Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3890 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6190/2021 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME CONCITA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME NOMECODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO,
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4018/2020 depositata il 27/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, nelle rispettive qualità di editore e direttore responsabile del quotidiano ‘LRAGIONE_SOCIALE‘, chiedendo il risarcimento del danno, nonché l’applicazione della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. n. 47 del 1948, per il carattere diffamatorio dell’articolo, privo di firma, intitolato ‘Da Palazzo Chigi ai vertici RAGIONE_SOCIALE. L’ascesa del legale amico di COGNOME‘. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 27 agosto 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale che l’ignoto redattore aveva dato adeguatamente conto di ciò che appariva espressione del proprio libero convincimento quanto al concorso dell’incarico presso l’Ufficio legale
della RAGIONE_SOCIALE con la partecipazione al Consiglio RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre, quanto alla connotazione decettiva che emergerebbe dai richiami al rapporto qualificato con il direttore COGNOME, già il carattere pienamente fiduciario dell’incarico in parola lasciava intendere come i rapporti di stima e considerazione con i vertici del l’ Azienda ne costituissero l’imprescindibile presupposto. Aggiunse che del tutto ingiustificato appariva l’assunto che l’articolo avesse interpretato tale nomina alla stregua di un mero favoritismo, dilungandosi invece l’articolo sulla condizione di stimato penalista e cultore del diritto della comunicazione, attribuita allo stesso appellante.
Osservò ancora che invece non condivisibile era l’interpretazione data dal Tribunale alla notizia che il COGNOME, all’atto della nomina a responsabile dell’Ufficio Legale, avesse continuato ad esercitare il proprio patrocinio in favore dei giornalisti del quotidiano ‘ II RAGIONE_SOCIALE ‘, stante la valenza lesiva dell’addebito per non averne i convenuti dimostrato la veridicità e stante, del resto, la contrarietà di una tale condotta agli obblighi imposti da ll’o rdinamento forense. Osservò tuttavia, in accordo con le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale, che la domanda era sfornita di qualsivoglia allegazione atta ad apprezzare il danno lamentato, dovendo il danno risarcibile non essere individuato “in re ipsa’, ma piuttosto nelle conseguenze della lesione del diritto, per cui la sussistenza di tale danno doveva essere oggetto di allegazione e prova. Infine, aggiunse che nemmeno spettava la somma riconosciuta ex art. 12 legge n. 47/48 a titolo di ulteriore riparazione, posto che la sua liquidazione competeva ‘oltre al risarcimento del danno’, e non già in alternativa allo stesso.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi e resiste con controricorso NOME COGNOME. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell’atto di citazione di primo grado, e poi nell’atto di appello, come da trascrizione ne l motivo di ricorso, erano state puntualmente allegate le circostanze sulla base delle quali, facendo ricorso al notorio ed alle presunzioni, era possibile determinare il danno risarcibile.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è stato ampiamente allegato e provato il danno lamentato mediante il ricorso alle presunzioni, fra cui anche (e non soltanto) la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La corte territoriale ha reputato la sussistenza di una condotta lesiva esclusivamente in relazione alla questione del patrocinio legale in favore dei giornalisti del quotidiano ‘RAGIONE_SOCIALE‘. La rilevanza, ai fini del fatto illecito, solo di questo aspetto della pubblicazione, circoscrive, quanto dal giudicante affermato in punto di danno risarcibile, a questo particolare profilo. E’ dunque in relazione solo a questo aspetto che diventa ri levante l’assenza di allegazione e prova di un danno risarcibile.
Avuto riguardo a questo profilo della vicenda processuale, entrambi i motivi appaiono privi di specificità, perché il ricorrente si è limitato a richiamare e trascrivere quanto denunciato in termini di pregiudizio derivante dall’intero complesso dell’artic olo, senza che possa scindersi da tale allegazione lo specifico pregiudizio che sarebbe derivato dalla notizia relativa al quotidiano ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘. In altri termini, non vi è una denuncia di pregiudizio che sia concretamente ascrivibile alla solo specifica informazione concernente il patrocinio in favore dei giornalisti
del detto quotidiano. In tale guisa deve intendersi la portata della decisione, rispetto alla quale entrambi i motivi risultano privi di specificità.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 47 del 1948, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la somma a titolo di riparazione, che la persona offesa dalla diffamazione a mezzo stampa può chiedere, è del tutto indipendente dal risarcimento del danno.
Il motivo è inammissibile. La sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 12 della l. n. 47 del 1948 nell’ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall’illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla RAGIONE_SOCIALE editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. n. 16054 del 2015).
Non vi è un accertamento di fatto del giudice del merito che corrisponda ai presupposti applicativi della norma (è comunque consentito al giudice civile accertare la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, come ricorda Cass. n. 29640 del 2017). Non solo manca l’accertamento della lesione del bene -interesse protetto dalla norma penale, non essendovi l’accertamento del danno evento della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., ma è assente, a maggior ragione, anche l’accertamento di un concorso doloso nel reato della direttrice responsabile. La censura comporta quindi un’indagine di merito che è preclusa nella presente sede di legittimità.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME