Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29691 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9755/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 301/2023 depositata il 22/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di espletamento di consulenza tecnica preventiva, COGNOME NOME agiva in giudizio onde ottenere la condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (in principalità ai sensi dell’art. 2051 c.c. ed in subordine in forza del disposto di cui all’art. 2043 c.c.) al risarcimento dei danni in relazione ad un sinistro occorsole in data 22.09.2017, allorquando, mentre percorreva la INDIRIZZO sita nello stesso comune, era rovinata a terra a causa delle condizioni del marciapiede, riportando una serie di danni (soprattutto di carattere non patrimoniale) di cui chiedeva il ristoro. A fondamento della domanda allegava l’esistenza di un dislivello del manto stradale in corrispondenza di una canaletta, coperta da una griglia metallica zincata, posta al confine tra una proprietà privata ed il marciapiede pubblico, che avrebbe provocato la sua caduta.
Il RAGIONE_SOCIALE convenuto si costituiva, contestando la domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur . In particolare, rappresentava che la condotta della danneggiata nell’occorso sarebbe stata tale da elidere il nesso di causa tra stato dei luoghi e l’evento dannoso.
Il Tribunale di Cremona, con sentenza n. 673/21, in accoglimento della domanda, condannava, ex art. 2051 cod. civ., il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 46.333, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza delle lesioni riportate in seguito alla caduta lungo il marciapiede di proprietà del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che insisteva nel rigetto della domanda risarcitoria.
Si costituiva l’appellata, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 301/2023, in accoglimento dell’impugnazione e in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la COGNOME COGNOME.
Ha resistito con controricorso il comune intimato.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori non hanno depositato memorie.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME articola in ricorso tre motivi
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che nell’atto introduttivo del giudizio <>.
La ricorrente, in punto di descrizione del luogo dove era caduta, ripercorre quanto dedotto in sede di atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonché quanto emerso in sede di accertamento tecnico preventivo che si era svolto in contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prima dell’instaurazione del giudizio di merito. Ed osserva che il RAGIONE_SOCIALE aveva avuto precisa conoscenza del luogo, tanto che il suo consulente di parte, in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva contestato l’altezza delle disconnessioni dell’asfalto.
Invocando il principio di non contestazione, sottolinea che il RAGIONE_SOCIALE convenuto: da un lato, né in sede di comparsa di costituzione e neppure in sede di memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., che riporta per estratto, aveva mai contestato la mancata precisazione del luogo dove lei era caduta, essendosi per contro limitato ad affermare la sussistenza del caso fortuito (che sarebbe stato costituito dal suo comportamento colposo); dall’altro, in sede di memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., aveva financo riconosciuto come documentalmente provato che la caduta era avvenuta nel tempo, nel luogo e con le modalità allegate in atto di citazione. Al riguardo richiama anche il contenuto delle missive pec in data 20.10.17 e in data 24.10.17 prodotte con l’atto di citazione.
Rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, il teste escusso aveva affermato di aver effettuato un sopralluogo nel punto in cui era avvenuta la caduta, così confermando di essere a conoscenza del luogo e del punto in cui detto evento si era verificato.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di considerare: a) le indicazioni a precisazione del punto in cui essa era caduta rilevate con l’accertamento tecnico preventivo esperito in contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e acquisito agli atti del giudizio di merito e b) la testimonianza del teste Ing. NOME COGNOME a conoscenza del luogo del sinistro e del punto di caduta come lo stesso afferma nella sua deposizione.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha valutato che il fatto era stato genericamente allegato e non rientrava nella sfera di conoscibilità della controparte.
In senso contrario rileva che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ben lungi dal disconoscere a norma dell’art. 2712 cc. la conformità ai fatti o alle cose delle riproduzioni fotografiche contenute nella consulenza tecnica svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, si è avvalso di dette riproduzioni fotografiche, per avvalorare la propria linea difensiva (poi non condivisa dal consulente tecnico d’ufficio).
2. Il primo motivo è fondato.
Dall’esame degli atti, ai quali la Corte accede in ragione della natura del vizio denunciato ed in esito alla loro puntuale riproduzione in ricorso, risulta che l’odierna ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva adeguatamente indicato il punto di caduta, anche con riferimento a quanto indicato nella relazione, depositata dal perito in sede di accertamento tecnico preventivo.
Il RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, ha sostenuto che <>, ma non ha mai contestato la localizzazione dell’evento, come d’altronde già rilevato dal giudice di primo grado (alle pagine 2 e 3 della relativa sentenza).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio nella parte in cui ha respinto la domanda sul rilievo che <> il punto della caduta <> e che l’incertezza sul punto <>
Gli altri motivi restano assorbiti, riguardando diversi aspetti della medesima questione reputata fondata con il primo.
La gravata sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, affinché, esclusa la reputata genericità della domanda e dell’individuazione del luogo di accadimento del sinistro, riesamini il gravame sotto ogni altro profilo, rammentati i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità
sul punto: per i quali (cfr., tra le tante, Cass. n. 2482/2018; n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 11152, 14228 e 21675/2023; ma pure Cass. Sez. U. n. 20943/2022) la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – e può essere esclusa dalla dimostrazione, ad onere del custode o in base a quanto obiettivamente risultante, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, ai fini della produzione del danno della condotta anche solo colposa del danneggiato.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo motivo e, per l’effetto, assorbiti il secondo ed il terzo:
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024, nella camera di