuto, in violazione dell’art. 28 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE, che: a) l’eterogeneità e l’atecnicità RAGIONE_SOCIALE composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba giustificare un’interpretazione estensiva dell’espressione ‘costituzione in giudizio’, fino a ricomprendervi anche iniziative in sede di gravame; b) l’incompetenza tecnica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risultava dal fatto stesso di aver utilizzato il termine ’emettere decreto’ per indicare l’atto da emanarsi da parte del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per deliberare nelle materie delegate; c) non era vero che non vi era impegno di spesa, dovendosi quantomeno versare il contributo unificato ed i diritti di cancelleria da parte RAGIONE_SOCIALE regione appellante e, d’altra parte, anche la mera costituzione in primo grado quale convenuto aveva comportato, se non altro il costo per il compenso dell’avvocato.
Osserva che la proposizione del gravame avrebbe dovuto essere autorizzata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto: a) l’atecnicità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non giustifica affatto che la delega sia stata intesa come estesa anche alla proposizione di gravame, che implica un comportamento attivo (e, dunque, non di mera difesa) dell’ente, nonché una valutazione prodromica RAGIONE_SOCIALE fondatezza del gravame (che non può essere rimessa all’organo monocratico del Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che nel caso di specie era ancor meno ‘tecnico’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, svolgendo la professione di professore); d’altronde, a monte RAGIONE_SOCIALE delibera di G.R. 333/2014, vi era un documento istruttorio redatto da un legale, che non poteva non conoscere il significato dell’espressione ‘costituirsi in giudizio’; b) l’utilizzo del termine ’emettere decreto’ è espressione tecnica, che è correttamente utilizzata per indicare l’atto amministrativo tipico che viene adottato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO nelle materie allo stesso delegate; c) il fatto che nella D.G.R. 333/2014 si attesti l’assenza di impegni di spesa costituisce la prova provata del fatto che detta delibera fu concepita esclusivamente per le liti passive subite dalla AVV_NOTAIO, non comportando in effetti la mera costituzione quale convenuto costi di sorta (essendo la regione munita di un proprio ufficio legale)
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui il giudice d’appello – dopo aver dato atto dell’intervenuto revirement giurisprudenziale in punto di qualificazione giuridica dell’azione volta ad ottenere il risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici alla circolazione RAGIONE_SOCIALEle – non ha tenuto conto che: il giudizio di primo grado ed anche gran parte di quello di appello si erano consumati nella vigenza del vecchio orientamento giurisprudenziale (art. 2043 c.c.), per altro avallato anche dalla Corte
Costituzionale, sicché nel corso del giudizio di merito non era mai stata invocata l’applicazione dell’art. 2052 c.c.; d’altro lato, essa parte appellata non aveva avuto la necessità di censurare la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice in termini di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., essendo risultata vittoriosa in primo grado e pertanto non avendo alcun interesse a richiedere al giudice di appello la mutazione RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica del fatto, tanto più che si era costituita in giudizio nell’ottobre 2019 quando ancora era in auge l’orientamento giurisprudenziale previgente.
In via principale, invoca che la fattispecie concreta sia sussunta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE responsabilità del proprietario di animali ex art. 2052 c.c., ma, ove la qualificazione giuridica del fatto in termini di responsabilità del custode di animali sia ritenuta superata dalla formazione del giudicato interno, censura la sentenza di appello per aver ritenuto insussistenti i presupposti di accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., come da successivo motivo di ricorso.
Aggiunge che il giudice di appello, nella parte in cui ha esaminato la fattispecie risarcitoria sotto il profilo di cui all’art. 2052 c.c., ha ritenuto che lei non aveva fornito <>, a ciò gravata dal disposto dell’art. 2054 c. 1 c.c.; ma tanto è avvenuto erroneamente, in quanto ai sinistri RAGIONE_SOCIALEli con animali selvatici non sarebbe applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c.: sia perché la mera esegesi dell’articolo dimostra che la norma mira a tutelare il soggetto che subisce un danno dalla circolazione del veicolo (es. un pedone, il proprietario di un cancello, il proprietario di una casa contro cui si scontra l’auto ecc….); sia perché la ragione di tale disciplina è da individuarsi nella natura di attività pericolosa RAGIONE_SOCIALE circolazione di veicoli.
In sintesi, secondo la ricorrente, la presunzione di responsabilità del conducente opera in riferimento all’ipotesi di danni a terzi, ma non
opera in caso di investimento di animali selvatici (nel quale il proprietario dell’auto non è il danneggiante, ma è il danneggiato). Quanto precede tanto più che: a) al momento del sinistro, l’auto rimasta danneggiata non era condotta da lei, ma era condotta da sua figlia; b) diversamente opinando, nelle ipotesi in cui il conducente sia da solo in auto e non si reperiscano in loco testimoni RAGIONE_SOCIALE dinamica del sinistro, sarebbe intrinsecamente impossibile per il danneggiato far valere in giudizio il proprio diritto risarcitorio, con evidente disparità di trattamento rispetto a chi è più fortunato ed investe un animale selvatico mentre ha a bordo un trasportato che possa riferire la dinamica dell’incidente; c) nel caso di specie l’applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c. non era mai stata invocata ex adverso nel giudizio di primo grado (e nemmeno con l’atto di appello), con la conseguenza che lei non aveva potuto prendere posizione su tale profilo e neppure eventualmente chiedere attività istruttoria intesa a superare la presunzione di responsabilità ivi contemplata.
In via subordinata, ove fosse ritenuta operante nel caso di specie l’art. 2054 c. 1 c.c., e, quindi infondata la sua doglianza, chiede di essere rimessa in termini per capitolare prove volte a superare la suddetta presunzione: invero, ricorrerebbe nella specie una ipotesi di ‘ overrulling ‘, che, con la sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici nell’alveo dell’art. 2052 c.c. nel concorso con l’art. 2054 c. 1 c.c., finirebbe con il ledere l’affidamento che lei aveva riposto nel precedente e consolidato diverso orientamento giurisprudenziale (che mai aveva ipotizzato l’applicabilità a tali tipi di sinistri RAGIONE_SOCIALE presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.1 c.c.)
In sintesi, secondo parte ricorrente, ove mai fosse ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2054 c. 1 c.c., la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata con rinvio ed il Giudice di rinvio dovrebbe rimetterla in termini per capitolare prove volte a superare la presunzione di colpa sancita a proprio carico dalla menzionata norma.
Censura l’applicazione nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE presunzione dell’art. 2054 c. 1 c.c. anche in punto di sua ritenuta prevalenza rispetto alla presunzione di colpa (oggettiva) del proprietario di animali ex art. 2052 c.c. Al riguardo rileva che, se è vero che la sentenza n. 7969/2020 di questa Sezione e poi a cascata tutte quelle a seguire (8384 e 8385/2020, ecc.) hanno menzionato solo en passant il rapporto di concorrenza tra le due presunzioni ex art. 2054 c. 1 (a carico del danneggiato) c.c. e 2052 c.c. (a carico del proprietario di animali), è anche vero che secondo precedente consolidata giurisprudenza di legittimità (e in particolare secondo Cass. n. 4373/2016), le due presunzioni concorrono su piano paritario, dovendosi escludere che il vaglio dell’una debba precedere sul piano logico il vaglio dell’altra. Ne consegue la illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (per errata applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c.) nella parte in cui ha ritenuto di arrestare il proprio vaglio al mancato superamento RAGIONE_SOCIALE presunzione di responsabilità sancita a carico del conducente dal primo comma dell’art. 2054 c.c., senza indagare la presenza o meno del caso fortuito, onde superare la (concorrente) presunzione di responsabilità del proprietario di animali. In altri termini, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver conferito, nel caso di concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, pari efficacia ad entrambe e, quindi, per non aver conseguentemente ravvisato la necessità di valutare, nel caso specifico, determinandola in base alle modalità del fatto concreto, la sussistenza e la misura RAGIONE_SOCIALE responsabilità di entrambi senza alcuna reciproca elisione. Osserva che il giudice di appello, ove mai avesse ritenuto impossibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro (cosa per altro non avvenuta nel caso di specie) e quindi non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c. 1 c.c., avrebbe dovuto stabilire il concorso di colpa tra lei e la AVV_NOTAIO, ma giammai avrebbe potuto
riformare in toto la sentenza di primo grado e rigettare la richiesta di risarcimento.
Quanto all’eccepita violazione dell’art. 2052, si duole che il giudice di appello, essendosi limitato a valutare il mancato superamento RAGIONE_SOCIALE presunzione a carico del conducente, non ha minimamente esaminato i presupposti fondanti la responsabilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ex art. 2052 c.c. ed ha conseguentemente escluso la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE esimente del caso fortuito. Al riguardo osserva che l’innovativo insegnamento giurisprudenziale vuole che il danneggiato secondo tale impostazioni provi: la dinamica del sinistro (e nella specie è pacifico che un cinghiale abbia attraversato la carreggiata davanti all’auto attorea, colpendola e rimanendo ucciso a causa dell’impatto e che dall’urto siano derivati danni materiali); il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito (elemento questo desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, ma il cui esame è stato erroneamente omesso dal giudice di appello); l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto RAGIONE_SOCIALE tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 (e nella specie è pacifico che il cinghiale appartenga alle specie protette e comunque al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 157/1992). Essendo risultati provati i suddetti elementi, secondo il meccanismo probatorio RAGIONE_SOCIALE responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., la AVV_NOTAIO, per esimersi da responsabilità, avrebbe dovuto provare la ricorrenza del caso fortuito, ma tanto non era avvenuto. Ed anzi lei aveva provato, mediante documenti e per testi, l’elevata sinistrosità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, secondo parte ricorrente, nel caso di specie, non risulta applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c. mentre risultano provati i presupposti di applicabilità dell’art. 2052 c.c., ragion per cui, difettando la prova del caso fortuito, il giudice di appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado e quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (in veste di proprietaria del cinghiale che aveva causato il sinistro) al risarcimento dei danni da lei patiti.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente, per il caso in cui si ritenga formato il giudicato interno sulla non applicabilità dell’art. 2052 c.c., denuncia <> nella parte in cui il giudice di appello, vagliando la causa anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., ha ritenuto che lei non aveva fornito comunque la prova RAGIONE_SOCIALE condotta colposa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.
Contesta detto assunto sotto un triplice profilo: sia perché il Tribunale in motivazione ha esaminato, non ritenendoli sufficienti ad integrare la condotta colposa dell’RAGIONE_SOCIALE, soltanto alcuni dei profili di omissione e negligenza che erano stati da lei allegati, omettendo di esaminare i profili di colpa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, allegati in citazione (l’assenza di sistemi di dissuasione RAGIONE_SOCIALE fauna selvatica dall’attraversamento RAGIONE_SOCIALE carreggiata nel tratto viario, per cui era causa, noto per la sua frequentazione da parte degli animali; l’assenza di interventi sostitutivi RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a fronte dell’inerzia dell’RAGIONE_SOCIALE nell’approntare sul posto misure efficaci alla tutela RAGIONE_SOCIALE circolazione; la manchevole gestione da parte RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE procedura di gestione e controllo del sovrappopolamento di cinghiali; la portata degli obblighi cui la AVV_NOTAIO si era autoassoggettata, come dalla stessa allegato in primo grado, con la delibera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 980/2016 e, in particolare, dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO di attivarsi anche in punto all’istallazione di idonea segnaletica e di concertarsi su questo aspetto con gli enti gestori delle strade ad elevato tasso di incidentalità; l’aver disatteso un impegno preso e finanziato a livello europeo per risolvere il problema dei danni alla circolazione causati dalla fauna selvatica).
2.4. Con il quarto motivo, che pure indica espressamente come subordinato al mancato accoglimento dei precedenti, la ricorrente denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all'onere probatorio prescritto dall'art. 2054 c. 1 c.c. nella parte in cui il giudice d'appello si è pronunciato senza esaminare le deposizioni rese dai due testi escussi, dalle quali era risultata la dinamica del sinistro (e cioè che un cinghiale aveva colpito la sua auto davanti ed era rimasto ucciso lungo la carreggiata a causa dell'impatto, senza che la conducente dell'auto aveva potuto far nulla per evitarlo).
Sostiene che la dinamica del sinistro, come risultata dalla prova testimoniale, l'assenza di segnaletica di pericolo visibile, le scarpate laterali folte di vegetazione, l'accadimento dell'evento in luogo non illuminato ed in orario notturno, sono tutti elementi che avrebbero dovuto condurre al rigetto dell'appello.
- Il primo motivo non è fondato.
Il Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha deciso di proporre appello ed ha conferito mandato alle lite facendo leva sulla delibera di G.R. n. 333 del 24 marzo 2014, che lo autorizzava <>.
Si tratta di un provvedimento di carattere generale, in quanto relativo a tutte le controversie relative a danni causati da fauna selvatica, ma al contempo adeguatamente specifico, in quanto tale individua adeguatamente il contenzioso di riferimento.
Vero che la delibera circoscrive i poteri conferiti dalla RAGIONE_SOCIALE al Presidente alla costituzione e difesa in giudizio in tali controversie, ma è indubbio che, in caso di soccombenza, la difesa deve proseguire in
appello; ragion per cui, la proposizione dell’appello rientra implicitamente nei poteri attribuiti dalla citata delibera di G.R.
Occorre aggiungere che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. n. 12610/2023), l’indicazione RAGIONE_SOCIALE delibera adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – organo competente a decidere in materia di liti attive e passive, ai sensi dell’art. 28, lett. h), dello statuto RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – non si pone come requisito di validità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti, dovendo, al più, essere prodotta in giudizio su richiesta del giudice, ai sensi del 182 cod. proc. civ.
D’altra parte, quand’anche si volesse intendere la censura formulata con il presente motivo – con il quale, per vero, neppure si individuano le norme di diritto che si assumono violate (ciò che già ne rende dubbia l’ammissibilità: cfr. Cass. Sez. Un. n. 23745/2000, nonché Cass. n. 18998/2021) – come riferita proprio all’art. 182 cod. proc. civ., la stessa si paleserebbe comunque inammissibile, risultando precluso, nel caso di specie, il rilievo officioso RAGIONE_SOCIALE nullità conseguente alla violazione di tale norma. Invero, detta preclusione si imporrebbe ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., la quale – seppure confini letteralmente <> – è destinata ad operare, non solo per la parte che vi abbia dato causa o per quella che abbia omesso di rilevarla, ma anche per il giudice, allorché risulti esaurita la fase processuale in cui la nullità si sia verificata e sempre che la legge non ne preveda il rilievo nella fase successiva (si veda in tal senso, in motivazione, Cass. n. 21381/2018; in senso analogo, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Sez. Un. n. 2841/2019 e Cass. n. 24483/2020). Ciò in quanto, essendo l’inoperatività RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. <>, risulta <>, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno <> (così, nuovamente, per tutte, Cass. n. 21381/2018, cit.).
- Fondato è, invece, il secondo motivo.
Occorre premettere che questa Corte ha di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023; n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici in funzione RAGIONE_SOCIALE tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.
Sul solco tracciato dalle suddette sentenze, va dunque affermata l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha rigettato la domanda attorea ex art. 2052 c.c. sull’erroneo presupposto che parte attorea non aveva provato la speciale prudenza nella condotta di guida e la inevitabilità dell’impatto con l’animale (così superando la presunzione di cui all’art. 2054 primo comma c.c.).
Al riguardo, quanto meno nel caso di specie, non si è formato alcun giudicato interno. Vero è che in diverse occasioni questa Corte ha riconosciuto che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado e non impugnata in appello dalla parte interessata, è suscettibile di passare in giudicato, con conseguente preclusione RAGIONE_SOCIALE possibilità di invocare una diversa qualificazione in sede di legittimità.
In particolare, si è ancora di recente statuito che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione (Cass. n. 31330/2023), ma si è pure ribadito che a tanto fanno eccezione i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall’appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta.
Pertanto, ipotesi del tutto distinta dalla qualificazione RAGIONE_SOCIALE domanda è quella in cui si tratta soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, se deve applicarsi l’art. 2043 ovvero l’art. 2052 c.c. In tale ipotesi, che ricorre nella specie, non può parlarsi di giudicato in quanto, in virtù del principio iura novit curia , è sempre consentito al giudice anche in sede di legittimità – valutare d’ufficio sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione RAGIONE_SOCIALE norma applicabile.
In altri termini, lo stabilire se la domanda attorea debba essere decisa applicando l’art. 2043 o l’art. 2052 c.c. non costituisce una questione di qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE domanda, ma una questione di individuazione RAGIONE_SOCIALE norma applicabile: detta questione non può che essere risolta in base al principio iura novit curia . D’altronde, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 12310/2015 – prendendo posizione sui concetti di ‘domanda nuova’, ‘domanda precisata’ e ‘domanda modificata’ – hanno statuito che la modifica RAGIONE_SOCIALE domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque sia con questa collegata o connessa, quanto meno per alternatività. Ne consegue che non è precluso alla parte di invocare (e non è inibito al giudice di merito di applicare) il criterio speciale di imputazione di responsabilità in luogo di quello generale, originariamente invocato ed applicato.
Improprio ed errato è stato, da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, l’attribuzione al soggetto danneggiato dell’onere di provare la diligenza del conducente per conseguire il risarcimento.
Infatti, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale.
È stato precisato, infatti (Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615 e 1356/1970, n. 1860/1962), che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c.
Con la conseguenza, anche di recente sottolineata (Cass. n. 31335/2023), che:
se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto;
se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità;
se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura.
E tanto senza pregiudizio RAGIONE_SOCIALE questione se, nel caso in esame, possa ricorrere una ipotesi di concorso tra l’art. 2052 e l’art. 2054 c.c., in quanto è rimasto accertato nel giudizio di merito che la vettura di proprietà RAGIONE_SOCIALE COGNOME, al momento del sinistro, era guidata dalla di lei figlia, la cui eventuale imprudente condotta di guida non può essere opposta all’odierna ricorrente (già parte attrice nel giudizio di primo grado).
Orbene – secondo il richiamato consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, che le peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie e le difese delle parti non offrono elementi per riconsiderare -la presunzione di responsabilità, fissata dall’art. 2052 c.c., può concorrere con la presunzione di colpa del conducente, prevista dall’art. 2054 c.c., quando parte del giudizio sia il conducente e si discorra dei danni dallo stesso subiti alla persona di quest’ultimo o al suo patrimonio, ma non concorre allorquando parte in causa sia il proprietario (non conducente) e si discorra esclusivamente dei danni subiti dall’autovettura per effetto del sinistro. In tal caso, non opera neppure la presunzione di responsabilità solidale del proprietario per i danni causati dal conducente, prevista dall’art. 2054 terzo comma c.c., in quanto detta presunzione opera per l’appunto per i danni causati dal conducente a terzi, mentre nel caso di specie il proprietario viene in rilievo (non come corresponsabile tenuto al risarcimento per i danni causati, ma) come soggetto danneggiato.
Per le ragioni che precedono, dichiarato infondato il motivo primo ed assorbiti i motivi terzo e quarto, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Macerata, che, nella persona di altro magistrato, procederà a nuovo esame dell’impugnazione.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, rigettato il motivo primo ed assorbiti i motivi terzo e quarto:
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e – rinvia la causa al Tribunale di Macerata, nella persona di altro
magistrato, perché proceda a nuovo esame dell’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile.
Il Consigliere relatore Il Presidente