SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 43 2026 – N. R.G. 00000257 2025 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Paini
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere estensore
Dott.
Ombretta
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore, in Senigallia (AN), INDIRIZZO. C.F.
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata P.
presso lo studio del difensore, in Perugia (PG), INDIRIZZO. APPELLATA
Avente ad OGGETTO: ‘Responsabilità ex artt. 2049 -2051 -2052 c.c.’ CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 336/2025, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 14.03.2025, nella causa iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, pubblicata lo stesso giorno, con la quale era stata accolta la domanda dalla medesima avanzata nella causa iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c., nei confronti della società per una lesione riportata dalla COGNOME a seguito di un urto contro la porta a vetri dell’esercizio.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha accertato la responsabilità della evidenziando come il rapporto di custodia giustificasse ‘ il peculiare regime di cui all’art. 2051 c.c. per il quale vige il criterio di imputazione del danno al soggetto, che prescinde dalla colpa, onerando pertanto il danneggiato della sola duplice dimostrazione dell’esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode potrà escludersi solo nel caso in cui venga dimostrata la ricorrenza del caso fortuito, ovvero di un elemento esterno che valga ad eludere il nesso causale, che può derivare anche da un comportamento negligente ed imprevedibile della vittima, ma, in ogni caso, il custode, per essere considerato privo di responsabilità, dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ‘.
Nel caso di specie, però, il giudice, pur riconoscendo che la porta trasparente non fosse chiaramente segnalata, ha riconosciuto una corresponsabilità in capo alla Sig.ra COGNOME, dal momento che, alla luce di due testimonianze acquisite nel corso del giudizio, era emerso che la danneggiata aveva già frequentato quei luoghi e, soprattutto, era stata vista da un avventore del bar accingersi ad entrare dall’ingresso secondario intenta a guardare lo schermo del cellulare. In particolare, questo comportamento imprudente, pur ritenuto non sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa e il danno, aveva portato ad una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c., essendo stata riconosciuta una corresponsabilità della danneggiata in misura pari al 30%.
2. L’appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi della mancata liquidazione delle spese mediche già sostenute e di quelle future da sostenersi, della mancata rivalutazione e del mancato riconoscimento degli interessi sul danno riconosciuto, della mancata liquidazione delle spese per la fase stragiudiziale e della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., dovuta ad un’erronea, parziale e viziata valutazione delle prove testimoniali.
In data 30.10.2025 si Ł ritualmente costituita
mediante comparsa di costituzione in appello, in questa sede integralmente richiamata, chiedendo in via principale il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, il riconoscimento della corresponsabilità della in misura superiore al 30%, con conseguente restituzione degli eventuali
importi a credito che residuassero a seguito della compensazione. Ha, inoltre, proposto appello incidentale, impugnando due capi della sentenza. In primo luogo, la parte in cui la sentenza ha stabilito un concorso di colpa del 30% in capo alla anzichØ riconoscere la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell’evento. Ha evidenziato, infatti, come, nonostante fosse stato accertato che la danneggiata era frequentatrice abituale dei luoghi e che, al momento del fatto, usava distrattamente il telefono, fosse stato comunque ascritto al custode un difetto di cautele, ritenendo non adottate misure idonee a prevenire l’urto, quando invece la danneggiata era l’unica responsabile, non avendo adoperato la normale diligenza. In secondo luogo, la parte in cui si Ł ritenuto sussistente il nesso causale tra la lesione e l’evento oggetto di causa, evidenziando come mancasse la certezza che il danno subito dall’attrice fosse derivato dalla collisione con la porta, richiamando anche la CTU nella parte in cui evidenziava come la conseguenza potesse, al 51% derivare dall’urto in questione, ma, al 49%, potesse essere derivante dal precedente intervento di rinoplastica effettuato dalla signora. Ha chiesto, quindi, di accertare l’esclusiva responsabilità della in relazione all’accadimento del sinistro e, per l’effetto, di condannarla alla refusione di tutto quanto già corrisposto dalla parte appellata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 20.11.2025 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l’udienza del 18.12.2025 destinata alla precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 18.12.2025 il Giudice istruttore ha fissato l’udienza del 15.01.2026 destinata alla discussione orale ex. art. 281 sexies c.p.c. dinanzi al collegio assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell’impugnazione e le modifiche richieste, l’appello principale e l’appello incidentale sono entrambi infondati.
4.1 Appare opportuno esaminare preliminarmente il quarto motivo d’impugnazione, con il quale l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente un concorso di colpa in capo alla danneggiata nella misura del 30%, deducendo un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e una non corretta applicazione dell’art. 1227 c.c. unitamente al primo motivo di appello incidentale, con il quale la società appellata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 30%,
sostenendo che il comportamento della danneggiata avrebbe dovuto essere ritenuto causa esclusiva dell’evento e al secondo motivo di appello incidentale con il quale l’appellata contesta la sussistenza del nesso causale tra l’urto e la lesione riportata dall’attrice, richiamando le conclusioni della CTU nella parte in cui si evidenziava come la conseguenza potesse, al 51% derivare dall’urto in questione, ma, al 49%, potesse essere derivante dal precedente intervento di rinoplastica effettuato dalla danneggiata.
Dette doglianze sono tutte infondate.
In ambito civilistico, il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio del ‘ piø probabile che non ‘, criterio che risulta soddisfatto nel caso di specie, avendo la consulenza tecnica individuato nell’urto con la porta la causa maggiormente probabile del danno, senza che la presenza di concause alternative escluda la responsabilità accertata. Nella consulenza si legge infatti che il trauma contusivo è riconducibile al 51% all’evento di cui si discute secondo un ‘ giudizio di probabilità che trova fondamento nell’anamnesi e nel riferimento soggettivo del paziente ‘ posto anche che, come riportato dallo stesso consulente tecnico, ‘ la paziente dopo l’intervento di rinoplastica e prima del trauma in questione non risulta aver mai segnalato alcun problem a’ mentre, a seguito dell’esame da egli condotto, conclude di ‘ poter affermare che minimi reliquati del trauma oggetto di causa sono sì esistenti e sono identificabili in una modestissima alterazione verosimilmente periostale del os nasalis di sinistra e di una altrettanto modesta riduzione della ventilazione nell’emisistema di sinistra ‘. Il motivo deve, quindi, essere rigettato, risultando correttamente accertato il nesso causale tra l’evento e il danno sulla base delle risultanze della consulenza tecnica.
Ad avviso della Corte, il Tribunale ha poi correttamente escluso che la condotta della vittima potesse integrare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, avendo accertato la sussistenza di un fattore di rischio riconducibile alla cosa in custodia, rispetto al quale il comportamento imprudente della danneggiata assume rilievo solo ai fini della riduzione del risarcimento. Infatti, come risulta anche dalle foto allegate in atti, la porta trasparente non risulta essere segnalata in modo idoneo, elemento già correttamente valorizzato dal giudice di prime cure che ha correttamente esplicitato nella sentenza di primo grado che: ‘ Per quanto attiene alle porte/pareti trasparenti, il D.lgs. 81/2008 definito
testo unico sulla sicurezza, dispone che queste debbano essere chiaramente segnalate: l’esame delle foto raffiguranti l’ingresso in cui è avvenuto l’incidente, le piccole vetrofanie di colore nero, raffiguranti delle rondini stilizzate, non possono considerarsi segnalazioni idonee allo scopo ‘.
Allo stesso tempo, Ł stato correttamente valorizzato il comportamento imprudente della danneggiata, che, pur non essendo ritenuto sufficiente ad escludere il nesso causale Ł stato tenuto in debita considerazione nel giudizio di primo grado, nel quale Ł stata riconosciuta, in modo adeguato, una corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso, che ha portato ad una riduzione del risarcimento del danno ex art. 1227 c.c. pari al 30%. Sul punto, il Giudice di prime cure ha valorizzato elementi fattuali emersi in sede istruttoria, puntualmente indicati in motivazione, dai quali ha logicamente desunto la sussistenza di un comportamento colposo della danneggiata idoneo ad incidere causalmente sull’evento lesivo, senza tuttavia interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, che, pur riconoscendo un’inadeguata segnalazione della porta oggetto dell’urto, alla luce della testimonianza di un avventore del bar, Ł emerso che la Sig.ra COGNOME era intenta a guardare lo schermo del cellulare mentre si accingeva ad entrare dall’ingresso secondario del bar, comportamento correttamente ritenuto imprudente e tenuto in debita considerazione, con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. in virtø della sussistenza di una corresponsabilità della danneggiata in misura pari al 30%.
4.2 Anche il primo motivo d’impugnazione, con il quale l’appellante censura mancata liquidazione delle spese mediche già sostenute e di quelle future da sostenersi, Ł infondato.
Con riferimento alle spese mediche già sostenute, dalla documentazione prodotta risulta che l’appellante ha dedotto spese per una visita chirurgica pari ad € 200,00 e per la redazione di una consulenza tecnica di parte pari ad € 400,00; tuttavia, tali esborsi non risultano strettamente né necessariamente collegati all’evento dannoso accertato. In particolare, come chiarito dal consulente tecnico d’ufficio, l’intervento chirurgico cui dette prestazioni si correlano non era ritenuto necessario ai fini della cura delle lesioni riportate e, peraltro, non Ł stato in concreto eseguito dalla stessa appellante. Ne consegue, da un lato, la superfluità della richiesta di rinnovo della C.T.U. e, dall’altro, che le spese in questione
non possono essere qualificate come danno emergente risarcibile, difettando il nesso di causalità con il fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. La conclusione cui Ł pervenuto il primo giudice risulta, peraltro, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha infatti chiarito che le spese mediche possono essere riconosciute a titolo di danno emergente solo ove risultino effettivamente sostenute, debitamente documentate e, soprattutto, necessarie e causalmente collegate alle lesioni derivate dal fatto illecito (Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2023, n. 29308). In particolare, il giudice di merito Ł tenuto a verificare non solo l’esborso economico, ma anche la congruità e la indispensabilità delle prestazioni sanitarie in relazione al quadro clinico accertato, dovendo escludere il rimborso di cure meramente eventuali, superflue o non giustificate da un effettivo bisogno terapeutico. Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono, atteso che le prestazioni sanitarie invocate dall’appellante erano funzionali ad un intervento chirurgico ritenuto non necessario dal CTU e non eseguito.Pertanto, le spese per la visita chirurgica e per la consulenza tecnica di parte, pur documentalmente comprovate nel loro ammontare, non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2043 c.c., con conseguente rigetto della relativa doglianza.
Quanto alle spese mediche future relative ad un intervento chirurgico riparativo quantificato in € 16.000,00, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il risarcimento delle medesime. Il motivo non Ł fondato.
Dalla CTU espletata in primo grado non emerge, infatti, la necessità dell’intervento prospettato né la sua riconducibilità certa o altamente probabile alle conseguenze del sinistro, difettando, pertanto, i presupposti per la risarcibilità di un danno futuro, che non può fondarsi su mere ipotesi o eventualità. Viene infatti affermata l’esistenza di ‘ minimi reliquati del trauma oggetto di causa ‘, identificabili però ‘ in una modestissima alterazione verosimilmente periostale dell’os nasalis di sinistra e di una altrettanto modesta riduzione della ventilazione nell’emisistema di sinistra ‘.
Rispetto al reliquato esterno asserito da precedenti consulti specialistici, identificato in uno ‘ sperone/gibbo osseo ‘ che porterebbe alla necessità di un intervento di rinoplastica, la C.T.U. evidenzia che, innanzitutto, il primo documento successivo all’evento dannoso, ossia il referto del pronto soccorso di Loreto, che descrive ‘ tumefazione ed
ecchimosi a livello delle ossa nasali e in zona frontale a livello della radice nasale ‘ a seguito di una radiografia mirata sulle ossa nasali, esclude immagini di natura traumatica, e dunque esclude fratture. Oltre a ciò, la C.T.U Ł corredata di immagini fotografiche tratte da plurime angolazioni che, come evidenziato dal consulente stesso, ‘ consentono senz’altro di concludere che l’irregolarità o il gibbo, se lo dobbiamo intendere nella comune accezione che si riserva a questi termini, certamente non si vedono. Confermo, tuttavia, che palpatoriamente e con molta attenzione, si riesce ad apprezzare una modestissima, realmente minuta irregolarità della superficie esterna dell’os nasalis di sinistra che per essere definita ‘sperone’ o ‘gibbo’ necessita di una buona quota di pessimismo. Certamente non si apprezza visivamente a occhio nudo, ma non si apprezza neanche ad un ingrandimento notevole delle immagini fotografiche allegate ‘.
In conclusione, alla luce di quanto riportato nella C.T.U., Ł possibile concludere che il danno non appare di entità tale da necessitare dell’asserito intervento chirurgico e che, di conseguenza, non risulta necessario nØ procedere al rinnovo della C.T.U., nemmeno con riferimento a tale profilo, nØ riconoscere il risarcimento delle ipotetiche spese future ad esso connesse. Del resto, correttamente, già il Giudice di prime cure ha previsto un risarcimento in favore della danneggiata coerente con i danni causati dall’evento lesivo, riconoscendo, in coerenza con le risultanze della C.T.U., un’inabilità temporanea di natura parziale in misura del 25% (ITP 25%) ‘ estesa a non piø di 15 giorni ‘ ed, essendo le conseguenze del trauma molto modeste, ‘ una permanente invalidità come danno biologico quantificabile in misura non superiore all’1% ‘, quantificato in € 1198,63 ridotto per la corresponsabilità ex art. 1227 c.c. in € 839,04.
4.3 Il secondo motivo d’impugnazione, con il quale l’appellante censura la mancata rivalutazione e il mancato riconoscimento degli interessi sul danno riconosciuto, lamentando quindi una liquidazione incompleta del danno, Ł anch’esso infondato.
In via preliminare, va rilevato che l’importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale risulta determinato in moneta attuale sulla base delle tabelle milanesi, le quali esprimono valori già comprensivi della rivalutazione monetaria, sicchØ la liquidazione operata dal giudice di primo grado deve ritenersi effettuata in valori attuali. Ne consegue che non sussiste alcuna omissione sotto tale profilo, risultando già assicurato
il ripristino del valore reale del danno subito. Quanto alla pretesa corresponsione degli interessi compensativi, va osservato che questi ultimi non costituiscono una conseguenza automatica del riconoscimento del danno, ma integrano una distinta voce di pregiudizio, volta a compensare il danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria. Secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il loro riconoscimento presuppone una specifica domanda della parte danneggiata, corredata dalla necessaria allegazione del relativo fatto costitutivo e dall’indicazione delle fonti di prova, anche presuntive, non potendo il giudice procedere alla loro liquidazione d’ufficio. In tal senso si Ł espressa, da ultimo, la Corte di cassazione, affermando che « gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato -ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale -ha l’onere di domandare espressamente » (Cass., sez. III, 4 agosto 2025, n. 22441; conf. Cass., sez. III, ord. 16 gennaio 2026, n. 888).
Nel caso di specie, l’appellante non risulta aver allegato, né provato attraverso presunzioni, l’esistenza di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già ristorato mediante la liquidazione del capitale in moneta attuale. Diversamente, risultano correttamente riconosciuti gli interessi legali, espressamente domandati dall’appellante e liquidati dal giudice di primo grado ‘ dal dovuto al saldo ‘, espressione che deve essere intesa, secondo l’interpretazione costante, come riferita al periodo intercorrente tra la data del fatto illecito e quella dell’effettivo pagamento.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto, non ravvisandosi alcuna violazione dei principi che regolano la liquidazione del danno da fatto illecito.
4.4 Il terzo motivo d’impugnazione, con il quale l’appellante lamenta la mancata liquidazione delle spese per la fase stragiudiziale antecedente all’instaurazione del giudizio, è anch’esso infondato.
In materia di responsabilità civile, le spese stragiudiziali possono essere risarcite quali danno emergente allorchØ risulti provato che esse siano state effettivamente sostenute, necessarie e causalmente collegate all’illecito, nonché funzionali alla tutela del diritto leso, non potendo il loro ristoro essere automaticamente escluso per il solo fatto di essere state sostenute al di fuori del processo. Nel caso di specie, pur se dalla ricostruzione offerta dall’appellante emerge in modo coerente e plausibile
lo svolgimento di un’attività stragiudiziale effettiva, funzionale alla gestione della vicenda risarcitoria e logicamente antecedente all’instaurazione del giudizio, manca del tutto qualsiasi documentazione attestante sia la richiesta degli onorari dal difensore (notula) sia l’ effettivo pagamento di dette spese stragiudiziali (quietanza e/o fattura). 5. Conclusivamente, l’appello principale e l’appello incidentale risultano essere infondati e, pertanto, vanno rigettati. 6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l’appello principale e l’appello incidentale;
2.compensa tra le parti le spese di lite;
Dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l’obbligo al pagamento di un ulteriore importo
pari al contributo unificato a carico di e di
, così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME